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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3475 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 19670/2023 promossa da:
(Cf. , elettivamente domiciliato in Torino, Via _1 C.F._1
Piffetti n. 54, presso lo studio dell'avv. Stefano Fernando Mimmo
, che lo rappresenta e difende per Email_1 delega in atti;
attore;
contro
(Cf. ; NT C.F._2 convenuto contumace;
(Cf. ) e (Cf. TR C.F._3 Parte_2
), elettivamente domiciliatE in Torino, C.so Unione Sovietica n. 85, C.F._4 presso lo studio degli avv.ti Angelica Scozia e Cristina Milione, che le rappresentano e difendono per delega in atti;
convenute.
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 Cc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “… stante la sussistenza del credito del signor , C.F. _1
nei confronti di , C.F. C.F._1 NT
residente in [...], per la somma di € C.F._2
50.657,52, oltre imposta di registro contenuta in € 1.469,00 oltre €10,38 per spese di notifica,
1 importo portato da atto di precetto del 15/07/2022, stilato su decreto ingiuntivo telematico emesso dal Tribunale di Torino n. 4872/2022 del 01/07/2022, dichiarato definitivamente esecutivo e spedito in forma esecutiva in data 15/07/2022, accertati i requisiti previsti ex lege per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiarare revocato ed inefficace, nei confronti dell'odierno attore , l'atto di cessione di quote e modifica dei _1 patti sociali del 07/02/2019 a firma del Notaio dei Distretti Riuniti di Torino e Persona_1
Pinerolo, con studio in Moncalieri (TO), Repertorio n. 7866, Raccolta n. 4595, Registrazione
n. 2779 Serie 1T del 12/02/2019, posto in essere dal signor e dalla NT signora , a favore della signora;
Parte_2 TR
Stante inoltre la responsabilità aggravata della RAVA ex art. 96 cpc co. 1, che ha resistito in giudizio stante la pendenza di procedimento penale in capo alla medesima per le false dichiarazioni rese nel procedimento di pignoramento presso terzi instaurato dall'attore, condannare la stessa al risarcimento dei danni in favore dell'attore, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% Rimb.
Forf. Spese Gen., IVA e CPA come per legge”;
Convenuta : “…In via principale, TR
DICHIARARE la revocazione dell'atto del 07/02/2019 a firma della Notaia
[...]
con REP 7866, Racc. 4595 Reg n. 2779 Serie IT del 12/02/2019. Per_1
DICHIRARE inefficace il sequestro conservativo già concesso in data 05/09/2024, poi confermato all'udienza del 04/11/2024, per tardività dell'iscrizione dello stesso, avvenuta in data 01/04/2025.
In via subordinata,
REVOCARE il sequestro conservativo già concesso in data 05/09/2024, poi confermato all'udienza del 04/11/2024, tenuto conto del fatto che entrambe le parti hanno dichiarato all'udienza del 19/02/2025 la propria disponibilità a perfezionare il trasferimento delle quote della n via transattiva e stragiudiziale e che la sig.ra non si CP_3 CP_2
è sottratta all'impegno assunto in udienza.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, compensare le spese processuali della fase cautelare, anche tenuto conto della totale soccombenza del nei Pt_1 confronti della e di quelle relative alla vertenza di merito, almeno per la fase Parte_3 istruttoria e decisoria”;
2 Convenuta : “Nel merito, Parte_2
-previo accertamento
a) della estraneità della convenuta al contratto di mutuo e/o al rapporto di debito- credito intercorso tra e;
Pt_1 _1
b) della assenza dei presupposti dell'azione revocatoria relativa alla cessione delle quote della convenuta a CP_2
DICHIARARE infondata la domanda di inefficacia dell'atto di cessione delle quote nei confronti di e, pertanto, respingerla. _1
In via istruttoria, d'ufficio
Si chiede che il giudice voglia disporre d'ufficio l'acquisizione degli atti e dei documenti relativi al procedimento penale R.G.N.R. 25622/2022.
Con vittoria di spese, rimb. Forf., oltre IVA e CPA”.
MOTIVAZIONE
1. La domanda attorea ha ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 Cc dell'atto di cessione di quote ricevuto dal Notaio dr.ssa in data 7/02/2019 (rep. 7866, racc. 4595) e Persona_1 registrato in data 12/02/2019 (cfr. doc. 1 e 16 fasc. att.), con il quale:
- ha alienato, in favore di , verso il NT TR corrispettivo di € 1.200,00, la propria quota del capitale sociale della Mac Utensili Sas
[...]
