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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/09/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 24/09/2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 1316/2022 alle ore 10,25 sono comparsi l'Avv. Falletta Roberto per parte ricorrente e l'Istr. Lab. per parte resistente che discutono oralmente la causa, CP_1 riportandosi agli atti, precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
precisa che le annualità contestate nel verbale sono 2015,2016 e 2017; CP_1
l'Avv. Falletta si oppone ed insiste contestando la costituzione di controparte Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 24/09/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 1316/2022
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 titolare e legale rappresentante della ditta (P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Falletta Roberto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sciortino, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – CONTRO
[...]
Controparte_2
Via S. Paolo is. 361 – 98122 rappresentata e difesa dal Funzionario
[...] CP_2
Responsabile come per legge;
CP_1
- RESISTENTE – Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative. Conclusioni delle parti: all'udienza del 24 settembre 2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, titolare e legale rappresentante Parte_1 dell'omonima ditta, proponeva opposizione avverso il verbale redatto dall
[...] di Controparte_3 Controparte_4 in data 09.08.2018, con cui veniva contestata all'odierno istante la violazione
[...] degli articoli 188 bis comma 2 lett. A e 188 ter del D.lgs. 152/2006 per mancata iscrizione al SISTRI e ritardato pagamento quota anno 2018, configurandosi la fattispecie di cui all'art.260-bis comma 1 e 2 del medesimo d.lgs., nonché avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 24/22 del 16.02.2022, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.500,00, oltre € 15,50 per spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per la mancata iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e per il mancato pagamento del contributo per gli anni 2015, 2016 e 2017. L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sull'asserita nullità del provvedimento opposto, per non avere il ricorrente ricevuto la notifica della convocazione per audizione personale in sede amministrativa. Con la seconda doglianza, poi, il rilevava l'intervenuta prescrizione della potestà Pt_1 sanzionatoria della , dal momento che nel caso di specie – Controparte_2
a suo dire - troverebbe applicazione il termine triennale di prescrizione dalla data dell'accertamento definitivo, mentre l'ordinanza opposta sarebbe stata emessa quattro anni dopo. Nel merito, parte ricorrente evidenziava come erroneamente con l'ordinanza ingiunzione fosse stata contestato il mancato pagamento del contributo per gli anni 2015, 2016 e 2017, dal momento che le relative quote sarebbero state regolarmente pagate. Con ulteriore motivo d'opposizione, rilevava come la merce Parte_1 oggetto della verifica – autocarri usati – non rientrasse nella categoria rifiuti speciali pericolosi e, dunque, potesse essere svincolata immediatamente senza osservare ulteriori prescrizioni. Per tale ragione, la ditta di autodemolizioni non sarebbe stata tenuta ad alcuna iscrizione al Sistri. Osservava, ancora, parte ricorrente come il D.L. 244/2016, in combinato disposto con il comma 1134 dell'art.1 della L. 205/2017, avrebbe ridotto l'importo le sanzioni previste dall'art. 260 bis del D. Lgs. 152/2006 del 50%. In ogni caso, per parte ricorrente la avrebbe errato nella Controparte_2 quantificazione della sanzione, per inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 260 bis del citato decreto, avendo la ditta n. 9 dipendenti. Parte_1 Per tutto quanto sopra, chiedeva l'accoglimento del ricorso in Parte_1 opposizione, ritenendo e dichiarando la nullità e/o l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 24/22 del 16/2/2022, dichiarando di non doversi procedere all'irrogazione della sanzione nonché l'illegittimità della contestazione, per i motivi di cui al ricorso. In subordine, lo stesso domandava la riduzione della sanzione comminata sia nella misura del 50% sia nell'ulteriore misura ridotta in considerazione del numero dei dipendenti. Il tutto con vittoria di spese e compensi. Instauratosi il contraddittorio, la si costituiva ed Controparte_2 eccepiva, in via preliminare, la nullità formale dell'opposizione in quanto avanzata avverso il verbale di accertamento del 09.08.2018 emesso dall'Agenzia
[...] di verifiche e Controlli – Servizio verifiche Controparte_3 CP_4 doganali e non contro l'Ordinanza-Ingiunzione emessa dall'Ufficio resistente. L'Ente domandava poi la decisione della causa con il rigetto del ricorso avversario, ritenendo legittimo e corretto il proprio operato nell'emissione dell'ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, la convalida del provvedimento opposto. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La questione che occupa ha ad oggetto l'opposizione spiegata da Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 24/22 del 16.02.2022 emessa dalla Controparte_2
