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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Valeria Di Stefano Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8/2022 R.G., promossa
da
(p.i: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Messina presso lo studio dell'Avv. Andrea Caramelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellante
contro
(cf: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Catania presso gli uffici dell'avvocatura
1 dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Vagliasindi, giusta CP_1
procura generale in atti
appellato
Avente ad oggetto: opposizione a verbale ispettivo
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3366/2021, pubblicata il 9.7.2021 il Tribunale di Catania
dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla società cooperativa in epigrafe indicata avverso il verbale ispettivo n. prot.
.2100.02/12/2013.0304508 con il quale l' aveva disconosciuto i CP_1 CP_1
rapporti di lavoro subordinato instaurati dalla società con i lavoratori
, , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di Persona_5
impugnazione dei verbali ispettivi, il Tribunale riteneva che nella fattispecie la società ricorrente non avesse un interesse ad agire ex art. 100 cpc giuridicamente rilevante che giustificasse l'esperimento dell'azione di accertamento, non avendo allegato specificamente il diritto soggettivo pregiudicato dal verbale. Il verbale ispettivo, infatti, disponeva unicamente il disconoscimento dei rapporti di lavoro con i suddetti lavoratori e preannunziava l'attività che l'ente avrebbe intrapreso per il recupero delle prestazioni indebitamente erogate ai lavoratori, senza tuttavia applicare alcuna sanzione o adottare altro provvedimento nei confronti del datore di
2 lavoro. La società soccombente veniva condannata al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza la società ha proposto Parte_1
tempestivo appello al quale ha resistito l'istituto appellato.
La causa è stata posta in decisione in data 9.1.2025, ai sensi dell'art. 127
ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha negato la sussistenza di un interesse ad agire avverso il verbale ispettivo ritenendo che la società non abbia subito alcun pregiudizio dallo stesso.
Evidenzia preliminarmente che il verbale stesso prevede la possibilità di impugnazione per il datore di lavoro a conferma del fatto che qualsiasi provvedimento modificatore dell'attività aziendale è suscettibile di essere impugnato.
Non corrisponde al vero che la società non ha subito pregiudizio per effetto del verbale ispettivo dal momento che, in conseguenza della riqualificazione dei rapporti lavorativi con e Persona_4 Per_5
l' ha provveduto ad iscriverli alla gestione commercianti.
[...] CP_1
Tali iscrizioni, espone l'appellante, sono state annullate con sentenze del
Tribunale depositate in atti che di fatto hanno annullato il verbale ispettivo in questione.
3 1.1 L'appellante inoltre osserva che in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro, essendo il datore l'unico soggetto legittimato a richiedere la restituzione della contribuzione versata, questi non può che essere legittimato ad opporre il verbale ispettivo con il quale si è
provveduto al detto disconoscimento.
2. L'appellante si riporta pertanto agli atti difensivi del precedente grado e richiede la revoca/annullamento della sentenza impugnata.
3. Il motivo di gravame è infondato con il conseguente assorbimento delle ulteriori eccezioni.
L'orientamento giurisprudenziale richiamato nella sentenza appellata,
pur riguardando il verbale di accertamento ispettivo avente ad oggetto la violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, enuncia principi di carattere generale in forza dei quali il verbale non è suscettibile di autonoma impugnazione in quanto atto (endo)procedimentale inidoneo a produrre effetti negativi nella sfera giuridica del datore di lavoro la quale è
invece è incisa quando l'amministrazione, al termine dell'iter amministrativo, adotta provvedimenti esecutivi. Da tale momento, infatti sorge l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Tali principi si attagliano perfettamente alla fattispecie in esame dal momento che il verbale ispettivo ha accertato l'insussistenza di rapporti di lavoro subordinato prospettando la possibilità per l'Istituto di recuperare,
dai soggetti fruitori, delle indennità indebitamente erogate (di malattia, di maternità, di indennità di disoccupazione agricola), ma senza prevedere a
4 carico della società datoriale conseguenze sul piano previdenziale o retributivo.
Né la società ha allegato in maniera specifica il pregiudizio concreto che deriva dall'accertamento ai propri diritti soggettivi e quindi l'interesse all'impugnazione del verbale
La validità di simili considerazioni è avvalorata dal fatto che i fratelli in quanto soggetti nei cui confronti vi è stato disconoscimento del Per_4
rapporto lavorativo, e quindi titolari di un interesse concreto ed attuale a contestare le risultanze del verbale in questione, hanno proposto impugnazione avverso l'iscrizione alla Gestione Commercianti.
La sentenza appellata deve essere pertanto confermata. Assorbita ogni altra questione
7. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza.
8. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' appellato, CP_1
delle spese processuali del grado che liquida in € 4.996,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
5 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 9.1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Valeria Di Stefano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Valeria Di Stefano Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8/2022 R.G., promossa
da
(p.i: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Messina presso lo studio dell'Avv. Andrea Caramelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellante
contro
(cf: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Catania presso gli uffici dell'avvocatura
1 dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Vagliasindi, giusta CP_1
procura generale in atti
appellato
Avente ad oggetto: opposizione a verbale ispettivo
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3366/2021, pubblicata il 9.7.2021 il Tribunale di Catania
dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla società cooperativa in epigrafe indicata avverso il verbale ispettivo n. prot.
.2100.02/12/2013.0304508 con il quale l' aveva disconosciuto i CP_1 CP_1
rapporti di lavoro subordinato instaurati dalla società con i lavoratori
, , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di Persona_5
impugnazione dei verbali ispettivi, il Tribunale riteneva che nella fattispecie la società ricorrente non avesse un interesse ad agire ex art. 100 cpc giuridicamente rilevante che giustificasse l'esperimento dell'azione di accertamento, non avendo allegato specificamente il diritto soggettivo pregiudicato dal verbale. Il verbale ispettivo, infatti, disponeva unicamente il disconoscimento dei rapporti di lavoro con i suddetti lavoratori e preannunziava l'attività che l'ente avrebbe intrapreso per il recupero delle prestazioni indebitamente erogate ai lavoratori, senza tuttavia applicare alcuna sanzione o adottare altro provvedimento nei confronti del datore di
2 lavoro. La società soccombente veniva condannata al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza la società ha proposto Parte_1
tempestivo appello al quale ha resistito l'istituto appellato.
La causa è stata posta in decisione in data 9.1.2025, ai sensi dell'art. 127
ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha negato la sussistenza di un interesse ad agire avverso il verbale ispettivo ritenendo che la società non abbia subito alcun pregiudizio dallo stesso.
Evidenzia preliminarmente che il verbale stesso prevede la possibilità di impugnazione per il datore di lavoro a conferma del fatto che qualsiasi provvedimento modificatore dell'attività aziendale è suscettibile di essere impugnato.
Non corrisponde al vero che la società non ha subito pregiudizio per effetto del verbale ispettivo dal momento che, in conseguenza della riqualificazione dei rapporti lavorativi con e Persona_4 Per_5
l' ha provveduto ad iscriverli alla gestione commercianti.
[...] CP_1
Tali iscrizioni, espone l'appellante, sono state annullate con sentenze del
Tribunale depositate in atti che di fatto hanno annullato il verbale ispettivo in questione.
3 1.1 L'appellante inoltre osserva che in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro, essendo il datore l'unico soggetto legittimato a richiedere la restituzione della contribuzione versata, questi non può che essere legittimato ad opporre il verbale ispettivo con il quale si è
provveduto al detto disconoscimento.
2. L'appellante si riporta pertanto agli atti difensivi del precedente grado e richiede la revoca/annullamento della sentenza impugnata.
3. Il motivo di gravame è infondato con il conseguente assorbimento delle ulteriori eccezioni.
L'orientamento giurisprudenziale richiamato nella sentenza appellata,
pur riguardando il verbale di accertamento ispettivo avente ad oggetto la violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, enuncia principi di carattere generale in forza dei quali il verbale non è suscettibile di autonoma impugnazione in quanto atto (endo)procedimentale inidoneo a produrre effetti negativi nella sfera giuridica del datore di lavoro la quale è
invece è incisa quando l'amministrazione, al termine dell'iter amministrativo, adotta provvedimenti esecutivi. Da tale momento, infatti sorge l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Tali principi si attagliano perfettamente alla fattispecie in esame dal momento che il verbale ispettivo ha accertato l'insussistenza di rapporti di lavoro subordinato prospettando la possibilità per l'Istituto di recuperare,
dai soggetti fruitori, delle indennità indebitamente erogate (di malattia, di maternità, di indennità di disoccupazione agricola), ma senza prevedere a
4 carico della società datoriale conseguenze sul piano previdenziale o retributivo.
Né la società ha allegato in maniera specifica il pregiudizio concreto che deriva dall'accertamento ai propri diritti soggettivi e quindi l'interesse all'impugnazione del verbale
La validità di simili considerazioni è avvalorata dal fatto che i fratelli in quanto soggetti nei cui confronti vi è stato disconoscimento del Per_4
rapporto lavorativo, e quindi titolari di un interesse concreto ed attuale a contestare le risultanze del verbale in questione, hanno proposto impugnazione avverso l'iscrizione alla Gestione Commercianti.
La sentenza appellata deve essere pertanto confermata. Assorbita ogni altra questione
7. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza.
8. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' appellato, CP_1
delle spese processuali del grado che liquida in € 4.996,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
5 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 9.1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Valeria Di Stefano
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