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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 458/2024 V.G.
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Annamaria Laneri Consigliere
Sara La Malfa Consigliere On. Stefano Gaeta Consigliere On.
ha pronunciato il seguente DECRETO
nel giudizio introdotto con reclamo depositato in data 19.12.2024
da
, nata a [...] il [...] (C.F. RT
, rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Angrisano, del Foro C.F._1 di Brescia presso il cui studio, sito in Darfo Boario Terme (BS), Via F. Cadeo n. 42 ha eletto domicilio reclamante nei confronti di
nato ad [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Arianna Tarocco, del Foro C.F._2 di Mantova presso il cui studio, sito in Mantova (MN), Via Principe Amedeo n. 41 ha eletto domicilio reclamato con l'intervento
del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia
della curatrice speciale dei minori Avv. Roberta Ribon
avverso il decreto cron. n. 4408/2024 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 3.12.2024 e comunicato in data 10.12.2024, pronunciato nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 896/2021, nell'interesse dei minori:
1 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 458/2024 V.G.
, nata il [...]; , nato il Persona_1 Parte_2
2.6.2008; , nato il [...]; , nata il Persona_2 Parte_3
7.10.2010; , nata il [...] Parte_4
Premesso che:
1. Con atto di riassunzione del procedimento n. 1274/2016 R.G.C.C. depositato in data 24.9.2021, insisteva per l'accoglimento delle domande già RT formulate in tale procedimento e chiedeva la conferma del decreto n. 3481/2020 emesso in data 10.11.2020. Esponeva che con ricorso depositato in data 29.12.2020 il sig. aveva CP_1 proposto appello dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia avverso il decreto n. 3481/2020, con cui – a definizione del procedimento n. 1274/2016 R.G.C.C. istauratosi ex art. 330 CC su ricorso del PM nell'interesse dei minori Pt_2
, e (figli di
[...] Persona_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
e di (figlia di – era stato dichiarato
[...] Persona_1 Persona_3 decaduto dalla responsabilità genitoriale e i minori erano stati affidati ai servizi sociali territorialmente competenti affinché li mantenessero collocati presso la madre;
in data 22.6.2021 la Corte d'Appello aveva rilevato che non si era provveduto alla nomina di un curatore speciale in favore dei figli minori (i quali non erano neppure rappresentati da un tutore) e, pertanto, aveva dichiarato nullo il decreto impugnato, rimettendo le parti innanzi al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 354 CPC.
2. Con decreto del 5.10.2021 – reso nel procedimento n. 896/2021 R.G.C.C. – i minori venivano muniti di un curatore speciale, venivano disposti approfondimenti istruttori e veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
3. Con decreto del 22.3.2022 venivano incaricati i servizi sociali competenti di svolgere approfondimenti e attivare azioni di sostegno, venivano altresì disposte prescrizioni al sig. pena la pronuncia di provvedimenti ablativi la CP_1 responsabilità genitoriale fino alla sua decadenza.
4. Con relazione del 6.3.2023 i servizi sociali evidenziavano come i minori stessero vivendo in un contesto non più tutelante e di grave trascuratezza;
inoltre, veniva attivato un servizio intensivo di pulizie e tinteggiatura dell'abitazione, date le condizioni igieniche precarie.
5. In data 20.3.2023 perveniva la relazione della Comunità Montana di Laghi Bergamaschi Ambito Alto Sebino-Lovere, dalla quale emergeva che la figlia Per_1 aveva contattato l'assessore ai Servizi Sociali per chiedere aiuto per la situazione creatasi in casa: la madre ed il compagno erano rientrati al domicilio in evidente stato di alterazione da alcool e, a seguito delle richieste di spiegazioni della figlia, ne era scaturita una lite che aveva portato la signora ad intimare alla figlia di Pt_1
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allontanarsi da casa;
veniva valutata l'opportunità di coinvolgere il padre di , Per_1 la quale, una volta trasferita presso il domicilio paterno, pareva più tranquilla.
6. In data 22.3.2023 perveniva la relazione dell'ASST Nord Milano, dalla quale emergeva che il sig. faceva un uso continuativo di birra e un uso occasionale CP_1 di cocaina;
si evidenziava una scarsa consapevolezza rispetto ai problemi di alcool e droghe e rifiutava un eventuale ricovero programmato disintossicante e riabilitativo.
7. Con decreto n. 1242 del 11.4.2023 il Tribunale per i minorenni di Brescia affidava i minori e Parte_3 Parte_4 Parte_2 Persona_2 ai Servizi Sociali competenti per territorio, affinché si provvedesse al loro collocamento in idonea comunità educativa;
affidava la minore ai Persona_1
Servizi Sociali perché la mantenessero collocata presso il domicilio paterno;
Per_ autorizzava il curatore speciale ad assumere nell'interesse dei minori , Pt_2
e le decisioni di straordinaria amministrazione comprese Parte_4 Pt_3 quelle inerenti la scuola e la salute e per autorizzava Persona_1 Per_3
ad assumere le decisioni di straordinaria amministrazione comprese quelle
[...] inerenti la scuola e la salute;
incaricava i Servizi Sociali di vigilare sul collocamento in comunità dei minori e sul collocamento presso il domicilio paterno di Per_1 attivando tutti i sostegni necessari, avviando, nel rispetto della volontà dei minori, incontri protetti tra i minori ed i genitori all'interno di uno spazio neutro, CP_1 autorizzandone la sospensione in caso di pregiudizio e la loro liberalizzazione se rispondente ai bisogni dei ragazzi;
incaricava il territorialmente competente, di Tes_1 attivare la presa in carico di e di proseguire con la presa in carico di RT
, verificando l'eventuale abuso e/o uso di sostanze stupefacenti e/o CP_1 alcoliche, attivando gli interventi terapeutici ritenuti necessari;
richiamava i genitori con prescrizioni, pena provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale fino alla pronuncia di decadenza per il . CP_1
8. Con decreto del 5.3.2024 il Tribunale per i Minorenni affidava definitivamente ai Servizi Sociali con collocamento presso il padre Per_1 Persona_3 incaricando i Servizi Sociali competenti per territorio di proseguire i sostegni in suo favore nell'ambito del proseguo amministrativo fino al compimento del ventunesimo anno d'età; disponeva udienza per l'ascolto dei minori , Persona_2 Pt_3
e confermava i restanti incarichi disposti con il
[...] Parte_4 decreto emesso in data 11.4.2023.
9. In data 29.5.2024 perveniva relazione dello Spazio Incontri dell'Istituto delle Suore Poverelle.
10. In data 3.6.2024 perveniva relazione dell
[...]
in relazione a , Controparte_2 Parte_3 dalla quale emergeva un quadro di disturbo ciclotimico, con un buon controllo
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farmacologico; viste le difficoltà scolastiche riportate, erano in corso ulteriori valutazioni psicodiagnostiche.
11. In data 3.6.2024 perveniva la relazione di aggiornamento della Cooperativa Sociale Arcobaleno con riferimento a , dalla quale emergeva un buon Persona_2 adattamento del minore al contesto comunitario.