con cui gli era stato ingiunto il
[...] pagamento della somma di € 15.500,00, oltre € 15,50 per spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per la mancata iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e per il mancato pagamento del contributo per gli anni 2015, 2016 e 2017, nonché avverso il presupposto verbale di accertamento. Ai fini della decisione, in via assolutamente preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dalla di nullità dell'opposizione del in Controparte_2 Pt_1 quanto proposta avverso il verbale di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione e, dunque, in quanto non avente ad oggetto il provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa emesso all'esito del procedimento sanzionatorio. Tale eccezione va disattesa. Dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, invero, si evince che il ricorrente abbia inteso proporre opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione e che, dunque, il verbale di accertamento rappresenti il presupposto della sanzione comminatagli e risulta richiamato quale antecedente logico dell'ingiunzione stessa. Si passa, adesso, all'esame del primo motivo d'opposizione, con cui il Pt_1 lamenta la mancata ricezione della notifica della convocazione per l'audizione in sede amministrativa, circostanza che, a suo avviso, comporterebbe la nullità dell'ordinanza- ingiunzione. Sul punto, occorre premettere quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, secondo cui: “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015). Ciò posto, alla luce della documentazione acquisita al processo, l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione appare infondata, dal momento che l'avviso di convocazione per l'audizione personale del ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, Pt_1 prevista per il giorno 11/02/2022, è stato inviato, oltre che all'indirizzo pec della ditta
- rivelatosi poi erroneo - anche alla pec del procuratore del ricorrente, Avv. Pt_1
Falletta Roberto, presso il quale il aveva eletto domicilio anche in sede Pt_1 amministrativa (cfr. memoria difensiva e allegata procura presentata alla
[...]
). Controparte_2
A ciò si aggiunga che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emesse a conclusione del procedimento amministrativo della L. 24 novembre 1981 n. 689 – , secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.” (Corte di Cassazione Sez. Seconda civile Sentenza N. 1230 del 27.01.2012). Per quanto concerne, poi, l'asserito decorso del termine di prescrizione alla data dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, parte ricorrente richiama il termine triennale stabilito dall'art. 11 d.lgs. 374/1990 per il procedimento di revisione dell'accertamento doganale. Nel caso che occupa, tuttavia, tale riferimento normativo non appare conducente, dal momento che si controverte sulla legittimità del provvedimento emesso all'esito di un procedimento sanzionatorio concluso mediante emissione di ordinanza-ingiunzione, non ricorrendo la diversa ipotesi di revisione di una dichiarazione doganale. Ciò posto, con riferimento al termine cui deve aversi riguardo per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, va osservato che per il procedimento preordinato all'irrogazione di sanzioni amministrative non trova applicazione la l. 241 del 1990, dal momento che, per la sua natura sanzionatoria, lo stesso risulta assoggettato ai principi sanciti dalla l. 689 del 1981. Da questo ne consegue che la mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non può risolversi nell'applicazione del termine, non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della L. 241/1990, originariamente di trenta giorni, poi di novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella l. 80/2005. Un termine così breve, infatti, non sarebbe compatibile con il sistema organico di norme e con il procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa delineato dalla L. 689 del 1981 e ciò anche nell'interesse dell'incolpato. Pertanto, dovrà correttamente trovare applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 decorrente dal giorno dell'accertamento della violazione, ancorché tale norma sia relativa al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni. (cfr. Cass. civ. Sez. L - , Sentenza n. 21706 del 06/09/2018: “In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni.”). Facendo corretta applicazione di tali principi al caso in esame, l' resistente ha CP_5 rispettato il termine quinquennale di prescrizione, dal momento che l'ordinanza ingiunzione n. 24/22 è stata emessa in data 16/02/2022, mentre il presupposto verbale di accertamento è stato redatto in data 09/08/2018. Passando all'esame delle ulteriori doglianze sollevate nel merito da Pt_1
lo stesso rileva l'erroneità del provvedimento opposto, per essere stata
[...] contestata la mancata iscrizione obbligatoria al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) e il mancato pagamento delle relative quote per gli anni 2015, 2016 e 2017. Nello specifico, come indicato nell'ordinanza ingiunzione opposta, il è stato Pt_1 ritenuto responsabile della violazione dell'art. 188 ter del D.lgs. 152/2006, con conseguente comminazione della sanzione di cui all'art. 260 bis, comma 2 dello stesso decreto nella misura di € 15.500,00, pari al minimo edittale. Appare, a questo punto, utile richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento, con la precisione che l'asserita illeceità della condotta del va Pt_1 valutata rispetto alla legge vigente al momento del suo verificarsi, alla luce dei principi di legalità e di irretroattività nonché del divieto di applicazione analogica di cui all'art. 1 della L. 689/81. In tema di tracciabilità dei rifiuti, allo scopo di contrastare il traffico illecito e lo smaltimento abusivo degli stessi e di semplificare gli adempimenti documentali previsti per le imprese, era stato istituito il SISTRI - Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti – con decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e in seguito modificato con altri quattro decreti i quali, tra l'altro, hanno prorogato l'entrata in funzione della sua piena operatività; tale sistema è stato infine soppresso con il DL 14 dicembre 2018, n. 135, che, convertito in legge con modificazioni dalla L. 12/2019, il cui articolo 6 ha così stabilito: “Dal 1 gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'ar.t 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'art. 14- bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare 30 marzo 2016 n. 78”. Quanto all'entrata in vigore del SISTRI, inizialmente prevista per luglio 2010, la stessa è stata più volte rinviata (cfr. art. 13, comma 3, D.L. 216/2011, conv. in L. 14/2012) sino al 1° ottobre 2013, data di operatività del sistema per gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e detenzione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori (art. 11, comma 2, D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013). Con riferimento ai soggetti obbligati ad aderire a tale sistema, dunque, l'art. 188 ter del D.lgs. n. 152/2006 - nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame e, dunque, vigente all'epoca della commissione della condotta illecita in esame che va individuata nel 09/08/2018, giorno dell'accertamento effettuato dalla
[...] – prevede che “sono tenuti ad aderire al sistema di controllo Controparte_6 della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2 lett.a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi”; a sua volta l'art. 260 bis del D.lgs n. 152/2006 al comma 1 dispone che “ i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilasecento euro a quindicimilacinquecento euro;
in caso di rifiuti pericolosi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantremila euro”; il successivo comma 2 sancisce che “ i soggetti che omettono nei termini previsti il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa da duemilasecento euro a quindicimilacinquecento euro;
in caso di rifiuti pericolosi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantremila euro”. Dal tenore letterale delle disposizioni richiamate emerge la correttezza dell'operato dell prima e della per le ragioni Controparte_3 Controparte_2 che seguiranno. Procedendo per gradi, deve, in primo luogo, rilevarsi che l'impresa Parte_1 rientra tra i soggetti tenuti all'obbligo – oggi soppresso – di iscrizione al SISTRI, in quanto ditta esercente anche attività di autodemolizione, come pure risulta dalla visura camerale dallo stesso depositata. Nello specifico, l'attività esercitata dalla ditta si sostanzia nella raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, Parte_1 la pressatura, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti nonché nello stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non provenienti da terzi. Alla luce di tali coordinate indicate tanto nella visura camerale quanto nella licenza rilasciata al con ordinanza regionale n. 326, può pertanto concludersi che la Pt_1 ditta dovesse aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Pt_1
(SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2 lett.a) di cui al D. Lgs. 152/2006. A conferma di ciò, si osserva che nella licenza per la realizzazione del centro di demolizioni, tra i rifiuti oggetto dell'ordinanza di autorizzazione, sono stati indicati anche i rifiuti speciali pericolosi. Né, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, rileva la circostanza che la merce dallo stesso trasportata al momento dell'accertamento, “autocarri usati” (cfr.), non fosse un rifiuto pericoloso. L'obbligo di iscrizione al SISTRI scaturiva, infatti, dalla tipologia di attività esercitata dalla ditta e non già dalla merce spedita al momento dell'accertamento. Pt_1
Passando ad esaminare le ulteriori doglianze di parte ricorrente, Parte_1 sostiene l'illegittimità della contestazione, dal momento che, con il verbale di accertamento, sarebbe stato contestato anche il mancato pagamento del contributo di iscrizione relativamente al 2018, invece, regolarmente versato, sia pure in ritardo rispetto ai termini normativamente previsti, con bonifico bancario Credito Siciliano, come pure ivi indicato. Secondo parte opponente, inoltre, il pagamento del contributo per l'anno 2018 impedirebbe ulteriori contestazioni rispetto alle annualità precedenti, dal momento che per l'iscrizione al SISTRI rileverebbe solo l'anno dell'accertamento. Anche tale censura appare infondata. In proposito, si osserva che, correttamente, dalla contestazione dell'ordinanza ingiunzione emessa a conclusione della procedura sanzionatoria e oggetto di opposizione, è stato espunto qualsiasi riferimento all'annualità del 2018, collegando la sanzione all'omesso versamento del contributo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a) per gli anni 2015, 2016 e 2017, con conseguente integrazione della fattispecie di cui all'art. 188-ter del D. Lgs. n. 152/06 per la quale è prevista la sanzione di cui all'art. 260-bis c. 2 dello stesso decreto e determinata nel caso di specie nella misura minima pari a € 15.500,00. Posto, dunque, che, secondo la normativa sopra richiamata, l'iscrizione al SISTRI è annuale e che il contributo di iscrizione va versato annualmente, nel caso di specie la condotta sanzionata nell'ordinanza ingiunzione è quella di avere la ditta Pt_1 omesso il versamento del contributo annuale di iscrizione al SISTRI per gli
[...] anni 2015, 2016 e 2017 e, per l'effetto, di non risultare iscritto al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti per tali anni. In forza delle considerazioni suesposte, non può essere condiviso l'assunto di parte opponente, secondo cui la violazione dell'omessa iscrizione al SISTRI possa essere integrata solo per l'annualità in corso al momento dell'accertamento – nel caso che occupa il 2018. Con riferimento alla censura del ricorrente in ordine al regolare pagamento del contributo per l'anno 2015, si osserva, altresì, come la documentazione dallo stesso prodotta non è idonea a provare l'avvenuto versamento del contributo per tale anno, in quanto la sola distinta di pagamento a mezzo disposizione di bonifico bancario non prova che la somma sia effettivamente entrata nella disponibilità dell'accipiens. In questo senso, si richiama quanto di recente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme”. (Cass. Sez. 2, 21/03/2023, n. 8046, Rv. 667502 - 01) Deve, invece, trovare accoglimento la richiesta di parte opponente volta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata nella misura del 50%, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 bis del D.L. 101/2013 (convertito con L. 125/2013). A tal riguardo, per quanto di interesse, si riporta il disposto dell'art. 11, co. 3bis, D.L. 101/2013 – vigente alla data dell'agosto 2016: “
3-bis. Fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all' articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento”. Successivamente, la proroga del regime transitorio di cui al DL 101/2013 è stata estesa anche all'anno 2018 dalla relativa Legge di Bilancio, L. 205 del 2017, che all'art. 1, comma 1134 ha stabilito che: “All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 »”. La sanzione comminata al pertanto, pari al minimo edittale pari € 15.500,00, Pt_1 comminata ai sensi dell'art. 260 bis D. lgs. 152/2006 va, dunque, ridotta del 50% in applicazione della normativa sopra richiamata, con conseguente rideterminazione della stessa nell'importo di € 7.750,00. Per tutto quanto precede, l'opposizione proposta da va parzialmente Parte_1 accolta e , per l'effetto, la somma di € 15.500,00, ingiunta a titolo di sanzione pecuniaria mediante ordinanza-ingiunzione n. 24/22 del 16.02.2022 emessa dalla
[...]
Controparte_2
va rideterminata in € 7.750,00.
[...]
La sanzione amministrativa va, dunque, ridotta ad un importo complessivo pari a complessivi € 7.765,50, comprensivi di € 7.750,00 a titolo di sanzione pecuniaria e di € 15,50 per il pagamento delle spese di procedura e notifica. Ogni altra questione è assorbita. Le spese del giudizio, in ragione del solo parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla sono compensate tra le parti. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_1 annulla parzialmente l'ordinanza-ingiunzione n. 24/22 del 16.02.2022 emessa dalla Controparte_2
e, per l'effetto, riduce la sanzione
[...] amministrativa nei confronti del ricorrente quantificandola in misura pari a € 7.765,50;
- Compensa le spese di lite. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 24.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna
precisa che le annualità contestate nel verbale sono 2015,2016 e 2017; CP_1
l'Avv. Falletta si oppone ed insiste contestando la costituzione di controparte Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 24/09/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 1316/2022
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 titolare e legale rappresentante della ditta (P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Falletta Roberto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sciortino, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – CONTRO
[...]
Controparte_2
Via S. Paolo is. 361 – 98122 rappresentata e difesa dal Funzionario
[...] CP_2
Responsabile come per legge;
CP_1
- RESISTENTE – Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative. Conclusioni delle parti: all'udienza del 24 settembre 2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, titolare e legale rappresentante Parte_1 dell'omonima ditta, proponeva opposizione avverso il verbale redatto dall
[...] di Controparte_3 Controparte_4 in data 09.08.2018, con cui veniva contestata all'odierno istante la violazione
[...] degli articoli 188 bis comma 2 lett. A e 188 ter del D.lgs. 152/2006 per mancata iscrizione al SISTRI e ritardato pagamento quota anno 2018, configurandosi la fattispecie di cui all'art.260-bis comma 1 e 2 del medesimo d.lgs., nonché avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 24/22 del 16.02.2022, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.500,00, oltre € 15,50 per spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per la mancata iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e per il mancato pagamento del contributo per gli anni 2015, 2016 e 2017. L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sull'asserita nullità del provvedimento opposto, per non avere il ricorrente ricevuto la notifica della convocazione per audizione personale in sede amministrativa. Con la seconda doglianza, poi, il rilevava l'intervenuta prescrizione della potestà Pt_1 sanzionatoria della , dal momento che nel caso di specie – Controparte_2
a suo dire - troverebbe applicazione il termine triennale di prescrizione dalla data dell'accertamento definitivo, mentre l'ordinanza opposta sarebbe stata emessa quattro anni dopo. Nel merito, parte ricorrente evidenziava come erroneamente con l'ordinanza ingiunzione fosse stata contestato il mancato pagamento del contributo per gli anni 2015, 2016 e 2017, dal momento che le relative quote sarebbero state regolarmente pagate. Con ulteriore motivo d'opposizione, rilevava come la merce Parte_1 oggetto della verifica – autocarri usati – non rientrasse nella categoria rifiuti speciali pericolosi e, dunque, potesse essere svincolata immediatamente senza osservare ulteriori prescrizioni. Per tale ragione, la ditta di autodemolizioni non sarebbe stata tenuta ad alcuna iscrizione al Sistri. Osservava, ancora, parte ricorrente come il D.L. 244/2016, in combinato disposto con il comma 1134 dell'art.1 della L. 205/2017, avrebbe ridotto l'importo le sanzioni previste dall'art. 260 bis del D. Lgs. 152/2006 del 50%. In ogni caso, per parte ricorrente la avrebbe errato nella Controparte_2 quantificazione della sanzione, per inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 260 bis del citato decreto, avendo la ditta n. 9 dipendenti. Parte_1 Per tutto quanto sopra, chiedeva l'accoglimento del ricorso in Parte_1 opposizione, ritenendo e dichiarando la nullità e/o l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 24/22 del 16/2/2022, dichiarando di non doversi procedere all'irrogazione della sanzione nonché l'illegittimità della contestazione, per i motivi di cui al ricorso. In subordine, lo stesso domandava la riduzione della sanzione comminata sia nella misura del 50% sia nell'ulteriore misura ridotta in considerazione del numero dei dipendenti. Il tutto con vittoria di spese e compensi. Instauratosi il contraddittorio, la si costituiva ed Controparte_2 eccepiva, in via preliminare, la nullità formale dell'opposizione in quanto avanzata avverso il verbale di accertamento del 09.08.2018 emesso dall'Agenzia
[...] di verifiche e Controlli – Servizio verifiche Controparte_3 CP_4 doganali e non contro l'Ordinanza-Ingiunzione emessa dall'Ufficio resistente. L'Ente domandava poi la decisione della causa con il rigetto del ricorso avversario, ritenendo legittimo e corretto il proprio operato nell'emissione dell'ordinanza ingiunzione e, per l'effetto, la convalida del provvedimento opposto. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La questione che occupa ha ad oggetto l'opposizione spiegata da Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 24/22 del 16.02.2022 emessa dalla Controparte_2
con cui gli era stato ingiunto il
