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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/12/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 473/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente rel. dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 473/2023 R. G., vertente tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , n.q. di erede del Sig. , nato a [...] il [...] ed CodiceFiscale_1 Persona_1 ivi deceduto in data 12.11.2021 (C.F. ), elettivamente domiciliata presso e C.F._2 nello studio dell'Avv. Francesca G. De Domenico (C.F. ) Fax:090/2921840 C.F._3
Pec: in via Via A. Saffi n. 12 Is.103 Pal. C che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura agli atti -APPELLANTE-
e
(P. Iva ), con sede in Milano alla via Algardi n. 4, in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappr.te. p.t. dott. quale procuratore speciale della stessa, giusta procura CP_2 conferita in data 04/05/2015 n. rep. 2874/1819 Notaio assistita e rappresentata in Persona_2 sostituzione del precedente procuratore dall'avv. Matteo Gallinaro (c.f. ), con C.F._4 studio in Via D. Pesenti n. 16, Alzano Lombardo (BG) - 24022 (fax 035.19831982 – PEC
, giusta procura agli atti, la quale elegge domicilio, presso Email_2 lo studio dell'Avv. GRINGERI GRAZIA (C.F. - pec: C.F._5
- fax: ) sito in Via Caldara Polidoro n. 4 - 98122 Messina Email_3
-APPELLATA-
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2182/2022 del Tribunale di Messina, seconda sez. civile, emessa in data 19/12/2022, nel proc. n. 2556/2014 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi esposti nel presente atto;
2) Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa o per qualsiasi altra statuizione di legge, la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'infondatezza delle pretese creditorie, dichiarando per l'effetto che nulla è dovuto, in tutto o in parte, a;
3) In via subordinata e senza recesso CP_1 dalla superiore domanda, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante a nessun titolo per mancanza di prova del credito e per l'illegittima operazione del conguaglio a rettifica 4) Ancora in subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, accertato che la somma richiesta da non corrisponde a quanto effettivamente dovuto, CP_1 ridursi proporzionalmente l'eventuale credito in favore dell'opposto che dovesse risultare all'esito del procedimento;
4) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
Per l'appellata: “Per tutti i motivi dedotti in narrativa, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, Nel merito: in tesi: respingere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, le domande formulate in appello in riforma della sentenza n. 2182/22 emessa dal Tribunale di Messina in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare definitivamente la sentenza de qua emessa dal Tribunale di Messina. In subordine: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza n. 2182/22, dichiarata la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, rilevata ed accertata la fornitura effettuata dalla , condannare in ogni caso CP_1
Sig.ra (C.F. ), n.q. di erede del Sig. , Parte_1 CodiceFiscale_6 Persona_1 al pagamento in favore della concludente della somma di euro 10.329,74 o a quella diversa somma che risulterà di giustizia (in ogni caso non superiore alla somma richiesta in decreto), oltre interessi di legge per i titoli dedotti in causa. Con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 02/05/2015, proponeva opposizione avverso il decreto Persona_1 ingiuntivo n. 227/14, emesso dal Tribunale di Messina il 20/02/2014, depositato in cancelleria il 21/02/2014 e notificato il 22/04/2014, con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore della della somma di € 10.606,80, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture Controparte_1 al saldo, a titolo di corrispettivo per fornitura di energia elettrica, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 111,00 per spese ed € 700,00 per compensi, oltre IVA e CPA,. L'opponente eccepiva, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo, perché fondato su fatture non corredate dall'estratto autentico delle scritture contabili, e deduceva, poi, l'erroneità della somma ingiunta, sostenendo di aver già pagato alcuni conguagli inerenti alla fornitura di energia elettrica per il periodo compreso tra aprile del 2008 ed il marzo 2009, nonché quelli relativi ai mesi di dicembre 2009, gennaio maggio e settembre 2010, richiesti dalla con la fattura n. 16715/12. CP_1
Adduceva, inoltre, che la società avesse violato il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, per non aver concesso la rateizzazione della somma ingiunta.
Si costituiva in giudizio la contestando il contenuto dell'opposizione e sostenendo la Controparte_1 regolarità della procedura monitoria.
La società opposta affermava che i pagamenti eseguiti dall'opponente erano stati registrati dalla società e portati a detrazione di precedenti fatture, e che, a seguito del pagamento della somma di € 277,06, il credito risultava pari a € 10.329,74.
Avanzava istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e chiedeva il rigetto della opposizione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c, la causa veniva documentalmente istruita, e, precisate le conclusioni all'udienza del 06/07/2022, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 2182/2022 emessa all'esito dell'udienza del 19/12/2022, il Tribunale di Messina revocava il decreto ingiuntivo n. 227/14 e condannava al pagamento in favore della Persona_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 10.329,74, oltre Controparte_1 interessi dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 4835,00 oltre, iva cpa e spese generali nella misura di legge.
