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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 19/11/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 19.11.2025, svoltasi la discussione, all'esito della camera di consiglio, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con lettura in aula del dispositivo e motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 795/2025
TRA
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. G. Palladino (C.F.: e L. C.F._1
NO (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente/Opponente
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'Avv. M. Sonnini (C.F.: ) C.F._4
Resistente/Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2025, la parte ricorrente/opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 125/2025 emesso in data 14.07.2025 dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 229.882,42, a titolo di spettanze retributive (retribuzioni e TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo, deducendo l'insussistenza dei relativi presupposti alla base del credito azionato, in ragione della pregressa adesione del lavoratore creditore alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti che ha interessato l'azienda debitrice ai sensi degli artt. 48 ss. CCI, ciò che avrebbe dovuto inibire l'avvio di azioni esecutive ai suoi danni e, quindi, anche l'azione monitoria volta a conseguire il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “- in via preliminare - sospendere ex art 649 cpc, la provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo opposto ex art 642 cpc, sussistendone gravi e fondati motivi, e tutte le condizioni ascritte da detta norma, per le causali di cui in narrativa;
- nel merito - accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le causali in narrativa”.
Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, parte resistente/opposta ha domandato il rigetto del ricorso in opposizione, in quanto inammissibile per tardività e difetto di rappresentanza dell'opponente, nonché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.
Pag. 2 di 6 Il ricorso è inammissibile.
Invero, come correttamente sostenuto da parte resistente/opposta e comprovato dalla documentazione agli atti (cfr. fascicolo parte ricorrente/opponente e fascicolo parte resistente/opposta), il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è stato emesso in data 14.07.2025 e notificato al debitore in data 17.07.2025. Pertanto, il termine legale per la proposizione dell'opposizione sarebbe scaduto in data 26.08.2025
Di contro, il ricorso in opposizione risulta datato 27.08.2025 e depositato in pari data, quindi oltre il termine di legge di cui all'art. 644 c.p.c.
Ed anche qualora non fosse stata sollevata l'eccezione di tardività da parte resistente/opposta, la medesima ben avrebbe potuto e dovuto essere rilevata d'ufficio, in omaggio al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione (per inosservanza del termine prescritto dall'articolo 641 c.p.c.), soltanto se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al dies a quo, (ossia alla data di notificazione del decreto), che al dies ad quem,
(ossia alla data della relativa opposizione), ma, qualora sia noto soltanto il dies ad quem, egli non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati in tale senso significativi e segnatamente addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario” (Cass. n. 24858/2011).
Ebbene, nel caso, di specie, per quanto già esposto, la documentazione presente agli atti consente di ritenere provato tanto il dies a quo (data di notifica del decreto
Pag. 3 di 6 ingiuntivo opposto – 17.07.2025), quanto il dies ad quem (data di proposizione ricorso in opposizione – 27.08.2025), di talché l'opposizione non può che reputarsi tardivamente promossa.
Tanto consente di ritenere tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, inammissibile il ricorso.
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo, di cui, per l'effetto, va dichiarata la definitività
Le spese di lite del presente giudizio – ferme restando quelle già liquidate per la fase monitoria - seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa
(procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da €
52.001,00 ad € 260.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio e introduttiva). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del 8%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo stata redatta la memoria di costituzione a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata.
Pag. 4 di 6 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 125/2025 emesso in data 14.07.2025 nel procedimento monitorio n.R.G.
513/2025, già provvisoriamente esecutivo, di cui dichiara la definitività ;
- condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 19.11.2025, svoltasi la discussione, all'esito della camera di consiglio, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con lettura in aula del dispositivo e motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 795/2025
TRA
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. G. Palladino (C.F.: e L. C.F._1
NO (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente/Opponente
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'Avv. M. Sonnini (C.F.: ) C.F._4
Resistente/Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2025, la parte ricorrente/opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 125/2025 emesso in data 14.07.2025 dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 229.882,42, a titolo di spettanze retributive (retribuzioni e TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo, deducendo l'insussistenza dei relativi presupposti alla base del credito azionato, in ragione della pregressa adesione del lavoratore creditore alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti che ha interessato l'azienda debitrice ai sensi degli artt. 48 ss. CCI, ciò che avrebbe dovuto inibire l'avvio di azioni esecutive ai suoi danni e, quindi, anche l'azione monitoria volta a conseguire il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “- in via preliminare - sospendere ex art 649 cpc, la provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo opposto ex art 642 cpc, sussistendone gravi e fondati motivi, e tutte le condizioni ascritte da detta norma, per le causali di cui in narrativa;
- nel merito - accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le causali in narrativa”.
Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, parte resistente/opposta ha domandato il rigetto del ricorso in opposizione, in quanto inammissibile per tardività e difetto di rappresentanza dell'opponente, nonché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014.
Pag. 2 di 6 Il ricorso è inammissibile.
Invero, come correttamente sostenuto da parte resistente/opposta e comprovato dalla documentazione agli atti (cfr. fascicolo parte ricorrente/opponente e fascicolo parte resistente/opposta), il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è stato emesso in data 14.07.2025 e notificato al debitore in data 17.07.2025. Pertanto, il termine legale per la proposizione dell'opposizione sarebbe scaduto in data 26.08.2025
Di contro, il ricorso in opposizione risulta datato 27.08.2025 e depositato in pari data, quindi oltre il termine di legge di cui all'art. 644 c.p.c.
Ed anche qualora non fosse stata sollevata l'eccezione di tardività da parte resistente/opposta, la medesima ben avrebbe potuto e dovuto essere rilevata d'ufficio, in omaggio al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione (per inosservanza del termine prescritto dall'articolo 641 c.p.c.), soltanto se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al dies a quo, (ossia alla data di notificazione del decreto), che al dies ad quem,
(ossia alla data della relativa opposizione), ma, qualora sia noto soltanto il dies ad quem, egli non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati in tale senso significativi e segnatamente addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario” (Cass. n. 24858/2011).
Ebbene, nel caso, di specie, per quanto già esposto, la documentazione presente agli atti consente di ritenere provato tanto il dies a quo (data di notifica del decreto
Pag. 3 di 6 ingiuntivo opposto – 17.07.2025), quanto il dies ad quem (data di proposizione ricorso in opposizione – 27.08.2025), di talché l'opposizione non può che reputarsi tardivamente promossa.
Tanto consente di ritenere tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, inammissibile il ricorso.
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo, di cui, per l'effetto, va dichiarata la definitività
Le spese di lite del presente giudizio – ferme restando quelle già liquidate per la fase monitoria - seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa
(procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da €
52.001,00 ad € 260.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio e introduttiva). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del 8%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo stata redatta la memoria di costituzione a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata.
Pag. 4 di 6 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 125/2025 emesso in data 14.07.2025 nel procedimento monitorio n.R.G.
513/2025, già provvisoriamente esecutivo, di cui dichiara la definitività ;
- condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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