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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
POZZO ELVIRA, LA
MICHELONE FABIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 237/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1457/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TTDTTDM000372 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TTDTTDM000372 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TTDTTDM000372 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni
Resistente/Appellato: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate presenta appello avverso la sentenza n. 1457/01/24 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Torino, con la quale la Corte accoglie il ricorso del contribuente.
I fatti: l'ufficio riscontrava delle differenze di importi tra il dichiarato dal contribuente e quello dichiarato dalla società che gli aveva corrisposto un compenso, in qualità di sostituto di imposta, relativamente all'anno di imposta 2017 (per il quale il termine di decadenza ordinario sarebbe stato il 31/12/2023). Veniva quindi emesso l'accertamento con atto n. TTDM000372 notificato il 19/03/2024 tenendo conto della sospensione del termine decadenziale di 85 giorni previsto dal disposto dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020. Il ricorso non contestava in alcun modo l'entità e le ragioni del recupero erariale, ma limitava la causa petendi alla sola pretesa intervenuta decadenza dal potere accertativo e, pertanto, i relativi recuperi d'imposta devono ritenersi definitivi. Il ricorso veniva accolto.
Ora l'ufficio presenta appello per il seguente motivo:
l'interpretazione data dai giudici al dato letterale della norma, art. 67 del D.L. n. 18/2020, non trova riscontro nell'intento del legislatore: “1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. […] 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, 5 comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. La sospensione dei termini è generalizzata con rinvio al disposto dell'art. 12, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 159/2015. Il tenore della norma contenuta nell'articolo 67, comma 1 del D.L. n. 18/2020 è tale da estendere la sospensione a tutti i termini pendenti nel periodo temporale oggetto di sospensione (8 marzo – 31 maggio), applicandosi così a tutte le annualità ancora accertabili sino all'anno d'imposta 2018 senza alcuna limitazione alle sole annualità d'imposta il cui termine di decadenza sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020 (anno 2015). Ne deriva che, per le annualità accertabili nel 2020 (ordinariamente 2016, 2017, 2018, 2019), i termini non scadono più al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era stata commessa la violazione, ma 85 giorni dopo. Richiama alcune sentenze di merito (ad esempio Seconda Sezione della CGT di secondo grado del
Piemonte n. 286/2024), e l'ordinanza della Cassazione n. 960/2025, depositata il 15 gennaio 2025, ove si motiva che la sospensione dei termini di cui alle ricordate disposizioni normative non si limita al periodo temporale ivi indicato, comportandone invece uno slittamento in avanti per un arco temporale corrispondente alla sospensione. I Giudici di legittimità hanno, dunque, statuito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo ad altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” che pone termine alla questione interpretativa su cui era interamente fondato il ricorso avversario. Quindi l'avviso di accertamento notificato in data 21/3/2024 è da ritenersi tempestivo in quanto il termine sarebbe scaduto in data 26 marzo 2024.
Controdeduce il contribuente:
il legislatore è intervenuto stabilendo la sospensione dei termini per 85 giorni, facendo slittare al 26 marzo
2021 i termini di decadenza solamente per gli atti in scadenza al 31 dicembre 2020 (l'anno Covid) e non “a cascata”, anche agli altri periodi d'imposta i cui termini non scadono nel 2020, ma sono “di passaggio”, ovvero gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018. Questo per bilanciare gli interessi contrapposti e cioè concedendo pari termini si slittamento sia per i contribuenti sia per l'ufficio. Se si applicasse il meccanismo a cascata tale bilanciamento non sussisterebbe più. Questo vale anche in considerazione dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2015 dovendosi escludere ogni effetto "a cascata". Richiama un asserito atto di indirizzo del 29 febbraio 2024 della Agenzia delle entrate che l'ufficio disconosce in quanto mai formalizzato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza 960/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un importante chiarimento sulla gestione dei termini di prescrizione e sull'applicazione delle sospensioni durante l'emergenza sanitaria Covid, evidenziando la necessità di una corretta documentazione e gestione delle scadenze da parte delle autorità fiscali : “ 1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La sentenza ha quindi chiarito che i termini di sospensione del decreto “cura Italia” si applicano non solo alle attività da compiersi entro il periodo di sospensione, ma anche ad altre attività spostando in avanti il decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Analogamente vedasi la sentenza della Cassazione n. 1630/2025 : “La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000”.
L'ufficio ha quindi operato correttamente applicando anche all'anno di imposta 2017 la sospensione del termine di 85 giorni previsti dall' art. 67 del D.L. n. 18/2020.
In ossequio al principio della soccombenza le spese sono poste a carico del contribuente che viene condannato alla refusione degli importi come specificato nel dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza del primo grado accoglie l'appello. Condanna il contribuente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 1.000 per il primo grado ed euro 1.500 per il secondo grado. LA dott. ssa Elvira Pozzo Presidente Dott.ssa Giuliana Passero.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
POZZO ELVIRA, LA
MICHELONE FABIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 237/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1457/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TTDTTDM000372 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TTDTTDM000372 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TTDTTDM000372 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni
Resistente/Appellato: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate presenta appello avverso la sentenza n. 1457/01/24 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Torino, con la quale la Corte accoglie il ricorso del contribuente.
I fatti: l'ufficio riscontrava delle differenze di importi tra il dichiarato dal contribuente e quello dichiarato dalla società che gli aveva corrisposto un compenso, in qualità di sostituto di imposta, relativamente all'anno di imposta 2017 (per il quale il termine di decadenza ordinario sarebbe stato il 31/12/2023). Veniva quindi emesso l'accertamento con atto n. TTDM000372 notificato il 19/03/2024 tenendo conto della sospensione del termine decadenziale di 85 giorni previsto dal disposto dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020. Il ricorso non contestava in alcun modo l'entità e le ragioni del recupero erariale, ma limitava la causa petendi alla sola pretesa intervenuta decadenza dal potere accertativo e, pertanto, i relativi recuperi d'imposta devono ritenersi definitivi. Il ricorso veniva accolto.
Ora l'ufficio presenta appello per il seguente motivo:
l'interpretazione data dai giudici al dato letterale della norma, art. 67 del D.L. n. 18/2020, non trova riscontro nell'intento del legislatore: “1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. […] 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, 5 comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. La sospensione dei termini è generalizzata con rinvio al disposto dell'art. 12, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 159/2015. Il tenore della norma contenuta nell'articolo 67, comma 1 del D.L. n. 18/2020 è tale da estendere la sospensione a tutti i termini pendenti nel periodo temporale oggetto di sospensione (8 marzo – 31 maggio), applicandosi così a tutte le annualità ancora accertabili sino all'anno d'imposta 2018 senza alcuna limitazione alle sole annualità d'imposta il cui termine di decadenza sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020 (anno 2015). Ne deriva che, per le annualità accertabili nel 2020 (ordinariamente 2016, 2017, 2018, 2019), i termini non scadono più al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era stata commessa la violazione, ma 85 giorni dopo. Richiama alcune sentenze di merito (ad esempio Seconda Sezione della CGT di secondo grado del
Piemonte n. 286/2024), e l'ordinanza della Cassazione n. 960/2025, depositata il 15 gennaio 2025, ove si motiva che la sospensione dei termini di cui alle ricordate disposizioni normative non si limita al periodo temporale ivi indicato, comportandone invece uno slittamento in avanti per un arco temporale corrispondente alla sospensione. I Giudici di legittimità hanno, dunque, statuito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo ad altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” che pone termine alla questione interpretativa su cui era interamente fondato il ricorso avversario. Quindi l'avviso di accertamento notificato in data 21/3/2024 è da ritenersi tempestivo in quanto il termine sarebbe scaduto in data 26 marzo 2024.
Controdeduce il contribuente:
il legislatore è intervenuto stabilendo la sospensione dei termini per 85 giorni, facendo slittare al 26 marzo
2021 i termini di decadenza solamente per gli atti in scadenza al 31 dicembre 2020 (l'anno Covid) e non “a cascata”, anche agli altri periodi d'imposta i cui termini non scadono nel 2020, ma sono “di passaggio”, ovvero gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018. Questo per bilanciare gli interessi contrapposti e cioè concedendo pari termini si slittamento sia per i contribuenti sia per l'ufficio. Se si applicasse il meccanismo a cascata tale bilanciamento non sussisterebbe più. Questo vale anche in considerazione dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2015 dovendosi escludere ogni effetto "a cascata". Richiama un asserito atto di indirizzo del 29 febbraio 2024 della Agenzia delle entrate che l'ufficio disconosce in quanto mai formalizzato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza 960/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un importante chiarimento sulla gestione dei termini di prescrizione e sull'applicazione delle sospensioni durante l'emergenza sanitaria Covid, evidenziando la necessità di una corretta documentazione e gestione delle scadenze da parte delle autorità fiscali : “ 1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La sentenza ha quindi chiarito che i termini di sospensione del decreto “cura Italia” si applicano non solo alle attività da compiersi entro il periodo di sospensione, ma anche ad altre attività spostando in avanti il decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Analogamente vedasi la sentenza della Cassazione n. 1630/2025 : “La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000”.
L'ufficio ha quindi operato correttamente applicando anche all'anno di imposta 2017 la sospensione del termine di 85 giorni previsti dall' art. 67 del D.L. n. 18/2020.
In ossequio al principio della soccombenza le spese sono poste a carico del contribuente che viene condannato alla refusione degli importi come specificato nel dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza del primo grado accoglie l'appello. Condanna il contribuente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 1.000 per il primo grado ed euro 1.500 per il secondo grado. LA dott. ssa Elvira Pozzo Presidente Dott.ssa Giuliana Passero.