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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/09/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2860/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza dell'11 settembre 2025.
E' presente per parte convenuta opposta l'avv. Valentina Cesarini in sostituzione dell'avv. Gianluca
Cicconetti, laddove nessuno compare per parte attrice opponente. L'avv. Cesarini insiste affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. codice fiscale Parte_1
, spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 862/2022, emesso da C.F._1 questo Tribunale nel procedimento monitorio di cui a R.G. n. 1839/2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla società “ , P. IVA di gruppo n. , la somma di Controparte_1 P.IVA_1
Euro 33.484,28 per sorte capitale, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura, così come liquidate nel provvedimento monitorio, in ragione di un prestito personale.
Motivava l'opposizione lamentando la carenza di legittimazione ad agire dell'ingiungente, in quanto carente di prova sul punto. Lamentava poi la nullità e/o revocabilità del Decreto opposto per esser stata prodotta soltanto una copia fotostatica del contratto di finanziamento asseritamente inadempiuto. Concludeva per la revoca del Decreto con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio l'ingiungente “ affermando, sull'eccepita carenza di Controparte_1 legittimazione, che gli oneri informativi delle cessioni che si sono susseguite erano stati assolti mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli avvisi di cessione e, seppure superfluo, con l'invio delle lettere di comunicazione della cessione, rinviando ai documenti prodotti. Affermava inoltre che anche gli adempimenti pubblicitari sono stati eseguiti mediante l'iscrizione delle cessioni nel Registro delle Imprese, come dimostravano le visure camerali storiche che allegava alla comparsa. Rilevava, ancora, che negli avvisi di cessione pubblicati erano esattamente descritte le caratteristiche che individuavano i crediti ceduti, senza possibilità di dubbio alcuno. Produceva quindi i diversi contratti di cessione.
1 Quanto al preteso disconoscimento, parte convenuta opposta rilevava l'inefficacia dello stesso, in quanto generico e non evidenziante in modo chiaro ed univoco gli aspetti differenziali che si intendevano contestati, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Rilevava altresì come l'opponente non avesse disconosciuto né l'estratto conto né la lettera di revoca e decadenza dal beneficio del termine prodotte. Affermava quindi che l'onere della prova dal lato del creditore era stato assolto mediante la mera produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento da parte del debitore, il quale ultimo non aveva disconosciuto né l'estratto conto né la lettera di revoca e decadenza dal beneficio del termine prodotte da parte opposta. Essendo onere di controparte provare la presenza di fatti modificativi/estintivi del diritto azionato ed essendo carente tale prova, insisteva quindi per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutività al Decreto opposto, con condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il processo si svolgeva dinanzi ad altro Giudice, il quale riteneva la causa dilatoria e quindi concedeva la provvisoria esecuzione al Decreto opposto, disponendo quindi l'inizio dell'attività di mediazione ad onere di parte convenuta opposta, rinviando quindi ad altra udienza, nella quale compariva il procuratore di “ dando atto dell'esito negativo della mediazione. Di Controparte_1 conseguenza il Giudice rinviava per p.c. ad altra udienza. Successivamente la causa era assegnata al sottoscritto, il quale, tenuta l'udienza di p.c. con la comparizione della sola convenuta opposta, rinviava per la lettura della sentenza all'udienza odierna.
Passando ora alle motivazioni della presente decisione si osserva in primo luogo come parte attrice non abbia depositato alcunché al di fuori della citazione in opposizione, priva di allegati, e come la stessa, benché convocata, non abbia presenziato alla mediazione intrapresa da parte convenuta opposta. Neppure risulta depositata, da parte attrice opponente, alcuna memoria o conclusionale. Per contro, parte convenuta opposta ha provato, mediante produzioni documentali, la sussistenza del credito e le relative cessioni, laddove parte attrice opponente non ha validamente disconosciuto il titolo contestato (Cass. 32790/2022), apparendo il suo contegno processuale, che ha comunque importato la necessità della presente pronuncia, meritevole di sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiamato da parte opposta.
Di conseguenza l'opposizione andrà rigettata, confermando il Decreto opposto. Parte attrice opponente sarà quindi condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate secondo il valore della causa e secondo l'attività effettivamente svolta da parte convenuta opposta, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., che si liquida equitativamente in € 1.000,00, come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
2 2) Condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese processuali di parte convenuta opposta, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge;
3) Condanna parte attrice opponente al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in favore di parte convenuta opposta, che liquida equitativamente in complessivi € 1.000,00.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza dell'11 settembre 2025.
E' presente per parte convenuta opposta l'avv. Valentina Cesarini in sostituzione dell'avv. Gianluca
Cicconetti, laddove nessuno compare per parte attrice opponente. L'avv. Cesarini insiste affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. codice fiscale Parte_1
, spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 862/2022, emesso da C.F._1 questo Tribunale nel procedimento monitorio di cui a R.G. n. 1839/2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla società “ , P. IVA di gruppo n. , la somma di Controparte_1 P.IVA_1
Euro 33.484,28 per sorte capitale, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura, così come liquidate nel provvedimento monitorio, in ragione di un prestito personale.
Motivava l'opposizione lamentando la carenza di legittimazione ad agire dell'ingiungente, in quanto carente di prova sul punto. Lamentava poi la nullità e/o revocabilità del Decreto opposto per esser stata prodotta soltanto una copia fotostatica del contratto di finanziamento asseritamente inadempiuto. Concludeva per la revoca del Decreto con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio l'ingiungente “ affermando, sull'eccepita carenza di Controparte_1 legittimazione, che gli oneri informativi delle cessioni che si sono susseguite erano stati assolti mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli avvisi di cessione e, seppure superfluo, con l'invio delle lettere di comunicazione della cessione, rinviando ai documenti prodotti. Affermava inoltre che anche gli adempimenti pubblicitari sono stati eseguiti mediante l'iscrizione delle cessioni nel Registro delle Imprese, come dimostravano le visure camerali storiche che allegava alla comparsa. Rilevava, ancora, che negli avvisi di cessione pubblicati erano esattamente descritte le caratteristiche che individuavano i crediti ceduti, senza possibilità di dubbio alcuno. Produceva quindi i diversi contratti di cessione.
1 Quanto al preteso disconoscimento, parte convenuta opposta rilevava l'inefficacia dello stesso, in quanto generico e non evidenziante in modo chiaro ed univoco gli aspetti differenziali che si intendevano contestati, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Rilevava altresì come l'opponente non avesse disconosciuto né l'estratto conto né la lettera di revoca e decadenza dal beneficio del termine prodotte. Affermava quindi che l'onere della prova dal lato del creditore era stato assolto mediante la mera produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento da parte del debitore, il quale ultimo non aveva disconosciuto né l'estratto conto né la lettera di revoca e decadenza dal beneficio del termine prodotte da parte opposta. Essendo onere di controparte provare la presenza di fatti modificativi/estintivi del diritto azionato ed essendo carente tale prova, insisteva quindi per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutività al Decreto opposto, con condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il processo si svolgeva dinanzi ad altro Giudice, il quale riteneva la causa dilatoria e quindi concedeva la provvisoria esecuzione al Decreto opposto, disponendo quindi l'inizio dell'attività di mediazione ad onere di parte convenuta opposta, rinviando quindi ad altra udienza, nella quale compariva il procuratore di “ dando atto dell'esito negativo della mediazione. Di Controparte_1 conseguenza il Giudice rinviava per p.c. ad altra udienza. Successivamente la causa era assegnata al sottoscritto, il quale, tenuta l'udienza di p.c. con la comparizione della sola convenuta opposta, rinviava per la lettura della sentenza all'udienza odierna.
Passando ora alle motivazioni della presente decisione si osserva in primo luogo come parte attrice non abbia depositato alcunché al di fuori della citazione in opposizione, priva di allegati, e come la stessa, benché convocata, non abbia presenziato alla mediazione intrapresa da parte convenuta opposta. Neppure risulta depositata, da parte attrice opponente, alcuna memoria o conclusionale. Per contro, parte convenuta opposta ha provato, mediante produzioni documentali, la sussistenza del credito e le relative cessioni, laddove parte attrice opponente non ha validamente disconosciuto il titolo contestato (Cass. 32790/2022), apparendo il suo contegno processuale, che ha comunque importato la necessità della presente pronuncia, meritevole di sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiamato da parte opposta.
Di conseguenza l'opposizione andrà rigettata, confermando il Decreto opposto. Parte attrice opponente sarà quindi condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate secondo il valore della causa e secondo l'attività effettivamente svolta da parte convenuta opposta, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., che si liquida equitativamente in € 1.000,00, come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
2 2) Condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese processuali di parte convenuta opposta, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge;
3) Condanna parte attrice opponente al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in favore di parte convenuta opposta, che liquida equitativamente in complessivi € 1.000,00.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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