Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 1163
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Sentenza 13 febbraio 2026

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    Illegittimità del provvedimento del 22 febbraio 2016 per insufficienza della motivazione, illogicità, carenza d’istruttoria, travisamento dei fatti, e violazione di legge.

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado abbia erroneamente dichiarato l'improcedibilità del ricorso, omettendo l'esame nel merito dei motivi di impugnazione.

  • Altro
    Illegittimità del provvedimento del 22 febbraio 2016 per contrasto con l'approvazione della PPPM, contraddittorietà, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e illogicità.

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado abbia erroneamente dichiarato l'improcedibilità del ricorso, omettendo l'esame nel merito dei motivi di impugnazione.

  • Altro
    Illegittimità sopravvenuta del provvedimento 22 febbraio 2016 alla luce dell'art. 56, comma 8, d. l. 76/2020.

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado abbia erroneamente dichiarato l'improcedibilità del ricorso, omettendo l'esame nel merito dei motivi di impugnazione.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, è chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto da Enel X Advisory Services S.r.l. avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti. La controversia trae origine da un provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che aveva accertato l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) relativi a un progetto di efficienza energetica consistente nell'installazione di una caldaia a biomassa, disponendo il recupero di 2.667 TEE già riconosciuti. Il progetto, approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, aveva visto il riconoscimento dei TEE a seguito di tre richieste di verifica e certificazione presentate dalla società. Successivamente, il GSE aveva avviato un procedimento di controllo, sollevando questioni relative ai requisiti di efficienza dei generatori a biomassa, all'eleggibilità dell'energia termica e alla congruità dell'algoritmo di calcolo del risparmio energetico. Nel corso del giudizio di primo grado, è intervenuto il D.L. n. 76/2020, che ha introdotto la subordinazione del potere di disporre la decadenza dagli incentivi ai presupposti dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990 e la facoltà di chiedere il riesame dei provvedimenti. La società aveva presentato motivi aggiunti e istanze di riesame, entrambe respinte dal GSE. Il TAR aveva ritenuto che le istanze di riesame, non accompagnate da una contestazione nel merito, implicassero acquiescenza e che il loro rigetto comportasse una nuova determinazione sostitutiva, determinando la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio sull'atto originario. L'appellante censura tale declaratoria, sostenendo che le istanze di riesame non comportano acquiescenza e che la loro funzione è quella di verificare la sussistenza dei nuovi presupposti normativi, non di riesaminare la legittimità dell'atto originario.

Il Consiglio di Stato accoglie il motivo di appello, dichiarando nulla la sentenza impugnata e rimettendo la causa al giudice di primo grado. Il Collegio ritiene che la presentazione di un'istanza di riesame ai sensi dell'art. 56, comma 8, del D.L. n. 76/2020, così come il suo rigetto, non determinino la sopravvenuta carenza di interesse a contestare il provvedimento di decadenza dagli incentivi. Tale istanza attiva un nuovo procedimento volto a verificare la sussistenza dei presupposti introdotti dallo ius superveniens e la loro idoneità a determinare una diversa regolazione del rapporto sostanziale, non a rivalutare nel merito i presupposti di esercizio del potere. Il rigetto dell'istanza impedisce la modifica del rapporto in senso favorevole all'interessato, ma non implica una conferma dell'atto originario, il quale continua a produrre effetti lesivi e a permanere l'interesse all'annullamento. Inoltre, il Consiglio di Stato esclude che la presentazione dell'istanza possa configurare una forma di acquiescenza, sia per la sua natura che per la sua espressa riserva di ogni azione a tutela dei propri diritti, come esplicitato nel contenuto delle istanze stesse. La sentenza del TAR, basata su considerazioni interpretative astratte e in contrasto con l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato, ha comportato il mancato esame dell'intero contenuto di merito dell'impugnazione, configurando un'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 105 c.p.a., con conseguente rimessione della causa al primo giudice. Le spese processuali vengono compensate, considerate le particolarità della vicenda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 1163
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1163
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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