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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/03/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9237/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9237/2021 promossa da:
(C.f. ), nella persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante, sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Laura Gilardoni (C.f. ) presso il cui studio, sito a Milano in C.F._1
Via Podgora n. 1, ha eletto domicilio attrice contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro
[...] Controparte_3
Rampulla (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
Studio in Pavia (PV) Piazza del Carmine n. 4
convenuta
Oggetto: Contratto di somministrazione Conclusioni
Per l'attrice: Nel merito, in via principale:
Accertata la responsabilità unica e singolare della convenuta Controparte_1 nella causazione del sinistro riferito alla perdita idrica occorsa e per cui è causa, ciò in virtù delle ragioni di fatto e di diritto espresse in atti, conseguentemente dichiari la mancata debenza dell'importo fatturato e/o comunque richiesto ad opera della parte convenuta in danno dell'odierna attrice, per i consumi idrici contabilizzati nel periodo compreso fra lo 01.07.2019 ed i 30.06.2020, al contempo dichiarando la
[...]
tenuta al pagamento nei confronti della Parte_1 CP_1
dei consumi idrici effettivamente fruiti e quindi goduti nel medesimo arco
[...] temporale, da computarsi gli stessi sulla media ponderata del triennio precedente, ovvero comunque nella diversa misura ritenuta equa e corretta da parte del Tribunale adito;
Nel merito, in via subordinata:
Solo in ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, previo il Tribunale accertare il concorso colposo della convenuta CP_1
nella causazione del sinistro per cui alla perdita idrica in oggetto di causa, ciò
[...] in virtù delle ragioni di fatto e di diritto espresse in atti, conseguentemente dichiari, anche ai sensi dell'art. 1227 del Codice civile, l'importo effettivamente dovuto per il consumo occorso nel periodo compreso fra lo 01.07.2019 ed il 30.06.2020, al netto dello sgravio già operato dalla convenuta in fase pregiudiziale, in quanto questo lo stesso non riconducibile al consumo idrico ma ai meri servizi accessori, il tutto nella misura ritenuta e qua e corretta da parte del Tribunale adito;
Nel merito, comunque:
Rigettare, siccome infondate nel fatto e nel diritto, in esito agli argomenti tutti tradotti in atti di Causa, le domande avanzate dalla convenuta in danno della società attrice, le eccezioni, difese, domande, anche riconvenzionali, avanzate della convenuta
[...] in danno della società attrice CP_1 Parte_1 con ogni miglior formula e statuizione. Il tutto con espressa riserva restitutoria di
[...] tutte le somme che la società attrice dovesse versare in favore dell'impresa convenuta, in adempimento della fattura qui in contestazione, in eccedenza, rispetto a quelle che il Giudice qui adito dovesse ritenere congrue e quindi limitatamente dovute alla Somministrante;
In via istruttoria: Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dalla parte convenuta, per i motivi di fatto e di diritto già indicati in atti di Causa;
Comunque:
Con integrale rifusione di spese e competenze di Causa, comprensive degli oneri complessivamente liquidati dal Tribunale in favore del CTU, relativamente alla pag. 2 di 15 quota parte posta provvisoriamente a carico dell'attrice.
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto, così giudicare: Nel merito:
- rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice sia in via principale sia in via subordinata, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto condannare parte attrice al pagamento dell'importo di € 13.067,32 oltre interessi moratorio o a quel maggior o minor importo che sarà accertato in corso di causa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% Spese Generali, c.p.a. ed iva come per legge.
In via istruttoria: Con riferimento alla richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio “sui beni e manufatti in oggetto di Causa” formulata da controparte e volta, secondo la stessa, a verificare
“le Cause effettive della rottura sulle tubazioni in oggetto di Causa, occorsa nel periodo compreso fra il mese di giugno ed il novembre 2019”, se ne chiede sin d'ora il rigetto, dal momento che avendo provveduto alla riparazione della Parte_1 predetta perdita in data 29.11.2019 tramite proprio tecnico di fiducia, ha irrimediabilmente alterato lo stato delle tubazioni a valle del contatore e del pozzetto nel quale è installato il contatore intestato alla medesima attrice.
Allo stesso modo dovranno essere rigettate le richieste di prova per interpello e per testi formulate da parte attrice, in quanto chiaramente carenti dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 244 c.p.c.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 15.02.2021, la società
[...]
(di seguito anche solo ”) ha agito in giudizio nei Parte_1 Pt_1 confronti della società (di seguito anche solo ”) Controparte_1 CP_1
al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito asseritamente vantato dalla controparte a titolo di corrispettivo per fornitura idrica nel periodo
1.07.2019-30.06.2020, deducendo l'inesattezza dei consumi fatturati e addebitati pag. 3 di 15 dalla convenuta a causa di una consistente perdita idrica verificatasi a valle del punto di prelievo.
Tenutasi la prima udienza in data 8.7.2021, la giudice allora procedente ha concesso i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, fissando l'udienza del 22.3.2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Con ordinanza del 22.04.2022, a scioglimento della riserva assunta in udienza, è stata ammessa la prova per testi sui capitoli di prova articolati dalla convenuta nella memoria di cui all'art. 183 co. 6 nr 2 cpc nr 3, 4, 5, 7, ammettendo l'attrice a prova contraria e disposta l'escussione di due testi per parte, con delega dell'intera istruttoria testimoniale alla GOP.
Dichiarata la decadenza di parte convenuta dalla prova testimoniale per omessa prova dell'avvenuta citazione, anche negativa, dei testi, con ordinanza del 19.07.2022 è stata disposta CTU tecnica al fine di accertare i consumi effettivi dell'utenza per il periodo dal 1.7.2019 al 30.6.2020, la congruità degli importi fatturati e le somme effettivamente ed eventualmente dovute dall'utente, nominando quale CTU l' ing.
[...]
e fissando l'udienza del 29.11.22 per il conferimento dell'incarico al Per_1
medesimo.
Con successiva ordinanza dell'1.12.2022, la giudice, preso atto dell'accettazione dell'incarico da parte del CTU nominato, ha fissato termine al 22.5.23 per il deposito dell'elaborato definitivo, rinviando la causa all'udienza del 12.7.23, ove, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 4.9.2024 per la precisazione delle conclusioni.
La scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa in data 26.03.2024, lette le note di trattazione scritta e il relativo foglio di precisazione delle conclusioni depositati dalla sola parte attrice, ha assegnato la causa in decisione con ordinanza del
4.09.2024, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
pag. 4 di 15 2. La vicenda di cui è causa origina dal contratto di fornitura idrica stipulato in data
28.08.2007 tra le parti per l'unità immobiliare sita in Rho alla Via Lainate n. 121, in forza del quale l'odierna convenuta ha emesso fatture nei confronti di per i Pt_1
corrispettivi della somministrazione nel periodo dal 1.07.2019 al 30.06.2020 per complessivi € 28.930,73 (fattura n. 2020410372 del 13.08.2020).
L'attrice ha dedotto che tali consumi le sono stati addebitati in misura sproporzionata ai consumi effettivi, che tale sproporzione è derivata da un'ingente perdita di acqua dalle tubazioni, conseguente a un intervento finalizzato alla sostituzione del contatore, eseguito nel giugno 2019.
ha riferito che, nei giorni successivi all'intervento, aveva CP_4 CP_1
comunicato l'impossibilità di procedere alla sostituzione del contatore per non meglio precisati imprevisti tecnici e che, nel novembre 2029, a causa di una perdita di pressione dell'acqua, aveva richiesto l'intervento manutentivo di , CP_1
intervento nel corso del quale veniva rinvenuto il tombino del contatore completamente allagato a causa della rottura di alcuni raccordi di adduzione del contatore.
A sostegno dell'imputabilità della perdita alla , ha evidenziato CP_1 Pt_1 che i consumi sono stati regolari fino al giugno 2019 e che l'inizio delle perdite è coinciso temporalmente con l'intervento posto in essere dalla società somministratrice.
L'attrice ha dato altresì atto di aver esperito ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al
Tribunale di Milano al fine di ottenere da la trasmissione della CP_1 documentazione riepilogativa dell'intervento eseguito sul contatore nel giugno 2019 e la documentazione acquisita, relativa all'intervento manutentivo, è stata prodotta dall'attrice nell'odierno giudizio (doc. 18).
, inoltre, ha dato atto che la creditrice ha stornato, dall'importo esposto in CP_4
fattura, l'importo di € 15.862,40, e che pertanto il credito residuo vantato da Cap
pag. 5 di 15 si è ridotto da € 28.930,72 ad € 13.068,62, specificando tuttavia che gli CP_1
importi stornati afferiscono unicamente alle voci di Fognatura e Depurazione, presenti in bolletta ma non goduti dall'attrice, e che gli stessi non riguardano, invece, il consumo di acqua registrato dal contatore, il cui pagamento continua ad essere richiesto nella sua integralità da parte della odierna convenuta.
Pertanto, ha chiesto in via principale di accertare la non debenza dell'importo CP_4
fatturato e richiesto dalla convenuta in suo danno, al netto del consumo ad essa addebitabile nel periodo considerato per l'effettivo consumo, quantificato dall'attrice nella somma di € 750,00 sulla base della media ponderata nel triennio precedente.
L'attrice ha inoltre dedotto che la fornitrice aveva riscontrato lo stato di ammaloramento e rischio rottura delle condutture idriche in occasione dell'intervento del giugno 2019 e che, ciò nonostante, aveva omesso di darne comunicazione alla cliente, richiamando a tal riguardo la documentazione consegnata da CP_1 all'esito dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. (doc. 18) e la memoria difensiva depositata da nel procedimento ex art. 700 c.p.c. (doc. 16 pag. 3). CP_1
Ha quindi formulato domanda in via subordinata, chiedendo di riconoscere il concorso di colpa della convenuta nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227
c.c. e, di conseguenza, di ridurre proporzionalmente la pretesa creditoria avversa, per non avere comunicato tempestivamente all'utente lo stato dei luoghi CP_1
all'utente, impedendole in tal modo di intervenire tempestivamente, limitandosi a riferire all'odierna attrice – dopo l'intervento del giugno 2019, che la sostituzione del contatore non era stato eseguita a causa di “imprevisti tecnici”, senza alcuna ulteriore specificazione in merito alla necessità di intervenire in via manutentiva sui tubi a rischio rottura.
3. La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice, sia in via principale che subordinata, e la condanna di al Pt_1 pagamento di € 13.067,32 a titolo di corrispettivo per la fornitura di acqua.
pag. 6 di 15 Con riguardo alla non imputabilità della dispersione di acqua in capo a , CP_1
ha affermato, da una parte, che la rottura della tubazione deve ritenersi causata dall'usura e non da un intervento umano e, dall'altra, che in occasione dell'intervento di sostituzione programmato per la data del 21.06.2019, il tecnico a ciò preposto - verificato lo stato di deterioramento delle tubazioni a valle del contatore, il blocco della valvola a monte e la non accessibilità del chiusino stradale - si era limitato a fotografare lo stato dei luoghi, non intervenendo né sul contatore né sulla valvola o sulle tubazioni, con ciò venendo meno ogni possibile condotta asseritamente causativa dell'evento dannoso.
Ha inoltre rilevato che in data 26.06.2019 era stata eseguita una lettura del contatore e che questa è risultata in linea con i consumi precedenti, dal che ha dedotto che a tale data non si era ancora verificata alcuna perdita, verosimilmente manifestatasi a ridosso del novembre 2019, allorquando era decorso un lungo lasso di tempo dall'intervento di giugno.
Ha evidenziato altresì che la perdita è stata causata da un deterioramento delle tubazioni a valle del contatore, di esclusiva competenza della cliente ai sensi dell'art. 23 del Regolamento del servizio idrico integrato. Coerentemente con tale assunto, ha specificato che le riparazioni successive all'allagamento del pozzetto contatore sono state effettuate da Pt_1
Ha infine dedotto che la presentazione della denuncia di perdite idriche occulte – in esito alla quale nei confronti dell'attrice è stata emessa nota di accredito di €
15.863,40 – presupponeva il riconoscimento da parte della richiedente della propria responsabilità riguardo alla perdita e al consumo anomalo.
Quanto alla responsabilità della creditrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., ha CP_1
fatto rilevare che pochi giorni dopo la data fissata per l'intervento di sostituzione del contatore, l'attrice aveva ricevuto una comunicazione recante notizia della mancata sostituzione del contatore a causa di “imprevisti tecnici” necessitanti di interventi di pag. 7 di 15 manutenzione idraulica e/o opere edili con necessità di scavo e che, nel corso dell'intervento volto alla sostituzione del contatore, il tecnico non aveva riscontrato la presenza di perdite di acqua ma solo lo stato di deterioramento delle tubazioni.
4. Con riguardo ai consumi per il periodo dal 1.7.2019 al 30.6.2020, alla congruità degli importi fatturati e alle somme dovute dall'utente è stata disposta CTU tecnica, richiesta dall'attrice nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Il CTU ha preliminarmente chiesto a di inviare il report di tutte le letture CP_1
effettive o autoletture del contatore oggetto di vertenza a partire dalla data di subentro di nella fornitura - avvenuta ad agosto 2007 - fino all'ultima lettura CP_4
disponibile e, in particolare, la lettura effettiva del contatore alla data dei sopralluoghi del 25 e 28 novembre 2019.
Ha quindi formulato proposta economica transattiva volta a riconoscere in favore di ed a carico di un importo pari a € 4.500,00, con conseguente CP_1 CP_4
restituzione da parte di del maggior importo già versato da , con CP_1 CP_4
spese legali e di CTP compensate tra le parti e onorario del CTU da dividersi al 50% tra le parti.
Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata adesione da parte di , il CTU ha proceduto a rispondere ai quesiti formulati dalla CP_4
giudice, ricostruendo che, prima dell' 1.07.2019, l'attrice aveva usufruito di un consumo medio annuo di acqua pari a circa 700 mc/anno e che nessuna perdita era stata rilevata da . CP_1
Ha quindi constatato che tra l'1.07.2019 e il 29.11.2019 (periodo di fatturazione)
l'attrice ha subito una perdita idrica e che la stessa è stata causata dalla rottura di un raccordo della tubazione dell'acqua posto subito a valle del contatore - parte di impianto di competenza di , subito riparato in data 29.11.2019. Pt_1
Ritenuta l'insussistenza di motivazioni tecniche per dubitare della correttezza dei consumi misurati dal contatore, il CTU ha accertato che il contatore ha misurato un pag. 8 di 15 consumo idrico in un anno pari 20.717 mc di cui 500 mc a titolo di consumo
“volontario” dell'attrice (determinato sulla base della media tra i consumi annui pre e post riparazione del raccordo idrico) per un importo di circa € 750,00 IVA compresa,
e 20.217 mc a titolo di consumo “involontario” dovuto alla perdita idrica occulta, per un importo pari a € 12.317,32 IVA compresa.
Ha quindi precisato che l'importo netto di € 13.067,32 IVA compresa, fatturato da per la fornitura di acqua nel periodo oggetto di contestazione, è già stato CP_1 pagato dall'attrice, che non ha alcun insoluto nei confronti di . CP_1
Il CTU, infine, dopo aver rimesso alla giudice la questione attinente all'attribuzione della responsabilità per la rottura del raccordo idrico dell'impianto, ha concluso la propria relazione precisando che l'importo per la fornitura di acqua deve ritenersi quantificato in € 13.067,32 IVA compresa dalla creditrice ma che, qualora si accertasse la responsabilità di per la perdita idrica, l'importo della CP_1 fornitura a carico dell'attrice (al netto della perdita) sarebbe pari ad € 750,00 IVA compresa, con conseguente obbligo a carico di di restituire ad CP_1 CP_4
il maggior importo a lei versato.
I CTP di parte non hanno fatto alcuna osservazione sulla bozza di perizia.
5. L'esame delle domande svolte da parte attrice deve necessariamente muovere dall'accertamento della sussistenza o meno di responsabilità diretta della convenuta per la rottura del raccordo che ha causato la perdita nell'impianto, e, in subordine, di condotta colposa della convenuta per omessa comunicazione all'utente dello stato di grave ammaloramento in cui versavano le condutture, stato accertato da personale tecnico nel corso dell'intervento del giugno 2019. CP_1
Quanto al primo punto, è pacifico che nessun accertamento sia stato demandato al
CTU, ing. , circa l'individuazione delle cause originanti la perdita Persona_2
(essendo egli stato incaricato esclusivamente – anche alla luce della avvenuta pag. 9 di 15 modifica dei luoghi - di ricostruire i consumi effettivi dell'utente, al netto dei consumi involontari derivanti dalla perdita d'acqua).
Assume parte attrice che una diretta responsabilità della convenuta in ordine alla rottura delle tubazioni dovrebbe ritenersi provata, in base al criterio del “più probabile che non”, sulla base del dato cronologico di insorgenza della perdita d'acqua, a ridosso delle data di intervento, nonché delle fotografie scattate dai tecnici della convenuta durante l'intervento ove è visibile la presenza di un operatore con il piede appoggiato all'interno del tombino, sulle condutture ammalorate (doc. 2 Pt_1
).
[...]
Non ritiene il Tribunale che gli elementi probatori acquisiti consentano di pervenire all'affermazione di totale e diretta responsabilità della convenuta nella rottura della tubazione che ha prodotto l'evento dannoso.
Essendo pacifico che la rottura si è verificata nella parte di impianto a valle del contatore, parte di pertinenza dell'utente, occorre riferirsi all'art. 2051 c.c. che imputa la responsabilità dei danni da cose in custodia a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa medesima, ossia in capo al soggetto che di fatto controlla le modalità di uso e conservazione della stessa. A integrare la responsabilità
è necessario che il danno sia stato causato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza soltanto il dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis Cass n.
4476/2011).
Come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene
pag. 10 di 15 alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art.
1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. 11152/23 nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza 20943 del 2022).
Orbene, gli elementi richiamati dall'attrice non paiono di univoca significanza probatoria ove si considerino ulteriori elementi acquisiti in atti, ovvero la circostanza che in data 26.6.2019, pochi giorni dopo il primo intervento, personale tecnico si era nuovamente recato presso il punto di prelievo su incarico di per eseguire CP_1
la lettura del contatore, senza rilevare e segnalare alcuna perdita, rilevando peraltro consumi in linea con quelli usuali.
La circostanza dell'appoggio di un piede sulla tubatura durante il precedente intervento da parte dei tecnici (condotta senz'altro non particolarmente accorta, tenuto conto dello stato di ammaloramento delle tubazioni) non appare di per sé idonea a collocare l'inizio della perdita nel giorno dell'intervento.
A tal riguardo il CTU ha ritenuto tecnicamente compatibile, alla luce della portata delle tubazioni e del quantitativo di acqua andato disperso, il collocamento dell'inizio della perdita all'1.7.2019 (data di inizio dei rilievi dei consumi oggetto della fattura contestata) facendo però rilevare che “per esperienza comune, è ragionevole ipotizzare che il raccordo idrico dell'attrice abbia iniziato a rompersi con una lesione modesta e successivamente, verosimilmente in prossimità del mese di novembre 2019, tale lesione si sia aggravata/estesa causando la gran parte della perdita idrica e l'abbassamento della pressione di erogazione avvertita e denunciata dall'attrice alla convenuta.”
pag. 11 di 15 Assume parte attrice che da tale affermazione dovrebbe ritenersi provata la responsabilità dei tecnici intervenuti.
