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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2082/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, in persona dei
Magistrati sigg.ri:
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott. Alessandro Pellegri Giudice
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto (ex art. 473 bis, 49-51, c.p.c.) n. 2082/2023 R.G.A.C., promosso congiuntamente da
, Cod. Fisc. , nata a Parte_1 C.F._1
Carrara (MS) il 09.09.1951, ivi residente in [...] M
e da
Cod. Fisc. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(MS) il 22.06.1947, ivi residente in [...] entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura agli atti, dall'Avv.
Roberto Pezzica, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in
Carrara (MS), Piazza 2 Giugno, n. 14 ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 15.11.2024, in sostituzione dell'udienza del 20.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 22.12.2023, e Parte_1 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Parte_2
Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio con rito civile in Carrara (MS), il giorno
22.06.1980, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1980, al n. 12, parte I;
2 che dalla loro unione coniugale sono nate tre figlie, (nata a Per_1
Carrara (MS) il 18.02.1980), (nata a [...] il [...]) e Per_2
(nata a [...] il [...]), tutte maggiorenni ed Per_3
economicamente autosufficienti;
che il legame tra le parti, negli ultimi anni, si è deteriorato a causa di incomprensioni, essendo la convivenza divenuta intollerabile ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione consensuale e, in seguito, nel contesto dello stesso procedimento, a seguito del decorso del termine previsto ex lege, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e reiterate in sede di udienza di comparizione dinanzi al G.I. designato. Il
P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento.
Con sentenza n. 221/2024, emessa il 22.03.2024 e pubblicata il
27.03.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, con rimessione della causa sul ruolo, mediante separata ordinanza, ai fini della definizione della domanda di divorzio. Il procedimento è quindi pervenuto nuovamente in decisione sulle conclusioni ribadite con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 20.12.2024, essendo medio tempore decorso il termine previsto ex art. 3 della L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015.
§§§§§§§§§§
Premesso quanto sin qui esposto, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1 dicembre 1970 n.
898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 e, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Giudice relatore designato dal Presidente nella fase del procedimento relativa alla separazione personale, essendo decorso, nelle more, il termine previsto ai
3 sensi del combinato disposto di cui agli all'art. 473 bis 49 comma 1 ed all'art. 3, 2), lett. b) della L. n. 898/1970.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità oltre il tempo stabilito ex lege ai fini dello scioglimento del vincolo coniugale,
l'insistenza nel ricorso e l'inutilità del tentativo di conciliazione (a fronte della concorde dichiarazione di non intendere conciliarsi, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo inciso dell'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c.) dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, alle medesime condizioni trasfuse in ricorso e già omologate in riferimento alla domanda di separazione personale con la richiamata sentenza n. 221/2024.
Dette condizioni, in particolare la concorde dichiarazione delle parti di non necessitare di contributo al mantenimento di sorta per essere le stesse economicamente indipendenti, attengono a diritti disponibili e possono essere pertanto recepite con la presente sentenza, non essendovi luogo a provvedere in ordine ai rapporti tra i ricorrenti ed i figli, risultando questi ultimi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della moglie del cognome che ella aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe e dando atto che le parti hanno concordemente rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, così provvede:
4 Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e come in epigrafe generalizzati.
[...] Parte_2
Dà atto che i ricorrenti si sono dichiarati economicamente autosufficienti ed hanno rinunciato all'assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altro.
Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del Parte_1
cognome maritale.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Massa, in data
08.05.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, in persona dei
Magistrati sigg.ri:
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott. Alessandro Pellegri Giudice
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto (ex art. 473 bis, 49-51, c.p.c.) n. 2082/2023 R.G.A.C., promosso congiuntamente da
, Cod. Fisc. , nata a Parte_1 C.F._1
Carrara (MS) il 09.09.1951, ivi residente in [...] M
e da
Cod. Fisc. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(MS) il 22.06.1947, ivi residente in [...] entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura agli atti, dall'Avv.
Roberto Pezzica, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in
Carrara (MS), Piazza 2 Giugno, n. 14 ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 15.11.2024, in sostituzione dell'udienza del 20.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 22.12.2023, e Parte_1 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Parte_2
Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio con rito civile in Carrara (MS), il giorno
22.06.1980, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1980, al n. 12, parte I;
2 che dalla loro unione coniugale sono nate tre figlie, (nata a Per_1
Carrara (MS) il 18.02.1980), (nata a [...] il [...]) e Per_2
(nata a [...] il [...]), tutte maggiorenni ed Per_3
economicamente autosufficienti;
che il legame tra le parti, negli ultimi anni, si è deteriorato a causa di incomprensioni, essendo la convivenza divenuta intollerabile ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione consensuale e, in seguito, nel contesto dello stesso procedimento, a seguito del decorso del termine previsto ex lege, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e reiterate in sede di udienza di comparizione dinanzi al G.I. designato. Il
P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento.
Con sentenza n. 221/2024, emessa il 22.03.2024 e pubblicata il
27.03.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, con rimessione della causa sul ruolo, mediante separata ordinanza, ai fini della definizione della domanda di divorzio. Il procedimento è quindi pervenuto nuovamente in decisione sulle conclusioni ribadite con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 20.12.2024, essendo medio tempore decorso il termine previsto ex art. 3 della L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015.
§§§§§§§§§§
Premesso quanto sin qui esposto, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1 dicembre 1970 n.
898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 e, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Giudice relatore designato dal Presidente nella fase del procedimento relativa alla separazione personale, essendo decorso, nelle more, il termine previsto ai
3 sensi del combinato disposto di cui agli all'art. 473 bis 49 comma 1 ed all'art. 3, 2), lett. b) della L. n. 898/1970.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità oltre il tempo stabilito ex lege ai fini dello scioglimento del vincolo coniugale,
l'insistenza nel ricorso e l'inutilità del tentativo di conciliazione (a fronte della concorde dichiarazione di non intendere conciliarsi, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo inciso dell'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c.) dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, alle medesime condizioni trasfuse in ricorso e già omologate in riferimento alla domanda di separazione personale con la richiamata sentenza n. 221/2024.
Dette condizioni, in particolare la concorde dichiarazione delle parti di non necessitare di contributo al mantenimento di sorta per essere le stesse economicamente indipendenti, attengono a diritti disponibili e possono essere pertanto recepite con la presente sentenza, non essendovi luogo a provvedere in ordine ai rapporti tra i ricorrenti ed i figli, risultando questi ultimi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della moglie del cognome che ella aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe e dando atto che le parti hanno concordemente rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, così provvede:
4 Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e come in epigrafe generalizzati.
[...] Parte_2
Dà atto che i ricorrenti si sono dichiarati economicamente autosufficienti ed hanno rinunciato all'assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altro.
Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del Parte_1
cognome maritale.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Massa, in data
08.05.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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