CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7838 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 5095/2023
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. Geremia Casaburi Pres. dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Cons. dott. Mario Tanferna Cons.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che le parti hanno precisato le conclusioni.
PER TALI RAGIONI
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma data del deposito
Il Presidente
Dott. Geremia Casaburi
RG 5095/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Terza sezione civile
Così composta: dott. Geremia Casaburi Presidente dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere dott. Mario Tanferna Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di appello iscritta al NRG 5095/2023 degli Affari Contenziosi, vertente TRA rappresentato e difeso come in atti. Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso come in atti. Controparte_1
CP_2 Parte_2
APPELLATI
RAGIONI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio l' e la Parte_1 Controparte_3 [...] premettendo che il 21.2.2018 l' gli Controparte_4 CP_3 notificava l'atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72- bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (n.
03920182540000040000); che adiva il Tribunale di Roma con ricorso in opposizione ex artt. 615 e
617 c.p.c. (RGE 80350/2018) affinché ne fosse dichiarata la nullità a) in quanto l'intimazione n.
THDIPRN00192017 posta a suo fondamento era un duplicato dell'accertamento n.
THD03I101411/2014 dal quale scaturiva la cartella n. 09720160133673716 000, oggetto di definizione agevolata e regolarmente saldata b) perché il responsabile del procedimento non era legittimato c) per il difetto di sottoscrizione e l'assenza della delega in capo al sottoscrittore e responsabile del procedimento d) per l'omessa notifica dell' intimazione di pagamento ex art. 50
D.P.R. 602/1973 e) per la carente indicazione dei crediti (lettere aggiunte) ed inoltre (note autorizzate) per il fatto che la sottesa Intimazione di pagamento n. THDIPRN00192017 scaturiva dall'avviso di accertamento n. THD03I101411/2014 mai notificato;
che il Giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza cautelare e assegnava termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Concludeva chiedendo (1) che fosse accertata l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi per l'inesigibilità dei titoli esecutivi posti a fondamento, oggetto di definizione agevolata integralmente saldata ed inoltre (2) in quanto emesso da Ufficio territorialmente non competente (3) perché il responsabile del procedimento non era legittimato (4) per la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura e degli importi (5) che fosse altresì accertata la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell' per aver promosso Controparte_1 una procedura esecutiva sulla base di titoli inesigibili (6) che l' fosse condannata al CP_3 risarcimento dei danni. Il Tribunale di Roma a) dichiarava inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, con riferimento a tutti i motivi proposti b) rigettava l'opposizione all'esecuzione (sentenza n. 9349/2023; pubbl.
12.6.2023; RG 31709/2020).
Il a impugnato la sentenza chiedendo in sua riforma (1) che sia accertata la competenza del Pt_1 giudice ordinario a decidere sulla validità dell'atto di pignoramento impugnato e sugli atti ad esso sottesi (2) l'estinzione del procedimento esecutivo a cagione dell'intervenuta dichiarazione negativa del terzo pignorato e (3) per la violazione dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (4) l'inesistenza giuridica per l'inesigibilità dei titoli esecutivi posti a suo fondamento, oggetto di definizione agevolata integralmente saldata (5) e in quanto emesso da Ufficio territorialmente non competente
(6) e inoltre per la mancata indicazione dettagliata dei crediti (7) la nullità assoluta in quanto emesso e notificato in assenza della preventiva intimazione di pagamento, in violazione dell'art. 50 d.P.R.
602/73 (8) la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell' per aver promosso una procedura CP_3 esecutiva sulla base di titoli inesigibili (9) che l sia condannata Controparte_1 al risarcimento dei danni.
Quest'ultima si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello siccome inammissibile e infondato.
L'appellante censura in primo luogo la sentenza gravata affermando che sia del Giudice ordinario la competenza in materia di opposizione al pignoramento presso terzi (1.).
Come ulteriore motivo di censura (2.) asserisce la Nullità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi eccependo che l'intimazione n. THDIPRN0019/2017 posta a suo fondamento sarebbe un duplicato dell'accertamento n. THD03I101411/2014 e dell'atto di contestazione n.
THDC0I100751/2014 dal quale è scaturita la cartella n. 09720160133673716 000, oggetto di definizione agevolata da parte della contribuente.
Il Giudice di prime cure nella parte della sentenza oggetto di censura (6) ha esaminato il motivo di opposizione all'esecuzione con il quale è stata dedotta l'adesione alla procedura di definizione agevolata con riferimento alla cartella di pagamento n. 097 2016 0133673716 000, relativa all'accertamento n. THD031101411/2014 e interamente saldata.
Egli ha rilevato come la cartella n. 097 2016 0133673716 000 fosse riferita all'accertamento n.
THDCOI100751/2014 e non a quello n. THD031101411/2014.
Quest'ultimo aveva infatti ad oggetto un credito di natura tributaria e di ammontare complessivo più elevato.
Ha ritenuto quindi infondata l'opposizione altresì evidenziando con riferimento ad alcune allegazioni dell'opponente che anche quest'ultimo era stato destinatario dell'avviso di accertamento n.
THD031101411/2014 e che l'eventuale sua estraneità alla pretesa impositiva avrebbe dovuto esser fatta valere davanti al giudice tributario, impugnando l'avviso di accertamento. Rispetto a tali collegati motivi di censura qualificabili come altrettante ragioni di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Infatti non è contestato e risulta documentalmente che nell'ambito della procedura esecutiva la
[...]
abbia dichiarato di non essere debitrice dell'odierno appellante essendo altresì Controparte_4 incontestato che non sia stato instaurato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.
Per cui non residua alcuna ragione di conflitto tra le parti essendosi chiusa negativamente la procedura esecutiva.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, la quale è invece necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia (Cass., n. 4951 del 2023; Cass., n. 18956 del 2003).
L'Appellante ha inoltre formulato i seguenti ulteriori motivi di censura.
3. Nullità assoluta dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi e dell'intimazione di pagamento n. THDIPRN0019/2017 emessi e notificati da un Ufficio territorialmente incompetente - Rilevabilità
d'Ufficio.
4. Nullità dell'atto di pignoramento per inesistenza ab origine della notifica del titolo presupposto.
5. Nullità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi per violazione dell'art. 50 d.P.R. 602/73.
6. Estinzione del giudizio esecutivo per dichiarazione negativa - Mancata costituzione in giudizio del terzo pignorato - mancata identificazione del credito-inefficacia del pignoramento.
7. Violazione e falsa applicazione dell'art. 72 - bis del d.P.R. n. 602 del 1973.
Al riguardo deve in primo luogo osservarsi come il Giudice di prime cure abbia rilevato che:
L'opponente ha introdotto la fase a cognizione ordinaria del giudizio di opposizione, riproponendo i seguenti motivi:
- nullità dell'atto di pignoramento in quanto sottoscritto da un soggetto non legittimato, in violazione degli artt. 53 del D.lgs. n. 165/2001, 39 della legge n. 449/1997 e 97 Cost.;
- nullità dell'atto di pignoramento per carenza di motivazione (e non anche per mancata allegazione della documentazione);
- nullità dell'atto di pignoramento in quanto emesso da un ufficio territoriale dell' non CP_3 competente per territorio;
- adesione alla procedura di definizione agevolata della cartella di pagamento n. 097 2016
0133673716 000, notificata il 23.5.2016, relativa all'accertamento THD031101411/2014 e interamente saldata (pag. 2). Ha quindi dichiarato inammissibili perché tardivamente proposti i motivi di opposizione agli atti esecutivi con cui è stata eccepita la nullità dell'atto di pignoramento (i) perché sottoscritto da un soggetto non legittimato, in violazione degli artt. 53 del D.lgs. n. 165/2001, 39 della legge n. 449/1997
e 97 Cost., e (ii) perché carente di motivazione.
Ha dichiarato inoltre l'inammissibilità del motivo di opposizione agli atti esecutivi con cui l'opponente ha eccepito la nullità dell'atto di pignoramento in quanto emesso da un ufficio territoriale dell' non competente per territorio. CP_3
Ed inoltre inammissibile l'eccezione con cui è stata dedotta la nullità dell'intimazione di pagamento n. THDIPRN000192017 in conseguenza dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. THD031101411/2014, al quale l'intimazione si riferiva e il motivo di opposizione agli atti esecutivi con cui è stata eccepita la “nullità assoluta del titolo posto a fondamento dell'atto di pignoramento impugnato emesso da un Ufficio territorialmente incompetente (pagg. 3 – 4).
Quindi sulla base della sentenza impugnata non tutti i motivi di appello odiernamente formulati risultano essere stati proposti in primo grado con la conseguente inammissibilità di quelli che non abbiano avuto ingresso in quel giudizio.
In ogni caso, tutti gli ulteriori motivi di appello proposti (3 – 7) sono inammissibili configurandosi come altrettante ragioni di opposizione agli atti esecutivi, in quanto tali non oggetto di impugnativa
(art. 618 c.p.c.).
E' infondato il motivo di appello relativo all'asserita responsabilità aggravata dell' ex art. 96 CP_3
c.p.c. che invero si palesa insussistente.
Infatti l'Avviso di accertamento n. THD03I101411/2014, richiamato nell'Intimazione di pagamento
THDIPRN000192017 a sua volta richiamata nell'atto di pignoramento presso terzi oggetto di opposizione è stato impugnato senza successo dal nelle preposte sedi della Giustizia tributaria Pt_1
(sentt. n. 225/16 e n. 641/17).
Per cui l' ha agito sulla base di titoli esecutivi che a tanto la legittimavano. CP_3
E' parimenti infondato e prima ancora inammissibile il motivo di appello relativo alla richiesta di risarcimento degli asseriti danni.
Infatti L'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie (Cass., n. 36593 del 2023).
E' comunque indimostrato il danno. Le spese del primo grado sono state correttamente poste a carico del e liquidate stante la Pt_1 soccombenza.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui in motivazione rigettando nel resto il gravame siccome inammissibile e infondato.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 11500,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come dovuti
[...] per legge.
Roma data del deposito
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Mario Tanferna dott. Geremia Casaburi
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. Geremia Casaburi Pres. dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Cons. dott. Mario Tanferna Cons.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che le parti hanno precisato le conclusioni.
PER TALI RAGIONI
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma data del deposito
Il Presidente
Dott. Geremia Casaburi
RG 5095/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Terza sezione civile
Così composta: dott. Geremia Casaburi Presidente dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere dott. Mario Tanferna Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di appello iscritta al NRG 5095/2023 degli Affari Contenziosi, vertente TRA rappresentato e difeso come in atti. Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso come in atti. Controparte_1
CP_2 Parte_2
APPELLATI
RAGIONI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio l' e la Parte_1 Controparte_3 [...] premettendo che il 21.2.2018 l' gli Controparte_4 CP_3 notificava l'atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72- bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (n.
03920182540000040000); che adiva il Tribunale di Roma con ricorso in opposizione ex artt. 615 e
617 c.p.c. (RGE 80350/2018) affinché ne fosse dichiarata la nullità a) in quanto l'intimazione n.
THDIPRN00192017 posta a suo fondamento era un duplicato dell'accertamento n.
THD03I101411/2014 dal quale scaturiva la cartella n. 09720160133673716 000, oggetto di definizione agevolata e regolarmente saldata b) perché il responsabile del procedimento non era legittimato c) per il difetto di sottoscrizione e l'assenza della delega in capo al sottoscrittore e responsabile del procedimento d) per l'omessa notifica dell' intimazione di pagamento ex art. 50
D.P.R. 602/1973 e) per la carente indicazione dei crediti (lettere aggiunte) ed inoltre (note autorizzate) per il fatto che la sottesa Intimazione di pagamento n. THDIPRN00192017 scaturiva dall'avviso di accertamento n. THD03I101411/2014 mai notificato;
che il Giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza cautelare e assegnava termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Concludeva chiedendo (1) che fosse accertata l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi per l'inesigibilità dei titoli esecutivi posti a fondamento, oggetto di definizione agevolata integralmente saldata ed inoltre (2) in quanto emesso da Ufficio territorialmente non competente (3) perché il responsabile del procedimento non era legittimato (4) per la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura e degli importi (5) che fosse altresì accertata la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell' per aver promosso Controparte_1 una procedura esecutiva sulla base di titoli inesigibili (6) che l' fosse condannata al CP_3 risarcimento dei danni. Il Tribunale di Roma a) dichiarava inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, con riferimento a tutti i motivi proposti b) rigettava l'opposizione all'esecuzione (sentenza n. 9349/2023; pubbl.
