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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 30/01/2026, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1387/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3664/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473443 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473443 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473443 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473443 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473443 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473443 TARI 2023
- sul ricorso n. 3710/2025 depositato il 05/02/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473443 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 974/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con i ricorsi 3664/2025 e 3710/2025, corredati da istanza di trattazione in pubblica udienza e da domanda cautelare, entrambi depositati in data 5/2/2025, il secondo notificato in data 10/1/2025, la signora Ricorrente_1
impugna l'avviso di accertamento esecutivo di estremi specificati in epigrafe, notificato a mezzo posta in data 13/11/2024, con cui viene contestato l'omesso pagamento della TARI e della TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 per l'immobile ubicato in Roma, Indirizzo_1, dati catastali_1, cat. A3 e dati catastali_2, cat. C2, e viene chiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 3.989. I ricorsi sono affidati ad un unico motivo.
2. Il ricorso 3664/2025 non risulta notificato. Il ricorso 3710/2025 risulta tempestivamente e ritualmente notificato al Comune di Roma a mezzo PEC, all'indirizzo PEC indicato nell'avviso di accertamento per la ricezione dei ricorsi.
2.1. Il Comune si è costituito in giudizio e con controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 29/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi. Deve evidenziarsi che essendo i ricorsi identici, si è verificata verosimilmente una erronea duplicazione in fase di deposito. Dato che il ricorso 3664/2025 è privo di notifica ed è un mero duplicato, il medesimo è inammissibile. Si procede pertanto all'esame del ricorso 3710/2025.
5. Con l'unico motivo si deduce che la ricorrente è solo nuda proprietaria dell'immobile, e come tale non è obbligata al pagamento della TARI, che incombe sull'usufruttuaria. Evidenzia, inoltre, che l'usufruttuaria, a sua volta, ha concesso l'immobile in locazione, e che il locatario ha attivato l'utenza TARI a proprio nome, seppure “in ritardo”, per l'immobile oggetto di accertamento, a partire dal 1/2/2019.
5.1. Il difensore del Comune di Roma ha invece sostenuto che la ricorrente, nella qualità di nudo proprietario, sarebbe obbligata in solido con l'usufruttuaria, a sua volta obbligata al pagamento della TARI in assenza di tempestiva dichiarazione a fini TARI della esistenza di un contratto di locazione.
5.2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Le circostanze dedotte sono debitamente documentate con la produzione in atti del contratto di compravendita dell'immobile da cui risulta la posizione di nudo proprietario della ricorrente.
Ai sensi dell'art. 1, c. 642 l. n. 147/2013, presupposto del pagamento della TARI è il possesso o la detenzione di immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, la TARI è dovuta in solido.
Nel caso di contratto di usufrutto, il proprietario ha solo la “nuda proprietà”, svuotata del possesso e della detenzione, che spettano all'usufruttuario, il quale, a sua volta, può disporre del suo diritto di godimento, ad es. mediante locazione del bene oggetto di usufrutto.
Non avendo il nudo proprietario il possesso né la detenzione dell'immobile, non sussiste una sua obbligazione solidale con l'usufruttuario per il pagamento della TARI. Infatti il presupposto d'imposta è il possesso o la detenzione, due elementi che non costituiscono il contenuto della nuda proprietà. Nudo proprietario e usufruttuario non sono giuridicamente compossessori o co-detentori, e dunque non si configura il presupposto normativo della “pluralità di possessori o detentori” richiesto per la solidarietà passiva tributaria in relazione alla TARI.
E' dunque evidente che la ricorrente non è tenuta al pagamento della TARI, che grava sull'usufruttario, e, in caso di locazione, sul locatario, purché le parti facciano dichiarazione al Comune della variazione del detentore.
5.3. Nel corso della discussione orale in udienza il difensore della ricorrente ha precisato che il locatario ha reso la dichiarazione ai fini TARI "ora per allora" solo dopo la notifica dell'avviso di accertamento per cui è processo, così precisando il significato dell'affermazione, contenuta in ricorso, che la dichiarazione TARI è stata resa "in ritardo".
Il giudice rileva che la dichiarazione TARI in atti, a firma del locatario, sebbene indichi come decorrenza la data del 1/2/2019, non reca la data di quando è stata effettuata. Occorre prendere atto della circostanza fattuale emersa in udienza, in assenza di contestazione, che l'attivazione dell'utenza TARI a nome del locatario è stata effettuata dopo la notifica dell'avviso di accertamento, e che quindi la TARI non è stata pagata da nessuno, per gli anni oggetto di accertamento.
Tuttavia è irrilevante in questa sede disputare se la TARI, per il periodo di omesso versamento, sia dovuta o meno dall'usufruttuaria, in ragione della circostanza che la dichiarazione di variazione di detenzione dell'immobile è stata fatta dal locatario in ritardo, e fino a quando sia dovuta, perché nel presente giudizio l'atto di accertamento ha per destinatario la titolare della nuda proprietà e non la titolare dell'usufrutto. Occorre dunque solo dichiarare che il tributo non è dovuto dalla titolare della nuda proprietà, mentre esula dalla materia del contendere l'individuazione dell'obbligato, tra usufruttuario e locatario, e del vincolo di solidarietà tra i due. Compete al Comune di Roma riemettere l'avviso di accertamento del tributo, che comunque risulta non pagato, nei confronti del soggetto obbligato.
6. In conclusione, il ricorso va accolto e l'atto impugnato va annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune di Roma nei confronti del soggetto obbligato al pagamento della TARI.
7. Le spese vanno compensate in ragione del 50%, considerato che comunque il debito tributario non è stato assolto e che la proprietaria del bene non si è tempestivamente attivata con il Comune per comunicare la situazione dell'immobile ai fini TARI, come sarebbe stato suo onere quanto meno al momento dell'acquisto del bene e della concessione dell'usufrutto, e per il 50% restante seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto, come criterio di orientamento, dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi
1 e 5, art. 5 comma 4, tabella 23, d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni).
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi 3664/2025 e 3710/2025. Dichiara inammissibile il ricorso 3664/2025. Accoglie il ricorso
3710/2025 e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 500 (cinquecento), oltre accessori di legge.
Contributo unificato per il ricorso 3710/2025 ripetibile a carico del Comune di Roma.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3664/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473443 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473443 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473443 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473443 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473443 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473443 TARI 2023
- sul ricorso n. 3710/2025 depositato il 05/02/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473443 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 974/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con i ricorsi 3664/2025 e 3710/2025, corredati da istanza di trattazione in pubblica udienza e da domanda cautelare, entrambi depositati in data 5/2/2025, il secondo notificato in data 10/1/2025, la signora Ricorrente_1
impugna l'avviso di accertamento esecutivo di estremi specificati in epigrafe, notificato a mezzo posta in data 13/11/2024, con cui viene contestato l'omesso pagamento della TARI e della TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 per l'immobile ubicato in Roma, Indirizzo_1, dati catastali_1, cat. A3 e dati catastali_2, cat. C2, e viene chiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 3.989. I ricorsi sono affidati ad un unico motivo.
2. Il ricorso 3664/2025 non risulta notificato. Il ricorso 3710/2025 risulta tempestivamente e ritualmente notificato al Comune di Roma a mezzo PEC, all'indirizzo PEC indicato nell'avviso di accertamento per la ricezione dei ricorsi.
2.1. Il Comune si è costituito in giudizio e con controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 29/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi. Deve evidenziarsi che essendo i ricorsi identici, si è verificata verosimilmente una erronea duplicazione in fase di deposito. Dato che il ricorso 3664/2025 è privo di notifica ed è un mero duplicato, il medesimo è inammissibile. Si procede pertanto all'esame del ricorso 3710/2025.
5. Con l'unico motivo si deduce che la ricorrente è solo nuda proprietaria dell'immobile, e come tale non è obbligata al pagamento della TARI, che incombe sull'usufruttuaria. Evidenzia, inoltre, che l'usufruttuaria, a sua volta, ha concesso l'immobile in locazione, e che il locatario ha attivato l'utenza TARI a proprio nome, seppure “in ritardo”, per l'immobile oggetto di accertamento, a partire dal 1/2/2019.
5.1. Il difensore del Comune di Roma ha invece sostenuto che la ricorrente, nella qualità di nudo proprietario, sarebbe obbligata in solido con l'usufruttuaria, a sua volta obbligata al pagamento della TARI in assenza di tempestiva dichiarazione a fini TARI della esistenza di un contratto di locazione.
5.2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Le circostanze dedotte sono debitamente documentate con la produzione in atti del contratto di compravendita dell'immobile da cui risulta la posizione di nudo proprietario della ricorrente.
Ai sensi dell'art. 1, c. 642 l. n. 147/2013, presupposto del pagamento della TARI è il possesso o la detenzione di immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, la TARI è dovuta in solido.
Nel caso di contratto di usufrutto, il proprietario ha solo la “nuda proprietà”, svuotata del possesso e della detenzione, che spettano all'usufruttuario, il quale, a sua volta, può disporre del suo diritto di godimento, ad es. mediante locazione del bene oggetto di usufrutto.
Non avendo il nudo proprietario il possesso né la detenzione dell'immobile, non sussiste una sua obbligazione solidale con l'usufruttuario per il pagamento della TARI. Infatti il presupposto d'imposta è il possesso o la detenzione, due elementi che non costituiscono il contenuto della nuda proprietà. Nudo proprietario e usufruttuario non sono giuridicamente compossessori o co-detentori, e dunque non si configura il presupposto normativo della “pluralità di possessori o detentori” richiesto per la solidarietà passiva tributaria in relazione alla TARI.
E' dunque evidente che la ricorrente non è tenuta al pagamento della TARI, che grava sull'usufruttario, e, in caso di locazione, sul locatario, purché le parti facciano dichiarazione al Comune della variazione del detentore.
5.3. Nel corso della discussione orale in udienza il difensore della ricorrente ha precisato che il locatario ha reso la dichiarazione ai fini TARI "ora per allora" solo dopo la notifica dell'avviso di accertamento per cui è processo, così precisando il significato dell'affermazione, contenuta in ricorso, che la dichiarazione TARI è stata resa "in ritardo".
Il giudice rileva che la dichiarazione TARI in atti, a firma del locatario, sebbene indichi come decorrenza la data del 1/2/2019, non reca la data di quando è stata effettuata. Occorre prendere atto della circostanza fattuale emersa in udienza, in assenza di contestazione, che l'attivazione dell'utenza TARI a nome del locatario è stata effettuata dopo la notifica dell'avviso di accertamento, e che quindi la TARI non è stata pagata da nessuno, per gli anni oggetto di accertamento.
Tuttavia è irrilevante in questa sede disputare se la TARI, per il periodo di omesso versamento, sia dovuta o meno dall'usufruttuaria, in ragione della circostanza che la dichiarazione di variazione di detenzione dell'immobile è stata fatta dal locatario in ritardo, e fino a quando sia dovuta, perché nel presente giudizio l'atto di accertamento ha per destinatario la titolare della nuda proprietà e non la titolare dell'usufrutto. Occorre dunque solo dichiarare che il tributo non è dovuto dalla titolare della nuda proprietà, mentre esula dalla materia del contendere l'individuazione dell'obbligato, tra usufruttuario e locatario, e del vincolo di solidarietà tra i due. Compete al Comune di Roma riemettere l'avviso di accertamento del tributo, che comunque risulta non pagato, nei confronti del soggetto obbligato.
6. In conclusione, il ricorso va accolto e l'atto impugnato va annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune di Roma nei confronti del soggetto obbligato al pagamento della TARI.
7. Le spese vanno compensate in ragione del 50%, considerato che comunque il debito tributario non è stato assolto e che la proprietaria del bene non si è tempestivamente attivata con il Comune per comunicare la situazione dell'immobile ai fini TARI, come sarebbe stato suo onere quanto meno al momento dell'acquisto del bene e della concessione dell'usufrutto, e per il 50% restante seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto, come criterio di orientamento, dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi
1 e 5, art. 5 comma 4, tabella 23, d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni).
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi 3664/2025 e 3710/2025. Dichiara inammissibile il ricorso 3664/2025. Accoglie il ricorso
3710/2025 e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 500 (cinquecento), oltre accessori di legge.
Contributo unificato per il ricorso 3710/2025 ripetibile a carico del Comune di Roma.