Preliminarmente, il Giudice accoglieva l'eccezione di violazione dell'art. 633 c.p.c. per assenza di prova scritta, non considerando idonea e sufficiente la fattura prodotta da parte opposta.
Rilevava, peraltro, che nessuna contestazione era stata fatta dall'opponente riguardo l'esistenza del rapporto di somministrazione di energia e nemmeno riguardo a un eventuale malfunzionamento del contatore;
egli si sarebbe limitato ad eccepire l'erroneità della somma dovuta.
Inoltre, le letture del contatore esposte nelle cd "fatture di trasporto" dell'energia, emesse dal distributore locale a carico del somministrante per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete, possono considerarsi, secondo il primo Giudice, prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, in mancanza di prova contraria da parte dell'utente.
Riguardo all'eccepita mancata contabilizzazione di alcuni pagamenti effettuati a titolo di conguaglio, il giudicante ritiene che essi risultino contabilizzati dalla come si evincerebbe dalla lettura CP_1 dell'estratto conto.
Infine, l'opponente non avrebbe dimostrato la ricorrenza di particolari circostanze che avrebbero legittimato la concessione di una rateizzazione. §§§
Avverso la pronuncia di primo grado, la soccombente n.q. di erede del Sig. Parte_1
ha proposto appello, lamentando l'ingiustizia della motivazione e chiedendo, Persona_1 preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Messina, l'accertamento della nullità e/o inammissibilità e/o improponibilità e/o infondatezza delle pretese creditorie, per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 23/01/2024, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia Controparte_1 esecutiva della sentenza ed il rigetto dell'appello, di cui rilevava l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c., all'udienza del 16/02/2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 17/02/2025, assegnando alle parti i termini perentori di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 24/02/2025, la causa veniva rinviata al 02/10/2025 per la decisione e in data 03/10/2025 veniva riservata al Collegio per la decisione.
La camera di consiglio si teneva il 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, dovendosi sul punto ritenere infondata l'eccezione proposta dall'odierno appellato nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio.
Sotto il primo profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c., la Corte ha già implicitamente disatteso l'eccezione con l'ordinanza emessa in data 16/02/2024 con la quale ha rinviato la causa concedendo i termini per la precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021). Avuto riguardo, invece, all'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate le parti della motivazione ritenute erronee e le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Passando al merito della controversia, con il primo motivo d'appello l'appellante afferma, al contrario di quanto sostenuto da controparte e dal primo giudice, di aver tempestivamente contestato la fattura emessa da e le fatture di trasporto del distributore e di aver, altresì, prospettato CP_1
l'eventualità di un malfunzionamento del contatore già nell'atto di citazione in opposizione e poi nelle memorie ex art 183 cpc e nella comparsa conclusionale.
Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, l'appellante contesta la decisione del giudice, per aver ritenuto provato il preteso credito sulla base delle fatture di trasporto allegate, rilevando di aver già corrisposto le somme richieste nelle fatture contestate a titolo di conguagli e che comunque la richiesta di un ulteriore pagamento da parte del fornitore, in seguito di nuovi dati forniti dal distributore (c.d. conguaglio di conguaglio), doveva essere motivata e giustificata, mentre la CP_1 non avrebbe fornito alcuna spiegazione in merito.
Con il quarto motivo, infine, l'appellante deduce la violazione del principio di correttezza e buona fede da parte della nell'esecuzione del contratto, per non aver fornito alcuna giustificazione CP_1 della rettifica dei dati già fatturati e per cui era già stato richiesto il pagamento a titolo di conguaglio.
Nella propria comparsa di costituzione, l'appellato afferma, preliminarmente, che la contestazione sul malfunzionamento del contatore non sarebbe stata tempestiva, in quanto l'utente avrebbe dovuto avanzare richiesta di verifica del corretto funzionamento del contatore durante il periodo di fornitura. Solo in quel caso, il fornitore avrebbe avuto l'onere di provare il contrario.
Precisa, inoltre, che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo si basano sui consumi accertati dal distributore, E-Energia spa, e comunicati mediante le fatture di trasporto energia.
Legittimamente avrebbe emesso fatture a conguagli, sulla base di nuove comunicazioni da CP_1 parte del distributore, il quale potrebbe rettificare i dati già comunicati relativamente ad un periodo fino a 5 anni precedente la competenza della rettifica.
**********
L'appello risulta infondato nel merito e le doglianze esposte dall'appellante possono essere trattate unitariamente in ragione della seguente decisione. Preliminarmente, si ribadisce che oggetto del presente giudizio è il pagamento di un presunto credito nascente da un contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., “con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”. Rientrano in tale tipologia negoziale i contratti stipulati da cittadini e imprese aventi ad oggetto la erogazione delle forniture di luce, acqua e gas (nel caso di specie, luce), nei quali l'azienda erogatrice somministra la fornitura, in cambio di pagamenti eseguiti periodicamente dagli utenti;
i pagamenti vengono richiesti a seguito delle fatture emesse dal somministrante, in base ai consumi rilevati dai contatori installati nei punti di erogazione.
Nel caso che ci occupa, la controversia ha ad oggetto il presunto credito pari ad € 10.329,74 di cui alla fattura n. RF16715/2012, emessa da nei confronti di a titolo di Controparte_1 Persona_1 conguagli relativi ai periodi ottobre-dicembre 2008, anno 2009, anno 2010 e gennaio-ottobre 2011, per la fornitura di energia elettrica somministrata presso l'immobile sito in Messina Via Piano Bottai, POD n. IT001E96200353.
Come noto, nel giudizio di opposizione a d.i., le parti, processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale e i relativi oneri probatori, per cui incombe al creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare l'an ed il quantum del presunto credito. Con riguardo al valore probatorio delle fatture commerciali, va precisato che la giurisprudenza riconosce a esse ormai pacificamente il valore di prova soltanto nel procedimento per l'emissione del decreto ingiuntivo: diversamente, nel giudizio di opposizione, esse sono insufficienti a dimostrare l'esistenza del credito fatto valere, assurgendo, al più, a meri indizi (v. in particolare Cass. Civ. 5915/2011, 10860/2007, 5573/1997; v. anche C. Appello Napoli 179/2024, 4300/2023, 727/2023; C. Appello Palermo, 91/2024; Trib. Bologna, 205/2025). Ciò perché si tratta di documenti formati direttamente dalla parte che se ne avvale, con la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, che acquistano efficacia probatoria piena soltanto ove non contestate (Cass. Civ. 3091/2025, 18611/2017, 299/2016, 462/2014).
Tuttavia, qualora il contratto di somministrazione abbia per oggetto utenze i cui consumi sono contabilizzati tramite un contatore, la giurisprudenza ha ripetutamente evidenziato che è necessario tenere in considerazione anche il valore di attendibilità che l'ordinamento riconosce al sistema di lettura a contatore. In particolare, quando i contraenti hanno accettato consensualmente il contatore come strumento di contabilizzazione dei consumi, “di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (Cass. Civ. 6959/2024; v. anche Cass. Civ. 512/2025, 17401/2024; C. Appello Bari 648/2025).
La stessa giurisprudenza ha tuttavia evidenziato la necessità di coordinare i citati criteri probatori con il principio dell'onere di contestazione specifica, sicché la mancata puntuale contestazione di circostanze di fatto produce l'effetto di sollevare dall'onere probatorio la parte che ha allegato il fatto incontestato (Cfr. tra le altre Cass. Civ. 14594/2012; Trib. Milano 13418/2015).
Più specificatamente, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Civ. 297/2020), nell'ipotesi in cui l'utente contesti l'effettività dei consumi addebitati, senza dedurre la possibile manomissione del contatore, egli ha l'onere: a) di allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) di dimostrare quali consumi aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); c) in alternativa, di dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando per esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata l'utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, detta condotta illecita.
Nel caso di specie, come si evince dagli scritti difensivi in atti, l'utente non ha mai contestato di aver usufruito, per l'immobile sito in Messina Via Piano Bottai, della fornitura di luce nel periodo per cui vengono richiesti i conguagli.
Non soltanto, ma non ha neppure specificamente contestato, negli atti rilevanti al fine di impedire le relative preclusioni processuali (atto di citazione in opposizione e memoria ex art. 183 comma 6 n. 1), l'esattezza dei consumi di energia riportati nella fattura contestata, né il malfunzionamento dei sistemi di registrazione dei consumi (cc.dd. contatori), essendosi limitato, solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (e non nell'atto di opposizione), ad addurre, in modo del tutto generico, l'elevatezza dell'importo riportato nella fattura (che, però, si riferisce agli anni dal 2008 al 2011) e a formulare una mera ipotesi circa l'eventualità che il contatore potesse essere non funzionante.
Peraltro, in caso di dubbi sul corretto funzionamento del contatore, l'utente avrebbe dovuto richiedere una verifica tecnica al proprio venditore, il quale lo avrebbe informato dei costi necessari e, se il cliente avesse dato conferma di voler procedere, avrebbe inoltrato la richiesta al distributore entro due giorni lavorativi.
Come già detto, solo nel caso in cui l'utente contesti il corretto funzionamento del contatore, grava, sul somministrante l'onere di provare che esso sia perfettamente funzionante e, ove tale circostanza risulti accertata, grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze […]” (Cass. Civ., 6959/2024; v. anche Cass. Civ. 512/2025, 34701/2021).
Nel caso che ci occupa, non risulta che l'utente abbia mai avanzato richiesta di verifica tecnica del contatore, prospettando – in forma del tutto ipotetica - un eventuale malfunzionamento dello stesso solo nella memoria ex art. 183 cpc.
Ne consegue che l'argomento contenuto nell'atto di appello, secondo cui “… in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei consumi incombe al preteso creditore dare evidenza del quantum dei Kwh erogati ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo”, pur condivisibile in astratto, non appare pertinente al caso in esame, non essendo stata contestata la materiale somministrazione di energia elettrica nei periodi indicati dalla fattura n. 16715/12, nè essendo stata sollevata una tempestiva e specifica contestazione della esistenza o quantità dei consumi della fornitura,
Dunque, come correttamente sostenuto dal primo giudice., la fattura può costituire un solido fondamento indiziario dell'esecuzione della stessa, ulteriormente rafforzato dall'estratto conto e dalle letture del contatore esposte nelle cd "fatture di trasporto" dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante, che costituiscono in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore.
Nel caso in esame, l'appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a mettere in discussione l'attendibilità dei dati di consumo rilevati dal distributore, essendosi limitata a sostenere che le somme richieste a titolo di conguaglio riguardassero periodi per i quali tali ricalcoli erano già stati effettuati e che la società fornitrice ne richiedeva il pagamento senza fornire alcuna motivazione. Tuttavia, dalla fattura in discussione emerge con chiarezza che le somme ivi riportate si riferiscono a conguagli e la ha chiarito in giudizio che essi vennero conteggiati sulla base di ricalcoli effettuati dal CP_1 distributore e comunicati alla società fornitrice, indicando con chiarezza in bolletta i periodi di consumo interessati, il consumo registrato, gli importi complessivi ecc.
In assenza di una tempestiva contestazione sull'esattezza dei dati riportati nelle fatture in ordine alla registrazione dei consumi, l'utente non può dolersi per l'avvenuta contabilizzazione effettuata a seguito della comunicazione di tali dati da parte dell'ente distributore, in quanto sarebbe stato suo onere procedere alla sua contestazione ai sensi della delibera ARERA 501/2014; circostanza, questa, mai sostenuta dall'appellante né emersa in corso di causa.
Resta da evidenziare che, peraltro, dalla documentazione prodotta dall'appellante come allegato 4, relativa ai pagamenti di alcune bollette di energia da parte dello stesso , emerge che essi non Per_1 riguardavano fatture di conguagli e che tali pagamenti non vennero inclusi nella fattura di cui si discute.
Tanto premesso, la contestazione dell'appellante, sia in primo grado che in grado d'appello, risulta carente del carattere della specificità e quindi non appare conforme alle citate prescrizioni della Suprema Corte, che partono dal presupposto che il contraente, come avvenuto nel caso in esame, abbia accettato consensualmente il contatore come strumento di contabilizzazione dei consumi, per cui per neutralizzare la pretesa creditoria del somministrante è l'utente che deve contestare il malfunzionamento oppure che l'inadempimento non è a lui imputabile per cause esterne.
Ritiene la Corte, pertanto, come già asserito dalla sentenza in riesame, che la documentazione depositata in primo grado da in assenza di specifica, tempestiva contestazione di CP_1 controparte, sia idonea ad attestare il fondamento della pretesa azionata dall'odierna appellata con il decreto ingiuntivo, e ciò sia in riferimento all'an (in ogni caso mai contestato) che al quantum della medesima. Ne discende anche l'infondatezza del motivo con cui si deduce la violazione del principio di correttezza e bona fede, per avere operato dei conguagli su conguagli, poiché tale doglianza avrebbe richiesto una contestazione tempestiva dei consumi esposti nella fattura, che invece è mancata.
Resta da precisare che nell'atto di appello non è stata riproposta la doglianza – avanzata in primo grado - riguardante l'avvenuta fatturazione in unica soluzione, senza alcuna rateizzazione, doglianza di cui, pertanto, la Corte non può occuparsi.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello risulta infondato e va rigettato.
§§§§
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi attesa l'entità e la natura delle questioni trattate, in complessivi € 2.906,00 di cui € 567,00 per fase di studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisoria.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore Controparte_3 dell'appellata, liquidate in complessivi € 2.906,00 come sopra specificati, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Massimo Gullino
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente rel. dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 473/2023 R. G., vertente tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , n.q. di erede del Sig. , nato a [...] il [...] ed CodiceFiscale_1 Persona_1 ivi deceduto in data 12.11.2021 (C.F. ), elettivamente domiciliata presso e C.F._2 nello studio dell'Avv. Francesca G. De Domenico (C.F. ) Fax:090/2921840 C.F._3
Pec: in via Via A. Saffi n. 12 Is.103 Pal. C che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura agli atti -APPELLANTE-
e
(P. Iva ), con sede in Milano alla via Algardi n. 4, in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappr.te. p.t. dott. quale procuratore speciale della stessa, giusta procura CP_2 conferita in data 04/05/2015 n. rep. 2874/1819 Notaio assistita e rappresentata in Persona_2 sostituzione del precedente procuratore dall'avv. Matteo Gallinaro (c.f. ), con C.F._4 studio in Via D. Pesenti n. 16, Alzano Lombardo (BG) - 24022 (fax 035.19831982 – PEC
, giusta procura agli atti, la quale elegge domicilio, presso Email_2 lo studio dell'Avv. GRINGERI GRAZIA (C.F. - pec: C.F._5
- fax: ) sito in Via Caldara Polidoro n. 4 - 98122 Messina Email_3
-APPELLATA-
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2182/2022 del Tribunale di Messina, seconda sez. civile, emessa in data 19/12/2022, nel proc. n. 2556/2014 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi esposti nel presente atto;
2) Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa o per qualsiasi altra statuizione di legge, la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'infondatezza delle pretese creditorie, dichiarando per l'effetto che nulla è dovuto, in tutto o in parte, a;
3) In via subordinata e senza recesso CP_1 dalla superiore domanda, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante a nessun titolo per mancanza di prova del credito e per l'illegittima operazione del conguaglio a rettifica 4) Ancora in subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, accertato che la somma richiesta da non corrisponde a quanto effettivamente dovuto, CP_1 ridursi proporzionalmente l'eventuale credito in favore dell'opposto che dovesse risultare all'esito del procedimento;
4) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
Per l'appellata: “Per tutti i motivi dedotti in narrativa, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, Nel merito: in tesi: respingere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, le domande formulate in appello in riforma della sentenza n. 2182/22 emessa dal Tribunale di Messina in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare definitivamente la sentenza de qua emessa dal Tribunale di Messina. In subordine: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza n. 2182/22, dichiarata la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, rilevata ed accertata la fornitura effettuata dalla , condannare in ogni caso CP_1
Sig.ra (C.F. ), n.q. di erede del Sig. , Parte_1 CodiceFiscale_6 Persona_1 al pagamento in favore della concludente della somma di euro 10.329,74 o a quella diversa somma che risulterà di giustizia (in ogni caso non superiore alla somma richiesta in decreto), oltre interessi di legge per i titoli dedotti in causa. Con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 02/05/2015, proponeva opposizione avverso il decreto Persona_1 ingiuntivo n. 227/14, emesso dal Tribunale di Messina il 20/02/2014, depositato in cancelleria il 21/02/2014 e notificato il 22/04/2014, con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore della della somma di € 10.606,80, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture Controparte_1 al saldo, a titolo di corrispettivo per fornitura di energia elettrica, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 111,00 per spese ed € 700,00 per compensi, oltre IVA e CPA,. L'opponente eccepiva, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo, perché fondato su fatture non corredate dall'estratto autentico delle scritture contabili, e deduceva, poi, l'erroneità della somma ingiunta, sostenendo di aver già pagato alcuni conguagli inerenti alla fornitura di energia elettrica per il periodo compreso tra aprile del 2008 ed il marzo 2009, nonché quelli relativi ai mesi di dicembre 2009, gennaio maggio e settembre 2010, richiesti dalla con la fattura n. 16715/12. CP_1
Adduceva, inoltre, che la società avesse violato il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, per non aver concesso la rateizzazione della somma ingiunta.
Si costituiva in giudizio la contestando il contenuto dell'opposizione e sostenendo la Controparte_1 regolarità della procedura monitoria.
La società opposta affermava che i pagamenti eseguiti dall'opponente erano stati registrati dalla società e portati a detrazione di precedenti fatture, e che, a seguito del pagamento della somma di € 277,06, il credito risultava pari a € 10.329,74.
Avanzava istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e chiedeva il rigetto della opposizione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c, la causa veniva documentalmente istruita, e, precisate le conclusioni all'udienza del 06/07/2022, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 2182/2022 emessa all'esito dell'udienza del 19/12/2022, il Tribunale di Messina revocava il decreto ingiuntivo n. 227/14 e condannava al pagamento in favore della Persona_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 10.329,74, oltre Controparte_1 interessi dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 4835,00 oltre, iva cpa e spese generali nella misura di legge.
Preliminarmente, il Giudice accoglieva l'eccezione di violazione dell'art. 633 c.p.c. per assenza di prova scritta, non considerando idonea e sufficiente la fattura prodotta da parte opposta.
Rilevava, peraltro, che nessuna contestazione era stata fatta dall'opponente riguardo l'esistenza del rapporto di somministrazione di energia e nemmeno riguardo a un eventuale malfunzionamento del contatore;
egli si sarebbe limitato ad eccepire l'erroneità della somma dovuta.
Inoltre, le letture del contatore esposte nelle cd "fatture di trasporto" dell'energia, emesse dal distributore locale a carico del somministrante per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete, possono considerarsi, secondo il primo Giudice, prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, in mancanza di prova contraria da parte dell'utente.
Riguardo all'eccepita mancata contabilizzazione di alcuni pagamenti effettuati a titolo di conguaglio, il giudicante ritiene che essi risultino contabilizzati dalla come si evincerebbe dalla lettura CP_1 dell'estratto conto.
Infine, l'opponente non avrebbe dimostrato la ricorrenza di particolari circostanze che avrebbero legittimato la concessione di una rateizzazione. §§§
Avverso la pronuncia di primo grado, la soccombente n.q. di erede del Sig. Parte_1
ha proposto appello, lamentando l'ingiustizia della motivazione e chiedendo, Persona_1 preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Messina, l'accertamento della nullità e/o inammissibilità e/o improponibilità e/o infondatezza delle pretese creditorie, per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 23/01/2024, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia Controparte_1 esecutiva della sentenza ed il rigetto dell'appello, di cui rilevava l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c., all'udienza del 16/02/2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 17/02/2025, assegnando alle parti i termini perentori di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 24/02/2025, la causa veniva rinviata al 02/10/2025 per la decisione e in data 03/10/2025 veniva riservata al Collegio per la decisione.
La camera di consiglio si teneva il 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, dovendosi sul punto ritenere infondata l'eccezione proposta dall'odierno appellato nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio.
Sotto il primo profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c., la Corte ha già implicitamente disatteso l'eccezione con l'ordinanza emessa in data 16/02/2024 con la quale ha rinviato la causa concedendo i termini per la precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021). Avuto riguardo, invece, all'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate le parti della motivazione ritenute erronee e le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Passando al merito della controversia, con il primo motivo d'appello l'appellante afferma, al contrario di quanto sostenuto da controparte e dal primo giudice, di aver tempestivamente contestato la fattura emessa da e le fatture di trasporto del distributore e di aver, altresì, prospettato CP_1
l'eventualità di un malfunzionamento del contatore già nell'atto di citazione in opposizione e poi nelle memorie ex art 183 cpc e nella comparsa conclusionale.
Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, l'appellante contesta la decisione del giudice, per aver ritenuto provato il preteso credito sulla base delle fatture di trasporto allegate, rilevando di aver già corrisposto le somme richieste nelle fatture contestate a titolo di conguagli e che comunque la richiesta di un ulteriore pagamento da parte del fornitore, in seguito di nuovi dati forniti dal distributore (c.d. conguaglio di conguaglio), doveva essere motivata e giustificata, mentre la CP_1 non avrebbe fornito alcuna spiegazione in merito.
Con il quarto motivo, infine, l'appellante deduce la violazione del principio di correttezza e buona fede da parte della nell'esecuzione del contratto, per non aver fornito alcuna giustificazione CP_1 della rettifica dei dati già fatturati e per cui era già stato richiesto il pagamento a titolo di conguaglio.
Nella propria comparsa di costituzione, l'appellato afferma, preliminarmente, che la contestazione sul malfunzionamento del contatore non sarebbe stata tempestiva, in quanto l'utente avrebbe dovuto avanzare richiesta di verifica del corretto funzionamento del contatore durante il periodo di fornitura. Solo in quel caso, il fornitore avrebbe avuto l'onere di provare il contrario.
Precisa, inoltre, che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo si basano sui consumi accertati dal distributore, E-Energia spa, e comunicati mediante le fatture di trasporto energia.
Legittimamente avrebbe emesso fatture a conguagli, sulla base di nuove comunicazioni da CP_1 parte del distributore, il quale potrebbe rettificare i dati già comunicati relativamente ad un periodo fino a 5 anni precedente la competenza della rettifica.
**********
L'appello risulta infondato nel merito e le doglianze esposte dall'appellante possono essere trattate unitariamente in ragione della seguente decisione. Preliminarmente, si ribadisce che oggetto del presente giudizio è il pagamento di un presunto credito nascente da un contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., “con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”. Rientrano in tale tipologia negoziale i contratti stipulati da cittadini e imprese aventi ad oggetto la erogazione delle forniture di luce, acqua e gas (nel caso di specie, luce), nei quali l'azienda erogatrice somministra la fornitura, in cambio di pagamenti eseguiti periodicamente dagli utenti;
i pagamenti vengono richiesti a seguito delle fatture emesse dal somministrante, in base ai consumi rilevati dai contatori installati nei punti di erogazione.
Nel caso che ci occupa, la controversia ha ad oggetto il presunto credito pari ad € 10.329,74 di cui alla fattura n. RF16715/2012, emessa da nei confronti di a titolo di Controparte_1 Persona_1 conguagli relativi ai periodi ottobre-dicembre 2008, anno 2009, anno 2010 e gennaio-ottobre 2011, per la fornitura di energia elettrica somministrata presso l'immobile sito in Messina Via Piano Bottai, POD n. IT001E96200353.
Come noto, nel giudizio di opposizione a d.i., le parti, processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale e i relativi oneri probatori, per cui incombe al creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare l'an ed il quantum del presunto credito. Con riguardo al valore probatorio delle fatture commerciali, va precisato che la giurisprudenza riconosce a esse ormai pacificamente il valore di prova soltanto nel procedimento per l'emissione del decreto ingiuntivo: diversamente, nel giudizio di opposizione, esse sono insufficienti a dimostrare l'esistenza del credito fatto valere, assurgendo, al più, a meri indizi (v. in particolare Cass. Civ. 5915/2011, 10860/2007, 5573/1997; v. anche C. Appello Napoli 179/2024, 4300/2023, 727/2023; C. Appello Palermo, 91/2024; Trib. Bologna, 205/2025). Ciò perché si tratta di documenti formati direttamente dalla parte che se ne avvale, con la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, che acquistano efficacia probatoria piena soltanto ove non contestate (Cass. Civ. 3091/2025, 18611/2017, 299/2016, 462/2014).
Tuttavia, qualora il contratto di somministrazione abbia per oggetto utenze i cui consumi sono contabilizzati tramite un contatore, la giurisprudenza ha ripetutamente evidenziato che è necessario tenere in considerazione anche il valore di attendibilità che l'ordinamento riconosce al sistema di lettura a contatore. In particolare, quando i contraenti hanno accettato consensualmente il contatore come strumento di contabilizzazione dei consumi, “di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (Cass. Civ. 6959/2024; v. anche Cass. Civ. 512/2025, 17401/2024; C. Appello Bari 648/2025).
La stessa giurisprudenza ha tuttavia evidenziato la necessità di coordinare i citati criteri probatori con il principio dell'onere di contestazione specifica, sicché la mancata puntuale contestazione di circostanze di fatto produce l'effetto di sollevare dall'onere probatorio la parte che ha allegato il fatto incontestato (Cfr. tra le altre Cass. Civ. 14594/2012; Trib. Milano 13418/2015).
Più specificatamente, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Civ. 297/2020), nell'ipotesi in cui l'utente contesti l'effettività dei consumi addebitati, senza dedurre la possibile manomissione del contatore, egli ha l'onere: a) di allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) di dimostrare quali consumi aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); c) in alternativa, di dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando per esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata l'utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, detta condotta illecita.
Nel caso di specie, come si evince dagli scritti difensivi in atti, l'utente non ha mai contestato di aver usufruito, per l'immobile sito in Messina Via Piano Bottai, della fornitura di luce nel periodo per cui vengono richiesti i conguagli.
Non soltanto, ma non ha neppure specificamente contestato, negli atti rilevanti al fine di impedire le relative preclusioni processuali (atto di citazione in opposizione e memoria ex art. 183 comma 6 n. 1), l'esattezza dei consumi di energia riportati nella fattura contestata, né il malfunzionamento dei sistemi di registrazione dei consumi (cc.dd. contatori), essendosi limitato, solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (e non nell'atto di opposizione), ad addurre, in modo del tutto generico, l'elevatezza dell'importo riportato nella fattura (che, però, si riferisce agli anni dal 2008 al 2011) e a formulare una mera ipotesi circa l'eventualità che il contatore potesse essere non funzionante.
Peraltro, in caso di dubbi sul corretto funzionamento del contatore, l'utente avrebbe dovuto richiedere una verifica tecnica al proprio venditore, il quale lo avrebbe informato dei costi necessari e, se il cliente avesse dato conferma di voler procedere, avrebbe inoltrato la richiesta al distributore entro due giorni lavorativi.
Come già detto, solo nel caso in cui l'utente contesti il corretto funzionamento del contatore, grava, sul somministrante l'onere di provare che esso sia perfettamente funzionante e, ove tale circostanza risulti accertata, grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze […]” (Cass. Civ., 6959/2024; v. anche Cass. Civ. 512/2025, 34701/2021).
Nel caso che ci occupa, non risulta che l'utente abbia mai avanzato richiesta di verifica tecnica del contatore, prospettando – in forma del tutto ipotetica - un eventuale malfunzionamento dello stesso solo nella memoria ex art. 183 cpc.
Ne consegue che l'argomento contenuto nell'atto di appello, secondo cui “… in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei consumi incombe al preteso creditore dare evidenza del quantum dei Kwh erogati ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo”, pur condivisibile in astratto, non appare pertinente al caso in esame, non essendo stata contestata la materiale somministrazione di energia elettrica nei periodi indicati dalla fattura n. 16715/12, nè essendo stata sollevata una tempestiva e specifica contestazione della esistenza o quantità dei consumi della fornitura,
Dunque, come correttamente sostenuto dal primo giudice., la fattura può costituire un solido fondamento indiziario dell'esecuzione della stessa, ulteriormente rafforzato dall'estratto conto e dalle letture del contatore esposte nelle cd "fatture di trasporto" dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante, che costituiscono in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore.
Nel caso in esame, l'appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a mettere in discussione l'attendibilità dei dati di consumo rilevati dal distributore, essendosi limitata a sostenere che le somme richieste a titolo di conguaglio riguardassero periodi per i quali tali ricalcoli erano già stati effettuati e che la società fornitrice ne richiedeva il pagamento senza fornire alcuna motivazione. Tuttavia, dalla fattura in discussione emerge con chiarezza che le somme ivi riportate si riferiscono a conguagli e la ha chiarito in giudizio che essi vennero conteggiati sulla base di ricalcoli effettuati dal CP_1 distributore e comunicati alla società fornitrice, indicando con chiarezza in bolletta i periodi di consumo interessati, il consumo registrato, gli importi complessivi ecc.
In assenza di una tempestiva contestazione sull'esattezza dei dati riportati nelle fatture in ordine alla registrazione dei consumi, l'utente non può dolersi per l'avvenuta contabilizzazione effettuata a seguito della comunicazione di tali dati da parte dell'ente distributore, in quanto sarebbe stato suo onere procedere alla sua contestazione ai sensi della delibera ARERA 501/2014; circostanza, questa, mai sostenuta dall'appellante né emersa in corso di causa.
Resta da evidenziare che, peraltro, dalla documentazione prodotta dall'appellante come allegato 4, relativa ai pagamenti di alcune bollette di energia da parte dello stesso , emerge che essi non Per_1 riguardavano fatture di conguagli e che tali pagamenti non vennero inclusi nella fattura di cui si discute.
Tanto premesso, la contestazione dell'appellante, sia in primo grado che in grado d'appello, risulta carente del carattere della specificità e quindi non appare conforme alle citate prescrizioni della Suprema Corte, che partono dal presupposto che il contraente, come avvenuto nel caso in esame, abbia accettato consensualmente il contatore come strumento di contabilizzazione dei consumi, per cui per neutralizzare la pretesa creditoria del somministrante è l'utente che deve contestare il malfunzionamento oppure che l'inadempimento non è a lui imputabile per cause esterne.
Ritiene la Corte, pertanto, come già asserito dalla sentenza in riesame, che la documentazione depositata in primo grado da in assenza di specifica, tempestiva contestazione di CP_1 controparte, sia idonea ad attestare il fondamento della pretesa azionata dall'odierna appellata con il decreto ingiuntivo, e ciò sia in riferimento all'an (in ogni caso mai contestato) che al quantum della medesima. Ne discende anche l'infondatezza del motivo con cui si deduce la violazione del principio di correttezza e bona fede, per avere operato dei conguagli su conguagli, poiché tale doglianza avrebbe richiesto una contestazione tempestiva dei consumi esposti nella fattura, che invece è mancata.
Resta da precisare che nell'atto di appello non è stata riproposta la doglianza – avanzata in primo grado - riguardante l'avvenuta fatturazione in unica soluzione, senza alcuna rateizzazione, doglianza di cui, pertanto, la Corte non può occuparsi.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello risulta infondato e va rigettato.
§§§§
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi attesa l'entità e la natura delle questioni trattate, in complessivi € 2.906,00 di cui € 567,00 per fase di studio, € 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisoria.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore Controparte_3 dell'appellata, liquidate in complessivi € 2.906,00 come sopra specificati, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Massimo Gullino