12.6.2023; RG 31709/2020).
Il a impugnato la sentenza chiedendo in sua riforma (1) che sia accertata la competenza del Pt_1 giudice ordinario a decidere sulla validità dell'atto di pignoramento impugnato e sugli atti ad esso sottesi (2) l'estinzione del procedimento esecutivo a cagione dell'intervenuta dichiarazione negativa del terzo pignorato e (3) per la violazione dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (4) l'inesistenza giuridica per l'inesigibilità dei titoli esecutivi posti a suo fondamento, oggetto di definizione agevolata integralmente saldata (5) e in quanto emesso da Ufficio territorialmente non competente
(6) e inoltre per la mancata indicazione dettagliata dei crediti (7) la nullità assoluta in quanto emesso e notificato in assenza della preventiva intimazione di pagamento, in violazione dell'art. 50 d.P.R.
602/73 (8) la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell' per aver promosso una procedura CP_3 esecutiva sulla base di titoli inesigibili (9) che l sia condannata Controparte_1 al risarcimento dei danni.
Quest'ultima si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello siccome inammissibile e infondato.
L'appellante censura in primo luogo la sentenza gravata affermando che sia del Giudice ordinario la competenza in materia di opposizione al pignoramento presso terzi (1.).
Come ulteriore motivo di censura (2.) asserisce la Nullità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi eccependo che l'intimazione n. THDIPRN0019/2017 posta a suo fondamento sarebbe un duplicato dell'accertamento n. THD03I101411/2014 e dell'atto di contestazione n.
THDC0I100751/2014 dal quale è scaturita la cartella n. 09720160133673716 000, oggetto di definizione agevolata da parte della contribuente.
Il Giudice di prime cure nella parte della sentenza oggetto di censura (6) ha esaminato il motivo di opposizione all'esecuzione con il quale è stata dedotta l'adesione alla procedura di definizione agevolata con riferimento alla cartella di pagamento n. 097 2016 0133673716 000, relativa all'accertamento n. THD031101411/2014 e interamente saldata.
Egli ha rilevato come la cartella n. 097 2016 0133673716 000 fosse riferita all'accertamento n.
THDCOI100751/2014 e non a quello n. THD031101411/2014.
Quest'ultimo aveva infatti ad oggetto un credito di natura tributaria e di ammontare complessivo più elevato.
Ha ritenuto quindi infondata l'opposizione altresì evidenziando con riferimento ad alcune allegazioni dell'opponente che anche quest'ultimo era stato destinatario dell'avviso di accertamento n.
THD031101411/2014 e che l'eventuale sua estraneità alla pretesa impositiva avrebbe dovuto esser fatta valere davanti al giudice tributario, impugnando l'avviso di accertamento. Rispetto a tali collegati motivi di censura qualificabili come altrettante ragioni di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Infatti non è contestato e risulta documentalmente che nell'ambito della procedura esecutiva la
[...]
abbia dichiarato di non essere debitrice dell'odierno appellante essendo altresì Controparte_4 incontestato che non sia stato instaurato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.
Per cui non residua alcuna ragione di conflitto tra le parti essendosi chiusa negativamente la procedura esecutiva.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, la quale è invece necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia (Cass., n. 4951 del 2023; Cass., n. 18956 del 2003).
L'Appellante ha inoltre formulato i seguenti ulteriori motivi di censura.
3. Nullità assoluta dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi e dell'intimazione di pagamento n. THDIPRN0019/2017 emessi e notificati da un Ufficio territorialmente incompetente - Rilevabilità
d'Ufficio.
