Decreto cautelare 24 marzo 2025
Ordinanza cautelare 5 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01419/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01174/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi e Daniele Granara, con domicilio eletto presso lo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova, in relazione all’istanza avanzata in data -OMISSIS- a mezzo della quale era richiesto alla Prefettura di disporre l’annullamento, la revoca e/o la caducazione degli effetti dell’informativa antimafia interdittiva adottata nei confronti della -OMISSIS- e, conseguentemente, rilasciare in favore della medesima informativa antimafia liberatoria;
per la condanna del Ministero dell’Interno e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova a disporre l’annullamento, la revoca e/o la caducazione degli effetti dell’informativa antimafia interdittiva adottata -OMISSIS- e, conseguentemente, rilasciare in favore della medesima informativa antimafia liberatoria, e, in ogni caso, per la condanna a pronunciarsi, con l’adozione di un provvedimento espresso, sull’istanza formulata in data -OMISSIS- e, in difetto, per la nomina fin d’ora, di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 14 febbraio 2025,
per l’annullamento
della nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova-OMISSIS-, avente ad oggetto « -OMISSIS- – -OMISSIS- », nonché per l’annullamento di tutti gli atti inerenti, presupposti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non, nessuno escluso od eccettuato, tra cui in particolare il verbale, parzialmente sconosciuto, della riunione del Gruppo Interforze Antimafia -OMISSIS-;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 20 marzo 2025,
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova, -OMISSIS-
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2025 il dott. NI ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 13 dicembre 2024 e depositato in data 14 dicembre 2024 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. In data -OMISSIS-, la ricorrente ha ricevuto un’informativa antimafia interdittiva dalla Prefettura di Genova.
A seguito di ricorso, questo Tribunale ha annullato il provvedimento con sentenza della Prima Sezione, -OMISSIS-.
L’Amministrazione ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Nelle more, -OMISSIS-ha formulato istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 86, co. 2 del d.lgs. 1° settembre 2011.
Successivamente, con sentenza della Sezione -OMISSIS- il Consiglio di Stato ha accolto l’ appello proposto dal Ministero, ritenendo il quadro indiziario fornito dall’Amministrazione, complessivamente apprezzato, idoneo a sorreggere l’interdittiva.
Con nota -OMISSIS-la Prefettura ha comunicato la cancellazione della ricorrente dalla cd. white list ; tale provvedimento è stato a sua volta impugnato e il giudizio è stato definito con sentenza della -OMISSIS-, che ha ritenuto il ricorso inammissibile.
3. Con l’odierno gravame la Società ricorrente ha inizialmente agito in giudizio per far constatare il silenzio serbato sull’istanza del -OMISSIS-
Si è costituito in giudizio il Ministero per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto alla data de-OMISSIS-non era maturato il termine di dodici mesi di cui all’art. 86 del d.lgs. n. 159 del 2011 e, peraltro, il provvedimento non era più efficace, essendo intervenuta la sentenza caducatoria del T.A.R.
3.1. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 6 febbraio 2025 e depositato in data 14 febbraio 2025, la ricorrente ha impugnato la nota della Prefettura -OMISSIS-, di comunicazione di avvio del procedimento di interdittiva ai sensi dell’art. 92, co. 2- bis del d.lgs. n. 159 del 2011, articolando plurime censure: incompetenza dell’organo; violazione del contraddittorio; difetto di istruttoria, anche per mutamento del quadro indiziario posto a fondamento dell’originaria interdittiva; violazione del giudicato, avendo la sentenza del Consiglio di Stato accertato l’intervenuta caducazione della misura interdittiva per decorso del termine di dodici mesi.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie; in particolare, il Ministero ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti, stante la natura non provvedimentale degli atti impugnati.
In data 20 marzo 2025 la Prefettura ha concluso il procedimento con una nuova interdittiva.
3.2. Con ulteriori motivi aggiunti notificati e depositati in pari data la ricorrente ha impugnato il provvedimento citato, per illegittimità derivata dai precedenti atti e per le seguenti nuove censure: violazione del d.lgs. n. 159 del 2011 per il carattere risalente degli elementi indiziari; violazione del d.lgs. n. 159 del 2011 ed eccesso di potere per mancata considerazione degli elementi di novità, tra i quali il licenziamento del dipendente -OMISSIS-; violazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 159 del 2011 per omissione di accertamenti in sede.
All’esito della camera di consiglio del 30 aprile 2025, con ordinanza della Sezione Prima, -OMISSIS-, questo Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento prefettizio.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 7 novembre 2025, alla quale la causa è stata chiamata e, previo mutamento del rito, trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso introduttivo è improcedibile.
Come eccepito dalla resistente nella memoria del 6 ottobre 2025, il silenzio è stato definitivamente superato dal provvedimento -OMISSIS-, che ha riscontrato negativamente l’istanza di aggiornamento.
5. Il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 febbraio 2025 è inammissibile.
La ricorrente ha impugnato la comunicazione della Prefettura di avvio del procedimento per l’emanazione di una nuova interdittiva: è di tutta evidenza che si tratta di un atto endoprocedimentale, al quale ha fatto seguito il provvedimento definitivo poi impugnato con ulteriori motivi aggiunti.
6. I motivi aggiunti notificati e depositati in data 20 marzo 2025 meritano invece accoglimento.
Le censure di cui ai nn. 2 e 3 possono essere trattate congiuntamente, stante l’omogeneità delle doglianze, vertenti sulla mancata attualizzazione del giudizio relativo al rischio infiltrativo.
6.1. Il Collegio premette che, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, in sede di reiterazione dell’interdittiva sull’Amministrazione grava, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 91, co. 5 del d.lgs. n. 159 del 2011, un « rigoroso onere di aggiornamento istruttorio e di ri-attualizzazione del giudizio prognostico che diradi ogni dubbio circa la mera proiezione pregiudiziale della precedente valutazione di permeabilità mafiosa la quale, altrimenti, tramuterebbe l’informativa antimafia da pietra angolare della prevenzione amministrativa antimafia a istituto del sospetto non scalfibile in alcun modo dall’evoluzione delle situazioni fattuali e dagli sforzi eventualmente profusi dall’operatore economico per una sostanziale bonifica dal rischio infiltrativo », anche al fine di valutare l’applicabilità di misure meno impattanti sulla vita economica dell’impresa, delle quali si è progressivamente arricchito il sistema della prevenzione antimafia (Cons. Stato, Sez. III, 4 aprile 2024, n. 3096; conf. Id. 30 gennaio 2025, n. 722).
Cercando di concretizzare tale principi, la giurisprudenza esige che gli elementi indiziari debbano essere valutati « con prudenza nell’ottica di assicurare un giudizio costantemente aderente alle esigenze di prevenzione suscettibili di evolvere nel tempo a misura dell’adozione di misure di self cleaning della compagine imprenditoriale – sia nell’assetto di governance , sia nella composizione della forza lavoro o del portafoglio di commesse e/o fornitori –, della definizione in sede giudiziale della responsabilità penale dei soggetti coinvolti, dell’adozione di modelli di organizzazione e gestione orientati ad elidere il rischio di interferenze gestorie » (Cons. Stato, Sez. III, n. 3096 del 2024, cit.) .
6.2. Inquadrando la fattispecie in esame alla luce delle coordinate ermeneutiche così riassunte, ritiene il Collegio che la Prefettura non abbia fatto adeguata applicazione della normativa antimafia, sotto il duplice profilo della mancata motivazione sull’attualità del pericolo e della valutazione in concreto delle misure di self cleaning adottate dalla ricorrente. A tal proposito, per inciso, è opportuno ricordare che pur nel rispetto della « discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto nell'adozione dell'interdittiva antimafia, […] il giudice amministrativo è chiamato a valutare l'ampiezza e la rilevanza del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, nonché la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da tale quadro indiziario » (Cons. Stato, Sez. III, 27 giugno 2024, n. 5686).
6.3. In linea generale, va subito osservato che la motivazione della nuova interdittiva, dopo un ampio richiamo al contenuto della sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS- che ha scrutinato positivamente la legittimità della precedente interdittiva del novembre 2023, si appunta sulla valenza indiziaria dell’impiego del-OMISSIS--OMISSIS- alle dipendenze della Società.
Sotto tale aspetto, reputa tuttavia il Collegio che la circostanza del definitivo licenziamento del menzionato dipendente costituisca un indizio significativo nella valutazione del pericolo di condizionamento. Anche ritenendo che tale fatto, di per sé, non rappresenti un indice sicuro della recisione dei legami con il dipendente e del conseguente affievolimento del rischio infiltrativo veicolato tramite la presenza dello stesso, l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno evidenziare elementi in grado di superare l’inferenza ritraibile dall’avvenuta rottura del rapporto di lavoro e di attestare l’attuale possibilità di ingerenze delle consorterie criminali nella vita dell’impresa. In mancanza, non possono ritenersi sussistenti quei caratteri di stabilità e intensità del vincolo personale espressivi della « condivisione di finalità illecite e [di] una verosimile convergenza verso l'assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose » (Cons. Stato, Sez. III, 13 gennaio 2025, n. 184).
6.4. Andando oltre la componente motivazionale che concerne il rapporto con il -OMISSIS-, il Collegio osserva che le ulteriori circostanze addotte nell’atto gravato non sono sufficienti a sorreggere la valutazione di persistenza del rischio infiltrativo. Al fine di suffragare tale valutazione del Tribunale, vanno partitamente esaminati, da un lato, gli altri elementi posti a fondamento dell’interdittiva, dall’altro, l’apprezzamento dell’Amministrazione rispetto alle circostanze sopravvenute rappresentate dalla ricorrente nel procedimento di aggiornamento.
6.4.1. Muovendo dal primo profilo, quanto ai rapporti con altre imprese riconducibili al circuito criminale o suscettibili di condizionamento, si può ritenere che l’Amministrazione è sostanzialmente venuta meno rispetto all’onere di aggiornamento della prognosi, in quanto si limita, sul punto, a richiamare la ricostruzione operata nella pronuncia del Consiglio di Stato: quest’ultima, peraltro, pur richiamando sinteticamente tutti gli elementi dell’ampia ricostruzione contenuta nel provvedimento del 2023, ha ritenuto dirimente quello costituito dal rapporto di lavoro con il -OMISSIS-, sul quale si incentra, in misura quantitativamente e qualitativamente preponderante, la motivazione della sentenza.
Fermo tale assorbente rilievo, per completezza, il Collegio non può fare a meno di ricordare che « la trasmissione della “mafiosità” da un’impresa all’altra in conseguenza dell’instaurazione di rapporti e cointeressenze […] presuppone quale condizione imprescindibile che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici; viceversa, ove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni dalla prima alla seconda società » (Cons. Stato, Sez. III, 22 aprile 2025, n. 3442).
Ebbene, come dedotto dalla ricorrente – si veda ad esempio il secondo dei motivi aggiunti depositati in data 20 marzo 2025 –, nel caso di specie si tratta di vicende e rapporti che risalgono a diversi anni addietro. Risulta dallo stesso provvedimento interdittivo del 2023 (doc. 2 resistente) che le segnalazioni di reato a carico dell’Amministratore della Società ricorrente non sono mai approdate alla fase del giudizio: tale circostanza sminuisce il rilievo, pur persuasivo, che la difesa della resistente attribuisce al mancato mutamento della compagine societaria. L’unico rapporto relativamente recente è quello intrattenuto con la-OMISSIS-. s.r.l., subappaltatrice di alcuni lavori nel biennio 2019-2021, che secondo la ricostruzione della Prefettura presenta notevoli legami con le ramificazioni della-OMISSIS-radicate in -OMISSIS- (doc. 2 resistente, pagg. 11 e ss.): si tratta dunque, come già evidenziato nella sentenza -OMISSIS- di rapporti indiretti. Tali dati, sebbene unitariamente considerati, non consentono di rinvenire, ancorché sulla base di un ragionamento induttivo condotto alla stregua del parametro del più probabile che non , un pericolo attuale di condizionamento mafioso.
S’impone al riguardo una doverosa precisazione. Il Collegio è consapevole del consolidato indirizzo interpretativo per il quale il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a scalfire la rilevanza degli elementi indiziari risalenti (da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 16 dicembre 2025, n. 9985); ciò nondimeno, la giurisprudenza afferma che la prognosi ricavata da circostanze più remote nel tempo può essere superata dalla sopravvenienza di elementi positivi idonei ad attestare la cessazione del pericolo di condizionamento (tra le tante Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1142; Id., 30 maggio 2024, n. 6043).
6.4.2. Sotto tale aspetto – e qui si passa al secondo dei due profili additati nel § 6.4. –, l’Amministrazione ha trascurato di considerare alcune delle novità rappresentate in occasione dell’istanza di aggiornamento (doc. 1 ricorrente), tra le quali l’adozione del modello organizzativo di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e l’istituzione dell’organismo di vigilanza. Tale carenza è motivata dalla notazione che tali elementi non sarebbero stati positivamente scrutinati nella sentenza del Consiglio di Stato: senonché, prescindendo dalla questione – dibattuta tra le parti – relativa al rilievo di tali circostanze già nell’ambito del primo procedimento interdittivo, è evidente che la sentenza del Giudice d’Appello non contiene alcun riferimento al modello organizzativo né all’organismo di vigilanza. Tuttavia, la scelta motivazionale operata in quella sede, dettata verosimilmente – come già visto – dal rilievo preponderante accordato al dato costituito dal rapporto di lavoro con il -OMISSIS-, non esime certo l’Amministrazione, in sede di aggiornata valutazione, dall’onere di apprezzare tali mutamenti, soprattutto in seguito al venir meno di un elemento fino a quel momento determinante, ossia la presenza del -OMISSIS-.
Alla luce di queste considerazioni risulta dunque fondata la doglianza concernente il difetto di motivazione e di istruttoria, veicolata con il terzo dei motivi aggiunti -OMISSIS-.
6.5. Per le ragioni esposte il provvedimento -OMISSIS- deve essere annullato, restando assorbite le ulteriori censure.
7. In definitiva, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile; i motivi aggiunti depositati in data 14 febbraio 2025 risultano inammissibili; vanno invece accolti i motivi aggiunti -OMISSIS-.
8. La particolarità della vicenda e l’accoglimento solo parziale giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti depositati in data 14 febbraio 2025;
- accoglie i motivi aggiunti -OMISSIS- e, per l’effetto, annulla il provvedimento con gli stessi gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare i soggetti menzionati.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PP US, Presidente
AN LL, Primo Referendario
NI ST, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI ST | PP US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.