12. In data 3.6.2024 perveniva la relazione di aggiornamento dell'Istituto delle Suore Poverelle Istituto Palazzolo con riferimento alla minore , dalla quale Parte_3 emergeva che l'esperienza della comunità rappresentava un ambiente contenitivo e accudente che le aveva permesso di essere accolta nella sua individualità. Il quotidiano supporto educativo, la costanza del percorso di psicoterapia e la terapia farmacologica stavano consentendo alla ragazza di vivere con maggiore serenità il proprio percorso comunitario e di trarne benefici. Nonostante ciò, il rapporto che la minore aveva costruito con la figura materna non le permetteva di poter investire a pieno nel suo progetto per raggiungere un equilibrio psico-fisico, poiché Pt_3 temeva di ferire e deludere la sua famiglia d'origine nell'esprimere un proprio benessere.
13. In data 5.6.2024 perveniva la relazione dell Controparte_3 con riferimento a dalla quale emergeva che dagli esami
[...] RT tossicologici effettuati e dal colloquio clinico non emergeva attualmente una diagnosi di disturbo da uso di sostanze, né da abuso di alcool.
14. In data 5.6.2024 perveniva la relazione dell'ASST Nord Milano UOC Dipendenze con riferimento al signor , dalla quale emergeva un disturbo da CP_1 abuso di alcool, disturbo da uso di cocaina in remissione precoce, comorbilità con pancreatite etilica cronica in trattamento a rischio di recidiva di riacutizzazione, epatite acuta in epatopatia cronica etilica.
15. In data 7.6.2024 perveniva la relazione di aggiornamento della Sorgente con riferimento a , dalla quale emergeva che erano pochi i dati Parte_4 oggettivi per permettere un rientro a casa;
la sig.ra non riconosceva alcun Pt_1 tipo di errore e non si sentiva responsabile dell'allontanamento dei figli. Le abilità sociali della minore le avevano permesso di instaurare rapporti amicali all'esterno del contesto comunitario e questo le stava permettendo di sperimentare contesti familiari diversi dal suo. Nell'ultimo periodo si evidenziava che la minore non esprimeva la volontà di tornare a casa, bensì chiedeva di poter essere collocata in comunità insieme ai suoi fratelli.
16. In data 7.6.2024 perveniva altresì la relazione sociale di aggiornamento della
, dalla Parte_5 quale emergeva che il contesto comunitario rimaneva il luogo maggiormente
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rispondente ai bisogni dei minori. La posizione della madre non lasciava intravedere margine di rielaborazione delle motivazioni che avevano comportato l'allontanamento dei figli;
la madre non mostrava consapevolezza del pregiudizio arrecato ai figli;
pertanto, non emergevano le condizioni per un possibile rientro dei minori al domicilio.
17. All'udienza del 20.6.2024 venivano sentiti i minori , Persona_2 Pt_3
, , i quali riportavano i loro vissuti nei diversi contesti
[...] Parte_4 comunitari ed esprimevano la loro sofferenza.
18. In data 8.7.2024 perveniva la relazione dell Controparte_3 con riferimento a dalla quale emergeva la conferma
[...] RT dell'attuale assenza di criteri per poter porre diagnosi di disturbo da abuso di sostanze ed alcool.
19. In data 25.7.2024, con memoria conclusionale chiedeva di RT Per_ revocare l'affidamento dei minori al Servizio Sociale e di collocare presso di sé , e rispetto a evidenziava comportamenti Pt_3 Parte_4 Pt_2 assimilabili ad un anarchico individualista, non gestibile dalla madre e, pertanto, ne chiedeva il collocamento al di fuori dall'unità abitativa della stessa.
20. In data 29.7.2024 chiedeva il rigetto della richiesta di decadenza CP_1 della responsabilità genitoriale nei suoi confronti;
l'affidamento dei figli al Servizio Sociale competente, con collocamento presso idonee strutture comunitarie;
di mantenere il diritto di visita anche tramite incontri protetti in spazio neutro.
21. In data 31.7.2024 con memoria conclusionale la curatrice speciale chiedeva per la conferma delle prescrizioni di cui al decreto del 5.3.2024, per Persona_1 la revoca della prescrizione di collocamento comunitario in Parte_2 ragione della persistente inattuabilità dello stesso, mantenendo l'affidamento all'ente ed il collocamento presso l'abitazione materna, attivando percorsi di riallineamento scolastico/professionale. Per i minori chiedeva di confermare l'affido al Servizio Sociale ai fini del mantenimento del relativo collocamento in comunità educativa;
relativamente ad chiedeva di autorizzare un rientro al mese presso Persona_2
l'abitazione familiare con iniziale presenza di un educatore domiciliare e facoltà di sospensione immediata in caso di pregiudizio, per tutti di mantenere i contatti telefonici e video con la madre ed il compagno in forma protetta, Controparte_4 mantenere incontri facilitati con i fratelli modulandone la cadenza, la durata e la forma, prosecuzione dei supporti psicologici ed educativi in atto. Quanto a Pt_3
e chiedeva di mantenere i supporti specialistici, psicologici e
[...] Pt_4 educativi in atto. In particolare, per di incaricare il Servizio Sociale nel Pt_4 reperimento ed individuazione di una famiglia di appoggio disponibile ad accogliere la minore inizialmente un pomeriggio al mese valutando l'ampliamento in base ai
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bisogni della minore. Chiedeva inoltre di prescrivere alla madre di contribuire al mantenimento dei figli, di attivare giroconto in favore dell'ente affidatario dell'assegno unico pro-quota in ragione di ciascun figlio collocato in comunità, di dichiarare la decadenza del dalla responsabilità genitoriale sui figli, CP_1 Per_
, e prescrivendo di contribuire al mantenimento, Pt_2 Pt_3 Pt_4 sospendere gli incontri protetti tra il padre ed i minori.
22. In data 9.8.2024 perveniva la relazione del Servizio Sociale Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, dalla quale emergeva che a seguito di violazioni delle disposizione del Tribunale e atteggiamenti manipolatori nei confronti dei figli, il Servizio evidenziava l'assenza di un margine di rielaborazione e cambiamento da parte di , chiedeva all'autorità giudiziaria di valutare la decadenza RT della stessa dalla responsabilità genitoriale e la possibilità di attivare incontri protetti tra i minori ed il compagno sig. nel caso di sospensione degli incontri protetti CP_4 tra i minori e la madre.
23. Con decreto n. 4408/2024, pubblicato in data 3.12.2024, il Tribunale per i Minorenni ha così statuito:
“- letto il parere del PM in data 22 agosto 2024;
- letti gli art. 330, 333, 336 c.c., art. 737 e segg. c.p.c.;
- definitivamente provvedendo: DICHIARA e decaduti dalla responsabilità CP_1 RT genitoriale sui minori , , Parte_2 Persona_2 Parte_3 [...]
Parte_4
DISPONE la trasmissione del presente decreto al giudice tutelare di Bergamo all'atto della definitività dello stesso. NOMINA fino all'apertura della tutela, tutore provvisorio dei minori Pt_2
, , l'avv. Roberta
[...] Persona_2 Parte_3 CP_1 Parte_4
Ribon del Foro di CP_3
CONFERMA l'affido ai Servizi Sociali territorialmente competenti dei minori fino alla maggiore età e , e per anni Pt_2 Persona_2 Pt_3 Parte_4 due affinché li mantengano collocati presso idonee strutture comunitarie in relazione ai loro bisogni, con incarico, laddove i minori siano pronti, di reperire famiglie disponibili all'affido etero familiare. INCARICA i servizi sociali competenti per territorio di:
- mantenere attivo il monitoraggio di vigilanza e sostegno, per non meno di anni due, in favore dei minori e del nucleo, attivando i sostegni necessari a loro tutela, con relazione semestrale al Tribunale;
- vigilare sull'inserimento in comunità dei minori , attivando ogni supporto CP_1 educativo e psicologico ritenuto necessario a loro tutela, attivando per gli stessi il progetto più tutelante in relazione ai loro bisogni evolutivi, compresa la valutazione di contesti d'affido se ritenuti rispondenti ai loro bisogni;
6 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 458/2024 V.G.
- attivare incontri tra i minori ed i genitori, nel rispetto della volontà dei CP_1 minori, in forma protetta all'interno di uno spazio neutro alla presenza di un educatore, autorizzando sin d'ora la sospensione se pregiudizievoli;
- attivare se funzionali, nell'interesse dei minori, sempre che gli stessi ne facciano richiesta e che tale figura rappresenti una risorsa, incontri protetti con il CP_4
alla presenza di un educatore, autorizzando sin d'ora la sospensione se
[...] pregiudizievoli;
- di garantire continuità alla relazione tra i fratelli;
- di predisporre per fino al suo ingresso in comunità, tutti gli interventi Pt_2 educativi e formativi utili a sua tutela;
- attivare colloqui di supporto alla genitorialità per e RT CP_1
volti ad accompagnarli verso una consapevolezza, laddove possibile, circa i
[...] propri comportamenti disfunzionali. Il SerT territorialmente competente di:
- proseguire la presa in carico, per tutto il tempo ritenuto necessario, di CP_1
predisponendo un programma terapeutico volto alla risoluzione delle
[...] criticità ad oggi ancora presenti. PRESCRIVE A e di: RT CP_1
- collaborare con i Servizi Sociali seguendone i consigli e i suggerimenti;
- contribuire al mantenimento dei figli.” Il Tribunale ha osservato:
- sussistono i presupposti di legge per dichiarare e CP_1 RT decaduti dalla responsabilità genitoriale sui figli , Persona_2 Parte_2
e in quanto, con condotte contrarie ai doveri Parte_3 Parte_4 genitoriali, hanno esposto i figli ad un ambiente di vita non rispondente ai loro bisogni, facendoli vivere in un contesto familiare caratterizzato, da un lato, da grave pregiudizio anche a causa della totale assenza del padre e, dall'altro lato, da comportamenti della madre manipolatori e subdoli contrari ai bisogni e interessi dei figli, senza comprenderne le rispettive esigenze;
- in particolare, in merito alla posizione della madre, dalla relazione del Servizio Sociale datata 7.6.2024 emergeva l'assenza di consapevolezza Parte_5 circa il pregiudizio arrecato ai figli con i suoi atteggiamenti non protettivi, manipolatori e distruttivi: ha messo i figli gli uni contro gli altri;
li ha incitati a ribellarsi al contesto comunitario;
li ha esposti a racconti non aderenti alla realtà; non ha uno spazio mentale ed emotivo per i figli, tanto da non riconoscere i loro bisogni. Per_ Ad esempio, quanto a (16.10.2009), durante le telefonate la madre gli aveva fatto spesso notare che, a differenza delle sorelle, lui affermava di stare bene in comunità, non piangeva e non si lamentava e quindi, in occasione di un incontro in Per_ presenza, aveva portato diversi regali per le sorelle e nulla ad , come se dovesse essere punito perché non rispondente alle regole materne. Il giorno del suo compleanno durante una telefonata lo aveva esposto a contenuti inopportuni, dopo essersi sporcata con uno yogurt aveva esordito dicendo “sembra che ho fatto un pompino ad un negro”; quanto a (12.11.2012), quest'ultima aveva sempre Pt_4
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riferito agli operatori di aver un buon rapporto con i fratelli e le sorelle, tuttavia, a causa di un racconto riportato dalla madre, aveva vissuto un forte periodo di rabbia nei confronti della sorella e, contemporaneamente, aveva deciso di chiudere Pt_3 qualsiasi tipo di contatto con la sorella maggiore esprimendo la volontà di Per_1 non volerla più sentire. Nell'ultimo periodo la minore non aveva espresso la volontà di un rientro a casa bensì di poter essere collocata in comunità insieme ai suoi fratelli;
quanto a (7.10.2010), a differenza di – che faticava a riconoscere Pt_3 Pt_4 responsabilità alla madre in quanto non riusciva a vederla come figura che potesse avere delle colpe essendo costretta, non per sua volontà, a vivere su una sedia a rotelle – aveva ben chiaro il funzionamento manipolatorio e subdolo della Pt_3 madre, tanto che, una volta informata della denuncia della madre nei confronti del fratello ha avuto timore che la madre potesse denunciare anche lei poiché Pt_2
a suo dire è l'unica tra i suoi fratelli, eccetto e ad esprimere il suo Pt_2 Per_1 pensiero (“la prossima che fa fuori sono io è così che fa con tutti i suoi figli, quando non stiamo più alle sue regole o a quello che dice ci fa fuori. Lo ha fatto con Per_1
e con la prossima sono io perché ho le palle nel dire le cose come stanno. Pt_2 Per_ e non lo fanno”.) Inoltre, in un incontro protetto alla presenza dei figli Pt_4 la madre ha verbalizzato “contavamo tutti su di te eri l'unica che poteva Pt_3 mandare a fanculo il giudice”). Quanto a (2.6.2008), il ragazzo ha avuto Pt_2 un atteggiamento oppositivo rispetto all'inserimento in comunità e la madre lo aveva accolto in casa solo apparentemente, con lo scopo di metterlo in conflitto con i fratelli, per poi agire nei suoi confronti delle denunce volte ad allontanarlo dal domicilio (denunciandolo per maltrattamenti), senza interrogarsi e cercare di comprendere il disagio del figlio manifestato attraverso comportamenti disfunzionali e dirompenti, lasciandolo solo nel percorso di crescita senza punti di riferimento sia educativi che affettivi. La signora inoltre, non stava rispettando le prescrizioni dell'autorità Pt_1 giudiziaria;
a parte la mancata sostanziale collaborazione con gli operatori, negli ultimi mesi aveva avuto contatti tramite messaggi e videochiamate con i figli non in modalità protetta, aveva creato un gruppo in WhatsApp con i figli, diffondendo comunicazioni non autorizzate e altamente destabilizzanti. Circa la posizione paterna, i minori, dopo il primo incontro protetto organizzato dai Servizi Sociali, avevano dichiarato di non voler più incontrare il padre e avevano confermato tale posizione anche in sede di udienza. Pertanto, il contesto comunitario, benché complesso e non facile da accettare per dei ragazzi, risultava allo stato il luogo più rispondente ai loro bisogni, in grado di garantire un contesto stabile e accogliente dove poter rileggere la propria storia familiare e poter raggiungere gli obiettivi di percorsi formativi individuali.
Rilevato che:
24. Avverso tale decreto, pubblicato in data 3.12.2024 e comunicato in data 10.12.2024, con reclamo ex art. 739 CPC depositato in data 19.12.2024, Pt_1
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ha proposto appello chiedendone la nullità e/o l'inefficacia e l'ascolto dei Pt_1 minori. Richiamando integralmente le memorie, da ultimo quella depositata in data 25.7.2024, ha dedotto che:
- il decreto è nullo per carenza dei presupposi indispensabili all'emanazione: nell'ambito del procedimento incardinato presso il Tribunale per i Minorenni la reclamante aveva assunto un atteggiamento sempre collaborativo, infatti, nonostante la situazione di grave difficoltà personale e sanitaria (vittima di un susseguirsi di compagni violenti e affetta da sclerosi multipla che l'ha costretta all'uso della sedia a rotelle), si era attivata prontamente per sottoporsi a tutti gli accertamenti richiesti con provvedimento assunto in data 11.4.2023, con cui il Tribunale aveva disposto che il Sert territorialmente competente prendesse in carico la sig.ra con lo scopo di Pt_1 accertare eventuali problematiche legate all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Il Servizio specialistico ha certificato non solo che la signora si è dimostrata Pt_1 sin da subito collaborante e disponibile a seguire le indicazioni del personale preposto all'accertamento, ma che gli esiti degli esami effettuati, sia su matrice urinaria che cheratinica, hanno dato esito negativo per sostanze e per ETG, comprovando la totale assenza di dipendenze in capo alla deducente. La reclamante aveva altresì tempestivamente formulato istanza per ottenere il certificato dei carichi pendenti richiesto con suddetto decreto, dai quali è emerso che la reclamante non ha precedenti penali.
- Il decreto è nullo per omessa valutazione complessiva delle risultanze emerse dalle relazioni: pur non negando la responsabilità della signora per alcuni contegni Pt_1 inadeguati che sono emersi nel corso del rapporto con i Servizi, la reclamante ha evidenziato che tali circostanze erano strettamente connesse alla sua grave condizione di salute e che i suoi comportamenti non erano mai stati assunti con la volontà di abbandonare o disinteressarsi dei propri figli, tuttavia, erano da ricondurre ad oggettive difficoltà psico-fisiche e familiari. Le relazioni dei servizi erano caratterizzate da elementi ambivalenti e contenevano sia aspetti a favore sia elementi critici nei confronti della madre, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto effettuare una valutazione complessiva evitando di soffermarsi esclusivamente sugli elementi negativi, ma dando pari rilievo a quei fattori positivi che dimostrano l'impegno della madre e il legame affettivo nei confronti dei figli. Circa gli incontri protetti, alcuni atteggiamenti adottati dalla madre durante gli incontri erano dovuti alle modalità di gestione non ottimali, in particolare, gli episodi in cui la madre si è concentrata nel parlare degli altri figli anziché focalizzarsi sul figlio presente all'incontro; ha ritenuto invece più favorevole e meno caotico il confronto con un figlio per volta, infatti, Per_ all'udienza del 20.6.2024 il figlio ha affermato che con la mamma gli incontri andavano meglio perché dedicati ad ognuno di loro, sarebbe rientrata Pt_3 volentieri a casa, diceva che avrebbe voluto vedere la mamma più spesso. Pt_4
- La madre ha certamente un rapporto differente con i vari figli, in particolare, è difficile il rapporto con i figli e Il Tribunale per i Minorenni non Pt_2 Pt_3 ha preso in considerazione le ultime relazioni depositate dai Servizi Sociali competenti, ivi compresa quella redatta dalla prima comunità educativa nella quale
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era stato inserito il minore , la quale lo ha definito un soggetto Parte_2 pericoloso e difficilmente educabile. Anche la ricollocazione del minore Pt_2 presso la casa familiare è stata difficile: ad esempio, alla richiesta di andare a scuola e di seguire i consigli di riordinare la propria stanza, quest'ultimo poneva in essere condotte violente, anche nei confronti della donna delle pulizie, portandola a chiedere addirittura le dimissioni;
conviveva in casa con una ragazza e i due Pt_2 venivano sovente trovati in camera in atteggiamenti poco consoni.
25. In data 10.3.2025 si è costituito in giudizio che ha chiesto il CP_1 rigetto del reclamo e la conferma del decreto;
ha inoltre evidenziato che in data 25.1.2025, dopo un periodo di ricovero ospedaliero, è stato inserito presso la comunità Belgioioso di Belgioioso (PV) per un percorso riabilitativo da dipendenza da alcol.
26. In data 20.3.2025 si è costituita in giudizio l'Avv. Roberta Ribon – in qualità di curatore speciale dei minori – chiedendo il rigetto del reclamo. Evidenzia che dalle relazioni in atti (fra le altre quella del 10.2.2023 e del 14.11.2023) si può evincere la gravità del contesto ambientale dal quale i minori erano stati allontanati e, successivamente, una volta attuati i collocamenti comunitari, evidenti sono state le costanti attività di destabilizzazione e intrusione della sig.ra nella quotidianità dei figli, in spregio alle continue indicazioni offerte non Pt_1 solo dagli operatori sociali ma anche dal Giudice. Quanto a il rapporto con la madre è caratterizzato da continue oscillazioni Pt_3 anche in correlazione alle interferenze che la madre mette in atto coinvolgendo ogni volta i figli minori in alleanze o in rappresaglie gli uni contro gli altri;
il contesto comunitario ove si trova, ossia il centro di Pronto Intervento per minori “I Pt_3 care” di Capriolo (BS), sta offrendo alla ragazza un luogo adeguato di accudimento, contenimento e accompagnamento alla crescita e, viste le manipolazioni emotive materne, fatica tuttora ad intessere relazioni interpersonali stabili, oscillando Pt_3 fra comportamenti di valorizzazione e di svalutazione. Il percorso scolastico di presso il Centro di Formazione Professionale di Clusane (BS) ha conosciuto Pt_3 una battuta di arresto nel mese di dicembre 2024 e prosegue con molta fatica. alterna periodi in cui pare essere ben agganciata sia al contesto comunitario Pt_3 che sociosanitario (proseguendo regolarmente gli incontri con la psicoterapeuta e seguendo la terapia farmacologica) ad altri che la vedono fortemente critica ed oppositiva: momenti in cui si accanisce violentemente nei confronti della figura materna e altri in cui ne rivendica la riabilitazione, criticando serratamente la decisione del Tribunale dei Minorenni di dichiararne la decadenza dalla responsabilità genitoriale (a questo proposito, ha allegato uno scritto di in Pt_3 cui dà voce ai suoi pensieri, chiedendo che venisse trasmesso al Giudice). Per_ Quanto a , sin dal relativo collocamento comunitario il minore ha mostrato un non comune senso di responsabilità e di adattamento al pur sofferto distacco familiare;
è in continua maturazione, ha affrontato le fragilità scolastiche, ha deciso
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di chiudere definitivamente la relazione con il padre e, circa il rapporto con la madre, gli operatori presenti alle chiamate hanno segnalato un'inadeguatezza della madre, la quale ha messo diverse volte in imbarazzo il figlio con battute volgari.
Quanto a frequenta un corso di ginnastica artistica, che le consente di Pt_4 affrontare con più serenità la propria permanenza in comunità e, a tal proposito, proprio l'impegno di nella ginnastica artistica ha causato una discussione con Pt_4 la madre che, a suo dire, potrebbe agevolare l'insorgenza nella figlia della propria stessa patologia. pur consapevole del forte carattere della sorella, ha sempre Pt_4 espresso il desiderio di essere collocata nella stessa struttura comunitaria della sorella e l'operatore ascoltato all'udienza del 20.6.2024 aveva espresso la preoccupazione che interferisse nel percorso comunitario di In data 21.2.2025, Pt_3 Pt_4 durante il concertato trasferimento di dalla comunità di Salò alla comunità Pt_4 educativa Casa Felicina in la minore si era sottratta alla vigilanza CP_3 dell'assistente sociale ed era stata ritrovata poche ore presso l'abitazione materna. In occasione del colloquio la minore aveva riportato vissuti di rabbia rispetto ad una decisione giudiziaria vissuta come ingiusta, ha espresso rilievi critici perfettamente aderenti alla posizione materna e manifestato considerazioni giudicanti rispetto al fratello che denotavano una aprioristica adesione alla prospettazione della Pt_2 madre. Quanto a nonostante la prescrizione giudiziale di collocamento Pt_2 comunitario, dopo una serie di fughe dal contesto comunitario, il ragazzo si è trattenuto presso la madre e il compagno della stessa da giugno 2023 a maggio 2024 interrompendo ogni contatto con gli operatori ma salvaguardando solo lo spazio di incontro protetto con i fratelli;
la permanenza presso la madre si è rivelata disfunzionale, vista l'ambivalenza della madre nei confronti del minore;
la donna – anche a distanza di pochi minuti – riferiva che andava tutto bene per poi far presente di essere esausta per la condotta irregolare del ragazzo;
dal 9.1.2025 è Pt_2 collocato presso la comunità educativa per minori “ in Torre Boldone (BG), ha Per_4 chiesto di intraprendere un percorso psicologico e frequenta un tirocinio di inclusione sociale;
a seguito delle denunce materne è stato chiamato a rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni e all'udienza del 28.2.2025 il GUP ha dichiarato non luogo a procedere per non aver commesso il fatto e ha rilevato che: “l'impianto accusatorio nei confronti del si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni CP_1 delle due persone offese”, in relazione alla cui attendibilità il giudicante ha speso considerazioni particolarmente severe. Invero, il Tribunale prendeva atto che il nucleo familiare nel quale è cresciuto è stato caratterizzato da un Pt_2 atteggiamento di scarsa tutela da parte dei due adulti presenti nonché “da atteggiamenti manipolatori ed espulsivi agiti dalla madre nei confronti dei figli ed in particolare del figlio A fronte di tale quadro, le dichiarazioni rese dalla Pt_2
e dal non appaiono certe genuine, al pari di quelle dei fratelli Pt_1 CP_4 rispetto alle quali non va escluso che siano state rese sotto l'influenza della madre”. La curatrice ha dedotto che la complessità delle dinamiche delle relazioni sono state ricondotte dalla reclamante, da un lato, alla propria condizione di disabilità e,
11 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 458/2024 V.G.
dall'altro lato, alle fatiche connaturate all'età adolescenziale, con ciò dimostrando ancora una volta l'impossibilità per la sig.ra di cogliere la vera matrice della Pt_1 disfunzionalità del proprio rapporto con la prole . Ha osservato altresì che, ancora una volta, la sig.ra ha effettuato diversificazioni nel trattamento della prole, Pt_1 infatti, chiede la revoca/nullità/inefficacia del decreto impugnato in punto di Per_ frequentazione solo in riferimento ad (da sempre molto conciliante e riflessivo), e (che attualmente esprimono un atteggiamento adesivo alla Pt_4 Pt_3 posizione materna), ma nulla è stato chiesto rispetto a Ha fatto presente Pt_2 che parte reclamante ha richiesto incontri protetti per ciascun figlio, benché il provvedimento reclamato già preveda la regolamentazione in forma protetta dei suddetti incontri e che, ad oggi, il servizio ha tuttavia ritenuto di sospendere (senza impedire ordinari contatti telefonici tra la madre e i figli). Si è infine rimessa alla Corte in relazione alla richiesta istruttoria di ascolto di Per_
e , tenuto conto delle informazioni in aggiornamento sulle Pt_3 Pt_4 condizioni dei minori richieste all'ente affidatario.
27. In data 28.3.2025 sono state trasmesse le relazioni sociali di aggiornamento.
28. In data 31.3.2025 il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del reclamo, Per_ ritenendo superflua l'audizione dei minori, in quanto , e Pt_3 Parte_4 sono stati sentiti all'udienza del 20.6.2024 e poi tutti sono stati sentiti ed esaminati dai vari operatori delle Comunità ove sono collocati;
la madre reclamante ha limitato Per_ le sue richieste, anche istruttorie, ai figli , e Pt_3 Parte_4 volutamente omettendo ogni richiesta in relazione al figlio rispetto al Pt_2 quale da tempo è in atto un comportamento espulsivo;
il provvedimento del Tribunale per i Minorenni appare correttamente motivato e coerente con quanto hanno acclarato i servizi, in un quadro di relazione madre-figli caratterizzato da condotte fortemente dannose per i minori, manipolatorie, espulsive, inadeguate, che aggravano il disagio profondo manifestato dai minori, in relazione ai quali il collocamento comunitario appare tutelante e positivo (primo tra tutti su con il quale la madre non è in Pt_2 grado di relazionarsi in maniera positiva ed adeguata).
29. In data 10.4.2025 il difensore di ha depositato in via telematica nota di CP_1 deposito con allegato progetto sottoscritto dal Sig. con la Comunità Saman di CP_1
Belgioioso (PV), ove il padre dei minori è inserito al fine di intraprendere percorso di disintossicazione dal consumo di alcol e sostanze stupefacenti e riabilitativo.
30. All'udienza dell'11.4.2025, la signora presente personalmente, ha Pt_1 affermati di non comprendere perché le abbiano “tolto i figli”; ha detto di non seguire Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 458/2024 V.G.
alcun percorso terapeutico o di sostegno psicologico;
che i figli chiamano papà suo Per_ marito;
che , in questo momento, non vuole più andare a scuola e che è stanco della Comunità; che sente i figli perché i ragazzi la chiamano ma che gli incontri erano stati sospesi. La curatrice ha precisato che gli incontri erano stati sospesi in quanto la situazione era divenuta ingestibile e la madre metteva i figli gli uni contro gli altri. Ha evidenziato che gli operatori hanno lavorato bene sul caso ma che i minori manifestano momenti di malessere molto gravi e che ad oggi non è stato possibile attivare progetti di affidi etero familiari. Ha quindi riferito che Pt_3 assume terapia farmacologica;
che ha messo in atto un episodio di fuga dalla Pt_4 Per_ Comunità, che , che è sempre stato quello più critico verso la famiglia e composto, ora accusa fatiche;
infine, che è stato assolto rispetto alla Pt_2 denuncia di maltrattamenti della madre. Il difensore della reclamante ha precisato che, in relazione al reato di percosse, vi è stata una remissione di querela. La curatrice ha infine riferito che tutti i ragazzi hanno un sostegno psicologico e che anche lo ha richiesto. Pt_2
Le parti hanno quindi insistito nelle rispettive richieste e la Corte si è riservata la decisione.