4. Nullità dell'atto di pignoramento per inesistenza ab origine della notifica del titolo presupposto.
5. Nullità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi per violazione dell'art. 50 d.P.R. 602/73.
6. Estinzione del giudizio esecutivo per dichiarazione negativa - Mancata costituzione in giudizio del terzo pignorato - mancata identificazione del credito-inefficacia del pignoramento.
7. Violazione e falsa applicazione dell'art. 72 - bis del d.P.R. n. 602 del 1973.
Al riguardo deve in primo luogo osservarsi come il Giudice di prime cure abbia rilevato che:
L'opponente ha introdotto la fase a cognizione ordinaria del giudizio di opposizione, riproponendo i seguenti motivi:
- nullità dell'atto di pignoramento in quanto sottoscritto da un soggetto non legittimato, in violazione degli artt. 53 del D.lgs. n. 165/2001, 39 della legge n. 449/1997 e 97 Cost.;
- nullità dell'atto di pignoramento per carenza di motivazione (e non anche per mancata allegazione della documentazione);
- nullità dell'atto di pignoramento in quanto emesso da un ufficio territoriale dell' non CP_3 competente per territorio;
- adesione alla procedura di definizione agevolata della cartella di pagamento n. 097 2016
0133673716 000, notificata il 23.5.2016, relativa all'accertamento THD031101411/2014 e interamente saldata (pag. 2). Ha quindi dichiarato inammissibili perché tardivamente proposti i motivi di opposizione agli atti esecutivi con cui è stata eccepita la nullità dell'atto di pignoramento (i) perché sottoscritto da un soggetto non legittimato, in violazione degli artt. 53 del D.lgs. n. 165/2001, 39 della legge n. 449/1997
e 97 Cost., e (ii) perché carente di motivazione.
Ha dichiarato inoltre l'inammissibilità del motivo di opposizione agli atti esecutivi con cui l'opponente ha eccepito la nullità dell'atto di pignoramento in quanto emesso da un ufficio territoriale dell' non competente per territorio. CP_3
Ed inoltre inammissibile l'eccezione con cui è stata dedotta la nullità dell'intimazione di pagamento n. THDIPRN000192017 in conseguenza dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. THD031101411/2014, al quale l'intimazione si riferiva e il motivo di opposizione agli atti esecutivi con cui è stata eccepita la “nullità assoluta del titolo posto a fondamento dell'atto di pignoramento impugnato emesso da un Ufficio territorialmente incompetente (pagg. 3 – 4).
Quindi sulla base della sentenza impugnata non tutti i motivi di appello odiernamente formulati risultano essere stati proposti in primo grado con la conseguente inammissibilità di quelli che non abbiano avuto ingresso in quel giudizio.
In ogni caso, tutti gli ulteriori motivi di appello proposti (3 – 7) sono inammissibili configurandosi come altrettante ragioni di opposizione agli atti esecutivi, in quanto tali non oggetto di impugnativa
(art. 618 c.p.c.).
E' infondato il motivo di appello relativo all'asserita responsabilità aggravata dell' ex art. 96 CP_3
c.p.c. che invero si palesa insussistente.
Infatti l'Avviso di accertamento n. THD03I101411/2014, richiamato nell'Intimazione di pagamento
THDIPRN000192017 a sua volta richiamata nell'atto di pignoramento presso terzi oggetto di opposizione è stato impugnato senza successo dal nelle preposte sedi della Giustizia tributaria Pt_1
(sentt. n. 225/16 e n. 641/17).
Per cui l' ha agito sulla base di titoli esecutivi che a tanto la legittimavano. CP_3
E' parimenti infondato e prima ancora inammissibile il motivo di appello relativo alla richiesta di risarcimento degli asseriti danni.
Infatti L'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie (Cass., n. 36593 del 2023).
E' comunque indimostrato il danno. Le spese del primo grado sono state correttamente poste a carico del e liquidate stante la Pt_1 soccombenza.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui in motivazione rigettando nel resto il gravame siccome inammissibile e infondato.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 11500,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come dovuti
[...] per legge.
Roma data del deposito
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Mario Tanferna dott. Geremia Casaburi