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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/06/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1269 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 03/04/2025,
DA
(cf: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GIPPONI CECILIA , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta procura in atti;
e
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ORSINI FEDERICA e dall'avv. FERRERO DEBORAH elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. FERRERO DEBORAH
Con i seguenti figli:
• nato a [...] il [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 03/04/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente di accogliere le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come riportate in ricorso e di seguito riportate:
“1) Le parti concordano che l'affidamento di sia condiviso tra i genitori, i quali si Per_1
occuperanno della cura, educazione ed istruzione della figlia minore, prendendo di comune accordo le decisioni importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia
per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
Per_1
2) la minore verrà collocata prevalentemente presso la madre nella abitazione sita in Per_1
Casaletto Vaprio (CR), via Europa, 37 ove manterrà la residenza anagrafica;
3) il padre avrà la facoltà di vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri, secondo gli impegni scolastici ed extrascolastici di , previo accordo anche telefonico con la madre. In ogni caso, il signor potrà tenere Per_1 Pt_2
con sé : - durante la settimana, uno o due pomeriggi fino a dopo cena o eventualmente anche Per_1
con pernottamento (indicativamente il martedì e il venerdì) previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici della minore;
- nei weekend a settimane alterne con la madre dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena. Ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé la minore per le festività maggiori (Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni, suddividendosi in maniera il più possibile paritaria i giorni di vacanza scolastica;
le ulteriori festività e “ponti” (ad es. 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto ecc.) verranno suddivisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, trascorrerà un Per_1
periodo di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, salvo diverso accordo. Il periodo di ferie prescelto dovrà essere comunicato da ciascun genitore all'altro entro il 30 maggio di ogni anno.Sono sempre fatti salvi accordi diversi tra i genitori.
7) il signor verserà alla IG , quale contributo al mantenimento ordinario Pt_2 Parte_1 della figlia minore, la somma mensile di € 250,00, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT-
FOI. Il predetto importo verrà versato a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 del mese di riferimento;
8) le spese straordinarie, per come previste dal protocollo del Tribunale di Cremona del novembre
2024, verranno suddivise al 50% tra i genitori;
9) l'Assegno Unico verrà percepito al 100% dalla madre IG , mentre ciascun genitore Parte_1
continuerà a beneficiare nella misura del 50% delle detrazioni fiscali relative alla minore;
10) i genitori si danno sin da ora l'assenso al rilascio del documento valido per l'espatrio relativo alla figlia minore;
11) le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambiamenti di domicilio e/o residenza;
12) le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà dei rispettivi legali, che sottoscrivono anche a tal fine.”
Le parti hanno altresì richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e rinunciato al deposito della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno fornito chiarimenti in ordine al giudizio instaurato (e concluso) dinanzi al Tribunale per i minorenni di Brescia, riguardante i rapporti della minore con gli ascendenti, e hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia minore e delle parti e adeguato alle circostanze, come concordemente valutate dalle parti.
Tenuto conto dei chiarimenti forniti, del resto, la domanda di affidamento condiviso formulata dalle parti appare la soluzione più conforme all'interesse di Grazia e pienamente rispettosa del principio di bigenitorialità.
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.); peraltro, tenuto conto dell'età, la minore deve ritenersi incapace di discernimento.
Quanto ai profili economici, del resto, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, essi risultano idonei ad assicurare alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati.
Ritiene altresì il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate trattandosi di procedimento a domanda congiunta, dando atto della rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art. 13, co. 8 L.P.F.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dichiara compensate le spese di lite dando atto della rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art. 13, co. 8 L.P.F.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 16/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 03/04/2025,
DA
(cf: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GIPPONI CECILIA , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta procura in atti;
e
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ORSINI FEDERICA e dall'avv. FERRERO DEBORAH elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. FERRERO DEBORAH
Con i seguenti figli:
• nato a [...] il [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 03/04/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente di accogliere le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come riportate in ricorso e di seguito riportate:
“1) Le parti concordano che l'affidamento di sia condiviso tra i genitori, i quali si Per_1
occuperanno della cura, educazione ed istruzione della figlia minore, prendendo di comune accordo le decisioni importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia
per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
Per_1
2) la minore verrà collocata prevalentemente presso la madre nella abitazione sita in Per_1
Casaletto Vaprio (CR), via Europa, 37 ove manterrà la residenza anagrafica;
3) il padre avrà la facoltà di vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri, secondo gli impegni scolastici ed extrascolastici di , previo accordo anche telefonico con la madre. In ogni caso, il signor potrà tenere Per_1 Pt_2
con sé : - durante la settimana, uno o due pomeriggi fino a dopo cena o eventualmente anche Per_1
con pernottamento (indicativamente il martedì e il venerdì) previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici della minore;
- nei weekend a settimane alterne con la madre dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena. Ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé la minore per le festività maggiori (Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni, suddividendosi in maniera il più possibile paritaria i giorni di vacanza scolastica;
le ulteriori festività e “ponti” (ad es. 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto ecc.) verranno suddivisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, trascorrerà un Per_1
periodo di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, salvo diverso accordo. Il periodo di ferie prescelto dovrà essere comunicato da ciascun genitore all'altro entro il 30 maggio di ogni anno.Sono sempre fatti salvi accordi diversi tra i genitori.
7) il signor verserà alla IG , quale contributo al mantenimento ordinario Pt_2 Parte_1 della figlia minore, la somma mensile di € 250,00, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT-
FOI. Il predetto importo verrà versato a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 del mese di riferimento;
8) le spese straordinarie, per come previste dal protocollo del Tribunale di Cremona del novembre
2024, verranno suddivise al 50% tra i genitori;
9) l'Assegno Unico verrà percepito al 100% dalla madre IG , mentre ciascun genitore Parte_1
continuerà a beneficiare nella misura del 50% delle detrazioni fiscali relative alla minore;
10) i genitori si danno sin da ora l'assenso al rilascio del documento valido per l'espatrio relativo alla figlia minore;
11) le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambiamenti di domicilio e/o residenza;
12) le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà dei rispettivi legali, che sottoscrivono anche a tal fine.”
Le parti hanno altresì richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e rinunciato al deposito della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno fornito chiarimenti in ordine al giudizio instaurato (e concluso) dinanzi al Tribunale per i minorenni di Brescia, riguardante i rapporti della minore con gli ascendenti, e hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia minore e delle parti e adeguato alle circostanze, come concordemente valutate dalle parti.
Tenuto conto dei chiarimenti forniti, del resto, la domanda di affidamento condiviso formulata dalle parti appare la soluzione più conforme all'interesse di Grazia e pienamente rispettosa del principio di bigenitorialità.
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.); peraltro, tenuto conto dell'età, la minore deve ritenersi incapace di discernimento.
Quanto ai profili economici, del resto, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, essi risultano idonei ad assicurare alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati.
Ritiene altresì il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate trattandosi di procedimento a domanda congiunta, dando atto della rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art. 13, co. 8 L.P.F.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dichiara compensate le spese di lite dando atto della rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art. 13, co. 8 L.P.F.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 16/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato