Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00842/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 842 del 2025, proposto da
Società Agricola Mastrolat di ST RA e UC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio elettivo fisico in Udine alla via Mercatovecchio n.28;
contro
ADER - Agenzia delle Entrate SC, AGEA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia, S. Marco, 63;
per l'annullamento
dell’intimazione di pagamento n. 12420259002718842000 recante l’importo di €.185.419,49#, limitatamente al ruolo AGEA, relativo all’anno 2007 e, quindi, per l’importo di €.183.108,14;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ADER - Agenzia delle Entrate SC e dell’AGEA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa Ida LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 29/04/2025 e depositato in data 15/05/2025, parte ricorrente, premettendo di essere titolare di un’azienda agricola, che produce latte destinato ad essere compravenduto, ha impugnato l’intimazione di pagamento, meglio descritta in epigrafe, con la quale la competente Agenzia delle Entrate – SC (d’ora in poi, anche ADER) ha richiesto il pagamento della complessiva somma di €.185.419,49#, limitando l’impugnativa al ruolo inerente i “residui Agea ex D.L. n. 27/2019”, relativo all’anno 2007 e, quindi, all’ingiunzione a pagare l’importo di €.183.108,14#:
Parte ricorrente ha formulato l’impugnativa con esclusivo riguardo alla voce creditoria sorta in base al c.d. “prelievo latte” determinato da presunti sforamenti dalla corrispondente “quota-latte” fissata dall’Unione Europea per i periodi in esame.
In particolare, l’intimazione impugnata, che comprende sia la sorte capitale che gli interessi, richiama quale atto presupposto la cartella di pagamento n. 1240207280263107000 (cui è stato successivamente attribuito il n.12420110016306309000,), della quale viene indicata l’avvenuta notifica in data 07/10/2011.
L’impugnativa è affidata a cinque motivi così rubricati: “1) Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione- mancata allegazione della cartella di pagamento- mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento-violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio; 2) Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati; 3) Intervenuta prescrizione del credito dell’AGEA. Intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica della cartella; 4) Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento alla normativa unionale. Illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere; 5) Nullità /annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni dall’AGEA. Errata quantificazione del presunto debito - difetto carenza di motivazione”.
In sintesi, parte ricorrente ha dedotto che l’intimazione di pagamento sarebbe nulla perché si limiterebbe a indicare il numero della rispettiva cartella esattoriale presupposta senza allegarla, sicché non sarebbe quindi possibile comprendere su che cosa si fondi il credito azionato dall’ADER e, anche ipotizzando che vengano in rilievo somme a titolo di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, non sarebbe possibile comprendere quali sarebbero le annate di campagna lattiera di riferimento.
Parte ricorrente ha lamentato, inoltre, che il provvedimento impugnato non illustrerebbe le modalità di calcolo degli interessi: in particolare non sarebbe possibile comprendere quali siano i tassi di interesse applicati e il dies a quo del computo degli stessi, in ogni caso calcolati in maniera illegittima.
Ha eccepito, poi, che il credito azionato dall’Amministrazione sarebbe da ritenersi estinto per prescrizione, essendo decorso senza interruzioni né sospensioni il relativo termine (quadriennale, quinquennale e finanche decennale).
Gli atti di imputazione del prelievo sarebbero, altresì, illegittimi perché adottati sulla base della normativa nazionale in contrasto con quella sovraordinata europea, così come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con decisione del 27 giugno 2019 e dal Consiglio di Stato con le decisioni nn. 7726/2019 e 7734/2019. In particolare, l’intimazione impugnata sarebbe affetta da profili di illegittimità originaria e derivata dovuta alla mancata redistribuzione delle quote inutilizzate a favore degli allevatori e produttori che ne avevano diritto, secondo modalità lineari e paritarie anziché secondo criteri prioritari e di preferenza riservata a “categorie privilegiate”, come invece sarebbe accaduto quantomeno sino al 2009.
Sotto altro aspetto, i dati impiegati dall’AGEA per il calcolo dei prelievi supplementari non sarebbero verificabili né attendibili e non consentirebbero, infine, di comprendere se le somme oggetto dell’intimazione di pagamento abbiano tenuto conto dei pagamenti già effettuati e/o degli importi recuperati dall’Amministrazione mediante operazioni di compensazione sui contributi dovuti al produttore nell’ambito della politica agricola comune (c.d. p.a.c.).
Si sono costituite in giudizio, in resistenza, in data 04/06/2025 l’ADER e l’AGEA, contestando le pretese della ricorrente e all’uopo dimettendo la documentazione ritenuta pertinente.
Con ordinanza cautelare n. 251/2025, emessa all’esito dell’udienza camerale del giorno 05/06/2025, il Tribunale ha sospeso l’efficacia degli atti e provvedimenti gravati e ha onerato l’AGEA e l’ADER, secondo le rispettive competenze, del deposito della documentazione necessaria al fine di istruire compiutamente la controversia.
All’udienza pubblica del 27 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il Collegio rileva preliminarmente che l’ADER, nel rapporto informativo allegato all’atto di costituzione in data 30/06/2025 (v. all. n.1, pag.3), ha riferito dell’avvenuta impugnazione della cartella di pagamento presupposta alla qui gravata impugnazione e dell’integrale rigetto del relativo ricorso con sentenza del Consiglio di Stato del 3 giugno 2025 n.4779, circostanze rilevanti ai fini della corretta perimetrazione del thema decidendum del presente giudizio.
Infatti, è noto che l’intimazione di pagamento ha natura di invito a pagare una somma a debito, il cui importo è stato in precedenza determinato da almeno un atto presupposto (nel caso di specie, la cartella di pagamento e, prima ancora, dal c.d. atto di prelievo supplementare, previa constatazione dell’inosservanza del limite quantitativo imposto alla produzione del latte in riferimento alla specifica annata lattiero-casearia), prodromico all'esecuzione forzata. Essa, dunque, non ha natura di atto impositivo e, qualora l’atto impositivo presupposto sia divenuto definitivo per omessa impugnazione oppure perché l’impugnazione avverso di essa è stata respinta o è stata dichiarata irricevibile o inammissibile o improcedibile, può essere gravata - e, correlativamente, la sua legittimità può essere scrutinata - solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti impositivi da cui è sorto il debito (cfr., ex multis , Cass. civ., sez. V, 10 aprile 2013, n. 8704).
Ne consegue che, già di per sé (e in disparte delle vicende giudiziarie che hanno riguardante i più risalenti atti di imputazione dei prelievi), l'infruttuosa iniziativa impugnatoria ad opera della medesima parte ricorrente contro la presupposta cartella di pagamento, con conseguente consolidamento degli effetti di quest’ultima, determina la preclusione per la detta parte ricorrente a dolersi, nella successiva sede di impugnazione della intimazione di pagamento, di vizi della presupposta cartella ovvero proporre questioni o sollevare eccezioni che attengono all’ an e al quantum della pretesa creditoria.
In altri termini, la mancata o infruttuosa impugnazione dell'atto presupposto (cioè, nel caso di specie, della presupposta cartella esattoriale) impedisce di contestarne (nuovamente) in questa sede i profili di invalidità e gli effetti sostanziali: le relative doglianze, anche se proposte quali azioni di accertamento negativo della debenza delle somme richieste, debbono, pertanto, ritenersi inammissibili.
Il rilievo appena formulato è in linea con il tradizionale inquadramento della posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente nelle controversie quale quella di cui è causa, come individuata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: “tutte le questioni implicanti una contestazione dell' an o del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche attengono a posizioni di interesse legittimo ed originano da provvedimenti autoritativi, come tali soggetti al regime del consolidamento in atti definitivi se non impugnati nei termini (Cass., Sez. Un., ordinanze nn. 31370 e 31371 del 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 2552 del 2019). (...) Non risulta pertanto ammissibile nella presente sede una domanda volta a porre nuovamente in discussione i presupposti di una intimazione implicitamente accettata dagli interessati e, comunque, mai impugnata” (Cons. Stato, III, 7 febbraio 2023 n. 1318).
Ciò posto, il Collegio osserva che, come già evidenziato innanzi, l’impugnativa avverso la cartella di pagamento presupposta all’intimazione di pagamento qui impugnata è stata integralmente respinta con sentenza di questa Sezione del giorno 3 giugno 2025 n. 4770.
Pertanto, la definitività del prelievo (conseguente alla impossibilità di ulteriormente contestare in sede giurisdizionale la cartella di pagamento assunta a presupposto dell’intimazione impugnata) priva la parte ricorrente della facoltà di avvalersi degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite nell'inoppugnabilità dell’atto (TAR Veneto, IV, 16 ottobre 2023, n. 1455; Cons. Stato, III, 17 maggio 2022, n. 3910).
Né può valere, in questo caso, la disapplicazione, in quanto l'incompatibilità comunitaria affermata dalla Corte di Giustizia (27 giugno 2019 -causa C-348/2018; 13 gennaio 2022 -causa C 377/2019) non ha riguardato norme nazionali attributive del potere, bensì norme nazionali indicanti i criteri da seguire per l'esercizio del potere (provvedimenti sulla compensazione nazionale e sull'imputazione del prelievo).
Ne consegue che la domanda di accertamento negativo della debenza delle somme, ove evincibile dall'azione impugnatoria, non può che risolversi alla luce dei medesimi parametri, onde non vanificare le statuizioni in ultimo richiamate sulla base di una prospettazione della domanda giudiziale comunque rivolta, sul piano sostanziale, all'annullamento della pretesa di pagamento contenuta negli atti impugnati in epigrafe.
Anche secondo un recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale espresso dal giudice amministrativo di primo grado:
- “se la cartella di pagamento è divenuta definitiva, la successiva intimazione di pagamento può essere censurata solo per vizi propri e non per questioni imputabili all'atto presupposto, oramai divenuto insindacabile” (v. TAR Piemonte, sez. II, 18 aprile 2023 n. 335); tanto in linea con l'orientamento generale per cui l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile la cartella di pagamento presupposta (v. Cons. Stato, sez. III, 17 maggio 2022 n. 3910);
- “a fronte di cartella di pagamento divenuta definitiva, non si può eccepire l'intervenuta prescrizione del credito dell'Autorità pubblica allorché si impugni la successiva intimazione di pagamento. Né, evidentemente, una prescrizione del credito di AGEA può nella fattispecie dirsi intervenuta dopo la notificazione della cartella di pagamento, giacché le due intimazioni qui impugnate risultano posteriori di meno di tre anni rispetto alla prima” (TAR Emilia Romagna, Parma, I, 19 luglio 2023, n. 233)
Ne consegue che devono ritenersi inammissibili tutte le censure promosse in sede di gravame avverso l’intimazione di pagamento che attengono, però, in via generale al contrasto tra la normativa nazionale con quella euro-unitaria in materia, e, più in particolare, alla formazione del ruolo, al contenuto della presupposta cartella di pagamento, alla determinazione dell’importo dovuto, ad eventuali meccanismi di compensazione la cui applicazione – secondo la prospettazione difensiva attorea - sia stata pretermessa o non correttamente eseguita dall’Amministrazione (ovvero le censure articolate con i motivi quarto e quinto del ricorso) e ciò in ragione della definitività del titolo determinativo del debito e, quindi, del credito azionato a cagione della rilevata inammissibilità del relativo gravame.
In definitiva, residuano da scrutinare solo i seguenti profili, rispetto ai quali, peraltro, questa Sezione si è già diverse volte pronunciata.
-Eccezione di illegittimità dell’intimazione di pagamento per mancata allegazione della cartella e della campagna lattiera cui il credito azionato fa riferimento (primo motivo di ricorso):
il Collegio osserva che la cartella presupposta all’intimazione qui gravata è specificamente indicata a pag. 2 nel secondo riquadro del “Dettaglio del debito”, dove è riportato il codice identificativo ed è trascritta la data di notificazione. Questi elementi sono del tutto sufficienti per la identificazione dell’atto, peraltro ben conosciuto dalla parte che ha promosso contro di esso una tempestiva impugnazione, definita con la già richiamata sentenza del Consiglio di Stato del 3 giugno 2025 n. 4770.
-Eccezione di genericità e indeterminatezza nel calcolo degli interessi (secondo motivo di ricorso): l’eccezione è parimenti infondata, in quanto l’ammontare degli interessi è predeterminato dalla normativa di riferimento, con la conseguenza che la loro quantificazione costituisce attività vincolata, come tale non richiedente la specificazione dei criteri seguiti.
Nel caso in esame, l’obbligo di pagamento degli interessi di mora è correttamente giustificato dal richiamo all’art. 30 del D.P.R. 672 del 1973. Sul punto va ricordato che, per ottenere il pagamento della somma pretesa, AGEA ha affidato la riscossione ad ADER, la quale opera ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973.
L’art. 25, primo comma, di tale decreto, stabilisce che, una volta ricevuto il ruolo, il concessionario della riscossione debba inviare al debitore una cartella di pagamento (che ai sensi del secondo comma dello stesso articolo deve essere redatta in conformità ad un modello ministeriale), invitandolo a versare quanto dovuto nel termine di sessanta giorni. Scaduto questo termine, in assenza di versamento spontaneo, sono dovuti gli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, il cui tasso è stabilito annualmente con decreto ministeriale.
Pertanto, il debitore, applicando i criteri normativi, è in grado di verificare agevolmente la correttezza dei calcoli (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 19 luglio 2023, n. 1901; T.A.R. Piemonte, sez. II, 2 maggio 2023, n. 399), e non può limitarsi a dedurre la mancanza di motivazione, dovendo, al fine di dimostrare l’illegittimità dell’intimazione di pagamento, opporre alla determinazione dell’Amministrazione un proprio calcolo che porti ad un importo per interessi inferiore a quello quantificato.
-Eccezione di prescrizione del credito (terzo motivo di ricorso):
l’eccezione è da disattendere, avuto riguardo alla circostanza che tra la notifica della cartella di pagamento, notificata nel mese di ottobre 2011 e la notifica della intimazione di pagamento qui impugnata in data 14/03/2025, non è decorso né il termine quinquennale di prescrizione proprio del credito per interessi né, tantomeno, quello decennale per il credito avente ad oggetto il capitale, né - ma il rilievo è formulato solo ad abundantiam - il termine di prescrizione quadriennale invocato dalla difesa della parte ricorrente (cfr. ex multis : Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022, n. 9706; Id., sez. III, 12 aprile 2022, n. 2730; Id., sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8659; TAR Veneto, sez. IV, ottobre 2023, n. 1456; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 10 ottobre 2023, n. 733), atteso che, in ragione della pendenza, fino alla pubblicazione della richiamata sentenza del Consiglio di Stato del 3 giugno 2025 n.4779, dell’impugnativa avverso la cartella di pagamento presupposta, si è determinato l’effetto interruttivo-sospensivo del termine di prescrizione.
Conclusivamente, il ricorso va complessivamente disatteso, in parte, perché recante censure inammissibili e, in parte, perché recante doglianze infondate.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate e decise, nonché alle oscillazioni giurisprudenziali in materia, si stima equo compensare tra le parti le spese dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)rigetta il ricorso;
b)compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Francesco Avino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida LA |
IL SEGRETARIO