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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 17725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17725 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 56704/2023
REPV BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente dott.ssa Marta Ienzi dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel.dott.ssa Roberta Nocella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56704/2023 promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ) con il patrocinio dell'avv.to DE ANGELIS
CRISTINA, con elezione di domicilio presso il procuratore in via Michele Amari 47 00179 ROMA
ITALIA
e
C.F. 2 (), con il patrocinio dell'avv.to DE ANGELIS Parte 2 (C.F.
CRISTINA, con elezione di domicilio presso il procuratore in via Michele Amari 47 00179 ROMA
ITALIA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio in Roma in data 28/05/2006, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2006, atto 00031, parte
2, serie A06; che dal matrimonio era nato il figlia minore Per 1 (18/02/2008); che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
"- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti: -Ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% della rata mensile del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della suddetta casa coniugale;
la moglie si impegnerà a versare la quota mensile di propria competenza sul conto corrente del marito;
-Il marito si allontanerà dalla casa coniugale trasferendosi presso una nuova abitazione a partire dal mese di gennaio 2024."
Hanno altresì precisato nel ricorso che:
- i coniugi sono economicamente autosufficienti, e rinunciano a qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
- il figlio minore Per 1 è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ove avrà la residenza;
e dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- in ordine al diritto di visita ed al mantenimento del minore, precisavano il seguente piano genitoriale:
1. Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del minore, il padre trascorrerà con il figlio i giorni infrasettimanali in base alla turnazione di lavoro e/o alle esigenze legate alle attività sportive del figlio;
2. Nel week end il minore andrà con il padre ogni 15 giorni, mentre durante il periodo delle festività natalizie andrà a stare con la madre;
3. Il Capodanno e il giorno di Pasqua lo trascorrerà con il padre, mentre il giorno di Pasquetta starà con la madre;
4. Nel periodo delle vacanze estive, solitamente nel mese di agosto, il minore lo trascorrerà quindici giorni presso la madre ed i rimanenti quindici giorni presso il padre, a seconda delle rispettive ferie lavorative;
5. In tutti i casi, i genitori potranno concordare i periodi di permanenza con il figlio, alternandoli a seconda delle rispettive esigenze;
6.Ognuno dei coniugi provvederà, nei periodi di sua competenza, a seguire il figlio negli studi, ad accompagnarlo a scuola, alle attività didattico – sportive che vorrà seguire, nonché agli incontri con i suoi amici e compagni e a tutte le manifestazioni a cui vorrà partecipare;
7. Ognuno dei genitori, seguendo il principio dell'alternanza, si recherà alle riunioni scolastiche ed ai colloqui con i professori;
8. Verranno prese assieme le principali scelte e decisioni riguardanti educazione, scuola, medici, cure mediche, vacanze, sport e ecc. Verranno comunicati all'altro genitore tutti i maggiori fatti relativi al figlio di cui si sia venuti a conoscenza;
9. Entrambi i genitori si impegnano ed obbligano, presso qualsiasi Ente pubblico e/o privato preposto, a tutte le formalità necessarie per usufruire di agevolazioni, esenzioni e/o riduzioni anche fiscali per scuola, cure, mensa ed altro;
10.Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, ad informare l'altro sulla modifica del recapito telefonico, dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore valida anche per l'espatrio; 11.Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, verserà all'altro genitore entro il 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
12. I coniugi, concordemente, stabiliscono che l'Assegno Unico verrà corrisposto unicamente alla madre, quale genitore collocatario del minore. Ciascun genitore contribuirà altresì, nella misura del
50% al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. ( e volendo a quelle ludiche sportive adeguatamente documentate); 13. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio.
All'udienza del 07/11/2024 che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.
§§§
Non vi è dubbio che tra i coniugi sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse dei coniugi e del figlio minore, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte 2 quali hanno contratto matrimonio in ROMA il 28/05/2006, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto 00031, parte 2, serie A 06);
3) dispone l'affidamento condiviso del minore Per_1 ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
4) dispone a carico del padre l'assegno di mantenimento per il figlio Per_1 di € 350,00 al mese, da corrispondere entro il 5 di ciascun mese alla madre, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT;
5) dispone che l'assegno unico verrà corrisposto unicamente alla madre, quale genitore collocatario del minore;
6) dispone che ciascun genitore contribuirà altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. (e volendo a quelle ludiche sportive
-
adeguatamente documentate);
7) dispone che il minore frequenterà il padre secondo il piano genitoriale integralmente riportato in parte motiva;
8) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 08/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Roberta Nocella
REPV BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente dott.ssa Marta Ienzi dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel.dott.ssa Roberta Nocella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56704/2023 promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ) con il patrocinio dell'avv.to DE ANGELIS
CRISTINA, con elezione di domicilio presso il procuratore in via Michele Amari 47 00179 ROMA
ITALIA
e
C.F. 2 (), con il patrocinio dell'avv.to DE ANGELIS Parte 2 (C.F.
CRISTINA, con elezione di domicilio presso il procuratore in via Michele Amari 47 00179 ROMA
ITALIA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio in Roma in data 28/05/2006, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2006, atto 00031, parte
2, serie A06; che dal matrimonio era nato il figlia minore Per 1 (18/02/2008); che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
"- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti: -Ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% della rata mensile del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della suddetta casa coniugale;
la moglie si impegnerà a versare la quota mensile di propria competenza sul conto corrente del marito;
-Il marito si allontanerà dalla casa coniugale trasferendosi presso una nuova abitazione a partire dal mese di gennaio 2024."
Hanno altresì precisato nel ricorso che:
- i coniugi sono economicamente autosufficienti, e rinunciano a qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
- il figlio minore Per 1 è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ove avrà la residenza;
e dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- in ordine al diritto di visita ed al mantenimento del minore, precisavano il seguente piano genitoriale:
1. Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del minore, il padre trascorrerà con il figlio i giorni infrasettimanali in base alla turnazione di lavoro e/o alle esigenze legate alle attività sportive del figlio;
2. Nel week end il minore andrà con il padre ogni 15 giorni, mentre durante il periodo delle festività natalizie andrà a stare con la madre;
3. Il Capodanno e il giorno di Pasqua lo trascorrerà con il padre, mentre il giorno di Pasquetta starà con la madre;
4. Nel periodo delle vacanze estive, solitamente nel mese di agosto, il minore lo trascorrerà quindici giorni presso la madre ed i rimanenti quindici giorni presso il padre, a seconda delle rispettive ferie lavorative;
5. In tutti i casi, i genitori potranno concordare i periodi di permanenza con il figlio, alternandoli a seconda delle rispettive esigenze;
6.Ognuno dei coniugi provvederà, nei periodi di sua competenza, a seguire il figlio negli studi, ad accompagnarlo a scuola, alle attività didattico – sportive che vorrà seguire, nonché agli incontri con i suoi amici e compagni e a tutte le manifestazioni a cui vorrà partecipare;
7. Ognuno dei genitori, seguendo il principio dell'alternanza, si recherà alle riunioni scolastiche ed ai colloqui con i professori;
8. Verranno prese assieme le principali scelte e decisioni riguardanti educazione, scuola, medici, cure mediche, vacanze, sport e ecc. Verranno comunicati all'altro genitore tutti i maggiori fatti relativi al figlio di cui si sia venuti a conoscenza;
9. Entrambi i genitori si impegnano ed obbligano, presso qualsiasi Ente pubblico e/o privato preposto, a tutte le formalità necessarie per usufruire di agevolazioni, esenzioni e/o riduzioni anche fiscali per scuola, cure, mensa ed altro;
10.Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, ad informare l'altro sulla modifica del recapito telefonico, dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore valida anche per l'espatrio; 11.Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, verserà all'altro genitore entro il 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
12. I coniugi, concordemente, stabiliscono che l'Assegno Unico verrà corrisposto unicamente alla madre, quale genitore collocatario del minore. Ciascun genitore contribuirà altresì, nella misura del
50% al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. ( e volendo a quelle ludiche sportive adeguatamente documentate); 13. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio.
All'udienza del 07/11/2024 che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.
§§§
Non vi è dubbio che tra i coniugi sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse dei coniugi e del figlio minore, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte 2 quali hanno contratto matrimonio in ROMA il 28/05/2006, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto 00031, parte 2, serie A 06);
3) dispone l'affidamento condiviso del minore Per_1 ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
4) dispone a carico del padre l'assegno di mantenimento per il figlio Per_1 di € 350,00 al mese, da corrispondere entro il 5 di ciascun mese alla madre, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT;
5) dispone che l'assegno unico verrà corrisposto unicamente alla madre, quale genitore collocatario del minore;
6) dispone che ciascun genitore contribuirà altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. (e volendo a quelle ludiche sportive
-
adeguatamente documentate);
7) dispone che il minore frequenterà il padre secondo il piano genitoriale integralmente riportato in parte motiva;
8) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 08/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Roberta Nocella