Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4713/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4713, promossa con ricorso depositato il 12/11/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Busto Arsizio il 09.01.1995
cittadina: Italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. to Anita Bordone e l'Avv.to Andrea Tagliabue
e
2) Parte_2
Nato a Erice (Tp) il 29.10.1990
Cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in[...] con l'Avv.to Andrea Tagliabue e l'Avv.to Anita Bordone
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castronno (Va) in data 15 luglio 2017
(anno 2017 atto n. 4 parte II serie A)
con i seguenti figli minorenni:
nata in data [...] a [...]; Persona_1
nato in data [...] a [...]; Parte_3
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12.11.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto di letto, mensa e abitazione;
2) venga statuito l'affidamento condiviso ai genitori dei figli e Persona_1 Parte_3
con collocazione prevalente e residenza degli stessi presso l'abitazione materna. Tutte le
[...] decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori dovranno essere prese di comune accordo dai genitori rispettando le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei medesimi. Quando i minori saranno affidati all'uno od all'altro genitore, questi eserciterà la propria responsabilità genitoriale in maniera separata nelle questioni di ordinaria amministrazione;
3) la casa familiare sita in Tradate alla via Monte Grappa n° 40 venga assegnata con tutto ciò che l'arreda alla IG;
Parte_1
4) il mutuo per l'acquisto dell'abitazione familiare in comproprietà sita in Tradate via Monte Grappa
n° 40, stipulato con Banca di Asti in data 17.06.2022 avanti al notaio Dott. il cui Persona_2 rateo mensile ammonta ad € 480,00, verrà corrisposto integralmemente dalla IG Parte_1
il signor continuerà, medio tempore, a rimborsare in via esclusiva i ratei del
[...] Per_1 finanziamento stipulato per la ristrutturazione con Findomestic, pari ad € 583,00 mensili, sino al momento del rilascio della casa già familiare;
in seguito a tale rilascio, i ratei successivi di detto finanziamento, inizieranno ad essere rimborsati dalla moglie al marito con cadenza fine di ogni mese;
si obbliga sin da ora irrevocabilmente a cedere a titolo gratuito la propria quota del Parte_2
50% dell'unità immobiliare già casa familiare, infra meglio descritta, in data coeva all'estinzione integrale del finanziamento contratto per la ristrutturazione dell'immobile ed in ogni caso entro 30 giorni da tale data. Unitamente alle infradescritte unità immobiliari il signor si obbliga a Per_1 trasferire alla IG la quota di comproprietà delle parti comuni a norma dell'art Parte_1
1117 e segg. del codice civile. I coniugi chiedono sin da ora, in relazione alle attribuzioni patrimoniali,
l'esenzione da ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art 19 Legge n.74/87 e della Sentenza della Corte
Costituzionale n° 154 / 1999. La IG si onera sin da ora al pagamento di tutte Parte_1
le spese, compensi notarili ed imposte conseguenti all'acquisto della quota dell'immobile del signor
I coniugi convengono altresì di sciogliere sin da ora la comunione legale in ordine alla casa Per_1
coniugale, allo stato cointestata in regime di comunione dei beni, sita nel comune di Tradate (Va), via Monte Grappa n° 40 costituita da: a) appartamento ad uso civile abitazione posto al piano primo e composto da ingresso, soggiorno, cucina, camera e servizio, con annesso soprastante locale sottotetto al piano secondo;
b) appartamento ad uso civile abitazione posto a piano terra da destinare ad ampliamento dell'appartamento descritto alla precedente lettera a) e composto da due locali, cucina e servizio;
c) box ad uso autorimessa privata posto al piano terra.
Quanto sopra risultava censito al catasto dei fabbricati del medesimo Comune come segue:
-sezione urbana TR, foglio 10, mappale 2843, sub. 13, Via Monte Grappa n° 25, piano 1-2, categoria
A/4, classe 5, vani 4 , rendita catastale euro 185,92;
-sezione urbana TR, foglio 10, mappale 2843, sub.10, Via Monte Grappa n° 25 , piano T, categoria
A/4 , classe 5,vani 3,5 rendita catastale euro 162,68;
sezione urbana TR, foglio 10, mappale 2843, subalterno 12 Via Monte Grappa n° 25, piano T, categoria C/6, classe 7, mq 16, rendita catastale euro 46,27.
In seguito, in data 14.06.2023 è stata presentata alla di Varese dell' Controparte_1 [...]
di Varese una denunzia di varazione al Catasto Fabbricati per fusione – Controparte_2
diversa distribuzione degli spazi interni che ha comportato la fusione dei mappali 2843, sub 10 e 2843 sub 13, sopra descritti, nell'unico nuovo mappale contraddisto ora al catasto fabbricati del Comune di Tradate al foglio n. 10, mappale n. 2843, sub 503, via Monte Grappa n. 40, P. T-1 , categoria
A/2 , classe 5, cons. 8 vani, superficie catastale mq. 148, rendita 805,67
5) disporre che il padre, previo accordo con la madre, possa vedere e tenere con sé i figli in qualunque giorno e per qualunque periodo e, solo in caso di mancato accordo, varrà comunque, la seguente regolamentazione: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, tre giorni infrasettimanali, nelle settimane nelle quali non svolge turno lavorativo pomeridiano, dal termine delle lezioni scolastiche o, comunque, dalle 16:30 sino alle 20:30 nel periodo scolastico e sino alle 21:30 nel periodo estivo, fatta sempre salva la possibilità di differenti accordi tra le parti in base agli orari di lavoro, agli impegni scolastici e alla volontà dei minori;
6) disporre che il padre, una volta reperita un abitazione idonea a ospitare i bambini possa trascorrere con gli stessi due week end al mese alternati, dalle ore 20:00 del venerdì sera, oppure dalle ore 10:00 del sabato mattina, sino alle ore 20:30 della domenica nel periodo scolastico, e sino alle ore 21:30 nel periodo estivo, quando il padre avrà l'onere di riportare i minori presso l'abitazione materna, tenendo in considerazione anche alla volontà dei minori;
i minori trascorrano le festività in maniera alternata con ciascun genitore, come segue, 1 novembre 2024 con il padre, 8 dicembre 2024 con la madre, vigilia di Natale 2024 con il padre, S. Natale 2024 con la madre, S. Stefano 2024 con il padre,
31 dicembre 2024 con la madre, 1 gennaio 2025 con il padre, S. Pasqua 2025 con la madre, S. Angelo
2025 con il padre e cosi via, alternandosi di anno in anno;
in alternativa a tale accordo, per le festività natalizie, il padre avrà la facoltà di trascorrere in modalità alternata, di anno in anno, una settimana con i minori e dunque prevedendo il collocamento degli stessi dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1 gennaio al 7 gennaio con l'altro.
7) disporre che il padre, durante il periodo estivo, possa trascorrere con i figli 2/3 settimane, anche non consecutive, nei mesi di giugno e/o luglio e/o agosto, alternando di anno in anno i periodi per non creare disparità, informando la IG del luogo e del periodo ove condurrà con sé i Pt_1
minori, entro la data del 31 maggio di ciascun anno. Le medesime informazioni dovranno essere fornite con il medesimo preavviso dalla IG al signor circa il periodo, il luogo Pt_1 Per_1
e l'indirizzo di vacanza.
8) disporre che il sig. versi alla IG un contributo mensile al mantenimento dei Per_1 Pt_1 minori e di € 250,00 per ciascuno dei due figli;
oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 Per_3 per i minori, così come previste dalle “Linee guida per le spese extra assegno” seguite dal Tribunale di Varese pubblicate in data 01.02.2018, salva esibizione dei relativi documenti giustificativi. I costi per i buoni pasto dei minori verranno pagati da entrambi i genitori nella misura del 50%. Le somme erogate a titolo di contributo al mantenimento per i minori saranno rivalutate di anno in anno secondo gli indici Istat costo della vita e dovranno essere versate alla IG entro il giorno Parte_1
15 di ogni mese, per n. 12 mensilità, a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla IG
, il cui iban verrà comunicato dalla moglie;
Le spese sostenute da entrambi i genitori per i Pt_1
minori verranno detratte dagli stessi nella misura del 50% dalla dichiarazione dei redditi, salva diversa ed ulteriore intesa tra i coniugi. Gli assegni familiari e/o l'assegno unico universale per i minori verrà percepito integralmente dalla IG quale madre collocataria dei minori. Pt_1
9) i coniugi concordano inoltre che, in caso di necessità, qualora per la cura dei figli non siano disponibili i nonni materni/paterni, né alcun altro parente o persona conosciuta ed affidabile, potranno fare ricorso ad una baby sitter ed il relativo costo verrà suddiviso in misura pari al 50 % ciascuno;
10) i genitori concordano infine che le nuove modalità di relazione poste in essere con i figli dovranno essere attuate con gradualità, rispettando e garantendo le esigenze ed un tempo adeguato a consentire loro di elaborare la nuova situazione esistenziale. 11) I coniugi, qualora ancora occorra, rilasciano sin da ora reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo della carta di identità, del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per i figli minori;
12) nulla a titolo di contributi di mantenimento per i coniugi in quanto entrambi occupati;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 15.07.2017, in Castronno (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Castronno (anno 2017, atto n. 4 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.