Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/06/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 269/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
GHERARDI ed elettivamente domiciliato nel suo studio, sito a Lugo (RA), corso Giacomo Matteotti n.
3
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA CP_1 C.F._2
MELANDRI e dell'avv. FRANCO CINI ed elettivamente domiciliata nel loro studio, sito a Ravenna, via Antonio Meucci n. 1
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 02.04.2025.
pagina 1 di 7
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 02.02.2024, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
1) provvedere in via d'urgenza ed inaudita altera parte, alla redazione di un calendario di visita nei termini di seguito richiesti, affinché sia garantito il diritto di visita del padre al figlio minore, nonché stabilire in via d'urgenza ed inaudita altera parte che i ricoveri di presso Lecco, il prossimo Per_1 di n. 3 settimane fissato dal 6 al 26 marzo 2024 sia ripartito in modo equo tra i genitori che si alterneranno nello stare presso il centro con il figlio;
2) dichiarare l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_1
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
3) stabilire che il ricorrente possa portare a scuola nelle giornate del lunedì, mercoledì e Per_1 venerdì, nonché nei giorni di sua competenza a fisioterapia;
4) stabilire che il padre possa vedere secondo il seguente calendario: Per_1
- settimana n. 1: il padre vedrà il martedì ed il giovedì quando lo andrà a prendere ad ore Per_1
17.30 presso la madre e pernotterà presso il Sig. che lo accompagnerà a scuola il giorno Parte_1 seguente;
- settimana n. 2: il padre vedrà il martedì ed il giovedì quando lo andrà a prendere ad ore Per_1
17.30 presso la madre e fino alle ore 21 quando lo riaccompagnerà presso quest'ultima e dal sabato mattina ad ore 9 fino alla domenica sera ad ore 21 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
- Festività natalizie: il 25 ed il 26 dicembre verranno alternati di anno in anno fra ciascun genitore così come il 31 dicembre ed il 1 gennaio;
- Festività Pasquali: il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo verranno alternati di anno in anno fra ciascun genitore;
- Periodo estivo: resterà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo Per_1 compreso tra i mesi di giugno e agosto di ogni anno. Tale periodo dovrà essere individuato, previa intesa con la Sig.ra entro il mese di febbraio di ogni anno;
CP_1
5) stabilire che i genitori si ripartiscano in misura uguale i ricoveri di presso Lecco e presso Per_1 qualsiasi altra struttura nonché le giornate di fisioterapia così come dovranno essere ripartiti al 50% i permessi dal lavoro nonché le agevolazioni fiscali e le detrazioni per disabile previsti dalla Legge 104 del figlio con conseguente ripartizione in misura uguale delle giorn(ate);
6) stabilire che il Sig. versi a titolo di mantenimento per la somma mensile di Parte_1 Per_1
Euro 200,00 oltre rivalutazione ISTAT annuale, oltre il 50% delle spese straordinarie;
7) stabilire che la Sig.ra percepisca il 100% dell'assegno unico;
CP_1
8) stabilire che la pensione mensile percepita da venga accantonata in favore dello stesso in Per_1 apposito conto corrente allo stesso intestato sul quale i genitori possano operare esclusivamente con firma congiunta;
pagina 2 di 7 9) stabilire che le decisioni di maggior rilievo nell'interesse di , afferenti all'educazione, alla Per_1 formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni dello stesso, con onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio;
10) dichiarare che ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
11) disporre eventuale CTU sulla capacità genitoriale della Sig.ra ”. CP_1
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 08.02.2024, il Giudice delegato rigettava la richiesta di adozione di provvedimenti inaudita altera parte ex art. 473-bis.15 c.p.c., fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 13.06.2024 e, al contempo, incaricava i servizi sociali territorialmente competenti di verificare le condizioni psico-fisiche del minore e il rapporto tra lo stesso e i Per_1 genitori, procedendo a supportare le parti nella predisposizione di un calendario relativo ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e depositando apposita relazione dell'attività svolta entro la data di udienza.
Il Pubblico Ministero interveniva ritualmente in giudizio in data 15.02.2024.
