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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/12/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1953/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 26 ottobre
2023
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce al predetto Parte_1 P.IVA_1 atto di citazione, dall'avv. Nicola De Stefani e presso il suo studio in Venezia - Mestre via
Bruno DE n. 7 elettivamente domiciliata
- attrice -
contro
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 P.IVA_2 in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Luca Giacobbe e con domicilio digitale eletto presso la PEC: con studio professionale sito in Roma via Email_1
Po n. 10
- convenuta -
Oggetto: vendita di cose mobili.
Causa iscritta a ruolo il 27 ottobre 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
Pagina 1 di 8 cartolare di precisazione delle conclusioni del 4 luglio 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da foglio depositato telematicamente il 4 luglio 2025:
“Nel merito. Accertati, per tutto quanto esposto e documentato, gli inadempimenti ed i vizi delle forniture realizzate da in favore di di cui è causa, Controparte_1 Pt_1 compensarsi il dovuto da parte di per le fatture azionate con quanto dovuto, nella Pt_1 misura che risulterà di giustizia, da alla stessa a titolo di risarcimento Controparte_1 del danno, per tutto esposto e documentato, revocandosi per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 482/2021, emesso in data 02 marzo 2021 dal Giudice di Pace di Pordenone oggetto della presente opposizione. In via riconvenzionale. Previa rimessione al Giudice
Superiore, competente per valore, condannarsi al pagamento in favore Controparte_1 di a titolo di risarcimento del danno, per tutto quanto esposto e documentato, Pt_1 dell'importo complessivo di euro 86.873,80 o comunque al diverso maggiore o minore importo risultasse di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria da determinarsi se del caso anche in via equitativa.
Spese anche forfetarie e competenze di causa con iva e cpa e contributo unificato comunque rifuse.
In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di data 20.09.2024 si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che forniva alla società oltre 300 pannelli preformati – Controparte_1 Pt_1
Ecofiber - (piatti doccia grezzi) nel periodo 2016/2019.
2) Vero che detti pannelli venivano rifiniti da con il prodotto SOLOECO – una Pt_1 malta a base di quarzo e polvere di marmo –secondo le richieste del cliente finale della stessa.
3) Vero che i piatti Ecofiber forniti da risultavano ripetutamente viziati Controparte_1 in quanto, alcuni errati nelle misure e difformi dalle specifiche tecniche promesse.
4) Vero che detti piatti doccia quando utilizzati si crepavano o rigonfiavano nei pressi della
“piletta “ consentendo all'acqua di entrare nelle fessurazioni provocando crepe o
Pagina 2 di 8 rigonfiamenti.
5) Vero che riceveva molteplici contestazioni da parte dei propri clienti a fronte di Pt_1 macchie e crepe nei piatti doccia forniti da Controparte_1
6) Vero che concludeva con i propri clienti molteplici accordi economici volti a Pt_1 riconoscere un risarcimento del danno e/o interveniva a proprie spese per ripristinare i piatti doccia forniti da Controparte_1
7) Vero che il piatto doccia prodotto da a contatto con l'acqua risultava CP_1 CP_1 permeabile.
8) Vero che detta circostanza (sub. 7) interferiva sulla lavorazione finale applicata da Pt_1
[... provocando bolle, macchie o crepe nella lavorazione finale operata da come da Pt_1 fotografie che si rammostrano.
9) Vero che applica tutt'ora il prodotto su piatti doccia prodotti da altre Pt_1 CP_2 ditte fornitrici.
10) Vero che le problematiche di cui è causa riguardano i soli piatti forniti da
[...]
CP_1
11) Vero che ritirava migliaia cataloghi pubblicitari, depliant esplicativi, e Pt_1 pieghevoli stampati in 4 lingue diverse per i diversi mercati - nei quali era stato pubblicizzato, specificatamente, il prodotto Ecofiber commercializzato da Controparte_1
[...
-.
12) Vero che la società Gruppobea Spa interrompeva il proprio rapporto commerciale con a causa delle molteplici contestazioni ricevute relative ai piatti doccia di cui è Pt_1 causa.