(pari al 60% del capitale sociale, avente valore nominale di € 1.200,00); CP_4
- ha alienato, in favore di , verso il corrispettivo Parte_2 TR di € 600,00, la propria quota del capitale sociale della Mac Utensili Sas Controparte_4
(pari al 30% del capitale sociale, avente valore nominale di € 600,00).
Più precisamente, -titolare di un credito nei confronti di _1 _1
, ammontante a € 50.657,52, oltre imposta di registro (€ 1.469,00) e oltre spese di
[...] notifica (€ 10,38), portato dal decreto ingiuntivo Trib. Torino 4872/2022 provvisoriamente esecutivo (cfr. doc. 5 fasc. att.) e non opposto e quindi ormai definitivo (cfr. cit. p. 3)- ha convenuto in giudizio , e , NT TR Parte_2 chiedendo al Tribunale di dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 Cc del citato atto di cessione di quote societarie, sostenendo che, attraverso tale atto dispositivo, sarebbero state pregiudicate le sue ragioni creditorie in favore di (compagna del TR debitore e madre di ), la quale, divenuta unica socia NT Parte_2
3 della ha poi ricostituito la pluralità dei soci “facendo NT entrare nella MAC UTENSILI SAS la con una quota risibile” (cfr. cit. p. 5; doc. 1 Parte_3 fasc. att.), società quest'ultima “che vede quale socio unico e titolare dell'intero capitale sociale pari a €10.000,00 la signora ” (cfr. cit. p. 3). CP_2
Con decreto ex art. 171 bis Cpc, depositato il 28/02/2024, è stata dichiarata la contumacia di tutti i convenuti , e NT TR Parte_2
), in quanto non costituitesi nel termine di cui all'art. 166 Cpc (70 giorni prima
[...] dell'udienza fissata al 24/04/2024) nonostante regolarmente citati.
Nel corso del giudizio, con ricorso depositato in data 27/06/2024, ha _1 chiesto l'autorizzazione al sequestro conservativo, nei confronti di e TR della di tutte le quote di partecipazione sociale della Parte_3 NT
(di proprietà di per un valore di € 1.980,00 e di proprietà
[...] TR della per un valore di € 20,00 - cfr. doc. 1 fasc. att.) e dei beni mobili ed immobili Parte_3 che compongono la “fino alla concorrenza della NT somma di Euro 50.657,52, oltre imposta di registro contenuta in €1.469,00 oltre €10,38 per spese di notifica”, con l'emissione di un decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies c. 2
Cpc (cfr. ricorso del 27/06/2024, p. 6, 7).
e la nonostante la regolarità della notifica, non si sono TR Parte_3 costituite nel sub-procedimento cautelare.
Con decreto datato 5/09/2024 confermato con ordinanza del 4/11/2024, è stata parzialmente accolta la domanda cautelare di , il quale, ai sensi dell'art. 2905 c. _1
2 Cc, è stato autorizzato a procedere a sequestro conservativo sulle partecipazioni della
[...]
alienate da a con NT CP_2 CP_5 NT TR atto di cessione del 7/02/2019.
Le convenute e si sono poi costituite nel TR Parte_2 presente giudizio di merito in data 5/11/2024; conseguentemente, all'udienza del 6/11/2024, è stata revocata la dichiarazione di contumacia nei loro confronti.
, costituendosi, ha chiesto di accertare la propria estraneità rispetto al Parte_2 rapporto di debito-credito intercorso tra e e di rigettare _1 NT
l'azione revocatoria proposta da nei propri confronti. _1
, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'avversa pretesa, TR contestando la sussistenza:
4 - dell'eventus damni, “tenuto conto che controparte non ha provato quale sia il valore delle quote della società né si è offerto di provarlo” (cfr. comp. risp. Rava p. 6);
- e dell'elemento soggettivo della revocatoria, atteso che “ non era a conoscenza CP_2 dei rapporti di credito/debito tra i due amici” (suo ex compagno fino al NT
2018, quanto è intervenuta la rottura della relazione) e -rapporti a cui erano _1 estranee le società avendo NT Parte_3 _1
richiesto i prestiti di cui è causa a titolo personale e non per le citate società-; dunque,
[...] quando , nel febbraio 2019 (dopo la fine della relazione sentimentale TR con ), ha acquistato le quote di , non era “consapevole NT NT di ledere la garanzia offerta dai beni del alle ragioni creditorie del ” (cfr. comp. _1 Pt_1 risp. Rava p. 6).
