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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/11/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1251 / 2025
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1251 / 2025 promossa da:
C.F. , con l'Avv. Piera Giugni presso il cui Studio ha Parte_1 C.F._1 eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. con l'Avv. Fabrizio Stefanelli, presso il cui Studio CP_1 C.F._2 ha eletto domicilio
CONVENUTO con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
“1) i coniugi sono economicamente indipendenti e dunque nessun assegno divorzile è previsto;
2) la sig.ra dichiara di aver rinunciato all'assegno di contributo al mantenimento, CP_1 stabilito in sede di separazione consensuale, a far data dal mese di ottobre 2025 e di non avere alcuna richiesta economica e non, nei confronti del sig. Parte_1 1 3) quanto all'immobile sito in Montemurlo (PO), Via Ferrara n. 15, censito all'N.C.E.U. del Comune di Montemurlo in foglio di mappa 20 al mappale 1734 nel subalterno 512 con categoria A/2 classe 6
e al mappale 1734 nel subalterno 533 categoria C/6 classe 8-, di cui i comparenti sono comproprietari, il sig. cederà a titolo gratuito ai figli e Parte_1 CP_2 CP_3
la quota di sua proprietà dell'immobile, con atto da stipularsi entro due mesi dalla
[...] pubblicazione della sentenza;
nel medesimo atto la sig.ra cederà ai figli CP_1 CP_2
e la nuda proprietà della sua quota, conservandone l'usufrutto. In riferimento Controparte_3
a ciò i coniugi dichiarano che il trasferimento del suddetto immobile, costituisce elemento funzionale
e indispensabile alla risoluzione e alla definizione degli accordi con conseguente trascrizione dell'atto che verrà stipulato in esenzione dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, nonché in esenzione dall'imposta di bollo e di ogni altra tassa e per gli effetti dell'art. 19 L. n. 74/1987, della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 e dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2111/2016.
Tutte le spese necessarie per il trasferimento di proprietà saranno poste a carico dei beneficiari.
4) Con il trasferimento delle rispettive quote dell'abitazione in favore dei figli, i coniugi danno atto
e dichiarano di aver definito ogni pendente questione e di non aver altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo.
5) I sig.ri e rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza di Pt_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
6) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 13.11.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13.06.2025 e ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con sposata con rito concordatario, in data 20.09.1966 in Serravalle Pistoiese (PT), CP_1 atto poi trascritto nel registro dello Stato civile di detto Comune, specificamente dell'anno 1966, Parte
II, Serie A, atto n. 39.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli ed , ormai adulti ed indipendenti;
(2) che a causa del venir meno della comunione CP_3 CP_2 materiale e spirituale dei coniugi le parti hanno introdotto il giudizio per ottenere la separazione personale che si è concluso con sentenza n. 142 del 30.1.2013 emessa dall'intestato Tribunale ad esito del procedimento iscritto al numero R.G. 977/2012; (3) che il Tribunale di Prato ha dichiarato la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “- nella casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi rimarrà a vivere la signora entrambi pagheranno al 50% ciascuno la rata mensile di CP_1
2 mutuo; - il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento, la somma Pt_1 CP_1 di € 350,00 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
inoltre al momento della vendita delle quote della Immobiliare Pantano s.r.l. il sig. verserà alla sig.ra il 40% Pt_1 CP_1 del suddetto ricavato e provvederà ad estinguere il debito con la figlia pari ad oggi ad € CP_2
27.000,00; - la sig.ra inuncia a richiedere somme relative alle quote della società 4 Gas s.n.c. CP_1
e si impegna a lasciare al sig. tutto il materiale attualmente presente nel garage;
- spese legali Pt_1 compensate tra le parti”; (4) che la comunione tra le parti non si è ripristinata, la convivenza non è più ripresa ed il ricorrente ha avviato una nuova relazione;
(5) che il ricorrente ha adempiuto agli obblighi economici assunti in sede di separazione e che la posizione finanziaria e contributiva delle parti è pressoché equivalente, godendo entrambi di reddito pensionistico mensile e prestando entrambi collaborazione nella società del figlio AS 4Gas srls con sede in Pistoia;
(6) che non sussistono, pertanto, i presupposti per un assegno divorzile a carico del ricorrente in favore della
CP_1
Pertanto, il ha concluso per sentir dichiarare: (i) in via preliminare la sospensione dell'obbligo Pt_1
a carico del di corrispondere euro 350,00 mensili in favore della moglie fino all'esito del Pt_1 giudizio di divorzio;
(ii) nel merito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la
CP_1
Il Giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del 16.06.2025, ha fissato la prima udienza di comparizione al 29.10.2025, onerando le parti degli adempimenti di legge.
i è costituita tempestivamente in giudizio, aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio ex adverso spiegata, dando atto che le parti nelle more sono addivenute ad un accordo chiedendo di poter depositare conclusioni congiunte. Pertanto, la convenuta ha insistito per ottenere: (i) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Pt_1
(ii) la rinuncia al mantenimento a carico del marito stabilito in sentenza di separazione;
(iii) l'impegno del a cedere la quota di sua proprietà della casa familiare sita in Montemurlo (PO), Via Ferrara Pt_1
n. 15, ai figli i quali provvederanno alle spese di trasferimento.
All'esito dell'udienza del 29.10.2025, alle quale le parti sono comparse personalmente, il giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e della loro volontà di divorziare, ha rinviato all'udienza dell'11.11.2025 per la formalizzazione dell'accordo, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio - Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge
55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi
3 dinanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi;
alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo; rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Serravalle Pistoiese in data 18.6.66, tra e con atto poi trascritto nei Registri di stato Parte_1 CP_1 civile del suddetto Comune al n. 39 Parte II serie A;
b. Omologa le seguenti condizioni:
1) i coniugi sono economicamente indipendenti e dunque nessun assegno divorzile è previsto;
2) la sig.ra dichiara di aver rinunciato all'assegno di contributo al mantenimento, CP_1 stabilito in sede di separazione consensuale, a far data dal mese di ottobre 2025 e di non avere alcuna richiesta economica e non, nei confronti del sig. Parte_1
c. Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
3) quanto all'immobile sito in Montemurlo (PO), Via Ferrara n. 15, censito all'N.C.E.U. del
Comune di Montemurlo in foglio di mappa 20 al mappale 1734 nel subalterno 512 con categoria A/2 classe 6 e al mappale 1734 nel subalterno 533 categoria C/6 classe 8-, di cui i comparenti sono comproprietari, il sig. cederà a titolo gratuito ai figli Parte_1 CP_2
e la quota di sua proprietà dell'immobile, con atto da stipularsi
[...] Controparte_3 entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza;
nel medesimo atto la sig.ra CP_1 cederà ai figli e la nuda proprietà della sua quota, CP_2 Controparte_3 conservandone l'usufrutto. In riferimento a ciò i coniugi dichiarano che il trasferimento del suddetto immobile, costituisce elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione e alla definizione degli accordi con conseguente trascrizione dell'atto che verrà stipulato in esenzione dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, nonché in esenzione dall'imposta di bollo e di ogni altra tassa e per gli effetti dell'art. 19 L. n. 74/1987, della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999 e dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2111/2016. Tutte le spese necessarie per il trasferimento di proprietà saranno poste a carico dei beneficiari.
4 4) Con il trasferimento delle rispettive quote dell'abitazione in favore dei figli, i coniugi danno atto e dichiarano di aver definito ogni pendente questione e di non aver altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo.
5) I sig.ri e rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza Pt_1 CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
6) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti d. Dichiara che le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
e. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Serravalle Pistoiese (PT) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1251 / 2025 promossa da:
C.F. , con l'Avv. Piera Giugni presso il cui Studio ha Parte_1 C.F._1 eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. con l'Avv. Fabrizio Stefanelli, presso il cui Studio CP_1 C.F._2 ha eletto domicilio
CONVENUTO con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
“1) i coniugi sono economicamente indipendenti e dunque nessun assegno divorzile è previsto;
2) la sig.ra dichiara di aver rinunciato all'assegno di contributo al mantenimento, CP_1 stabilito in sede di separazione consensuale, a far data dal mese di ottobre 2025 e di non avere alcuna richiesta economica e non, nei confronti del sig. Parte_1 1 3) quanto all'immobile sito in Montemurlo (PO), Via Ferrara n. 15, censito all'N.C.E.U. del Comune di Montemurlo in foglio di mappa 20 al mappale 1734 nel subalterno 512 con categoria A/2 classe 6
e al mappale 1734 nel subalterno 533 categoria C/6 classe 8-, di cui i comparenti sono comproprietari, il sig. cederà a titolo gratuito ai figli e Parte_1 CP_2 CP_3
la quota di sua proprietà dell'immobile, con atto da stipularsi entro due mesi dalla
[...] pubblicazione della sentenza;
nel medesimo atto la sig.ra cederà ai figli CP_1 CP_2
e la nuda proprietà della sua quota, conservandone l'usufrutto. In riferimento Controparte_3
a ciò i coniugi dichiarano che il trasferimento del suddetto immobile, costituisce elemento funzionale
e indispensabile alla risoluzione e alla definizione degli accordi con conseguente trascrizione dell'atto che verrà stipulato in esenzione dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, nonché in esenzione dall'imposta di bollo e di ogni altra tassa e per gli effetti dell'art. 19 L. n. 74/1987, della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 e dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2111/2016.
Tutte le spese necessarie per il trasferimento di proprietà saranno poste a carico dei beneficiari.
4) Con il trasferimento delle rispettive quote dell'abitazione in favore dei figli, i coniugi danno atto
e dichiarano di aver definito ogni pendente questione e di non aver altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo.
5) I sig.ri e rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza di Pt_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
6) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 13.11.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13.06.2025 e ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con sposata con rito concordatario, in data 20.09.1966 in Serravalle Pistoiese (PT), CP_1 atto poi trascritto nel registro dello Stato civile di detto Comune, specificamente dell'anno 1966, Parte
II, Serie A, atto n. 39.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli ed , ormai adulti ed indipendenti;
(2) che a causa del venir meno della comunione CP_3 CP_2 materiale e spirituale dei coniugi le parti hanno introdotto il giudizio per ottenere la separazione personale che si è concluso con sentenza n. 142 del 30.1.2013 emessa dall'intestato Tribunale ad esito del procedimento iscritto al numero R.G. 977/2012; (3) che il Tribunale di Prato ha dichiarato la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “- nella casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi rimarrà a vivere la signora entrambi pagheranno al 50% ciascuno la rata mensile di CP_1
2 mutuo; - il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento, la somma Pt_1 CP_1 di € 350,00 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
inoltre al momento della vendita delle quote della Immobiliare Pantano s.r.l. il sig. verserà alla sig.ra il 40% Pt_1 CP_1 del suddetto ricavato e provvederà ad estinguere il debito con la figlia pari ad oggi ad € CP_2
27.000,00; - la sig.ra inuncia a richiedere somme relative alle quote della società 4 Gas s.n.c. CP_1
e si impegna a lasciare al sig. tutto il materiale attualmente presente nel garage;
- spese legali Pt_1 compensate tra le parti”; (4) che la comunione tra le parti non si è ripristinata, la convivenza non è più ripresa ed il ricorrente ha avviato una nuova relazione;
(5) che il ricorrente ha adempiuto agli obblighi economici assunti in sede di separazione e che la posizione finanziaria e contributiva delle parti è pressoché equivalente, godendo entrambi di reddito pensionistico mensile e prestando entrambi collaborazione nella società del figlio AS 4Gas srls con sede in Pistoia;
(6) che non sussistono, pertanto, i presupposti per un assegno divorzile a carico del ricorrente in favore della
CP_1
Pertanto, il ha concluso per sentir dichiarare: (i) in via preliminare la sospensione dell'obbligo Pt_1
a carico del di corrispondere euro 350,00 mensili in favore della moglie fino all'esito del Pt_1 giudizio di divorzio;
(ii) nel merito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la
CP_1
Il Giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del 16.06.2025, ha fissato la prima udienza di comparizione al 29.10.2025, onerando le parti degli adempimenti di legge.
i è costituita tempestivamente in giudizio, aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio ex adverso spiegata, dando atto che le parti nelle more sono addivenute ad un accordo chiedendo di poter depositare conclusioni congiunte. Pertanto, la convenuta ha insistito per ottenere: (i) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Pt_1
(ii) la rinuncia al mantenimento a carico del marito stabilito in sentenza di separazione;
(iii) l'impegno del a cedere la quota di sua proprietà della casa familiare sita in Montemurlo (PO), Via Ferrara Pt_1
n. 15, ai figli i quali provvederanno alle spese di trasferimento.
All'esito dell'udienza del 29.10.2025, alle quale le parti sono comparse personalmente, il giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e della loro volontà di divorziare, ha rinviato all'udienza dell'11.11.2025 per la formalizzazione dell'accordo, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio - Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge
55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi
3 dinanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi;
alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo; rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Serravalle Pistoiese in data 18.6.66, tra e con atto poi trascritto nei Registri di stato Parte_1 CP_1 civile del suddetto Comune al n. 39 Parte II serie A;
b. Omologa le seguenti condizioni:
1) i coniugi sono economicamente indipendenti e dunque nessun assegno divorzile è previsto;
2) la sig.ra dichiara di aver rinunciato all'assegno di contributo al mantenimento, CP_1 stabilito in sede di separazione consensuale, a far data dal mese di ottobre 2025 e di non avere alcuna richiesta economica e non, nei confronti del sig. Parte_1
c. Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
3) quanto all'immobile sito in Montemurlo (PO), Via Ferrara n. 15, censito all'N.C.E.U. del
Comune di Montemurlo in foglio di mappa 20 al mappale 1734 nel subalterno 512 con categoria A/2 classe 6 e al mappale 1734 nel subalterno 533 categoria C/6 classe 8-, di cui i comparenti sono comproprietari, il sig. cederà a titolo gratuito ai figli Parte_1 CP_2
e la quota di sua proprietà dell'immobile, con atto da stipularsi
[...] Controparte_3 entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza;
nel medesimo atto la sig.ra CP_1 cederà ai figli e la nuda proprietà della sua quota, CP_2 Controparte_3 conservandone l'usufrutto. In riferimento a ciò i coniugi dichiarano che il trasferimento del suddetto immobile, costituisce elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione e alla definizione degli accordi con conseguente trascrizione dell'atto che verrà stipulato in esenzione dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, nonché in esenzione dall'imposta di bollo e di ogni altra tassa e per gli effetti dell'art. 19 L. n. 74/1987, della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999 e dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2111/2016. Tutte le spese necessarie per il trasferimento di proprietà saranno poste a carico dei beneficiari.
4 4) Con il trasferimento delle rispettive quote dell'abitazione in favore dei figli, i coniugi danno atto e dichiarano di aver definito ogni pendente questione e di non aver altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo.
5) I sig.ri e rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza Pt_1 CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
6) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti d. Dichiara che le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
e. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Serravalle Pistoiese (PT) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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