13) Vero che i piatti doccia di cui al documento n. 19 - che viene rammostrato al teste - sono stati forniti da a Controparte_1 Pt_1
Si indicano a testimoni: , , , Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4 [...]
. Tes_5 Testimone_6
2. Disporsi CTU volta ad accertare la non impermeabilità dei piatti doccia forniti da CP_1
Pagina 3 di 8 di cui è causa, contraddistinti dal doc. n. 19 che si dimettono in fotografia e CP_1 tenuti a disposizione presso la sede operativa di in Oderzo (TV) Via Callalta n. 49. Pt_1
Al riguardo si chiede sin d'ora, ove ritenuto necessario, di essere autorizzati al deposito materiale dei suddetti piatti doccia presso la Cancelleria del Tribunale di Pordenone con le modalità che il Giudice Istruttore vorrà indicare al fine di garantire sul punto la regolarità del contradittorio”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 4 luglio 2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile adito, ogni contraria istanza disattesa:
IN VIA PRELIMINARE:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità della pretesa risarcitoria di in quanto Parte_1 non provata, quantificata in maniera arbitraria e senza alcun riscontro sul presunto ammontare;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza del controcredito asseritamente vantato da controparte, in quanto risulta del tutto assente la prova relativa alla sussistenza del nesso causale tra i vizi delle res consegnate da parte convenuta (ex adverso lamentati da parte attrice, non provati) e il contegno contrattuale assunto da Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE:
3. rigettare tutte le domande attoree e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, arbitrariamente quantificati in € 86.873,80 (e/o, come richiesto da Parte_1 anche nella maggior/minor somma che dovesse essere ritenuta equa), in quanto tale richiesta appare del tutto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che non provata;
4. accertare e dichiarare la buona fede di durante tutto l'arco del rapporto CP_1 contrattuale con la;
Pt_1
5. in subordine, accertare e dichiarare l'insussistenza delle doglianze ex adverso lamentate, rigettando tutte le domande proposte in via principale da parte attrice per quanto motivato in parte narrativa;
6. in caso di inopinato rigetto del precedente punto 5, accertare e dichiarare
Pagina 4 di 8 l'insussistenza del danno asseritamente patito e/o del nesso causale tra l'evento e la condotta di Controparte_1
7. condannare la società (C.F. e P. IVA ) alla rifusione delle spese Parte_1 P.IVA_1 del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
8. Si chiede l'accoglimento dei documenti, dei mezzi di prova e delle istanze formulate da parte convenuta all'interno delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice premesso che il 7 Parte_1 maggio 2021 aveva proposto avanti al Giudice di Pace di Pordenone opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 482/2021 ottenuto da (di seguito solo convenuta Controparte_1
o per il pagamento delle fatture n. 89/2019, n. 91/2019, n. 102/2019, n. 9/2020 CP_1
e n. 15/2020, ha riassunto avanti al Tribunale di Pordenone la propria domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, giacché dichiarata dal predetto Giudice di Pace eccedente la propria competenza per valore, al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Nel merito.
Condannarsi, per tutto quanto esposto e documentato, al pagamento Controparte_1 in favore di a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo di euro Pt_1
86.873,80 o comunque del diverso maggiore o minore importo risultasse di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria da determinarsi se del caso anche in via equitativa.
Spese anche forfetarie e competenze di causa con iva e cpa e contributo unificato comunque rifuse”.
1.2 La convenuta, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile adito, ogni contraria istanza disattesa:
IN VIA PRELIMINARE:
Pagina 5 di 8 1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
in quanto non provata;
Pt_1
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza del controcredito asseritamente vantato da controparte, in quanto risulta del tutto assente la prova relativa alla sussistenza del nesso eziologico tra i vizi delle res e la condotta di;
CP_1
IN VIA PRINCIPALE:
3. rigettare tutte le domande attoree e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, arbitrariamente quantificati in € 86.873,80 (e/o nella maggior/minor somma che dovesse essere ritenuta equa), in quanto tale richiesta appare del tutto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che non provata;
4. Accertare e dichiarare la conformità e la congruità della condotta di Controparte_1 durante tutto l'arco del rapporto contrattuale con la
[...] Parte_1
5. In subordine, accertare e dichiarare l'insussistenza delle doglianze ex adverso lamentate, rigettando tutte le domande proposte in via principale da parte attrice per quanto motivato in parte narrativa;
6. In caso di inopinato rigetto del precedente punto 5, accertare e dichiarare l'insussistenza del danno asseritamente patito e/o del nesso causale tra l'evento e la condotta di Controparte_1
7. condannare la società (C.F. e P. IVA ) alla rifusione delle spese Parte_1 P.IVA_1 del presente giudizio”.
1.3 Autorizzato, su richiesta delle parti, il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 4 luglio 2025 la causa, acquisita la documentazione prodotta, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda va respinta.
Pagina 6 di 8 Come emerge, infatti, dagli atti di causa, assume di aver patito un danno Parte_1 patrimoniale di € 86.873,80 complessivi (o diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia), avendo dovuto sostenere l'ingente esborso suindicato per far fronte alla fornitura, da parte di di piatti doccia che sarebbero risultati errati nelle misure e CP_1 difformi dalle specifiche tecniche convenute, in quanto non impermeabili.
Come si vedrà, l'attrice, che ne era onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha, tuttavia, fornito elementi concreti ed obiettivamente verificabili circa l'esistenza del danno economico asseritamente subito, danno che forma oggetto della sua domanda.
Passando ad esaminare le singole voci che compongono tale domanda, Parte_1 assume, più nel dettaglio, di aver dovuto concludere con i propri clienti finali degli accordi economici volti a riconoscere loro un risarcimento del danno a causa dei piatti doccia viziati, sostenendone i relativi esborsi.
Ma nessuna prova, per sua natura esclusivamente documentale, essa si è curata di produrre non solo dei non meglio specificati accordi economici che avrebbe concluso per eliminare gli asseriti vizi, ma soprattutto dei costi che si limita a riferire di aver sopportato, senza minimamente curarsi di dimostrarlo.
assume, altresì, di aver dovuto ritirare migliaia di cataloghi e dépliant che Parte_1 pubblicizzavano il prodotto di di aver dovuto modificare il proprio sito internet e CP_1 di dover realizzare nuovi cataloghi.
Ma anche in tal caso nessuna prova di tali esborsi, come detto esclusivamente documentale, essa si è validamente offerta di produrre, giacché dagli allegati che ha depositato non è dato apprezzare l'esistenza di elementi coerenti con quanto viene sostenuto in atti.
assume, infine, di aver subito l'interruzione dei rapporti commerciali che Parte_1 aveva con tale Gruppobea s.p.a..
Ma nuovamente essa nulla produce, né una comunicazione di recesso individuante le ragioni di un tanto, né uno o più ordini annullati, né una penale pagata, da cui possa ricavarsi il pregiudizio lamentato.
Pagina 7 di 8 E, per quanto detto, la prova per testi articolata da non appare di per sé Parte_1 ammissibile e, ad ogni buon conto, si rivela pure irrilevante nella sua completa genericità, non avendo l'attrice specificato il contenuto dei riferiti accordi economici con cui avrebbe riconosciuto il risarcimento ai propri clienti o le spese che avrebbe sostenuto per il ripristino dei piatti doccia (vedasi il capitolo 6), né chiarito quando essa avrebbe realmente ritirato cataloghi e pieghevoli e quando Gruppobea s.p.a. le avrebbe formalizzato l'interruzione del rapporto commerciale (vedasi i capitoli 11 e 12).
In assenza di qualsivoglia ragionevole prova dell'an debeatur, resta, di riflesso, precluso il ricorso all'applicabilità dell'art. 1226 c.c. per la liquidazione equitativa del danno.
Per l'effetto, la domanda va, come detto, respinta.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei vigenti parametri forensi (scaglione indicato in atti;
valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, non essendovi ragioni per discostarsene;
valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, atteso che non è stata svolta attività istruttoria e considerato il contenuto degli scritti finali meramente riproduttivo delle difese già spiegate).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, che liquida in € 9.142,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 17 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 26 ottobre
2023
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce al predetto Parte_1 P.IVA_1 atto di citazione, dall'avv. Nicola De Stefani e presso il suo studio in Venezia - Mestre via
Bruno DE n. 7 elettivamente domiciliata
- attrice -
contro
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 P.IVA_2 in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Luca Giacobbe e con domicilio digitale eletto presso la PEC: con studio professionale sito in Roma via Email_1
Po n. 10
- convenuta -
Oggetto: vendita di cose mobili.
Causa iscritta a ruolo il 27 ottobre 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
Pagina 1 di 8 cartolare di precisazione delle conclusioni del 4 luglio 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da foglio depositato telematicamente il 4 luglio 2025:
“Nel merito. Accertati, per tutto quanto esposto e documentato, gli inadempimenti ed i vizi delle forniture realizzate da in favore di di cui è causa, Controparte_1 Pt_1 compensarsi il dovuto da parte di per le fatture azionate con quanto dovuto, nella Pt_1 misura che risulterà di giustizia, da alla stessa a titolo di risarcimento Controparte_1 del danno, per tutto esposto e documentato, revocandosi per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 482/2021, emesso in data 02 marzo 2021 dal Giudice di Pace di Pordenone oggetto della presente opposizione. In via riconvenzionale. Previa rimessione al Giudice
Superiore, competente per valore, condannarsi al pagamento in favore Controparte_1 di a titolo di risarcimento del danno, per tutto quanto esposto e documentato, Pt_1 dell'importo complessivo di euro 86.873,80 o comunque al diverso maggiore o minore importo risultasse di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria da determinarsi se del caso anche in via equitativa.
Spese anche forfetarie e competenze di causa con iva e cpa e contributo unificato comunque rifuse.
In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di data 20.09.2024 si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che forniva alla società oltre 300 pannelli preformati – Controparte_1 Pt_1
Ecofiber - (piatti doccia grezzi) nel periodo 2016/2019.
2) Vero che detti pannelli venivano rifiniti da con il prodotto SOLOECO – una Pt_1 malta a base di quarzo e polvere di marmo –secondo le richieste del cliente finale della stessa.
3) Vero che i piatti Ecofiber forniti da risultavano ripetutamente viziati Controparte_1 in quanto, alcuni errati nelle misure e difformi dalle specifiche tecniche promesse.
4) Vero che detti piatti doccia quando utilizzati si crepavano o rigonfiavano nei pressi della
“piletta “ consentendo all'acqua di entrare nelle fessurazioni provocando crepe o
Pagina 2 di 8 rigonfiamenti.
5) Vero che riceveva molteplici contestazioni da parte dei propri clienti a fronte di Pt_1 macchie e crepe nei piatti doccia forniti da Controparte_1
6) Vero che concludeva con i propri clienti molteplici accordi economici volti a Pt_1 riconoscere un risarcimento del danno e/o interveniva a proprie spese per ripristinare i piatti doccia forniti da Controparte_1
7) Vero che il piatto doccia prodotto da a contatto con l'acqua risultava CP_1 CP_1 permeabile.
8) Vero che detta circostanza (sub. 7) interferiva sulla lavorazione finale applicata da Pt_1
[... provocando bolle, macchie o crepe nella lavorazione finale operata da come da Pt_1 fotografie che si rammostrano.
9) Vero che applica tutt'ora il prodotto su piatti doccia prodotti da altre Pt_1 CP_2 ditte fornitrici.
10) Vero che le problematiche di cui è causa riguardano i soli piatti forniti da
[...]
CP_1
11) Vero che ritirava migliaia cataloghi pubblicitari, depliant esplicativi, e Pt_1 pieghevoli stampati in 4 lingue diverse per i diversi mercati - nei quali era stato pubblicizzato, specificatamente, il prodotto Ecofiber commercializzato da Controparte_1
[...
-.
12) Vero che la società Gruppobea Spa interrompeva il proprio rapporto commerciale con a causa delle molteplici contestazioni ricevute relative ai piatti doccia di cui è Pt_1 causa.
13) Vero che i piatti doccia di cui al documento n. 19 - che viene rammostrato al teste - sono stati forniti da a Controparte_1 Pt_1
Si indicano a testimoni: , , , Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4 [...]
. Tes_5 Testimone_6
2. Disporsi CTU volta ad accertare la non impermeabilità dei piatti doccia forniti da CP_1
Pagina 3 di 8 di cui è causa, contraddistinti dal doc. n. 19 che si dimettono in fotografia e CP_1 tenuti a disposizione presso la sede operativa di in Oderzo (TV) Via Callalta n. 49. Pt_1
Al riguardo si chiede sin d'ora, ove ritenuto necessario, di essere autorizzati al deposito materiale dei suddetti piatti doccia presso la Cancelleria del Tribunale di Pordenone con le modalità che il Giudice Istruttore vorrà indicare al fine di garantire sul punto la regolarità del contradittorio”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 4 luglio 2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile adito, ogni contraria istanza disattesa:
IN VIA PRELIMINARE:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità della pretesa risarcitoria di in quanto Parte_1 non provata, quantificata in maniera arbitraria e senza alcun riscontro sul presunto ammontare;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza del controcredito asseritamente vantato da controparte, in quanto risulta del tutto assente la prova relativa alla sussistenza del nesso causale tra i vizi delle res consegnate da parte convenuta (ex adverso lamentati da parte attrice, non provati) e il contegno contrattuale assunto da Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE:
3. rigettare tutte le domande attoree e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, arbitrariamente quantificati in € 86.873,80 (e/o, come richiesto da Parte_1 anche nella maggior/minor somma che dovesse essere ritenuta equa), in quanto tale richiesta appare del tutto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che non provata;
4. accertare e dichiarare la buona fede di durante tutto l'arco del rapporto CP_1 contrattuale con la;
Pt_1
5. in subordine, accertare e dichiarare l'insussistenza delle doglianze ex adverso lamentate, rigettando tutte le domande proposte in via principale da parte attrice per quanto motivato in parte narrativa;
6. in caso di inopinato rigetto del precedente punto 5, accertare e dichiarare
Pagina 4 di 8 l'insussistenza del danno asseritamente patito e/o del nesso causale tra l'evento e la condotta di Controparte_1
7. condannare la società (C.F. e P. IVA ) alla rifusione delle spese Parte_1 P.IVA_1 del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
8. Si chiede l'accoglimento dei documenti, dei mezzi di prova e delle istanze formulate da parte convenuta all'interno delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice premesso che il 7 Parte_1 maggio 2021 aveva proposto avanti al Giudice di Pace di Pordenone opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 482/2021 ottenuto da (di seguito solo convenuta Controparte_1
o per il pagamento delle fatture n. 89/2019, n. 91/2019, n. 102/2019, n. 9/2020 CP_1
e n. 15/2020, ha riassunto avanti al Tribunale di Pordenone la propria domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, giacché dichiarata dal predetto Giudice di Pace eccedente la propria competenza per valore, al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Nel merito.
Condannarsi, per tutto quanto esposto e documentato, al pagamento Controparte_1 in favore di a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo di euro Pt_1
86.873,80 o comunque del diverso maggiore o minore importo risultasse di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria da determinarsi se del caso anche in via equitativa.
Spese anche forfetarie e competenze di causa con iva e cpa e contributo unificato comunque rifuse”.
1.2 La convenuta, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile adito, ogni contraria istanza disattesa:
IN VIA PRELIMINARE:
Pagina 5 di 8 1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
in quanto non provata;
Pt_1
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza del controcredito asseritamente vantato da controparte, in quanto risulta del tutto assente la prova relativa alla sussistenza del nesso eziologico tra i vizi delle res e la condotta di;
CP_1
IN VIA PRINCIPALE:
3. rigettare tutte le domande attoree e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, arbitrariamente quantificati in € 86.873,80 (e/o nella maggior/minor somma che dovesse essere ritenuta equa), in quanto tale richiesta appare del tutto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che non provata;
4. Accertare e dichiarare la conformità e la congruità della condotta di Controparte_1 durante tutto l'arco del rapporto contrattuale con la
[...] Parte_1
5. In subordine, accertare e dichiarare l'insussistenza delle doglianze ex adverso lamentate, rigettando tutte le domande proposte in via principale da parte attrice per quanto motivato in parte narrativa;
6. In caso di inopinato rigetto del precedente punto 5, accertare e dichiarare l'insussistenza del danno asseritamente patito e/o del nesso causale tra l'evento e la condotta di Controparte_1
7. condannare la società (C.F. e P. IVA ) alla rifusione delle spese Parte_1 P.IVA_1 del presente giudizio”.
1.3 Autorizzato, su richiesta delle parti, il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 4 luglio 2025 la causa, acquisita la documentazione prodotta, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda va respinta.
Pagina 6 di 8 Come emerge, infatti, dagli atti di causa, assume di aver patito un danno Parte_1 patrimoniale di € 86.873,80 complessivi (o diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia), avendo dovuto sostenere l'ingente esborso suindicato per far fronte alla fornitura, da parte di di piatti doccia che sarebbero risultati errati nelle misure e CP_1 difformi dalle specifiche tecniche convenute, in quanto non impermeabili.
Come si vedrà, l'attrice, che ne era onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha, tuttavia, fornito elementi concreti ed obiettivamente verificabili circa l'esistenza del danno economico asseritamente subito, danno che forma oggetto della sua domanda.
Passando ad esaminare le singole voci che compongono tale domanda, Parte_1 assume, più nel dettaglio, di aver dovuto concludere con i propri clienti finali degli accordi economici volti a riconoscere loro un risarcimento del danno a causa dei piatti doccia viziati, sostenendone i relativi esborsi.
Ma nessuna prova, per sua natura esclusivamente documentale, essa si è curata di produrre non solo dei non meglio specificati accordi economici che avrebbe concluso per eliminare gli asseriti vizi, ma soprattutto dei costi che si limita a riferire di aver sopportato, senza minimamente curarsi di dimostrarlo.
assume, altresì, di aver dovuto ritirare migliaia di cataloghi e dépliant che Parte_1 pubblicizzavano il prodotto di di aver dovuto modificare il proprio sito internet e CP_1 di dover realizzare nuovi cataloghi.
Ma anche in tal caso nessuna prova di tali esborsi, come detto esclusivamente documentale, essa si è validamente offerta di produrre, giacché dagli allegati che ha depositato non è dato apprezzare l'esistenza di elementi coerenti con quanto viene sostenuto in atti.
assume, infine, di aver subito l'interruzione dei rapporti commerciali che Parte_1 aveva con tale Gruppobea s.p.a..
Ma nuovamente essa nulla produce, né una comunicazione di recesso individuante le ragioni di un tanto, né uno o più ordini annullati, né una penale pagata, da cui possa ricavarsi il pregiudizio lamentato.
Pagina 7 di 8 E, per quanto detto, la prova per testi articolata da non appare di per sé Parte_1 ammissibile e, ad ogni buon conto, si rivela pure irrilevante nella sua completa genericità, non avendo l'attrice specificato il contenuto dei riferiti accordi economici con cui avrebbe riconosciuto il risarcimento ai propri clienti o le spese che avrebbe sostenuto per il ripristino dei piatti doccia (vedasi il capitolo 6), né chiarito quando essa avrebbe realmente ritirato cataloghi e pieghevoli e quando Gruppobea s.p.a. le avrebbe formalizzato l'interruzione del rapporto commerciale (vedasi i capitoli 11 e 12).
In assenza di qualsivoglia ragionevole prova dell'an debeatur, resta, di riflesso, precluso il ricorso all'applicabilità dell'art. 1226 c.c. per la liquidazione equitativa del danno.
Per l'effetto, la domanda va, come detto, respinta.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei vigenti parametri forensi (scaglione indicato in atti;
valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, non essendovi ragioni per discostarsene;
valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, atteso che non è stata svolta attività istruttoria e considerato il contenuto degli scritti finali meramente riproduttivo delle difese già spiegate).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, che liquida in € 9.142,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 17 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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