TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/10/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 250 del ruolo generale per l'anno 2025,
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. BOTTONI FABIO ROSARIO;
Parte_1 parte opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. FRASCINO ELENA;
parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte opponente conveniva in giudizio la controparte al fine di vedere revocato il decreto ingiuntivo n. 1263/2024.
Si costituiva in giudizio la parte opposta e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ciò premesso in punto di fatto, va dichiarata l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale.
Giova ricordare che “in presenza dei presupposti di cui all'art. 3, d.lg. n. 206 del 2005, come modificato dal d.lg. n. 221 del 2007, non è consentita l'applicazione del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'art.
66-bis d.lg. n. 206 del 2005, quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti” (Cass. ord. 35275/2023).
Tale principio è sicuramente applicabile al caso di specie, atteso che la competenza dell'adito
Tribunale è stata radicata tenendo conto che l'altro coobbligato (che medio tempore ha proposto un separato giudizio di opposizione) ha la residenza nel circondario dell'ufficio giudiziario.
Deve invece evidenziarsi che risiede in Germignaga e, dunque, non Parte_1 potendosi applicare la regola detta dall'art. 33 c.p.c., deve operare il foro del consumatore. Infine, va osservato che, in base al combinato disposto degli artt. 44 e 279, co.1, c.p.c., le decisioni sulla competenza vanno ormai adottate con la forma dell'ordinanza. Tuttavia
l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione (Cassazione civile, sez. III, 20/03/2006, n. 6106; conf. Cassazione civile, sez. I, 20/05/2005, n. 10687, e
Cassazione civile, sez. II, 15/12/1999, n. 14075).
E' chiaro che, dovendosi definire il presente giudizio, oltre a revocare il decreto ingiuntivo emesso, occorre altresì pronunciarsi sulle spese.
In ordine a tale ultimo profilo, va evidenziato che in ragione del comportamento processuale di parte opposta, le spese della presente fase sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause comprese tra €. 26.000,00 ed €. 52.000,00).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, per essere competente il
Tribunale di Varese;
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 1263/2024 nei confronti di Parte_1
c) fissa per la riassunzione della causa dinanzi al predetto Ufficio giudiziario il termine di tre mesi a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza;
d) condanna parte opposta a corrispondere all'opponente la somma di €. 4.500,00, a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite;
e) pone definitivamente a carico dell'opposto le spese del procedimento monitorio.
Nocera Inferiore, 16.10.2025
Il Giudice dott.ssa Jone Galasso