All'esito dell'udienza del 6/11/2024, le parti hanno chiesto la concessione di un rinvio per vagliare soluzioni transattive.
Nell'ambito delle note scritte del 6/12/2025, ha dichiarato di TR essere “disponibile – qualora non fosse stato eseguito il sequestro conservativo – al Contr trasferimento del 60% delle quote della al sig. Controparte_6
B al valore nominale delle stesse, come da impegno che si Controparte_7 deposita, sottoscritto per accettazione anche da quest'ultimo” (cfr. note scritte conv. CP_2
6/12/2024, p. 1 e relativo allegato). In subordine, “qualora controparte intenda coltivare
l'esecuzione del sequestro”, ha dichiarato di aderire “alla domanda di TR revocazione dell'atto del 07/02/2019 a firma della Notaia con REP 7866, Persona_1
Racc. 4595 Reg n. 2779 Serie IT del 12/02/2019” (cfr. note scritte conv. Rava 6/12/2025, p.
2).
Falliti i tentativi di risoluzione stragiudiziale della lite, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da note scritte depositate da parte attrice il 15/05/2025
e dalle parti convenute il 16/05/2025.
Nell'ambito delle note conclusive del 15/05/2025, : TR
- ha confermato di aderire alla domanda attorea svolta nei propri confronti, chiedendo la revocazione dell'atto del 7/02/2019 ricevuto dal Notaio dr.ssa ; Persona_1
- ha chiesto di dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo pronunciato con ordinanza del 4/11/2024, essendo stato eseguito oltre il termine di cui all'art. 675 Cpc;
in subordine, ha chiesto la revoca del sequestro conservativo, tenuto conto del comportamento
5 tenuto da . TR
2. In primo luogo, deve essere vagliata la posizione della convenuta . Parte_2
L'attore, infatti, ha proposto l'azione revocatoria non solo nei confronti di _1
(debitore alienante) e di (terza acquirente), ma anche nei
[...] TR confronti di , la quale ha eccepito la propria estraneità ai fatti di causa. Parte_2
Ritiene il Tribunale che , rispetto alla domanda attorea ex art. 2901 Parte_2
Cc avente ad oggetto l'intero atto di cessione di quote della Mac Utensili Sas di CP_5 del 7/02/2019, sia carente di titolarità passiva, tenuto conto che costei non è debitrice
[...] dell'attore ) né terza acquirente dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore _1
. NT
Inoltre -contrariamente a quanto affermato dall'attore in sede di note conclusive-, il fatto che abbia ceduto alla madre ) la propria quota del Parte_2 TR capitale sociale della nel medesimo atto con cui NT
(debitore dell'attore) ha alienato la propria quota del capitale sociale della NT in favore di (cfr. doc. 16 fasc. NT TR att.), non determina un litisconsorzio necessario nei confronti di , stante Parte_2
l'estraneità di quest'ultima rispetto alla cessione realizzata da (debitore) in NT favore di (atto dispositivo distinto e autonomo rispetto a quello di TR
). Parte_2
Ne consegue che le domande ex art. 2901 Cc avanzate da nei confronti _1 di devono essere rigettate. Parte_2
3. Deve, invece, essere accolta, per le ragioni che seguono, la domanda revocatoria proposta da nei confronti di (debitore alienante) e di _1 NT
(terza acquirente) - domanda a cui quest'ultima ha, da ultimo, aderito. TR
3.1. In punto di diritto, i cui presupposti fondanti della revocatoria ex art. 2901 Cc sono:
- l'esistenza un credito (o comunque di una valida ragione di credito);
- l'esistenza di un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie, in quanto determinante una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore (eventus damni);
- un determinato atteggiamento soggettivo del debitore, ossia, se l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie (scientia damni) e, quando si tratta di atti a titolo oneroso, anche del terzo;
se l'atto
6 di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione del debitore finalizzata ad arrecare pregiudizio al creditore (consilium fraudis) e, quando si tratta di atti a titolo oneroso, anche del terzo (dolo specifico, come recentemente chiarito dalle Su Cass.
1898/2025); la prova dell'atteggiamento psicologico può essere fornita mediante presunzioni
(cfr. Cass. 2748/2005).
3.2. Nel caso di specie, sussiste, in primo luogo, una valida ragione di credito in capo all'attore.
Al riguardo va evidenziato, in via generale, come l'art. 2901 Cc abbia accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare -sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. ex multis Cass. 28141/2023; Cass. 23208/2016).
Nel caso in esame, l'attore ha prodotto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n.
4872/2022 del 1/07/2022, che ha condannato a pagargli NT
(immediatamente) la somma di € 48.000,00, e i conseguenti atti di precetto e di pignoramento presso terzi, nonché i 2 assegni datati 28/09/2018 (restituiti impagati in data 7/06/2019 con causale “32 Ass. recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen”) in forza dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo (cfr. doc. 4, 5, 7 fasc. att.) - documenti che provano l'effettiva sussistenza di una valida ragione di credito in capo all'attore nei confronti di . NT
Sussiste, altresì, il requisito oggettivo dell'eventus damni.
In ordine a tale requisito, va osservato che, in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e/o qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che le sue residualità patrimoniali sono tali da soddisfare le ragioni del creditore con
7 conseguente insussistenza dell'eventus damni (cfr. Cass. 27986/2024; Cass. 1902/2015,
Cass. 1896/2012, Cass. 7767/2007)
Nel caso in esame, con l'atto dispositivo di cui si chiede la revoca, si NT
è spogliato della sua quota del 60% del capitale sociale della NT per il prezzo di € 1.200,00, il che ha comportato una variazione quanto meno
[...] qualitativa del patrimonio di , poiché le quote societarie sono uscite dal NT patrimonio del debitore in cambio di una somma di denaro, quest'ultima, per sua natura, dotata di una minor "capacità" ed "affidabilità" di garanzia per la parte creditrice, e non vi è prova che il patrimonio di non si è costituito in giudizio- contenga Controparte_8 altre poste patrimoniali capienti, costituenti idonea garanzia patrimoniale il creditore.
Quanto al profilo soggettivo, va premesso che il credito vantato dall'attore si fonda su due assegni bancari emessi da in favore di in data NT _1
28/09/2018 (cfr. doc. 4 fasc. att.) -documenti in forza dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 4872/2022 (cfr. doc. 5 fasc. att.)-; dunque, l'insorgenza del credito è anteriore rispetto all'atto di cessione di cui si chiede la revoca (del 7/02/2019).
Ciò posto, il Tribunale ritiene che possa ritenersi raggiunta la prova dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della revocatoria ex art. 2901 Cc, tenuto conto che:
- può presumersi, in base ai normali canoni di valutazione della condotta dell'uomo medio, che il debitore non potesse non avere avuto la ragionevole consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie mediante l'atto di cessione del 7/02/2019;
- può altresì presumersi la conoscenza, da parte della terza cessionaria delle quote
), del pregiudizio derivante dall'atto traslativo in questione, tenuto conto TR della relazione (lavorativa e sentimentale) e della convivenza tra e NT
(cfr. doc. 2, 6, 18, 19, 20 fasc. att.); del resto, la convenuta TR [...]
, nonostante l'iniziale contestazione (in sede di comparsa di costituzione), ha poi CP_2 aderito alla domanda attorea, non contestandone più i presupposti.
3.3. Sulla base dei motivi esposti devono, pertanto, ritenersi sussistenti tutti i presupposti di legge di cui all'art. 2901 Cc e, conseguentemente, deve essere accolta la domanda attorea nei confronti di e . Per l'effetto, va NT TR dichiarato inefficace, nei confronti dell'attore, l'atto del 7/02/2019 ricevuto dal Notaio dr.ssa
(rep. 7866, racc. 4595, registrato in data 12/02/2019 - cfr. doc. 1 e 16 fasc. Persona_1 att.), nella parte in cui ha alienato, in favore di , NT TR
8 verso il corrispettivo di € 1.200,00, la propria quota del capitale sociale della
[...]
C. NT
4. La domanda di declamatoria di inefficacia del sequestro conservativo di cui all'ordinanza del 4/11/2024, proposta da solo nelle note conclusive, TR non può essere vagliata in questa sede, atteso che avrebbe dovuto TR proporre ricorso ex art. 669 nonies Cpc. Né può procedersi, in questa sede, alla revoca del sequestro concesso.
5. Le spese di lite relative al sub-procedimento cautelare in corso di causa Nrg
19670/2023 sub. 1, istaurato da nei confronti di e della _1 TR
Parte_3
- nei rapporti tra l'attore e , seguono la prevalente soccombenza di TR quest'ultima, che deve essere condannata al rimborso in favore di;
_1
- nulla sulle spese della (nei cui confronti il ricorso cautelare è stato dichiarato Parte_3 inammissibile, non essendo tale società parte in causa nel giudizio di merito ex art. 2901 Cc né terza acquirente dell'atto dispositivo impugnato), non essendosi costituita.
Le spese che deve rimborsare all'attore per la fase cautelare TR vengono liquidate in dispositivo in base ai valori medi ex Dm. 55/2014 modificato dal Dm
147/2022 (rispetto allo scaglione fino da € 26.000,01 a 52.000,00, stante l'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria oggetto di causa è diretta - cfr.
Cass. 10089/2014), esclusa la fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
6. Le spese di lite relative al giudizio di merito:
- nei rapporti tra l'attore e , seguono la soccombenza del primo, che Parte_2 deve essere condannato al rimborso in favore della convenuta;
tali spese vengono liquidate in dispositivo in base ai valori medi ex Dm. 55/2014 modificato dal Dm 147/2022 (scaglione fino da € 26.000,01 a 52.000,00) ridotti del 50% rispetto alle fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, tenuto conto delle questioni trattate (una sola questione di diritto, stanti le difese svolte da ) e dell'attività effettivamente svolta;
Parte_2
- nei rapporti tra l'attore e il convenuto , seguono la soccombenza di NT quest'ultimo, che deve essere condannato al rimborso in favore della convenuta.
- nei rapporti tra l'attore e la convenuta , seguono la soccombenza TR di quest'ultima con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria; le
9 spese relative alla fase decisionale, invece, vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della proposta transattiva avanzata da e poi TR dell'intervenuta adesione alla domanda attorea.
Le spese che e devono rimborsare all'attore NT TR vengono liquidate in dispositivo in base ai valori medi ex Dm. 55/2014 modificato dal Dm
147/2022 (scaglione fino da € 26.000,01 a 52.000,00), ridotti del 50% rispetto alla fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
7. La domanda ex art. 96 c. 1 Cpc proposta da parte attrice contro TR deve essere rigettata, tenuto conto che:
- non ha allegato elementi di fatto tali da consentire al giudicante di _1 identificare e liquidare, pur in via equitativa, un danno conseguente alla costituzione in giudizio di (che non sia già compensato dal rimborso delle spese TR giudiziali);
- in ogni caso, non si ravvisa il carattere temerario delle difese di , TR la quale, anzi, ha avanzato concrete soluzioni transattive e, da ultimo, ha aderito alla domanda attorea.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
rigetta la domanda di nei confronti di;
_1 Parte_2 condanna a rimborsare a le spese di lite del presente _1 Parte_2 giudizio che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
l'Iva se dovuta e Cpa come per legge;
dichiara inefficace, nei confronti di , l'atto di cessione di quote del CP_9
7/02/2019 ricevuto dal Notaio dr.ssa (rep. 7866, racc. 4595, registrato in data Persona_1
12/02/2019), nella parte in cui ha alienato, in favore di NT TR
verso il corrispettivo di € 1.200,00, la propria quota del capitale sociale della
[...] [...]
NT condanna a rimborsare a le spese del sub- TR _1 procedimento cautelare in corso di causa (Nrg 19670/2023 sub. 1), che liquida in € 3.228,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, l'Iva se dovuta e Cpa come per legge;
10 condanna e , in solido, a rimborsare a NT TR Pt_1 le spese del giudizio di merito per la fase di studio, introduttiva e di
[...] trattazione/istruttoria, che liquida in € 3.808,00 per compensi e € 545,00 per spese vive, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, l'Iva se dovuta e Cpa come per legge;
condanna a rimborsare a le spese del giudizio di NT _1 merito per la fase decisionale, che liquida in € 2.905,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, l'Iva se dovuta e Cpa come per legge;
compensa le spese di lite relative alla fase decisionale nei rapporti tra e _1
; TR rigetta la domanda attorea ex art. 96 Cpc.
Torino, 15/07/2025
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
11