La tesi difensiva non può essere condivisa ove si consideri l'insufficienza della condotta di posa di un piede all'interno del pozzetto per affermare che tale condotta sia stata la causa dell'inizio della perdita, non rilevata in occasione del sopralluogo del 26.6.2019.
6. A diverse conclusioni ritiene il Tribunale di dover pervenire a seguito della valutazione della condotta colposa contestata a in via subordinata da CP_1
parte attrice, ovvero l'omessa comunicazione ad dello stato di Pt_1
ammaloramento delle tubazioni e della necessità di urgente intervento.
Dopo avere eseguito l'accesso per installare un nuovo contatore, intervento non riuscito a causa dello stato dei luoghi, ha inviato all'utente una CP_1
comunicazione del seguente tenore: “ … la informiamo che abbiamo avviato la procedura di sostituzione del suo contatore con uno di nuova generazione, ma a causa di imprevisti tecnici si rendono necessari ulteriori interventi di manutenzione idraulica e/o opere edili con necessità di scavo. L'impresa incaricata provvederà a contattarla per concordare un nuovo appuntamento. Le ricordiamo che l'intervento è completamente gratuito e che il personale incaricato sarà riconoscibile attraverso un tesserino identificativo” (doc. 4 ). CP_4
Si tratta di comunicazione con la quale il destinatario non solo non viene minimamente allertato sulla necessità di un intervento a sue spese e cure sulla parte di impianto in sua custodia ma, anzi, trae ragionevole affidamento sul fatto che l'intervento tecnico sia da eseguirsi sulla parte di impianto di pertinenza di
[...]
, che avrebbe provveduto ad incaricare un'impresa. CP_1
Vi è del resto prova in atti che il punto di prelievo necessitasse di intervento anche nella parte di pertinenza , desumendosi dai documenti acquisiti a seguito CP_1
di ricorso ex art. 700 c.p.c. che nel corso dell'intervento si era constatata la precarietà
pag. 12 di 15 e il deterioramento dei tubi ma anche il blocco della valvola a monte, di pertinenza della società convenuta.
Sulla base di tali elementi la condotta di si qualifica quale colposa e, in CP_1
particolare, negligente, non solo tenuto conto degli obblighi di buona fede che devono assistere le condotte delle parti nell'esecuzione del contratto ma anche in relazione all'obbligo di evitare dispersioni della risorsa idrica, gravante su tutti i soggetti della filiera della distribuzione dell'acqua, come imposto da normativa europea ed interna.
Tale colposa omissione ha obiettivamente concorso a cagionare il danno poiché è del tutto ragionevole ritenere che, ove messa al corrente dello stato in cui versavano le tubazioni a valle del contatore, la società attrice si sarebbe prontamente attivata, come poi ebbe a fare nel novembre 2019, evitando o comunque limitando significativamente la perdita d'acqua.
7. Sulla base di tali argomentazioni, occorre determinare il rapporto di dare-avere tra le parti.
La consulenza tecnico/contabile ha stimato in € 750,00 (iva compresa) l'importo corrispondente al valore del consumo idrico volontario verosimilmente usufruito dall'attrice nel periodo 1.7.2019-20.6.2020, importo peraltro identico a quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio e offerto banco judicis da
[...]
detto importo da quello portato nella fattura contestata (€13.067,32 – CP_5
€750,00) si ottiene l'importo di €12.317,32, corrispondente al corrispettivo addebitato ad per consumi involontari conseguenti alla perdita di acqua. CP_4
Ritiene il Tribunale che detto importo – alla luce delle motivazioni sopra esposte - debba essere ridotto del 50% ai sensi dell'art. 1227 c.c., essendosi accertato che il grave difetto sul piano informativo nella comunicazione inviata da CP_1
all'utente abbia concorso a cagionare l'evento dannoso.
pag. 13 di 15 La domanda di accertamento negativo del credito può pertanto trovare parziale accoglimento, limitatamente all'importo di € 6.158,66, a fronte della incontestata debenza dell'importo di € 750,00,
Si rileva d'altro canto in conclusione che a risultato analogo si sarebbe pervenuti applicando la disciplina dettata da con la delibera 609/2021, non invocata CP_6
dalle parti e quindi non applicabile nel caso concreto, con cui, in rafforzamento delle garanzie all'utenza nel caso di problematiche legate alle perdite occulte, si prevede, nella determinazione dei corrispettivi da applicare al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento “l'esonero dal pagamento delle tariffe di fognatura e depurazione (n.d.r.: riconosciuto da ) e l'applicazione di una tariffa di CP_1
acquedotto non superiore alla metà della tariffa base, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%”.
8. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue il criterio della soccombenza (parzialmente reciproca, con soccombenza principale dell'attrice) e tiene conto della mancata adesione da parte di alla proposta conciliativa CP_4
formulata dal Ctu, più favorevole per , alla luce dell'esito del giudizio: CP_4
chiusura della vertenza mediante riconoscimento in favore di CP_1
dell'importo di € 4.500,00, proposta accettata dalla sola . CP_1
Ciò giustifica una parziale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in misura di un terzo, con condanna dell'attrice al rimborso della restante frazione in favore della convenuta, liquidata in € 3.553,9 per compensi (importo base € 5.077) visto il D.M. 55/14 – parametri medi – e avuto riguardo al valore della controversia
(da € 5.201 a € 26.000) oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.
Le spese della CTU vengono poste a carico solidale delle parti, stante l'utilità dell'accertamento in favore di entrambe.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pag. 14 di 15 di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda attorea, così dispone:
- accerta nell'importo di € 6.158,66 il corrispettivo dei consumi idrici involontari contabilizzati da nel periodo compreso fra Controparte_1
l'1.07.2019 ed il 30.06.2020 nei confronti di Al.Com s.n.c.;
- dichiara compensate in misura di un terzo le spese processuali tra le parti;
- condanna Al.Com s.n.c. al rimborso dell'ulteriore frazione in favore di
[...]
liquidata in € 3.554,00 per compensi, oltre rimborso forfettario CP_1
spese ed accessori di legge;
- pone definitivamente a carico delle parti in via solidale il compenso liquidato in favore del c.t.u..
