TAR Genova, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1419
TAR
Decreto cautelare 24 marzo 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 5 maggio 2025
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TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Improcedibile
    Silenzio serbato sull'istanza di aggiornamento

    Il silenzio è stato superato dal provvedimento dell'Amministrazione che ha riscontrato negativamente l'istanza di aggiornamento.

  • Inammissibile
    Impugnazione di atto endoprocedimentale

    L'atto impugnato è un atto endoprocedimentale, al quale ha fatto seguito un provvedimento definitivo poi impugnato con ulteriori motivi aggiunti.

  • Accolto
    Mancata attualizzazione del giudizio sul rischio infiltrativo

    L'Amministrazione non ha fatto adeguata applicazione della normativa antimafia, non avendo motivato sull'attualità del pericolo e non avendo valutato le misure di self-cleaning adottate dalla ricorrente. In particolare, il licenziamento di un dipendente non è stato sufficientemente valorizzato come elemento di affievolimento del rischio, e le altre circostanze addotte non sono sufficienti a sorreggere la valutazione di persistenza del rischio infiltrativo. Inoltre, l'Amministrazione ha omesso di considerare le novità rappresentate dalla ricorrente, come l'adozione del modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 e l'istituzione dell'organismo di vigilanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1419
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 1419
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo