TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/11/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa AN Mussa Presidente
Dott.ssa RO Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 367/2025 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...];
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] residente a [...]C.F._2
(TO) Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 7;
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gian Franco Giachetti via Mazzini
n.1 Ciriè (TO), rappresentati e difesi giusta procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“che l'Ecc.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disporre la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.Affido congiunto ed in modo condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio paterno, con l'impegno a mantenerlo, istruirlo ed educarlo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Ogni decisione relativa al minore che non sia caratterizzata dalla ordinarietà od indifferibilità dovrà essere assunta di comune accordo.
3.I genitori regolamenteranno di volta in volta e di comune accordo, in base alle esigenze del minore ed alle rispettive esigenze lavorative, le modalità di frequentazione del minore, proprie e dei rispettivi ascendenti in linea retta, nonché le modalità di permanenza del minore presso le rispettive dimore. I genitori si impegnano a non trasferire, se non di comune accordo, la residenza e\o dimora abituale del minore in luogo a distanza superiore a 25 km da quella attuale.
4.Solo per il denegato caso di insanabile disaccordo tra i genitori, si conviene che:
- il minore dimori, a periodi alterni, tre giorni consecutivi presso la residenza di uno e dell'altro genitore;
- per quanto attiene il periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrerle sino a
15 giorni consecutivi con il medesimo, in un periodo intercorrente tra giugno e settembre.
Tale lasso di tempo, dovrà definirsi entro il mese di aprile di ogni anno, compatibilmente alle esigenze dei genitori e le incombenze ludico\scolastiche del minore;
- per quanto attiene il periodo delle vacanze scolastiche di Natale e Capodanno ed Epifania
ciascun genitore avrà il diritto di trascorrerle rispettivamente a giorni alternati con il minore, ed i giorni saranno da concordarsi preventivamente secondo le esigenze di tutti i componenti della famiglia e da invertirsi con riferimento all'anno successivo;
- i giorni di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Carnevale, Pasqua e Pasquetta, le festività
nazionali ed i relativi eventuali ponti scolastici verranno trascorsi, ad annualità alterne, con ciascun genitore;
- ciascun genitore potrà comunicare quotidianamente via filo con il minore ogni qualvolta lo riterrà opportuno;
- i genitori, quando hanno con sé il figlio, hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, geografico e telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località.
5.Ciascuno dei genitori si impegna a far fronte, per il periodo in cui il minore dimorerà con lui,
alle spese ordinarie di mantenimento del medesimo, salvo difficoltà economiche proprie e tenendo conto delle capacità economiche di entrambi.
6.Ciascuno dei genitori si impegna a corrispondere in favore dell'altro, a semplice richiesta e dietro presentazione di idonea documentazione scritta comprovante la spesa, il pagamento del
50% delle spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, scolastiche e ludico-ricreative,
purché previamente concordate o connotate da indifferibile necessità e\o obbligatorietà,
comunque documentate, e salvo differente regolamentazione che i genitori decideranno di comune accordo di adottare di volta in volta.
7.Il Signor corrisponderà alla Signora quale concorso al CP_1 Parte_1
mantenimento del minore, la somma mensile di euro 250,00 da rivalutarsi ogni gennaio in base agli indici ISTAT senza necessità di previa formale richiesta.
8.Alla Sig.ra ed al Signor viene attribuito il diritto alla percezione Parte_1 CP_1
degli assegni familiari e\o dell'assegno unico per i figli e\o di ogni altro beneficio di legge e di
Stato ed alle detrazioni fiscali al 50% ciascuno.
9.La casa coniugale sita in Favria (TO) in Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 7 acquistata in data 5.9.18 con atto a rogito notaio rep. 120456 Racc. 63915, NCEU Fg. 1 Persona_1 Part. 870 Sub. 1-2-3, è stata messa in vendita c/o un'agenzia del territorio in data 16.12.2024 e l'importo ottenuto dalla vendita (decurtato della parte di mutuo residuo) verrà ripartito al 60%
per la Sig.ra e al 40% per il Sig. Resta inteso che poiché Parte_1 CP_1
sull'immobile grava un mutuo che attualmente, nonostante sia stipulato al 50% tra i coniugi, a partire dal 1° aprile 2024 è stato posto a totale carico del Sig. al momento dell'atto CP_1
notarile, ovvero alla suddivisione delle rispettive quote, dovranno essere riconosciute al Sig.
le rate pro quota della Sig.ra versate del mutuo (capitale ed interessi) di CP_1 Pt_1
competenza della Signora fino al giorno dell'atto di vendita. Pt_1
10.Gli arredi che compongono la medesima vengono divisi tra i coniugi con separata scrittura privata da sottoscriversi prima dell'udienza presidenziale relativa al presente giudizio.
11.La Signora è autorizzata ad allontanarsi dalla casa coniugale e trasferire altrove la Pt_1
propria residenza a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
12.Per tutto ciò quanto qui non espressamente accordato, le parti danno reciprocamente atto di avere già in precedenza compiutamente definito e regolato ogni loro altro rapporto di natura patrimoniale ed economica, e di aver già separatamente provveduto, per quanto ivi non precisato,
a risolvere ogni rapporto di natura obbligatoria tra esse in corso.”
Il P.M. il 26.03.2025 ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 18.02.2025, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 CP_1
pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio nel Comune di Rivarolo Canavese (To) in data 2.05.2015,
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1 Parte II, Serie
A, Anno 2015, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nato a [...] il [...]; Per_2
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 17 settembre 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio nel Comune di Rivarolo Canavese (To) in data 2.05.2015, atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1 Parte II, Serie A.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea 1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio nel Parte_1 CP_1
Comune di Rivarolo Canavese (To) in data 2.05.2015, trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 1 Parte II, Serie A- alle condizioni sopra riportate;
2)le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 13 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
RO ET AN US
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa AN Mussa Presidente
Dott.ssa RO Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 367/2025 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...];
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] residente a [...]C.F._2
(TO) Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 7;
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gian Franco Giachetti via Mazzini
n.1 Ciriè (TO), rappresentati e difesi giusta procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“che l'Ecc.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disporre la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni
1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.Affido congiunto ed in modo condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio paterno, con l'impegno a mantenerlo, istruirlo ed educarlo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Ogni decisione relativa al minore che non sia caratterizzata dalla ordinarietà od indifferibilità dovrà essere assunta di comune accordo.
3.I genitori regolamenteranno di volta in volta e di comune accordo, in base alle esigenze del minore ed alle rispettive esigenze lavorative, le modalità di frequentazione del minore, proprie e dei rispettivi ascendenti in linea retta, nonché le modalità di permanenza del minore presso le rispettive dimore. I genitori si impegnano a non trasferire, se non di comune accordo, la residenza e\o dimora abituale del minore in luogo a distanza superiore a 25 km da quella attuale.
4.Solo per il denegato caso di insanabile disaccordo tra i genitori, si conviene che:
- il minore dimori, a periodi alterni, tre giorni consecutivi presso la residenza di uno e dell'altro genitore;
- per quanto attiene il periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrerle sino a
15 giorni consecutivi con il medesimo, in un periodo intercorrente tra giugno e settembre.
Tale lasso di tempo, dovrà definirsi entro il mese di aprile di ogni anno, compatibilmente alle esigenze dei genitori e le incombenze ludico\scolastiche del minore;
- per quanto attiene il periodo delle vacanze scolastiche di Natale e Capodanno ed Epifania
ciascun genitore avrà il diritto di trascorrerle rispettivamente a giorni alternati con il minore, ed i giorni saranno da concordarsi preventivamente secondo le esigenze di tutti i componenti della famiglia e da invertirsi con riferimento all'anno successivo;
- i giorni di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Carnevale, Pasqua e Pasquetta, le festività
nazionali ed i relativi eventuali ponti scolastici verranno trascorsi, ad annualità alterne, con ciascun genitore;
- ciascun genitore potrà comunicare quotidianamente via filo con il minore ogni qualvolta lo riterrà opportuno;
- i genitori, quando hanno con sé il figlio, hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, geografico e telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località.
5.Ciascuno dei genitori si impegna a far fronte, per il periodo in cui il minore dimorerà con lui,
alle spese ordinarie di mantenimento del medesimo, salvo difficoltà economiche proprie e tenendo conto delle capacità economiche di entrambi.
6.Ciascuno dei genitori si impegna a corrispondere in favore dell'altro, a semplice richiesta e dietro presentazione di idonea documentazione scritta comprovante la spesa, il pagamento del
50% delle spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, scolastiche e ludico-ricreative,
purché previamente concordate o connotate da indifferibile necessità e\o obbligatorietà,
comunque documentate, e salvo differente regolamentazione che i genitori decideranno di comune accordo di adottare di volta in volta.
7.Il Signor corrisponderà alla Signora quale concorso al CP_1 Parte_1
mantenimento del minore, la somma mensile di euro 250,00 da rivalutarsi ogni gennaio in base agli indici ISTAT senza necessità di previa formale richiesta.
8.Alla Sig.ra ed al Signor viene attribuito il diritto alla percezione Parte_1 CP_1
degli assegni familiari e\o dell'assegno unico per i figli e\o di ogni altro beneficio di legge e di
Stato ed alle detrazioni fiscali al 50% ciascuno.
9.La casa coniugale sita in Favria (TO) in Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 7 acquistata in data 5.9.18 con atto a rogito notaio rep. 120456 Racc. 63915, NCEU Fg. 1 Persona_1 Part. 870 Sub. 1-2-3, è stata messa in vendita c/o un'agenzia del territorio in data 16.12.2024 e l'importo ottenuto dalla vendita (decurtato della parte di mutuo residuo) verrà ripartito al 60%
per la Sig.ra e al 40% per il Sig. Resta inteso che poiché Parte_1 CP_1
sull'immobile grava un mutuo che attualmente, nonostante sia stipulato al 50% tra i coniugi, a partire dal 1° aprile 2024 è stato posto a totale carico del Sig. al momento dell'atto CP_1
notarile, ovvero alla suddivisione delle rispettive quote, dovranno essere riconosciute al Sig.
le rate pro quota della Sig.ra versate del mutuo (capitale ed interessi) di CP_1 Pt_1
competenza della Signora fino al giorno dell'atto di vendita. Pt_1
10.Gli arredi che compongono la medesima vengono divisi tra i coniugi con separata scrittura privata da sottoscriversi prima dell'udienza presidenziale relativa al presente giudizio.
11.La Signora è autorizzata ad allontanarsi dalla casa coniugale e trasferire altrove la Pt_1
propria residenza a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
12.Per tutto ciò quanto qui non espressamente accordato, le parti danno reciprocamente atto di avere già in precedenza compiutamente definito e regolato ogni loro altro rapporto di natura patrimoniale ed economica, e di aver già separatamente provveduto, per quanto ivi non precisato,
a risolvere ogni rapporto di natura obbligatoria tra esse in corso.”
Il P.M. il 26.03.2025 ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 18.02.2025, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 CP_1
pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio nel Comune di Rivarolo Canavese (To) in data 2.05.2015,
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1 Parte II, Serie
A, Anno 2015, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nato a [...] il [...]; Per_2
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 17 settembre 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio nel Comune di Rivarolo Canavese (To) in data 2.05.2015, atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1 Parte II, Serie A.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea 1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio nel Parte_1 CP_1
Comune di Rivarolo Canavese (To) in data 2.05.2015, trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 1 Parte II, Serie A- alle condizioni sopra riportate;
2)le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 13 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
RO ET AN US
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)