Ritenuto che:
31. Il reclamo è infondato e va respinto e il decreto impugnato deve essere confermato, con compensazione delle spese tra le parti. In via preliminare, la Corte ritiene di non procedere all'ascolto dei minori in quanto sarebbe per loro pregiudizievole e altamente destabilizzante, dal momento che stanno subendo forti pressioni psicologiche da parte della madre, sempre molto disturbante e manipolatoria (al punto che sono stati sospesi gli incontri che, peraltro, in un primo momento, era stata la stessa madre a voler sospendere a scopo “punitivo”). I minori sono stati inoltre ascoltati dal giudice in primo grado, dalla curatrice, dagli operatori, con cui hanno un rapporto stretto e continuativo e che hanno riportato ampiamente nelle relazioni i loro pensieri e continui sbalzi di opinioni e umore;
infine seguono tutti un percorso psicoterapeutico, assolutamente necessario. La Corte ha infine preso atto del contenuto della e-mail inviata da alla curatrice, che è stata prodotta. Pt_3
In relazione ai rapporti con la madre, si evidenzia che gli operatori hanno facoltà (in base a quanto disposto dal giudice di primo grado) di riprendere gli incontri se lo riterranno nell'interesse dei minori e rispondente ai loro bisogni, prendendo in considerazione le richieste dei minori stessi e sentiti anche i rispettivi terapeuti. Appare opportuno ricordare che i minori sono stati allontanati il 9 maggio 2023 e collocati in quattro contesti comunitari differenti. TO era stato invece allontanato dalla abitazione familiare nell'ottobre 2024. L'allontanamento si era reso necessario in quanto il nucleo familiare, che era seguito fin dal 2016, e il contesto in cui vivevano i minori non era per loro tutelante. A parte le condizioni igieniche molto precarie della abitazione (tanto da imporre un intervento degli operatori per una integrale pulizia e tinteggiatura), i minori vivevano in una condizione di sostanziale e
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grave trascuratezza, obbligati ad occuparsi delle condizioni precarie della madre (costretta su una sedia a rotelle); aveva poi denunciato tali condizioni di vita Per_1 quando la madre e il compagno erano rientrati a casa in condizioni palesemente alterate per abuso di alcol. I supporti educativi a domicilio non avevano avuto esito positivo soprattutto in quanto la madre dei minori presentava importanti fragilità psicologiche ed emotive, dal momento che non problematizzava assolutamente la situazione, non comprendeva le fatiche e i bisogni dei figli, non collaborava con i servizi sociali, non vedeva il degrado della propria abitazione;
aveva interrotto il percorso scolastico ed Pt_2 era venuto meno il sostegno di una famiglia di appoggio per le sorelle e il fratello minori. La presenza del compagno della madre non favoriva un rapporto disteso tra e la madre. I minori erano ingaggiati in un ruolo di cura e di assistenza Pt_2 della madre che, a causa della sua patologia, ha importanti limitazioni, portando i figli ad attivarsi, pur non avendone gli strumenti e, in ogni caso, non consentendo loro una crescita serena rispetto al loro percorso evolutivo. Di fatto, la signora era gravemente inadempiente rispetto alle sue CP_1 responsabilità genitoriali, al di là dell'affetto manifestato per i figli, dei quali però non riconosceva e non riconosce a tutt'oggi individualità e bisogni. Gli interventi a domicilio si erano rivelati inefficaci. I collocamenti dei minori nelle diverse strutture hanno avuto un effetto benefico per i minori e sono stati positivi, pur se è inevitabile la loro fatica, nel tempo, a proseguire la vita in comunità, soprattutto perché non accettata dalla madre. Restano validi i progetti di collocamento in famiglie affidatarie, di difficile attuazione sia per l'età e le problematiche dei ragazzi sia, soprattutto, per la assoluta non collaborazione della madre. Il padre dei minori, costituendosi in giudizio, è apparso (in relazione al contenuto dell'atto) più cosciente delle sue problematiche e delle problematiche familiari, dal momento che ha chiesto il rigetto del reclamo della signora la conferma del Pt_1 decreto emesso dal Tribunale per i minorenni a tutela dei figli e ha comunicato e dimostrato, attraverso la produzione documentale, di aver intrapreso un percorso riabilitativo e terapeutico. Valuteranno pertanto gli operatori le modalità per rendere edotti i minori della posizione del padre, valutando se e quando potranno essere riattivati incontri in modalità protette. Per quanto riguarda la signora purtroppo ad oggi permangono i presupposti Pt_1 per la dichiarazione di decadenza dalle responsabilità genitoriali, dal momento che la stessa non appare in grado di assumere alcun tipo di decisione riguardo ai figli e dal momento che proseguono i suoi comportamenti altamente destabilizzanti nei loro confronti ed è totalmente assente una consapevolezza minima di quanto accaduto. In particolare, gli operatori segnalano che dal 13.5.2024 al 22.11.2024 la signora ha svolto sedici colloqui psicologici, come da mandato del Tribunale;
Pt_1 evidenziano quindi che la signora “sebbene abbia rispettato gli incontri, avvenuti principalmente in modalità telematica, non è stata in grado di perseguire gli obiettivi prefissati. In accordo con l .e la signora infatti, si sono stilati alcuni CP_6 Pt_1
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obiettivi di lavoro, quali la riflessione personale e genitoriale sulle proprie modalità relazionali, alla luce dell'allontanamento di cinque figli e il loro collocamento in diverse comunità minorili. Nonostante i numerosi solleciti…, la signora non Pt_1 ha mostrato autocritica né consapevolezza rispetto alla propria genitorialità né la volontà di modificare il rapporto con i minori, ad oggi disfunzionale. Si è pertanto deciso, in accordo con la Tutela di interrompere il percorso.”. Nella recente relazione di aggiornamento (marzo 2025) gli operatori concludono nei seguenti termini:
“ Il Servizio ritiene che la posizione della madre non lasci intravedere margine di rielaborazione e cambiamento e che la decadenza dalla responsabilità genitoriale sia ancora oggi la scelta più tutelante nei confronti dei figli. Nonostante la signora continui ad esercitare sui figli un'influenza dannosa, la sua decadenza può arginare azioni che, qualora venisse meno, nuocerebbe ulteriormente i figli già troppo esposti e traumatizzati. Al tempo stesso, il servizio non ritiene possibile ipotizzare il rientro a casa dei ragazzi con la signora . Pt_1
La Corte osserva, inoltre, che la reclamante, oltre che rifiutarsi di contribuire al mantenimento dei figli (“manterrò i miei figli quando torneranno a casa”), contravvenendo così a una precisa disposizione dell'autorità giudiziaria, non collabora neppure in relazione ad alcune decisioni e conseguenti spese straordinarie per i figli;
ad esempio si è rifiutata di pagare la ginnastica artistica per (che Pt_4 per la minore è molto importante) perché la figlia “ farà ginnastica artistica quando tornerà a casa”. La relazione degli operatori mette poi bene in luce i numerosi comportamenti della madre altamente destabilizzanti per i figli e disfunzionali, via via mettendo in cattiva luce un figlio agli occhi degli altri, creando dissapori e incomprensioni fra gli stessi, alimentando sensi di colpa e, in definitiva, non comprendendo minimamente quali siano i loro bisogni e le cause del loro attuale stato di sofferenza. La reclamante, inoltre, disattende continuamente le indicazioni dell'autorità giudiziaria e degli operatori circa le modalità comunicative con i figli, trasgredendo ogni prescrizione. Gli effetti di tali comportamenti sui figli sono molto gravi. Molto significativa e ricca di circostanze specifiche di fatto è la relazione della Comunità che ospita minore particolarmente sofferente e che viene Pt_3 continuamente sollecitata dalla madre anche per il ruolo che la ragazza si è assunta all'interno della famiglia (in qualche modo di “ tenere insieme” tutti ) e che viene allo stesso tempo “punita” dalla madre quando non assuma comportamenti secondo le sue aspettative e richieste. Ad esempio, va evidenziato che, inizialmente, il rapporto tra madre e figli è stato interrotto per volere della stessa madre, ad agosto 2024, quando aveva detto agli operatori che “per colpa di una” intendeva interrompere ogni contatto con i figli. Era accaduto che il 6 agosto si era svolta una telefonata protetta tra la madre e il signor durante la quale la minore aveva espresso la Pt_3 CP_4 propria rabbia per quanto la madre aveva affermato riguardo all'udienza, ovvero che sarebbe stata lei, l'unica in grado di “ rispondere al giudice e prenderlo di Pt_3
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petto”. La ragazza aveva inoltre manifestato la propria contrarietà nei confronti della tendenza della madre a creare conflitti nella relazione tra e , Pt_4 Per_1 difendendo infine il padre biologico con il quale aveva iniziato a riallacciare i rapporti. Di fronte alla decisione della madre di interrompere, conseguentemente, i rapporti con tutti i figli, ha reagito affermando “…sapevo che avrebbe fatto Pt_3 questa cosa. Fa sempre così, l'ha fatto con e ora fa fuori anche me. Non sa Per_1 gestire la verità, quando le dici le cose come stanno sparisce”. Gli operatori evidenziano quindi come le decisioni e le comunicazioni materne abbiano sempre ripercussioni negative nel rapporto tra i figli, che manifestano un profondo disagio sia pure in maniera diversa. La madre crea e alimenta tensioni tra i fratelli e solo il lavoro degli operatori e dei terapeuti ristabilisce un clima relazionale migliore tra i fratelli medesimi, con superamento dei conflitti insorti. In relazione a gli operatori concludono peraltro affermando che “ Pt_3 nonostante le continue dinamiche e i messaggi a cui la minore è stata sottoposta,
ha dimostrato un tentativo di affidarsi agli operatori e trarre beneficio dal Pt_3 proprio progetto in comunità. Pur manifestando una certa sofferenza, la ragazza ha sempre mostrato consapevolezza riguardo al carattere a lungo termine del progetto, dichiarando: “ so che starò in comunità fino ai 18 anni”, nonostante non vi fossero termini stabiliti dal Tribunale.”. Riportano quindi come, a partire dal dicembre 2024, ha mostrato notevole Pt_3 malessere in relazione al suo progetto di collocamento in comunità, adottando anche comportamenti oppositivi. Era emerso, dai colloqui con la minore, un interessamento al caso da parte di un Maresciallo dei Carabinieri della stazione di Sovere, in rapporti con la madre, che avrebbe anche fornito informazioni fuorvianti e non aderenti alla realtà dei fatti nonché errate (come quella, ad esempio, secondo cui a seguito della pronuncia di decadenza, i rapporti con i genitori sarebbero stati interrotti). Puntualmente, ogni condizione di sofferenza e di malessere dei minori deriva da agiti provenienti dalla madre o sollecitati dalla stessa. Gli operatori concludono che “ in questo lungo periodo di permanenza in comunità, l'equipe educativa ha avuto modo di osservare come la comunità stessa si stia rivelando una risorsa fondamentale per la ragazza, offrendo un ambiente contenitivo e accudente. Questo contesto, unitamente al percorso di psicoterapia… e la presa in carico con la neuropsichiatra infantile, permettono alla ragazza di sperimentare una stabilità che, seppur temporanea, le consente di trovare spazi per una riflessione e per un tentativo di rielaborazione emotiva. Ciò emerge chiaramente dal comportamento della ragazza, che, nonostante i continui fattori esterni che influiscono negativamente sulla sua quotidianità, manifesta una certa volontà di poter trovare un equilibrio psicofisico e si sforza di affidarsi agli operatori, che per lei rappresentano figure di riferimento. Tuttavia, è importante sottolineare come il forte legame con la famiglia d'origine stia ostacolando la piena fruizione degli interventi educativi offerti dal contesto, impedendole di raggiungere una condizione di serenità. Questo legame, sebbene comprensibile in termini affettivi, contribuisce a mantenere un vissuto di conflitto
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interno della ragazza che, per timore di ferire i propri familiari, e in particolare la madre, finisce per boicottare il proprio percorso di crescita personale.”. il 21 febbraio 2024 ha cambiato comunità ed è stata inserita presso la Parte_4
“Casa Felicina” delle Suore Poverelle in È stata inserita in seconda media e CP_3 partecipa agli allenamenti con il gruppo di ginnastica artistica di Longuelo. Anche lei, come la sorella, ha sbalzi d'umore repentini e a volte ha con gli operatori un atteggiamento di sfida e di provocazione. Ha un buon rapporto con che Pt_3 sente spesso, mentre con gli altri fratelli ha rapporti sporadici. I rapporti tra i fratelli sono stati liberalizzati dagli operatori, nel senso che possono sentirsi quando vogliono. Per dati i difficili rapporti con la madre e i comportamenti espulsivi di Pt_2 quest'ultima (che, infatti, richiede il rientro a casa solo degli altri tre figli) è in atto un progetto di lunga durata per consentirgli il raggiungimento di un'autonomia anche oltre il 18° anno di età. si è dimostrato adeguato al contesto comunitario, Pt_2 mostrando interesse e maturità. Ha richiesto un sostegno psicologico ed è in atto una psicoterapia. È apparso comunque sofferente e taciturno, nel primo periodo anche inappetente e con forme di ritiro sociale. Successivamente si è aperto di più al dialogo con gli educatori della comunità, familiarizzando con l'ambiente. Permangono tratti evidenti di tristezza e angoscia rispetto a quanto è accaduto nella sua famiglia (compreso la denuncia penale della madre e la assoluzione finale) nonché al suo futuro. Partecipa in ogni caso attivamente e positivamente a tutte le proposte educative e formative. Per_
è un ragazzo tranquillo e consapevole della complessa situazione familiare che spesso lo getta nello sconforto, quando giungono notizie destabilizzanti e capita che chieda di anticipare sedute con la sua psicoterapeuta. Anche per lui, in ogni caso, il progetto in comunità prosegue positivamente e non può essere interrotto, pur Per_ manifestando maggiori fatiche nell'ultimo periodo. Non vi sono assolutamente le condizioni per un rientro a casa dei minori ma neppure i presupposti per una revoca delle dichiarazioni di decadenza dalle responsabilità genitoriali per quanto sin qui esposto. Ove anche la madre, come i figli, si affidi maggiormente agli operatori e, soprattutto accetti i sostegni e i consigli per modificare radicalmente i suoi rapporti con i figli potrà avanzare domanda di reintegra nelle responsabilità genitoriali.