Si costituiva in giudizio in data 14.05.2025 al fine di chiedere l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, disattesa e respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in via provvisoria ex art 473 bis n. 22 c.p.c. e successivamente nel merito: disporre che il piccolo (nato a [...] il [...]) venga affidato in forma Persona_2 condivisa a entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare, sita in Ravenna, fraz. Ponte Nuovo, Via Iesi n. 75, posto al primo piano, e, per l'effetto, assegnare alla sig.ra parte della casa familiare, e cioè l'appartamento sito CP_1 in Ravenna, fraz. Ponte Nuovo, Via Iesi n. 75, posto al primo piano, con le relative pertinenze e l'arredamento in esso contenuto;
disporre che possa vedere e tenere con sé a week-end alternati, decorrenti Parte_1 Per_1 da sabato alle ore 9.00 a domenica alle ore 21, quando lo riaccompagnerà a casa della madre, nonché il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita dall'asilo o da scuola, dove il padre si recherà a prenderlo, fino all'indomani mattina, quando lo riaccompagnerà all'asilo o a scuola, come proposto dai Servizi Sociali, con esplicito invito al di rispettare scrupolosamente giornate e orari Parte_1 indicati nel calendario;
disporre inoltre che trascorra con ciascun genitore sette giorni consecutivi durante le Per_1 vacanze natalizie, alternando di anno in anno il 24 dicembre e il 25 dicembre, nonché il 31 dicembre e il 01 gennaio, nonché l'Epifania; tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; 15 giorni, non consecutivi, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno. L'ordinario diritto di visita di entrambi i genitori sarà sospeso nei periodi in cui il figlio trascorrerà le vacanze scolastiche natalizie, pasquali o estive con uno o l'altro genitore. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo prescelto per le vacanze (se diverso dal luogo di residenza), assicurando il contatto telefonico con il minore almeno una volta al giorno. Il tutto, salvo diverso calendario eventualmente condiviso con i Servizi Sociali;
pagina 3 di 7 disporre che i genitori si ripartiscano, in relazione ai propri impegni lavorativi, i ricoveri e le sedute di fisioterapia del minore;
porre a carico del sig. l'onere di contribuire al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
mediante versamento alla madre dell'importo mensile di € 500,00, oltre alla rivalutazione ex Per_1 indici Istat;
porre a carico di entrambi i genitori l'onere di contribuire, in ragione del 60% il e del 40% Parte_1 la alle spese straordinarie per il figlio, con espresso richiamo al Protocollo in uso presso il CP_1
Tribunale di Ravenna.
Alla fine di ogni mese, i genitori dovranno indicare via mail, allegando i relativi documenti giustificativi, le spese straordinarie sostenute per e, previa eventuale compensazione,
Per_1 procedere al relativo rimborso a mezzo di bonifico bancario entro i successivi 10 giorni;
disporre che l'assegno unico e universale venga percepito integralmente dalla sig.ra in quanto CP_1 genitore presso cui è prevalentemente collocato;
Per_1 disporre che le agevolazioni, le detrazioni e i permessi connessi alla Legge n. 104 permangano integralmente a favore di , in quanto genitore presso cui è prevalentemente collocato il CP_1 minore;
prendere atto della volontà di entrambi i genitori di accantonare la pensione di invalidità erogata mensilmente dall'INPS in favore di , attualmente pari a € 343,66, nel conto corrente intestato
Per_1 allo stesso e al padre (con delega a ), con facoltà dei
Per_1 Parte_1 CP_1 genitori di effettuare operazioni esclusivamente con firma congiunta, salva autorizzazione del Giudice
Tutelare.
Vinte le spese”.
Le parti provvedevano a depositare nei rispettivi termini le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c..
Stante il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, all'udienza del 17.07.2025 il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente le parti e, all'esito di tale incombente, dopo aver preso atto che non risultava agli atti la relazione dei Servizi Sociali, invitava il sig. e la sig.ra a Parte_1 CP_1 valutare di intraprendere un percorso comune di sostegno alla genitorialità e rinviava il procedimento per l'esame della relazione dei Servizi Sociali e per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti all'udienza dell'11.09.2024.
A scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Giudice delegato, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. emessa in data 10.10.2024, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti stabilendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre, disciplinava l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno, disponeva che il sig. corrispondesse alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Parte_1 CP_1 mensile di euro 350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, stabiliva che l'assegno unico e universale per il figlio venisse percepito al 50 % da ciascun genitore e disponeva che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuassero a monitorare il nucleo familiare, suggerendo alle parti percorsi di mediazione, di tipo psicologico o di supporto alla genitorialità al fine precipuo di appianare i contrasti, favorire la comunicazione di tutte le informazioni rilevanti nell'interesse del minore e garantire pagina 4 di 7 un'effettiva e serena condivisione nell'esercizio della responsabilità genitoriale, depositando apposita relazione entro il 10.02.2025.
A seguito dell'invio della relazione dei Servizi Sociali ove si dava atto che il sig. e la sig.ra Parte_1 avevano intrapreso un percorso di mediazione familiare, all'udienza del 20.02.2025 le parti CP_1 davano atto che stavano cercando di raggiungere un bonario componimento e chiedevano un differimento dell'udienza per i medesimi incombenti, di talché il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 26.03.2025.
In ragione del raggiungimento di un accordo tra le parti con deposito di conclusioni congiunte e della richiesta di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, con ordinanza emessa in data
24.04.2025, il Giudice delegato differiva l'udienza alla data del 10.04.2025, disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito delle note scritte sino alla data dell'udienza.
Nelle note scritte depositate nella data dello 02.04.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente.
Con ordinanza emessa in data 04.06.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno chiesto in corso di causa l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate telematicamente in data 24.03.2025, che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna,
1) disporre l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
2) disporre a favore della Sig.ra l'assegnazione della casa familiare sita in Ravenna, CP_1
Via Iesi n. 75, censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Ravenna, sezione RA,al foglio 159 con la particella 1601, sub 2, zona censuaria 3, p. T-1, Cat. A/3, Cl. 2, vani 5,5, sup. cat. totale mq. 92,
R.C. Euro 458,48, oltre ai proporzionali diritti condominiali sulle parti e cose comuni del fabbricato a norma dell'art. 1117 del c.c., nonché delle pertinenze quali la scala interna indipendente, il portico, il locale a uso cantina e la corte esclusiva a piano terra;
3) disporre che starà con il padre a weekend alternati dal sabato mattina alle 07:30 alla Per_1 domenica sera alle ore 21:00 e nelle giornate del martedì e del giovedì dall'uscita del bambino da scuola o dal centro estivo fino alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola o al centro estivo;
in caso di impossibilità del padre di recarsi a prendere a scuola il figlio, per motivi imprevisti e contingenti, si recherà a prenderlo a casa della madre alle ore 17:30, ma le parti convengono che detta eventualità sia limitata a una volta al mese, salvi diversi accordi raggiunti tra le parti sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e personali e delle esigenze del minore. Eventuali cambi/modifiche, da contenere per entrambi nella misura massima di 2 (due) al mese, dovranno essere comunicati e concordati con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni a mezzo sms o messaggio whatsapp, salvo grave e comprovata urgenza;
4) disporre, per quanto riguarda la ripartizione dei tempi di permanenza di presso i genitori Per_1 nei periodi di vacanza, che lo stesso stia con ciascun genitore per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Santo Stefano e il 31 dicembre e
Capodanno presso ciascun genitore;
pari tempo durante le vacanze pasquali, alternando di anno in pagina 5 di 7 anno il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta presso ciascun genitore;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare ogni anno entro il 30 maggio, fatti salvi diversi accordi raggiunti tra le parti sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e personali e delle esigenze del minore. Ancora per le vacanze estive, nel corrente anno 2025 il sig. avrà la Parte_1 precedenza nella scelta del periodo da trascorrere con il figlio;
nel 2026 tale precedenza spetterà alla sig.ra e così via in modo alternato tra i due genitori per gli anni successivi. CP_1
Compatibilmente con gli impegni sanitari e scolastici di , e nell'esclusivo interesse e per il Per_1 benessere di quest'ultimo, ciascun genitore avrà la possibilità di tenerlo con sé per qualche giorno di vacanza (massimo 7 giorni) anche al di fuori dei periodi di cui sopra;
il tutto, sempre previo accordo con l'altro genitore e con congruo preavviso di almeno 5 giorni;
5) disporre che i 3 (tre) giorni di permesso mensile ex lege 104 siano suddivisi tra le parti nella misura di 2 (due) alla sig.ra e 1 (uno) a salvo diverso accordo tra i genitori CP_1 Parte_1 quando, per esigenze sanitarie di , i giorni saranno suddivisi in 2 (due) giorni al sig. Per_1
e 1 (uno) alla signora Il contrassegno disabili di , in quanto strettamente Parte_1 CP_1 Per_1 personale, seguirà quest'ultimo;
6) disporre che il sig. continui a versare alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di € 350,00, da rivalutare Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo del Tribunale di Ravenna. I versamenti sono iniziati dal mese di novembre 2024, che sarà considerato per il calcolo della rivalutazione Istat.
I sottoscritti si accordano sin da ora di considerare le spese per il CRE come spese straordinarie già concordate e da dividere al 50%;
7) disporre che l'assegno unico e universale per il figlio venga percepito al 50 % da ciascun genitore;
8) prendere atto che i genitori si danno sin da ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto del figlio;
Per_1
9) disporre che le spese e i compensi di avvocato relativi al presente procedimento n. 269/2024 R.G.
Tribunale di Ravenna sono integralmente compensati tra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 13, VIII co., L.P.F.”.
Reputa il Collegio che le conclusioni congiunte siano meritevoli di accoglimento.
Non vi sono infatti motivi ostativi alla recezione delle condizioni concordate tra le parti relative al regime di affidamento, collocazione, adempimento degli obblighi di cura e mantenimento e esercizio del diritto-dovere di visita nei confronti del figlio minore , atteso che le stesse appaiono Per_1 adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse del minore, come disciplinato dalle norme positive.
Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei pagina 6 di 7 confronti del figlio nato fuori dal matrimonio promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così provvede:
[...]
- RECEPISCE, facendole proprie, le condizioni concordate dalle parti relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , come riportate in parte motiva e da Per_1 intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 20.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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