[...] pagamento della somma di € 15.500,00, oltre € 15,50 per spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per la mancata iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e per il mancato pagamento del contributo per gli anni 2015, 2016 e 2017, nonché avverso il presupposto verbale di accertamento. Ai fini della decisione, in via assolutamente preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dalla di nullità dell'opposizione del in Controparte_2 Pt_1 quanto proposta avverso il verbale di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione e, dunque, in quanto non avente ad oggetto il provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa emesso all'esito del procedimento sanzionatorio. Tale eccezione va disattesa. Dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, invero, si evince che il ricorrente abbia inteso proporre opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione e che, dunque, il verbale di accertamento rappresenti il presupposto della sanzione comminatagli e risulta richiamato quale antecedente logico dell'ingiunzione stessa. Si passa, adesso, all'esame del primo motivo d'opposizione, con cui il Pt_1 lamenta la mancata ricezione della notifica della convocazione per l'audizione in sede amministrativa, circostanza che, a suo avviso, comporterebbe la nullità dell'ordinanza- ingiunzione. Sul punto, occorre premettere quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, secondo cui: “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015). Ciò posto, alla luce della documentazione acquisita al processo, l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione appare infondata, dal momento che l'avviso di convocazione per l'audizione personale del ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, Pt_1 prevista per il giorno 11/02/2022, è stato inviato, oltre che all'indirizzo pec della ditta
- rivelatosi poi erroneo - anche alla pec del procuratore del ricorrente, Avv. Pt_1
Falletta Roberto, presso il quale il aveva eletto domicilio anche in sede Pt_1 amministrativa (cfr. memoria difensiva e allegata procura presentata alla
[...]
). Controparte_2
A ciò si aggiunga che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emesse a conclusione del procedimento amministrativo della L. 24 novembre 1981 n. 689 – , secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.” (Corte di Cassazione Sez. Seconda civile Sentenza N. 1230 del 27.01.2012). Per quanto concerne, poi, l'asserito decorso del termine di prescrizione alla data dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, parte ricorrente richiama il termine triennale stabilito dall'art. 11 d.lgs. 374/1990 per il procedimento di revisione dell'accertamento doganale. Nel caso che occupa, tuttavia, tale riferimento normativo non appare conducente, dal momento che si controverte sulla legittimità del provvedimento emesso all'esito di un procedimento sanzionatorio concluso mediante emissione di ordinanza-ingiunzione, non ricorrendo la diversa ipotesi di revisione di una dichiarazione doganale. Ciò posto, con riferimento al termine cui deve aversi riguardo per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, va osservato che per il procedimento preordinato all'irrogazione di sanzioni amministrative non trova applicazione la l. 241 del 1990, dal momento che, per la sua natura sanzionatoria, lo stesso risulta assoggettato ai principi sanciti dalla l. 689 del 1981. Da questo ne consegue che la mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non può risolversi nell'applicazione del termine, non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della L. 241/1990, originariamente di trenta giorni, poi di novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella l. 80/2005. Un termine così breve, infatti, non sarebbe compatibile con il sistema organico di norme e con il procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa delineato dalla L. 689 del 1981 e ciò anche nell'interesse dell'incolpato. Pertanto, dovrà correttamente trovare applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 decorrente dal giorno dell'accertamento della violazione, ancorché tale norma sia relativa al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni. (cfr. Cass. civ. Sez. L - , Sentenza n. 21706 del 06/09/2018: “In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni.”). Facendo corretta applicazione di tali principi al caso in esame, l' resistente ha CP_5 rispettato il termine quinquennale di prescrizione, dal momento che l'ordinanza ingiunzione n. 24/22 è stata emessa in data 16/02/2022, mentre il presupposto verbale di accertamento è stato redatto in data 09/08/2018. Passando all'esame delle ulteriori doglianze sollevate nel merito da Pt_1
lo stesso rileva l'erroneità del provvedimento opposto, per essere stata
[...] contestata la mancata iscrizione obbligatoria al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) e il mancato pagamento delle relative quote per gli anni 2015, 2016 e 2017. Nello specifico, come indicato nell'ordinanza ingiunzione opposta, il è stato Pt_1 ritenuto responsabile della violazione dell'art. 188 ter del D.lgs. 152/2006, con conseguente comminazione della sanzione di cui all'art. 260 bis, comma 2 dello stesso decreto nella misura di € 15.500,00, pari al minimo edittale. Appare, a questo punto, utile richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento, con la precisione che l'asserita illeceità della condotta del va Pt_1 valutata rispetto alla legge vigente al momento del suo verificarsi, alla luce dei principi di legalità e di irretroattività nonché del divieto di applicazione analogica di cui all'art. 1 della L. 689/81. In tema di tracciabilità dei rifiuti, allo scopo di contrastare il traffico illecito e lo smaltimento abusivo degli stessi e di semplificare gli adempimenti documentali previsti per le imprese, era stato istituito il SISTRI - Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti – con decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e in seguito modificato con altri quattro decreti i quali, tra l'altro, hanno prorogato l'entrata in funzione della sua piena operatività; tale sistema è stato infine soppresso con il DL 14 dicembre 2018, n. 135, che, convertito in legge con modificazioni dalla L. 12/2019, il cui articolo 6 ha così stabilito: “Dal 1 gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'ar.t 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'art. 14- bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare 30 marzo 2016 n. 78”. Quanto all'entrata in vigore del SISTRI, inizialmente prevista per luglio 2010, la stessa è stata più volte rinviata (cfr. art. 13, comma 3, D.L. 216/2011, conv. in L. 14/2012) sino al 1° ottobre 2013, data di operatività del sistema per gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e detenzione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori (art. 11, comma 2, D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013). Con riferimento ai soggetti obbligati ad aderire a tale sistema, dunque, l'art. 188 ter del D.lgs. n. 152/2006 - nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame e, dunque, vigente all'epoca della commissione della condotta illecita in esame che va individuata nel 09/08/2018, giorno dell'accertamento effettuato dalla
[...] – prevede che “sono tenuti ad aderire al sistema di controllo Controparte_6 della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2 lett.a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi”; a sua volta l'art. 260 bis del D.lgs n. 152/2006 al comma 1 dispone che “ i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilasecento euro a quindicimilacinquecento euro;
in caso di rifiuti pericolosi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantremila euro”; il successivo comma 2 sancisce che “ i soggetti che omettono nei termini previsti il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa da duemilasecento euro a quindicimilacinquecento euro;
in caso di rifiuti pericolosi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantremila euro”. Dal tenore letterale delle disposizioni richiamate emerge la correttezza dell'operato dell prima e della per le ragioni Controparte_3 Controparte_2 che seguiranno. Procedendo per gradi, deve, in primo luogo, rilevarsi che l'impresa Parte_1 rientra tra i soggetti tenuti all'obbligo – oggi soppresso – di iscrizione al SISTRI, in quanto ditta esercente anche attività di autodemolizione, come pure risulta dalla visura camerale dallo stesso depositata. Nello specifico, l'attività esercitata dalla ditta si sostanzia nella raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, Parte_1 la pressatura, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti nonché nello stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non provenienti da terzi. Alla luce di tali coordinate indicate tanto nella visura camerale quanto nella licenza rilasciata al con ordinanza regionale n. 326, può pertanto concludersi che la Pt_1 ditta dovesse aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Pt_1
(SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 2 lett.a) di cui al D. Lgs. 152/2006. A conferma di ciò, si osserva che nella licenza per la realizzazione del centro di demolizioni, tra i rifiuti oggetto dell'ordinanza di autorizzazione, sono stati indicati anche i rifiuti speciali pericolosi. Né, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, rileva la circostanza che la merce dallo stesso trasportata al momento dell'accertamento, “autocarri usati” (cfr.), non fosse un rifiuto pericoloso. L'obbligo di iscrizione al SISTRI scaturiva, infatti, dalla tipologia di attività esercitata dalla ditta e non già dalla merce spedita al momento dell'accertamento. Pt_1