Così deciso in Milano, l'1.3.2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9237/2021 promossa da:
(C.f. ), nella persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante, sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Laura Gilardoni (C.f. ) presso il cui studio, sito a Milano in C.F._1
Via Podgora n. 1, ha eletto domicilio attrice contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro
[...] Controparte_3
Rampulla (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
Studio in Pavia (PV) Piazza del Carmine n. 4
convenuta
Oggetto: Contratto di somministrazione Conclusioni
Per l'attrice: Nel merito, in via principale:
Accertata la responsabilità unica e singolare della convenuta Controparte_1 nella causazione del sinistro riferito alla perdita idrica occorsa e per cui è causa, ciò in virtù delle ragioni di fatto e di diritto espresse in atti, conseguentemente dichiari la mancata debenza dell'importo fatturato e/o comunque richiesto ad opera della parte convenuta in danno dell'odierna attrice, per i consumi idrici contabilizzati nel periodo compreso fra lo 01.07.2019 ed i 30.06.2020, al contempo dichiarando la
[...]
tenuta al pagamento nei confronti della Parte_1 CP_1
dei consumi idrici effettivamente fruiti e quindi goduti nel medesimo arco
[...] temporale, da computarsi gli stessi sulla media ponderata del triennio precedente, ovvero comunque nella diversa misura ritenuta equa e corretta da parte del Tribunale adito;
Nel merito, in via subordinata:
Solo in ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, previo il Tribunale accertare il concorso colposo della convenuta CP_1
nella causazione del sinistro per cui alla perdita idrica in oggetto di causa, ciò
[...] in virtù delle ragioni di fatto e di diritto espresse in atti, conseguentemente dichiari, anche ai sensi dell'art. 1227 del Codice civile, l'importo effettivamente dovuto per il consumo occorso nel periodo compreso fra lo 01.07.2019 ed il 30.06.2020, al netto dello sgravio già operato dalla convenuta in fase pregiudiziale, in quanto questo lo stesso non riconducibile al consumo idrico ma ai meri servizi accessori, il tutto nella misura ritenuta e qua e corretta da parte del Tribunale adito;
Nel merito, comunque:
Rigettare, siccome infondate nel fatto e nel diritto, in esito agli argomenti tutti tradotti in atti di Causa, le domande avanzate dalla convenuta in danno della società attrice, le eccezioni, difese, domande, anche riconvenzionali, avanzate della convenuta
[...] in danno della società attrice CP_1 Parte_1 con ogni miglior formula e statuizione. Il tutto con espressa riserva restitutoria di
[...] tutte le somme che la società attrice dovesse versare in favore dell'impresa convenuta, in adempimento della fattura qui in contestazione, in eccedenza, rispetto a quelle che il Giudice qui adito dovesse ritenere congrue e quindi limitatamente dovute alla Somministrante;
In via istruttoria: Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dalla parte convenuta, per i motivi di fatto e di diritto già indicati in atti di Causa;
Comunque:
Con integrale rifusione di spese e competenze di Causa, comprensive degli oneri complessivamente liquidati dal Tribunale in favore del CTU, relativamente alla pag. 2 di 15 quota parte posta provvisoriamente a carico dell'attrice.
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto, così giudicare: Nel merito:
- rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice sia in via principale sia in via subordinata, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto condannare parte attrice al pagamento dell'importo di € 13.067,32 oltre interessi moratorio o a quel maggior o minor importo che sarà accertato in corso di causa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% Spese Generali, c.p.a. ed iva come per legge.
In via istruttoria: Con riferimento alla richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio “sui beni e manufatti in oggetto di Causa” formulata da controparte e volta, secondo la stessa, a verificare
“le Cause effettive della rottura sulle tubazioni in oggetto di Causa, occorsa nel periodo compreso fra il mese di giugno ed il novembre 2019”, se ne chiede sin d'ora il rigetto, dal momento che avendo provveduto alla riparazione della Parte_1 predetta perdita in data 29.11.2019 tramite proprio tecnico di fiducia, ha irrimediabilmente alterato lo stato delle tubazioni a valle del contatore e del pozzetto nel quale è installato il contatore intestato alla medesima attrice.
Allo stesso modo dovranno essere rigettate le richieste di prova per interpello e per testi formulate da parte attrice, in quanto chiaramente carenti dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 244 c.p.c.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 15.02.2021, la società
[...]
(di seguito anche solo ”) ha agito in giudizio nei Parte_1 Pt_1 confronti della società (di seguito anche solo ”) Controparte_1 CP_1
al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito asseritamente vantato dalla controparte a titolo di corrispettivo per fornitura idrica nel periodo
1.07.2019-30.06.2020, deducendo l'inesattezza dei consumi fatturati e addebitati pag. 3 di 15 dalla convenuta a causa di una consistente perdita idrica verificatasi a valle del punto di prelievo.
Tenutasi la prima udienza in data 8.7.2021, la giudice allora procedente ha concesso i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, fissando l'udienza del 22.3.2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Con ordinanza del 22.04.2022, a scioglimento della riserva assunta in udienza, è stata ammessa la prova per testi sui capitoli di prova articolati dalla convenuta nella memoria di cui all'art. 183 co. 6 nr 2 cpc nr 3, 4, 5, 7, ammettendo l'attrice a prova contraria e disposta l'escussione di due testi per parte, con delega dell'intera istruttoria testimoniale alla GOP.
Dichiarata la decadenza di parte convenuta dalla prova testimoniale per omessa prova dell'avvenuta citazione, anche negativa, dei testi, con ordinanza del 19.07.2022 è stata disposta CTU tecnica al fine di accertare i consumi effettivi dell'utenza per il periodo dal 1.7.2019 al 30.6.2020, la congruità degli importi fatturati e le somme effettivamente ed eventualmente dovute dall'utente, nominando quale CTU l' ing.
[...]
e fissando l'udienza del 29.11.22 per il conferimento dell'incarico al Per_1
medesimo.
Con successiva ordinanza dell'1.12.2022, la giudice, preso atto dell'accettazione dell'incarico da parte del CTU nominato, ha fissato termine al 22.5.23 per il deposito dell'elaborato definitivo, rinviando la causa all'udienza del 12.7.23, ove, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 4.9.2024 per la precisazione delle conclusioni.
La scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa in data 26.03.2024, lette le note di trattazione scritta e il relativo foglio di precisazione delle conclusioni depositati dalla sola parte attrice, ha assegnato la causa in decisione con ordinanza del
4.09.2024, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
pag. 4 di 15 2. La vicenda di cui è causa origina dal contratto di fornitura idrica stipulato in data
28.08.2007 tra le parti per l'unità immobiliare sita in Rho alla Via Lainate n. 121, in forza del quale l'odierna convenuta ha emesso fatture nei confronti di per i Pt_1
corrispettivi della somministrazione nel periodo dal 1.07.2019 al 30.06.2020 per complessivi € 28.930,73 (fattura n. 2020410372 del 13.08.2020).
L'attrice ha dedotto che tali consumi le sono stati addebitati in misura sproporzionata ai consumi effettivi, che tale sproporzione è derivata da un'ingente perdita di acqua dalle tubazioni, conseguente a un intervento finalizzato alla sostituzione del contatore, eseguito nel giugno 2019.
ha riferito che, nei giorni successivi all'intervento, aveva CP_4 CP_1
comunicato l'impossibilità di procedere alla sostituzione del contatore per non meglio precisati imprevisti tecnici e che, nel novembre 2029, a causa di una perdita di pressione dell'acqua, aveva richiesto l'intervento manutentivo di , CP_1
intervento nel corso del quale veniva rinvenuto il tombino del contatore completamente allagato a causa della rottura di alcuni raccordi di adduzione del contatore.
A sostegno dell'imputabilità della perdita alla , ha evidenziato CP_1 Pt_1 che i consumi sono stati regolari fino al giugno 2019 e che l'inizio delle perdite è coinciso temporalmente con l'intervento posto in essere dalla società somministratrice.
L'attrice ha dato altresì atto di aver esperito ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al
Tribunale di Milano al fine di ottenere da la trasmissione della CP_1 documentazione riepilogativa dell'intervento eseguito sul contatore nel giugno 2019 e la documentazione acquisita, relativa all'intervento manutentivo, è stata prodotta dall'attrice nell'odierno giudizio (doc. 18).
, inoltre, ha dato atto che la creditrice ha stornato, dall'importo esposto in CP_4
fattura, l'importo di € 15.862,40, e che pertanto il credito residuo vantato da Cap
pag. 5 di 15 si è ridotto da € 28.930,72 ad € 13.068,62, specificando tuttavia che gli CP_1
importi stornati afferiscono unicamente alle voci di Fognatura e Depurazione, presenti in bolletta ma non goduti dall'attrice, e che gli stessi non riguardano, invece, il consumo di acqua registrato dal contatore, il cui pagamento continua ad essere richiesto nella sua integralità da parte della odierna convenuta.
Pertanto, ha chiesto in via principale di accertare la non debenza dell'importo CP_4
fatturato e richiesto dalla convenuta in suo danno, al netto del consumo ad essa addebitabile nel periodo considerato per l'effettivo consumo, quantificato dall'attrice nella somma di € 750,00 sulla base della media ponderata nel triennio precedente.
L'attrice ha inoltre dedotto che la fornitrice aveva riscontrato lo stato di ammaloramento e rischio rottura delle condutture idriche in occasione dell'intervento del giugno 2019 e che, ciò nonostante, aveva omesso di darne comunicazione alla cliente, richiamando a tal riguardo la documentazione consegnata da CP_1 all'esito dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. (doc. 18) e la memoria difensiva depositata da nel procedimento ex art. 700 c.p.c. (doc. 16 pag. 3). CP_1
Ha quindi formulato domanda in via subordinata, chiedendo di riconoscere il concorso di colpa della convenuta nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227
c.c. e, di conseguenza, di ridurre proporzionalmente la pretesa creditoria avversa, per non avere comunicato tempestivamente all'utente lo stato dei luoghi CP_1
all'utente, impedendole in tal modo di intervenire tempestivamente, limitandosi a riferire all'odierna attrice – dopo l'intervento del giugno 2019, che la sostituzione del contatore non era stato eseguita a causa di “imprevisti tecnici”, senza alcuna ulteriore specificazione in merito alla necessità di intervenire in via manutentiva sui tubi a rischio rottura.
3. La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice, sia in via principale che subordinata, e la condanna di al Pt_1 pagamento di € 13.067,32 a titolo di corrispettivo per la fornitura di acqua.
pag. 6 di 15 Con riguardo alla non imputabilità della dispersione di acqua in capo a , CP_1
ha affermato, da una parte, che la rottura della tubazione deve ritenersi causata dall'usura e non da un intervento umano e, dall'altra, che in occasione dell'intervento di sostituzione programmato per la data del 21.06.2019, il tecnico a ciò preposto - verificato lo stato di deterioramento delle tubazioni a valle del contatore, il blocco della valvola a monte e la non accessibilità del chiusino stradale - si era limitato a fotografare lo stato dei luoghi, non intervenendo né sul contatore né sulla valvola o sulle tubazioni, con ciò venendo meno ogni possibile condotta asseritamente causativa dell'evento dannoso.
Ha inoltre rilevato che in data 26.06.2019 era stata eseguita una lettura del contatore e che questa è risultata in linea con i consumi precedenti, dal che ha dedotto che a tale data non si era ancora verificata alcuna perdita, verosimilmente manifestatasi a ridosso del novembre 2019, allorquando era decorso un lungo lasso di tempo dall'intervento di giugno.
Ha evidenziato altresì che la perdita è stata causata da un deterioramento delle tubazioni a valle del contatore, di esclusiva competenza della cliente ai sensi dell'art. 23 del Regolamento del servizio idrico integrato. Coerentemente con tale assunto, ha specificato che le riparazioni successive all'allagamento del pozzetto contatore sono state effettuate da Pt_1
Ha infine dedotto che la presentazione della denuncia di perdite idriche occulte – in esito alla quale nei confronti dell'attrice è stata emessa nota di accredito di €
15.863,40 – presupponeva il riconoscimento da parte della richiedente della propria responsabilità riguardo alla perdita e al consumo anomalo.
Quanto alla responsabilità della creditrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., ha CP_1
fatto rilevare che pochi giorni dopo la data fissata per l'intervento di sostituzione del contatore, l'attrice aveva ricevuto una comunicazione recante notizia della mancata sostituzione del contatore a causa di “imprevisti tecnici” necessitanti di interventi di pag. 7 di 15 manutenzione idraulica e/o opere edili con necessità di scavo e che, nel corso dell'intervento volto alla sostituzione del contatore, il tecnico non aveva riscontrato la presenza di perdite di acqua ma solo lo stato di deterioramento delle tubazioni.
4. Con riguardo ai consumi per il periodo dal 1.7.2019 al 30.6.2020, alla congruità degli importi fatturati e alle somme dovute dall'utente è stata disposta CTU tecnica, richiesta dall'attrice nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Il CTU ha preliminarmente chiesto a di inviare il report di tutte le letture CP_1
effettive o autoletture del contatore oggetto di vertenza a partire dalla data di subentro di nella fornitura - avvenuta ad agosto 2007 - fino all'ultima lettura CP_4
disponibile e, in particolare, la lettura effettiva del contatore alla data dei sopralluoghi del 25 e 28 novembre 2019.
Ha quindi formulato proposta economica transattiva volta a riconoscere in favore di ed a carico di un importo pari a € 4.500,00, con conseguente CP_1 CP_4
restituzione da parte di del maggior importo già versato da , con CP_1 CP_4
spese legali e di CTP compensate tra le parti e onorario del CTU da dividersi al 50% tra le parti.
Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata adesione da parte di , il CTU ha proceduto a rispondere ai quesiti formulati dalla CP_4
giudice, ricostruendo che, prima dell' 1.07.2019, l'attrice aveva usufruito di un consumo medio annuo di acqua pari a circa 700 mc/anno e che nessuna perdita era stata rilevata da . CP_1
Ha quindi constatato che tra l'1.07.2019 e il 29.11.2019 (periodo di fatturazione)
l'attrice ha subito una perdita idrica e che la stessa è stata causata dalla rottura di un raccordo della tubazione dell'acqua posto subito a valle del contatore - parte di impianto di competenza di , subito riparato in data 29.11.2019. Pt_1
Ritenuta l'insussistenza di motivazioni tecniche per dubitare della correttezza dei consumi misurati dal contatore, il CTU ha accertato che il contatore ha misurato un pag. 8 di 15 consumo idrico in un anno pari 20.717 mc di cui 500 mc a titolo di consumo
“volontario” dell'attrice (determinato sulla base della media tra i consumi annui pre e post riparazione del raccordo idrico) per un importo di circa € 750,00 IVA compresa,
e 20.217 mc a titolo di consumo “involontario” dovuto alla perdita idrica occulta, per un importo pari a € 12.317,32 IVA compresa.
Ha quindi precisato che l'importo netto di € 13.067,32 IVA compresa, fatturato da per la fornitura di acqua nel periodo oggetto di contestazione, è già stato CP_1 pagato dall'attrice, che non ha alcun insoluto nei confronti di . CP_1
Il CTU, infine, dopo aver rimesso alla giudice la questione attinente all'attribuzione della responsabilità per la rottura del raccordo idrico dell'impianto, ha concluso la propria relazione precisando che l'importo per la fornitura di acqua deve ritenersi quantificato in € 13.067,32 IVA compresa dalla creditrice ma che, qualora si accertasse la responsabilità di per la perdita idrica, l'importo della CP_1 fornitura a carico dell'attrice (al netto della perdita) sarebbe pari ad € 750,00 IVA compresa, con conseguente obbligo a carico di di restituire ad CP_1 CP_4
il maggior importo a lei versato.
I CTP di parte non hanno fatto alcuna osservazione sulla bozza di perizia.
5. L'esame delle domande svolte da parte attrice deve necessariamente muovere dall'accertamento della sussistenza o meno di responsabilità diretta della convenuta per la rottura del raccordo che ha causato la perdita nell'impianto, e, in subordine, di condotta colposa della convenuta per omessa comunicazione all'utente dello stato di grave ammaloramento in cui versavano le condutture, stato accertato da personale tecnico nel corso dell'intervento del giugno 2019. CP_1
Quanto al primo punto, è pacifico che nessun accertamento sia stato demandato al
CTU, ing. , circa l'individuazione delle cause originanti la perdita Persona_2
(essendo egli stato incaricato esclusivamente – anche alla luce della avvenuta pag. 9 di 15 modifica dei luoghi - di ricostruire i consumi effettivi dell'utente, al netto dei consumi involontari derivanti dalla perdita d'acqua).
Assume parte attrice che una diretta responsabilità della convenuta in ordine alla rottura delle tubazioni dovrebbe ritenersi provata, in base al criterio del “più probabile che non”, sulla base del dato cronologico di insorgenza della perdita d'acqua, a ridosso delle data di intervento, nonché delle fotografie scattate dai tecnici della convenuta durante l'intervento ove è visibile la presenza di un operatore con il piede appoggiato all'interno del tombino, sulle condutture ammalorate (doc. 2 Pt_1
).
[...]
Non ritiene il Tribunale che gli elementi probatori acquisiti consentano di pervenire all'affermazione di totale e diretta responsabilità della convenuta nella rottura della tubazione che ha prodotto l'evento dannoso.
Essendo pacifico che la rottura si è verificata nella parte di impianto a valle del contatore, parte di pertinenza dell'utente, occorre riferirsi all'art. 2051 c.c. che imputa la responsabilità dei danni da cose in custodia a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa medesima, ossia in capo al soggetto che di fatto controlla le modalità di uso e conservazione della stessa. A integrare la responsabilità
è necessario che il danno sia stato causato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza soltanto il dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis Cass n.
4476/2011).
Come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene
pag. 10 di 15 alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art.
1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. 11152/23 nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza 20943 del 2022).
Orbene, gli elementi richiamati dall'attrice non paiono di univoca significanza probatoria ove si considerino ulteriori elementi acquisiti in atti, ovvero la circostanza che in data 26.6.2019, pochi giorni dopo il primo intervento, personale tecnico si era nuovamente recato presso il punto di prelievo su incarico di per eseguire CP_1
la lettura del contatore, senza rilevare e segnalare alcuna perdita, rilevando peraltro consumi in linea con quelli usuali.
La circostanza dell'appoggio di un piede sulla tubatura durante il precedente intervento da parte dei tecnici (condotta senz'altro non particolarmente accorta, tenuto conto dello stato di ammaloramento delle tubazioni) non appare di per sé idonea a collocare l'inizio della perdita nel giorno dell'intervento.
A tal riguardo il CTU ha ritenuto tecnicamente compatibile, alla luce della portata delle tubazioni e del quantitativo di acqua andato disperso, il collocamento dell'inizio della perdita all'1.7.2019 (data di inizio dei rilievi dei consumi oggetto della fattura contestata) facendo però rilevare che “per esperienza comune, è ragionevole ipotizzare che il raccordo idrico dell'attrice abbia iniziato a rompersi con una lesione modesta e successivamente, verosimilmente in prossimità del mese di novembre 2019, tale lesione si sia aggravata/estesa causando la gran parte della perdita idrica e l'abbassamento della pressione di erogazione avvertita e denunciata dall'attrice alla convenuta.”
pag. 11 di 15 Assume parte attrice che da tale affermazione dovrebbe ritenersi provata la responsabilità dei tecnici intervenuti.
La tesi difensiva non può essere condivisa ove si consideri l'insufficienza della condotta di posa di un piede all'interno del pozzetto per affermare che tale condotta sia stata la causa dell'inizio della perdita, non rilevata in occasione del sopralluogo del 26.6.2019.
6. A diverse conclusioni ritiene il Tribunale di dover pervenire a seguito della valutazione della condotta colposa contestata a in via subordinata da CP_1
parte attrice, ovvero l'omessa comunicazione ad dello stato di Pt_1
ammaloramento delle tubazioni e della necessità di urgente intervento.
Dopo avere eseguito l'accesso per installare un nuovo contatore, intervento non riuscito a causa dello stato dei luoghi, ha inviato all'utente una CP_1
comunicazione del seguente tenore: “ … la informiamo che abbiamo avviato la procedura di sostituzione del suo contatore con uno di nuova generazione, ma a causa di imprevisti tecnici si rendono necessari ulteriori interventi di manutenzione idraulica e/o opere edili con necessità di scavo. L'impresa incaricata provvederà a contattarla per concordare un nuovo appuntamento. Le ricordiamo che l'intervento è completamente gratuito e che il personale incaricato sarà riconoscibile attraverso un tesserino identificativo” (doc. 4 ). CP_4
Si tratta di comunicazione con la quale il destinatario non solo non viene minimamente allertato sulla necessità di un intervento a sue spese e cure sulla parte di impianto in sua custodia ma, anzi, trae ragionevole affidamento sul fatto che l'intervento tecnico sia da eseguirsi sulla parte di impianto di pertinenza di
[...]
, che avrebbe provveduto ad incaricare un'impresa. CP_1
Vi è del resto prova in atti che il punto di prelievo necessitasse di intervento anche nella parte di pertinenza , desumendosi dai documenti acquisiti a seguito CP_1
di ricorso ex art. 700 c.p.c. che nel corso dell'intervento si era constatata la precarietà
pag. 12 di 15 e il deterioramento dei tubi ma anche il blocco della valvola a monte, di pertinenza della società convenuta.
Sulla base di tali elementi la condotta di si qualifica quale colposa e, in CP_1
particolare, negligente, non solo tenuto conto degli obblighi di buona fede che devono assistere le condotte delle parti nell'esecuzione del contratto ma anche in relazione all'obbligo di evitare dispersioni della risorsa idrica, gravante su tutti i soggetti della filiera della distribuzione dell'acqua, come imposto da normativa europea ed interna.
Tale colposa omissione ha obiettivamente concorso a cagionare il danno poiché è del tutto ragionevole ritenere che, ove messa al corrente dello stato in cui versavano le tubazioni a valle del contatore, la società attrice si sarebbe prontamente attivata, come poi ebbe a fare nel novembre 2019, evitando o comunque limitando significativamente la perdita d'acqua.
7. Sulla base di tali argomentazioni, occorre determinare il rapporto di dare-avere tra le parti.
La consulenza tecnico/contabile ha stimato in € 750,00 (iva compresa) l'importo corrispondente al valore del consumo idrico volontario verosimilmente usufruito dall'attrice nel periodo 1.7.2019-20.6.2020, importo peraltro identico a quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio e offerto banco judicis da
[...]
detto importo da quello portato nella fattura contestata (€13.067,32 – CP_5
€750,00) si ottiene l'importo di €12.317,32, corrispondente al corrispettivo addebitato ad per consumi involontari conseguenti alla perdita di acqua. CP_4
Ritiene il Tribunale che detto importo – alla luce delle motivazioni sopra esposte - debba essere ridotto del 50% ai sensi dell'art. 1227 c.c., essendosi accertato che il grave difetto sul piano informativo nella comunicazione inviata da CP_1
all'utente abbia concorso a cagionare l'evento dannoso.
pag. 13 di 15 La domanda di accertamento negativo del credito può pertanto trovare parziale accoglimento, limitatamente all'importo di € 6.158,66, a fronte della incontestata debenza dell'importo di € 750,00,
Si rileva d'altro canto in conclusione che a risultato analogo si sarebbe pervenuti applicando la disciplina dettata da con la delibera 609/2021, non invocata CP_6
dalle parti e quindi non applicabile nel caso concreto, con cui, in rafforzamento delle garanzie all'utenza nel caso di problematiche legate alle perdite occulte, si prevede, nella determinazione dei corrispettivi da applicare al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento “l'esonero dal pagamento delle tariffe di fognatura e depurazione (n.d.r.: riconosciuto da ) e l'applicazione di una tariffa di CP_1
acquedotto non superiore alla metà della tariffa base, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%”.
8. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue il criterio della soccombenza (parzialmente reciproca, con soccombenza principale dell'attrice) e tiene conto della mancata adesione da parte di alla proposta conciliativa CP_4
formulata dal Ctu, più favorevole per , alla luce dell'esito del giudizio: CP_4
chiusura della vertenza mediante riconoscimento in favore di CP_1
dell'importo di € 4.500,00, proposta accettata dalla sola . CP_1
Ciò giustifica una parziale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in misura di un terzo, con condanna dell'attrice al rimborso della restante frazione in favore della convenuta, liquidata in € 3.553,9 per compensi (importo base € 5.077) visto il D.M. 55/14 – parametri medi – e avuto riguardo al valore della controversia
(da € 5.201 a € 26.000) oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.
Le spese della CTU vengono poste a carico solidale delle parti, stante l'utilità dell'accertamento in favore di entrambe.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pag. 14 di 15 di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda attorea, così dispone:
- accerta nell'importo di € 6.158,66 il corrispettivo dei consumi idrici involontari contabilizzati da nel periodo compreso fra Controparte_1
l'1.07.2019 ed il 30.06.2020 nei confronti di Al.Com s.n.c.;
- dichiara compensate in misura di un terzo le spese processuali tra le parti;
- condanna Al.Com s.n.c. al rimborso dell'ulteriore frazione in favore di
[...]
liquidata in € 3.554,00 per compensi, oltre rimborso forfettario CP_1
spese ed accessori di legge;
- pone definitivamente a carico delle parti in via solidale il compenso liquidato in favore del c.t.u..
Così deciso in Milano, l'1.3.2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 15 di 15