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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.10292 /2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Persona_1 Parte_1
2 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 02.01.2025 alle ore 08,10 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Castellone in sostituzione dell'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Castellone fa presente che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 14,30
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 10292/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di EZ – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 10292 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Persona_1 Parte_1
2 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 02.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 27.05.2024
Dott. Giovanni Calasso 2
1. , nato a [...], il [...], (C.F. C.P.F. Persona_1 C.F._1
[...
) e residente in [...], 1671, Centro, Sao Miguel do Este, (SC), Brasile;
2. , nato a [...], il [...], (C.F. Parte_2
C.P.F. ) e residente in [...], 1969, Apto 402, Centro, C.F._2
Pinhatzinho (SC), Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di EZ il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di
, nato a [...], il [...], (C.F. C.P.F. ) e Persona_1 C.F._3 residente in [...], 1671, Centro, Sao Sao Miguel do Este, (SC), Brasile;
[...]
, nato a [...], il [...], (C.F. C.P.F. ) Parte_2 C.F._2
e residente in [...], 1969, Apto 402, Centro, Pinhatzinho, (SC), Brasile;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico;
-In via subordinata si chiede, sulla scorta di un orientamento recentemente diffusosi anche presso questo tribunale di EZ (ex multis sentenza n. 2841/2024 del 26.04.2024 Giudice
Calasso – doc. 18), che venga affermata quantomeno la soccombenza parziale del CP_1 resistente “…in ragione del fatto che, di norma, i ricorrenti sono obbligati -o per il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- a proporre ricorso in via giudiziale…” e quindi disporre che “… le spese vive successive al deposito della decisione non possono gravare sulla stessa e, quindi, vanno poste a carico del .”. CP_2
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato a [...], (Tv), il Persona_2
03.07.1975, figlio di e che, in data 04.06.1898, si sposava con Per_3 Persona_4
mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza Persona_5 italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del
05.02.1992.
-dal matrimonio tra e nasceva, in data 13.08.1912, Persona_2 Persona_5 [...]
che, in data 01.02.1936 si sposava con , dalla cui unione Per_6 Persona_7 nasceva, in data 27.06.1952, , odierno ricorrente che, in data 10.01.1981, Persona_1 si sposava con dalla cui unione nasceva, in data 23.02.1986, Persona_8 [...]
odierno ricorrente che, in data 11.12.2020, si sposava con Parte_2 [...]
dalla cui unione nasceva, in data 09.09.2022, . Per_9 Parte_3
-avevano presentato, le richieste d'inserimento nelle liste di attesa presso il Consolato
Dott. Giovanni Calasso 3
competente al fine di chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis senza, però, alcun riscontro.
II. Il Procuratore della Repubblica di EZ ha preso visione della pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...], Persona_2
(Tv), il 03.07.1975
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Dott. Giovanni Calasso 4
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 14,30
EZ, 02.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.10292 /2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Persona_1 Parte_1
2 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 02.01.2025 alle ore 08,10 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Castellone in sostituzione dell'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Castellone fa presente che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 14,30
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 10292/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di EZ – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 10292 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Persona_1 Parte_1
2 Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 02.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 27.05.2024
Dott. Giovanni Calasso 2
1. , nato a [...], il [...], (C.F. C.P.F. Persona_1 C.F._1
[...
) e residente in [...], 1671, Centro, Sao Miguel do Este, (SC), Brasile;
2. , nato a [...], il [...], (C.F. Parte_2
C.P.F. ) e residente in [...], 1969, Apto 402, Centro, C.F._2
Pinhatzinho (SC), Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di EZ il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di
, nato a [...], il [...], (C.F. C.P.F. ) e Persona_1 C.F._3 residente in [...], 1671, Centro, Sao Sao Miguel do Este, (SC), Brasile;
[...]
, nato a [...], il [...], (C.F. C.P.F. ) Parte_2 C.F._2
e residente in [...], 1969, Apto 402, Centro, Pinhatzinho, (SC), Brasile;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico;
-In via subordinata si chiede, sulla scorta di un orientamento recentemente diffusosi anche presso questo tribunale di EZ (ex multis sentenza n. 2841/2024 del 26.04.2024 Giudice
Calasso – doc. 18), che venga affermata quantomeno la soccombenza parziale del CP_1 resistente “…in ragione del fatto che, di norma, i ricorrenti sono obbligati -o per il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- a proporre ricorso in via giudiziale…” e quindi disporre che “… le spese vive successive al deposito della decisione non possono gravare sulla stessa e, quindi, vanno poste a carico del .”. CP_2
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato a [...], (Tv), il Persona_2
03.07.1975, figlio di e che, in data 04.06.1898, si sposava con Per_3 Persona_4
mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza Persona_5 italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del
05.02.1992.
-dal matrimonio tra e nasceva, in data 13.08.1912, Persona_2 Persona_5 [...]
che, in data 01.02.1936 si sposava con , dalla cui unione Per_6 Persona_7 nasceva, in data 27.06.1952, , odierno ricorrente che, in data 10.01.1981, Persona_1 si sposava con dalla cui unione nasceva, in data 23.02.1986, Persona_8 [...]
odierno ricorrente che, in data 11.12.2020, si sposava con Parte_2 [...]
dalla cui unione nasceva, in data 09.09.2022, . Per_9 Parte_3
-avevano presentato, le richieste d'inserimento nelle liste di attesa presso il Consolato
Dott. Giovanni Calasso 3
competente al fine di chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis senza, però, alcun riscontro.
II. Il Procuratore della Repubblica di EZ ha preso visione della pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...], Persona_2
(Tv), il 03.07.1975
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Dott. Giovanni Calasso 4
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 14,30
EZ, 02.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5