Passando ad esaminare le ulteriori doglianze di parte ricorrente, Parte_1 sostiene l'illegittimità della contestazione, dal momento che, con il verbale di accertamento, sarebbe stato contestato anche il mancato pagamento del contributo di iscrizione relativamente al 2018, invece, regolarmente versato, sia pure in ritardo rispetto ai termini normativamente previsti, con bonifico bancario Credito Siciliano, come pure ivi indicato. Secondo parte opponente, inoltre, il pagamento del contributo per l'anno 2018 impedirebbe ulteriori contestazioni rispetto alle annualità precedenti, dal momento che per l'iscrizione al SISTRI rileverebbe solo l'anno dell'accertamento. Anche tale censura appare infondata. In proposito, si osserva che, correttamente, dalla contestazione dell'ordinanza ingiunzione emessa a conclusione della procedura sanzionatoria e oggetto di opposizione, è stato espunto qualsiasi riferimento all'annualità del 2018, collegando la sanzione all'omesso versamento del contributo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188 bis, comma 2, lett. a) per gli anni 2015, 2016 e 2017, con conseguente integrazione della fattispecie di cui all'art. 188-ter del D. Lgs. n. 152/06 per la quale è prevista la sanzione di cui all'art. 260-bis c. 2 dello stesso decreto e determinata nel caso di specie nella misura minima pari a € 15.500,00. Posto, dunque, che, secondo la normativa sopra richiamata, l'iscrizione al SISTRI è annuale e che il contributo di iscrizione va versato annualmente, nel caso di specie la condotta sanzionata nell'ordinanza ingiunzione è quella di avere la ditta Pt_1 omesso il versamento del contributo annuale di iscrizione al SISTRI per gli
[...] anni 2015, 2016 e 2017 e, per l'effetto, di non risultare iscritto al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti per tali anni. In forza delle considerazioni suesposte, non può essere condiviso l'assunto di parte opponente, secondo cui la violazione dell'omessa iscrizione al SISTRI possa essere integrata solo per l'annualità in corso al momento dell'accertamento – nel caso che occupa il 2018. Con riferimento alla censura del ricorrente in ordine al regolare pagamento del contributo per l'anno 2015, si osserva, altresì, come la documentazione dallo stesso prodotta non è idonea a provare l'avvenuto versamento del contributo per tale anno, in quanto la sola distinta di pagamento a mezzo disposizione di bonifico bancario non prova che la somma sia effettivamente entrata nella disponibilità dell'accipiens. In questo senso, si richiama quanto di recente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme”. (Cass. Sez. 2, 21/03/2023, n. 8046, Rv. 667502 - 01) Deve, invece, trovare accoglimento la richiesta di parte opponente volta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata nella misura del 50%, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 bis del D.L. 101/2013 (convertito con L. 125/2013). A tal riguardo, per quanto di interesse, si riporta il disposto dell'art. 11, co. 3bis, D.L. 101/2013 – vigente alla data dell'agosto 2016: “
3-bis. Fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all' articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento”. Successivamente, la proroga del regime transitorio di cui al DL 101/2013 è stata estesa anche all'anno 2018 dalla relativa Legge di Bilancio, L. 205 del 2017, che all'art. 1, comma 1134 ha stabilito che: “All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 3-bis e 9-bis, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 »”. La sanzione comminata al pertanto, pari al minimo edittale pari € 15.500,00, Pt_1 comminata ai sensi dell'art. 260 bis D. lgs. 152/2006 va, dunque, ridotta del 50% in applicazione della normativa sopra richiamata, con conseguente rideterminazione della stessa nell'importo di € 7.750,00. Per tutto quanto precede, l'opposizione proposta da va parzialmente Parte_1 accolta e , per l'effetto, la somma di € 15.500,00, ingiunta a titolo di sanzione pecuniaria mediante ordinanza-ingiunzione n. 24/22 del 16.02.2022 emessa dalla
[...]
Controparte_2
va rideterminata in € 7.750,00.
[...]
La sanzione amministrativa va, dunque, ridotta ad un importo complessivo pari a complessivi € 7.765,50, comprensivi di € 7.750,00 a titolo di sanzione pecuniaria e di € 15,50 per il pagamento delle spese di procedura e notifica. Ogni altra questione è assorbita. Le spese del giudizio, in ragione del solo parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla sono compensate tra le parti. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_1 annulla parzialmente l'ordinanza-ingiunzione n. 24/22 del 16.02.2022 emessa dalla Controparte_2
e, per l'effetto, riduce la sanzione
[...] amministrativa nei confronti del ricorrente quantificandola in misura pari a € 7.765,50;
- Compensa le spese di lite. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 24.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna