Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7838
CA
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Competenza del giudice ordinario

    La Corte ha ritenuto che la questione di giurisdizione è strumentale alla statuizione di merito sulla domanda e che la declaratoria di cessazione della materia del contendere riveste carattere pregiudiziale.

  • Altro
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto non è contestato che il terzo pignorato abbia dichiarato di non essere debitore e non sia stato instaurato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, chiudendo negativamente la procedura esecutiva.

  • Rigettato
    Duplicato dell'accertamento e definizione agevolata

    Il Giudice di prime cure ha rilevato che la cartella di pagamento era riferita a un accertamento diverso da quello indicato dall'opponente e che l'eventuale estraneità alla pretesa impositiva avrebbe dovuto essere fatta valere davanti al giudice tributario.

  • Rigettato
    Ufficio territorialmente non competente

    Il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile il motivo di opposizione agli atti esecutivi per tardività.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dettagliata dei crediti

    Il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile il motivo di opposizione agli atti esecutivi per tardività.

  • Rigettato
    Nullità assoluta per assenza di preventiva intimazione di pagamento

    Il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché l'ente aveva agito sulla base di titoli esecutivi che la legittimavano.

  • Rigettato
    Insussistenza della responsabilità aggravata

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché l'ente ha agito sulla base di titoli esecutivi che la legittimavano, in quanto l'avviso di accertamento era stato impugnato senza successo nelle sedi della giustizia tributaria.

  • Rigettato
    Indimostrato danno

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato e, prima ancora, inammissibile, poiché l'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c. e il danno è comunque indimostrato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7838
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 7838
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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