Sentenza 28 luglio 2022
Ordinanza collegiale 23 novembre 2022
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2023
Accoglimento
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 6 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 12 marzo 2024
Ordinanza collegiale 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 28/07/2022, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 01310/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00497/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2022, proposto da
Mengoli Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Galluccio Mezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora e Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani n. 30;
per l’ottemperanza al giudicato
formatosi sul lodo arbitrale sottoscritto in data 19.10.2020, reso esecutivo in data 23.2.2021 giusta decreto presidenziale n. 830/2021 nel proc. 496/2021 V.G. del Tribunale di Lecce e che ha acquistato efficacia di giudicato per mancata proposizione di reclamo e/o impugnazione alcuna come da attestazione di cancelleria del 21.3.2022, lodo emesso in dipendenza ed ai sensi del “ contratto per l’affidamento ventennale del servizio di gestione di pubblica illuminazione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, con ammodernamento degli impianti di proprietà comunale, per il contenimento dei consumi energetici, messa a norma, contenimento dell’inquinamento luminoso, sostituzione di vecchi impianti Enel – So.l.e. e la fornitura di energia elettrica ”, stipulato in data 17.3.2014, Rep. n. 2296, in forza della clausola compromissoria di cui all’art. 12 del predetto contratto rubricata “ modalità di risoluzione delle controversie ”, che dispone “ la definizione delle eventuali controversie tra l’appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 240, 241 e 243 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Maglie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to F. Galluccio Mezio per la parte ricorrente, avv.to L. Ancora e F. Romano per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, la società Mengoli Energy S.r.l. ha agito per l’ottemperanza del lodo arbitrale esecutivo in epigrafe indicato, ritualmente notificato al Comune di Maglie, chiedendo che, in esecuzione delle relative statuizioni, sia ordinato all’Amministrazione di disporre in suo favore il pagamento della somma di € 452.558,87 al netto degli importi già versati dalla P.A. per il titolo dedotto in giudizio, oltre agli adeguamenti previsti per il canone all’art. 7 del contratto di appalto del 17.3.2014, sia relativamente alla parte riguardante la manutenzione ordinaria, sia relativamente alla parte relativa all’energia elettrica; ha chiesto, inoltre, che sia nominato un Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.1. Il Comune di Maglie si è costituito in giudizio, instando per la reiezione del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
1.2. All’udienza camerale del 12.7.2022, la causa è stata riservata in decisione.
2. Si deve premettere che il codice del processo amministrativo, codificando la precedente elaborazione giurisprudenziale, consente il rimedio del giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili, come quello all’esame, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato [cfr. art. 112, c. 2, lett. d ), c.p.a.].
2.1. È stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza che “ Ai fini della proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti di un lodo arbitrale è necessario che concorrano i due presupposti processuali dell’esecutività, dichiarata ai sensi dell’art. 825, comma 1, c.p.c., e dell’inoppugnabilità di cui all’art. 827 c.p.c. ai sensi dei quali non è inoppugnabile il lodo arbitrale per il quale sia stata proposta o non sia ancora preclusa, per la pendenza dei relativi termini, l’azione di nullità, quella di revocazione o quella di opposizione di terzo” (v. Cons. Stato, Sez. V, 9.4.2020, n. 2336) .
2.2. Nella specie, risulta per tabulas che il lodo arbitrale reso in data 19 ottobre 2020 è stato notificato in forma esecutiva – unitamente al decreto di esecutorietà del Presidente del Tribunale di Lecce – presso la sede reale dell’Amministrazione resistente in data 20.4.2021, sicché sono decorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva concessi all’amministrazione prima che la parte creditrice possa procedere all’esecuzione forzata ex art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.
3. Ciò posto, il dispositivo del lodo arbitrale in questione, per quel che qui interessa, reca le seguenti statuizioni: “ Il Collegio arbitrale [...] definitivamente pronunciando, all’unanimità, così provvede: [...] 2. Accoglie le domande di Mengoli Energy S.r.l.s.u. e stabilisce che alla stessa sia annualmente dovuto dal Comune di Maglie: - per il maggior consumo di energia, un importo di €.0,12 per ogni ulteriore kWh in relazione alla quantità accertata dal C.t.u. pari a 590.197 kWh; - per il maggior numero di punti luce, un importo di €. 27,45 per ognuno dei n. 446 nuovi punti luce installati, come accertato dal C.t.u.; 3. Dispone che sulle somme di cui al n. 2) del presente dispositivo, si applichi una decurtazione del 20%; 4. Dispone che sulle somme decurtate si sensi del n. 3) del presente dispositivo, si applichino gli interessi ex art. 6 e gli adeguamenti ex art. 7 del contratto di appalto del 17.3.2014, dal dovuto al soddisfo [ … ]”.
3. Osserva il Collegio che, come correttamente evidenziato dalla difesa attorea, le statuizioni contraddistinte dai numeri 2 e 3 del dispositivo sopra trascritto possono essere concretizzate sulla base di meri elementi di computo e di dati prestabiliti, sicché non è necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio e va pertanto respinta la richiesta di verificazione, avanzata dalla parte resistente.
4. In particolare, riguardo alle somme dovute in forza dei capi 2 e 3 del titolo ottemperando, risulta per via di un semplice computo matematico che:
a ) il maggior consumo di energia determinato dal dispositivo del lodo è pari, in ragione di anno, a 590.197 kWh che, moltiplicato per € 0,12 per KWh, produce un risultato di € 70.823,64; tale importo, decurtato del 20% (sempre secondo quanto disposto da lodo), ammonta a € 56.658,91 per ciascun anno e, dunque – se rapportato al periodo “ dal II semestre 2015 al dicembre 2019” (ossia quattro anni e sei mesi) – conduce a determinare l’importo dovuto al detto titolo in misura pari a € 254.965,10;
b ) il lodo condanna il Comune al pagamento di un importo di € 27,45 per ognuno dei n. 446 nuovi punti luce installati per anno e, dunque, pari a € 12.242,70 annui, che - per effetto della decurtazione del 20% prescritta dal lodo - si riduce a € 9.794,16 sempre in ragione d’anno; tale ultimo importo, moltiplicato per il detto periodo di quattro anni e sei mesi, determina, sempre in forza di un mero calcolo matematico, il totale dovuto per i punti luce aggiuntivi nella somma di € 57.132,60.
4.1. Dagli atti di causa emerge che il Comune di Maglie, in esecuzione delle statuizioni sopra richiamate sub n. 2 e 3, ha liquidato alla Società Mengoli la somma di € 143.193,65 per maggiori consumi relativi al “ Servizio fornitura energia elettrica ” e la somma di € 47.011,97 per il “ Servizio di manutenzione ordinaria ” dei nuovi punti luce installati, oltre alla somma di € 49.818,42 già versata dalla A.C. a titolo di conguaglio per l’anno 2015.
4.2. Risulta pertanto cristallizzato in atti che l’Amministrazione comunale, in virtù del lodo che ne occupa, ha corrisposto alla ricorrente la somma totale di € 240.024,42 (v. determina di liquidazione prot. n. 28197 dell’11.11.2021 del Settore IV – Lavori Pubblici).
4.3. Dunque, avuto riguardo alle statuizioni sopra indicate, il ricorso merita accoglimento, in quanto il Comune resistente risulta inottemperante, avendo corrisposto alla parte ricorrente una somma inferiore rispetto a quella dovuta in virtù dei capi n. 2. e n. 3 del lodo de quo agitur , che ammonta a € 312.097,70 e considerato, peraltro, che a tale importo deve essere aggiunta l’IVA come per legge, trattandosi di operazione economica relativa alla cessione di servizi.
5. Rispetto alle ulteriori somme pretese dalla società ricorrente in relazione al capo n. 4 del lodo - ossia per adeguamento canone e interessi ex artt. 6 e 7 del contratto - osserva il Collegio che le predette clausole contrattuali subordinano il relativo ambito di applicazione alla ricorrenza di ben individuati presupposti, in ordine ai quali il giudicato è silente, non risultando dal decisum che essi abbiano formato oggetto dell’accertamento effettuato dal Collegio arbitrale.
5.1. Ed invero, l’art. 7 del contratto di appalto, intervenuto inter partes , prevede che “ Il canone per la parte energia elettrica sarà aggiornato annualmente a partire dal secondo anno dell’avvio della gestione nella misura pari alla variazione media del costo dell’energia elettrica nell’anno di riferimento (variazione costo kWh e della potenza installata (variazione costo kW). L’adeguamento dei prezzi potrà avvenire in due casi: -il primo riguarda la variazione delle tariffe dell’energia elettrica: - il secondo riguarda la variazione del numero dei punti luce o della potenza dei punti luce. Nessuna rivalutazione è applicata nel caso di variazione (positiva o negativa) inferiore al 5% rispetto al canone determinato nel presente contratto che già tiene conto delle variazioni intervenute rispetto all’offerta originaria”.
5.2. Per parte sua, l’art. 6 del predetto contratto recita: “ nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti o delle rate di saldo, ove questi dovessero superare il 25% rispetto al valore del canone totale annuo previsto in contratto, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 133 del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. n. 163/2006 con un tasso di interessi ai sensi dell’art. 144, comma 4, D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ”.
6. A fronte di ciò, il lodo arbitrale per cui vi è causa si limita genericamente a stabilire che sulle somme dovute alla ricorrente “ si applichino gli interessi ex art. 6 e gli adeguamenti ex art. 7 del contratto di appalto del 17.3.2014, dal dovuto al soddisfo” , senza, però, che il contenuto del comando sia definito in relazione alla effettiva sussistenza delle condizioni poste dalle suddette norme contrattuali ai fini della loro applicazione.
6.1. Secondo consolidata giurisprudenza, il potere interpretativo del giudicato da eseguire - che è insito nella struttura stessa di ogni giudizio di esecuzione e, quindi, a maggior ragione del giudizio di ottemperanza - allorché tale giudizio attenga ad un giudicato formatosi davanti a giudice diverso dal Giudice Amministrativo non può esercitarsi che sulla base di elementi interni al giudicato ottemperando e non sulla base di elementi esterni allo stesso, la cui valutazione, se ancora ammissibile, rientrerebbe in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 14 dicembre 2016, n. 25625).
6.2. Per tali ragioni, occorrendo - in relazione agli adeguamenti del canone e agli interessi di mora ex art. 6 e 7 del contratto di appalto - un preventivo accertamento di merito riguardo ai relativi criteri di computo, il ricorso va dichiarato inammissibile per tale parte della domanda, conformemente all’avviso in tal senso formulato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
7. In conclusione, il ricorso dev’essere in parte accolto ed in parte dichiarato inammissibile, con conseguente ordine al Comune di Maglie di dare esatta esecuzione - nei sensi sopra indicati - alle sole statuizioni contenute ai capi 2 e 3 del lodo arbitrale, nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza; per il caso di ulteriore inottemperanza si nomina fin d’ora Commissario ad acta la Dott.ssa Maria Cazzolla, Direttore della Ragioneria della Corte d’Appello di Lecce, la quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 giorni.
8. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie ed in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto:
a ) ordina al Comune di Maglie di provvedere all’integrale pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme dovute in virtù dei capi n. 2 e n. 3 del dispositivo di cui al lodo arbitrale del 19.10.2020, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;
b ) in difetto di adempimento nomina, quale Commissario ad acta , la Dott.ssa Maria Cazzolla, Direttore della Ragioneria della Corte di Appello di Lecce, affinché provveda a dare esecuzione al giudicato, in luogo dell’Amministrazione, nei successivi 60 giorni;
c ) condanna il Comune di Maglie al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso delle somme anticipate a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO