Accoglimento
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/05/2025, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04121/2025REG.PROV.COLL.
N. 03549/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3549 del 2024, proposto da A.S.M.Ed. - Associazione Sarda Musica e Danza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Franceschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Compagnia B, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (sezione seconda) n. 945, pubblicata il 15 dicembre 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il consigliere Marina Perrelli, udito per le parti gli avvocati Fabrizio Viola, in delega dell'avvocato Piero Franceschi, nonché dato atto che l'avvocato Frau ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’associazione appellante chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso la revoca disposta dal Comune appellato di un contributo che le era stato concesso per attività di spettacolo dell’importo di circa 27.000,00 euro, dopo avere accertato l’esistenza di violazioni della vigente normativa tributaria rilevate dalla competente Agenzia delle Entrate, per l’importo complessivo di euro 99.857,99, come da comunicazione della stessa Agenzia del 29 giugno 2023, n. 193943.
1.2. L’appellante A.S.M.ED. deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per violazione dell’art. 6 del bando e dell’art. 5 del Regolamento per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo del Comune di Cagliari.
Ad avviso dell’appellante l’art. 6 del bando deve essere letto in combinato disposto con l’art. 5 del Regolamento comunale, ai sensi del quale “possono partecipare ai bandi per l’erogazione dei contributi di cui al presente regolamento unicamente i soggetti giuridici in possesso di un proprio codice fiscale e in regola con gli adempimenti presso i competenti organi del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Non possono essere erogati contributi di cui al presente regolamento a soggetti che abbiano posizioni debitorie nei confronti del Comune di Cagliari” . Pertanto, secondo la prospettazione dell’appellante, solo le posizioni debitorie nei confronti del Comune di Cagliari dovrebbero considerarsi ostative alla partecipazione e, se esistenti, foriere della decadenza, come confermato anche dal successivo art. 18 del bando che nel disciplinare i casi di decadenza dal contributo prevede espressamente solo l’accertamento di debiti a qualunque titolo nei confronti del Comune di Cagliari. La mancata menzione dei carichi tributari diversi sarebbe dirimente per la corretta interpretazione dell’art. 6 del bando che, se interpretato diversamente, sarebbe in contrasto col regolamento comunale;
2) per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.
I provvedimenti gravati dispongono la decadenza dal contributo richiamando i presupposti e gli effetti dell’esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, senza fare riferimento all’art. 6 del bando. Ne deriva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminare tutte le censure mosse in sede di ricorso, in quanto utili a contestare le ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell’illegittimo provvedimento di decadenza dal contributo assegnato all’esito della presentazione del progetto;
3) per violazione degli artt. 45, comma 2, e 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 18 del bando perché l’associazione appellante non potrebbe essere qualificata come operatore economico trattandosi di associazione culturale senza scopo di lucro. Peraltro, anche laddove fosse ritenuto applicabile l’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, occorre evidenziare che l’esclusione dalla procedura di gara per gravi violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali non definitivamente accertate ha natura discrezionale, cosicché, può essere disposta solo se congruamente motivata;
4) per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per travisamento e mancata considerazione di circostanze di fatto. Premesso che ad avviso dell’appellante non si verterebbe in ipotesi disciplinata dal codice dei contratti pubblici, il giudice di primo grado non avrebbe neanche debitamente considerato che il contributo in controversia sarebbe erogato a posteriori , vale a dire dopo la realizzazione dell’attività culturale e l’approvazione di un rendiconto, ragione per la quale sarebbe vieppiù necessaria una motivazione sul perché la corretta esecuzione dell’attività oggetto di beneficio possa essere compromessa dalla presenza di esposizioni debitorie di carattere tributario;
5) per violazione dell’art. 10-bis della legge. n. 241/1990 perché la procedura concorsuale si era ormai esaurita, in quanto A.S.M.ED. era già risultata assegnataria del contributo oggetto del bando e nessuna norma consentirebbe di escludere il successivo provvedimento di decadenza dal novero degli atti che debbono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado.
2. Il Comune di Cagliari si è costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse per essersi ormai concluso il progetto a valere sul Bando “Cagliari dal Vivo 2023” e per la conseguente impossibilità di ritrarre alcun vantaggio dalla caducazione degli atti gravati con la sentenza impugnata, concludendo nel merito per il rigetto dell’appello.
3. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
4. All’udienza pubblica del 27 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Occorre, in primo luogo, esaminare l’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse per essersi ormai concluso il progetto a valere sul Bando “Cagliari dal Vivo 2023” e per l’impossibilità per l’appellante di ritrarre alcun vantaggio dalla caducazione degli atti gravati con la sentenza impugnata.
5.1. L’eccezione è infondata avendo l’appellante esplicitato il proprio interesse ad ottenere la decisione ai fini della domanda di risarcimento in linea con quanto disposto dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 8 del 2022.
6. Nel merito l’appello è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
7. Oggetto di controversia è il provvedimento n. 0232726/2023 di decadenza del contributo di € 27.815,66 concesso con la determinazione dirigenziale n. 3883 del 23 giugno 2023 per il progetto “Matafalùa - Giardinud’arte”, presentato a valere sul Bando “Cagliari dal Vivo 2023”, destinato a erogare contributi per azioni di sostegno alle attività di spettacolo dal vivo in aree periferiche a favore di progetti d’inclusione sociale, riequilibrio territoriale e tutela occupazionale giusto l’accordo di programma del 17 marzo 2023 tra il Ministero della Cultura e il Comune di Cagliari.
7.1. Nel predetto provvedimento il Comune fa riferimento alla nota n. 212236 del 17 luglio 2023, che viene anche allegata, nella quale, richiamato l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e il decreto del MEF del 22 settembre 2022, recante “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”, l’amministrazione comunica all’associazione che a seguito del “riscontro fornito dall’Agenzia delle Entrate prot. 193943 del 29.06.2023, che si allega, risultano violazioni non definitivamente accertate e non sospese (anni 2016-2019) per un importo pari ad € 99.857,89” , ricordando “altresì che in sede di domanda si dichiarava:- che il soggetto rappresentato non presenta situazioni debitorie nei confronti del Comune di Cagliari odi altri enti pubblici o enti di riscossione o di pendenze di carattere amministrativo di qualsiasi natura nei confronti della Città;- che il soggetto rappresentato non ha in carico le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i” .
8. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso evidenziando che:
- l’art. 6 del bando, a prescindere alla applicabilità o meno alla fattispecie in esame dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che “possono partecipare al bando unicamente i soggetti giuridici in regola nei confronti dell’amministrazione finanziaria; non possono essere erogati contributi a soggetti che abbiano posizioni debitorie nei confronti dell’amministrazione comunale, salvo i casi di risoluzione del debito indicati” ;
- “non assume rilievo la presentazione delle istanze di rottamazione e di rateizzazione dei relativi debiti fiscali da parte della ricorrente, semplicemente perché dette istanze sono state accolte dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva” ;
- va disattesa la censura di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, “essendo condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui - premesso che l'art. 10 bis esclude espressamente la necessità del preavviso di diniego nelle “procedure concorsuali”- in tale concetto sono comprese “tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande” .
9. Osserva il Collegio che il bando per l’assegnazione ai progetti presentati del finanziamento prevede:
-all’art. 6 che “possono partecipare al bando unicamente i soggetti giuridici in regola nei confronti dell’amministrazione finanziaria” e che “non possono essere erogati contributi a soggetti che abbiano posizioni debitorie nei confronti dell’amministrazione comunale, salvo i casi di risoluzione del debito indicati” ;
- all’art. 12 l’esclusione dalla procedura e dalla ripartizione dei contributi “qualora risulti che il proponente non possa contrarre con la pubblica amministrazione a seguito delle verifiche effettuate dall’Ufficio anche a campione” ;
- all’art. 18 la decadenza dal contributo in caso di “accertamento a carico del beneficiario di un debito a qualunque titolo nei confronti del Comune di Cagliari, salvo che per lo stesso non sia stata concessa una rateizzazione in corso di regolare esecuzione” o in caso di “altre cause previste dalla normativa vigente” .
9.1. Nel caso di specie con il provvedimento di decadenza dal finanziamento già riconosciuto non viene contestato all’Associazione appellante di avere debiti o pendenze fiscali nei confronti del Comune di Cagliari – condizione chiaramente prevista come preclusiva alla partecipazione alla procedura e come causa di decadenza - , ma le viene imputato di averne nei confronti dell’Agenzia delle entrate e, pertanto, l’amministrazione comunale, richiamando l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e il decreto del MEF del 22 settembre 2022, recante “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”, ha disposto la decadenza dal contributo.
9.2. Posto che nella nota presupposta al provvedimento di decadenza vero e proprio, il cui contenuto è richiamato per relationem ai fini della motivazione, si fa riferimento all’art. 80, comma 4, del d.gs. n. 50/2016 e non anche alle disposizioni del bando, la cui interpretazione sul punto non appare univoca, il Collegio ritiene che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali la posizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle entrate determina la decadenza dal contributo, motivazione vieppiù necessaria in considerazione del fatto che si tratta di violazioni non definitivamente accertate e per le quali vi era stata la presentazione delle istanze di rottamazione e di rateizzazione da parte della ricorrente.
9.3. E, infatti, l’amministrazione appellata, una volta deciso di voler utilizzare come parametro di giudizio per la procedura in controversia il d.lgs. n. 50/2016, sebbene non si tratti di procedura concernente l’affidamento di una commessa pubblica, era tenuta a una motivazione coerente con la normativa richiamata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, la sussistenza a carico dell’operatore economico di “violazioni non definitivamente accertate” non genera un effetto espulsivo automatico, ma subordinato ad una motivata valutazione espressa dalla stazione appaltante in ordine alla sua incidenza negativa sulla affidabilità del concorrente (Cons. Stato, III, n. 7219 del 2023).
Ciò risponde, secondo la richiamata decisione del Consiglio di Stato, alla ratio sottesa alla causa escludente in discorso, la quale “ha carattere composito, in quanto scaturente sia da una valutazione negativa di moralità del concorrente – il quale, essendosi reso inadempiente all’obbligo di puntuale e tempestivo pagamento delle imposte, ha violato uno dei fondamentali doveri di solidarietà economico-sociale che fanno capo ai cittadini – sia da una prognosi negativa quanto alla sua capacità di fare fronte agli oneri economici connessi alla esecuzione dell’appalto, tenuto conto, da un lato, dell’esposizione debitoria da cui è gravato nei confronti dell’Erario (il quale dispone di mezzi particolarmente penetranti al fine di conseguire il soddisfacimento delle sue pretese), dall’altro lato, della sua dimostrata inclinazione a non assolvere gli obblighi assunti (o, come per quelli di carattere fiscale, generatisi ex lege a suo carico)” .
9.4. Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame il Collegio ritiene che il Comune appellato non abbia soddisfatto l’obbligo motivazionale su di lui gravante, essendosi limitato a prendere atto della comunicazione dell’Agenzia delle entrate n. 193943 del 29.06.2023 dalla quale “risultano violazioni non definitivamente accertate e non sospese (anni 2016-2019) per un importo pari ad € 99.857,89” e a farne discendere la decadenza dal contributo.
9.5. Né, infine, il richiamo al fatto che in sede di domanda l’appellante ha dichiarato che “il soggetto rappresentato non presenta situazioni debitorie nei confronti del Comune di Cagliari o di altri enti pubblici o enti di riscossione o di pendenze di carattere amministrativo di qualsiasi natura nei confronti della Città” e che “il soggetto rappresentato non ha in carico le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i” può configurarsi come contestazioni di dichiarazioni non veritiere in assenza di una puntale e argomentata motivazione sul punto.
10. Alla luce delle esposte considerazioni l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r. per la Sardegna indicata in epigrafe, il ricorso di primo grado deve essere accolto e, per l’effetto devono essere annullati i provvedimenti impugnati.
11. Attesa la peculiarità della questione controversa, nonché l’esito differente dei giudizi in primo e secondo grado, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza indicata in epigrafe, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO