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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 584/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKCR0600073 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 605/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come atto depositato si propone ricorso alla Corte Tributaria Provinciale avverso avviso con atto di recupero in oggetto per violazioni dell'art. 25 del DL 34/2020, art. 10 legge 212/2000, erronea applicazione del DM Mef 11/12/2021, violazione dell'art 7 L. 212/2000 per carente motivazione ed erroneo calcolo dei costi fissi non coperti ai sensi della sezione 3.12 del Temporary Framework.
L'Agenzia delle Entrate ritiene non esistenti i presupposti per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 25 DL 34/2020 per l'assenza del secondo requisito di cui al DM 11/12/21 art. 3 comma 2 lettera b).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In effetti contrariamente a quanto sostenuto in ricorso deve convenirsi con parte resistente come l'autodichiarazione DSAN risulti trasmessa in data 25/11/2022 e rappresenta atto unilaterale già in sé rilevante ai fini dell'accertamento; l'adesione al regime previsto dalla sezione 3.12 implica il rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. MEF 11/12/2021, tra cui appunto la dimostrazione della perdita economica di almeno il 30% nel periodo 11/09/2020 – 31/12/2021.
Ciò detto non risultano sufficientemente allegati al ricorso elementi di contabilità che riscontrano per il periodo in oggetto alcuna perdita economica significativa, laddove i costi fissi non risultano superiori al
90% del contributo ricevuto;
in merito alla non operatività della sezione 3.12 non risulta fornita alcuna prova contabile alternativa che giustifichi il mantenimento dei contributi ricevuti, in assenza di rettifiche tempestive o errori obiettivamente scusabili.
Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Per la complessità della materia e per la pronuncia di caducazione dell'atto determinata da soli motivi formali appare equa la compensazione delle spese tra le parti. rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Foggia, 12/09/2025
P.Q.M.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 584/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVKCR0600073 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 605/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come atto depositato si propone ricorso alla Corte Tributaria Provinciale avverso avviso con atto di recupero in oggetto per violazioni dell'art. 25 del DL 34/2020, art. 10 legge 212/2000, erronea applicazione del DM Mef 11/12/2021, violazione dell'art 7 L. 212/2000 per carente motivazione ed erroneo calcolo dei costi fissi non coperti ai sensi della sezione 3.12 del Temporary Framework.
L'Agenzia delle Entrate ritiene non esistenti i presupposti per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 25 DL 34/2020 per l'assenza del secondo requisito di cui al DM 11/12/21 art. 3 comma 2 lettera b).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In effetti contrariamente a quanto sostenuto in ricorso deve convenirsi con parte resistente come l'autodichiarazione DSAN risulti trasmessa in data 25/11/2022 e rappresenta atto unilaterale già in sé rilevante ai fini dell'accertamento; l'adesione al regime previsto dalla sezione 3.12 implica il rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. MEF 11/12/2021, tra cui appunto la dimostrazione della perdita economica di almeno il 30% nel periodo 11/09/2020 – 31/12/2021.
Ciò detto non risultano sufficientemente allegati al ricorso elementi di contabilità che riscontrano per il periodo in oggetto alcuna perdita economica significativa, laddove i costi fissi non risultano superiori al
90% del contributo ricevuto;
in merito alla non operatività della sezione 3.12 non risulta fornita alcuna prova contabile alternativa che giustifichi il mantenimento dei contributi ricevuti, in assenza di rettifiche tempestive o errori obiettivamente scusabili.
Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Per la complessità della materia e per la pronuncia di caducazione dell'atto determinata da soli motivi formali appare equa la compensazione delle spese tra le parti. rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Foggia, 12/09/2025
P.Q.M.