Allo stato, il reclamo non può che essere respinto. Data la natura del procedimento e delle domande proposte, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di RT
Brescia cron. n. 4408/2024 emesso in data 3.12.2024, nel contraddittorio con le altre
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parti e su conforme parere del P.G., così provvede:
- RIGETTA il reclamo e conferma il decreto impugnato;
- COMPENSA tra le parti le spese di giudizio
MANDA alla Cancelleria per la restituzione del fascicolo di primo grado al Pt_6 trasmettendo copia integrale del presente decreto al Tribunale per i Minorenni di Brescia e ai Servizi Sociali competenti (che avranno cura di darne copia alle diverse Comunità che ospitano i minori)
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente
Maria Grazia Domanico
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In data 30.1.2025 la sig.ra ha depositato formale esposto al consiglio dell'ordine degli assistenti sociali Pt_1 denunciando la Dott.ssa per condotta pregiudizievole nei confronti propri e della prole, indicando nello CP_5 specifico di aver subito a causa dell'operatrice predetta l'impedimento alla visita e ai contatti con i figli oltre che discriminazioni in ragione della propria condizione di disabilità.
12
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Annamaria Laneri Consigliere
Sara La Malfa Consigliere On. Stefano Gaeta Consigliere On.
ha pronunciato il seguente DECRETO
nel giudizio introdotto con reclamo depositato in data 19.12.2024
da
, nata a [...] il [...] (C.F. RT
, rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Angrisano, del Foro C.F._1 di Brescia presso il cui studio, sito in Darfo Boario Terme (BS), Via F. Cadeo n. 42 ha eletto domicilio reclamante nei confronti di
nato ad [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Arianna Tarocco, del Foro C.F._2 di Mantova presso il cui studio, sito in Mantova (MN), Via Principe Amedeo n. 41 ha eletto domicilio reclamato con l'intervento
del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia
della curatrice speciale dei minori Avv. Roberta Ribon
avverso il decreto cron. n. 4408/2024 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 3.12.2024 e comunicato in data 10.12.2024, pronunciato nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 896/2021, nell'interesse dei minori:
1 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 458/2024 V.G.
, nata il [...]; , nato il Persona_1 Parte_2
2.6.2008; , nato il [...]; , nata il Persona_2 Parte_3
7.10.2010; , nata il [...] Parte_4
Premesso che:
1. Con atto di riassunzione del procedimento n. 1274/2016 R.G.C.C. depositato in data 24.9.2021, insisteva per l'accoglimento delle domande già RT formulate in tale procedimento e chiedeva la conferma del decreto n. 3481/2020 emesso in data 10.11.2020. Esponeva che con ricorso depositato in data 29.12.2020 il sig. aveva CP_1 proposto appello dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia avverso il decreto n. 3481/2020, con cui – a definizione del procedimento n. 1274/2016 R.G.C.C. istauratosi ex art. 330 CC su ricorso del PM nell'interesse dei minori Pt_2
, e (figli di
[...] Persona_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
e di (figlia di – era stato dichiarato
[...] Persona_1 Persona_3 decaduto dalla responsabilità genitoriale e i minori erano stati affidati ai servizi sociali territorialmente competenti affinché li mantenessero collocati presso la madre;
in data 22.6.2021 la Corte d'Appello aveva rilevato che non si era provveduto alla nomina di un curatore speciale in favore dei figli minori (i quali non erano neppure rappresentati da un tutore) e, pertanto, aveva dichiarato nullo il decreto impugnato, rimettendo le parti innanzi al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 354 CPC.
2. Con decreto del 5.10.2021 – reso nel procedimento n. 896/2021 R.G.C.C. – i minori venivano muniti di un curatore speciale, venivano disposti approfondimenti istruttori e veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
3. Con decreto del 22.3.2022 venivano incaricati i servizi sociali competenti di svolgere approfondimenti e attivare azioni di sostegno, venivano altresì disposte prescrizioni al sig. pena la pronuncia di provvedimenti ablativi la CP_1 responsabilità genitoriale fino alla sua decadenza.
4. Con relazione del 6.3.2023 i servizi sociali evidenziavano come i minori stessero vivendo in un contesto non più tutelante e di grave trascuratezza;
inoltre, veniva attivato un servizio intensivo di pulizie e tinteggiatura dell'abitazione, date le condizioni igieniche precarie.
5. In data 20.3.2023 perveniva la relazione della Comunità Montana di Laghi Bergamaschi Ambito Alto Sebino-Lovere, dalla quale emergeva che la figlia Per_1 aveva contattato l'assessore ai Servizi Sociali per chiedere aiuto per la situazione creatasi in casa: la madre ed il compagno erano rientrati al domicilio in evidente stato di alterazione da alcool e, a seguito delle richieste di spiegazioni della figlia, ne era scaturita una lite che aveva portato la signora ad intimare alla figlia di Pt_1
2 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 458/2024 V.G.
allontanarsi da casa;
veniva valutata l'opportunità di coinvolgere il padre di , Per_1 la quale, una volta trasferita presso il domicilio paterno, pareva più tranquilla.
6. In data 22.3.2023 perveniva la relazione dell'ASST Nord Milano, dalla quale emergeva che il sig. faceva un uso continuativo di birra e un uso occasionale CP_1 di cocaina;
si evidenziava una scarsa consapevolezza rispetto ai problemi di alcool e droghe e rifiutava un eventuale ricovero programmato disintossicante e riabilitativo.
7. Con decreto n. 1242 del 11.4.2023 il Tribunale per i minorenni di Brescia affidava i minori e Parte_3 Parte_4 Parte_2 Persona_2 ai Servizi Sociali competenti per territorio, affinché si provvedesse al loro collocamento in idonea comunità educativa;
affidava la minore ai Persona_1
Servizi Sociali perché la mantenessero collocata presso il domicilio paterno;
Per_ autorizzava il curatore speciale ad assumere nell'interesse dei minori , Pt_2
e le decisioni di straordinaria amministrazione comprese Parte_4 Pt_3 quelle inerenti la scuola e la salute e per autorizzava Persona_1 Per_3
ad assumere le decisioni di straordinaria amministrazione comprese quelle
[...] inerenti la scuola e la salute;
incaricava i Servizi Sociali di vigilare sul collocamento in comunità dei minori e sul collocamento presso il domicilio paterno di Per_1 attivando tutti i sostegni necessari, avviando, nel rispetto della volontà dei minori, incontri protetti tra i minori ed i genitori all'interno di uno spazio neutro, CP_1 autorizzandone la sospensione in caso di pregiudizio e la loro liberalizzazione se rispondente ai bisogni dei ragazzi;
incaricava il territorialmente competente, di Tes_1 attivare la presa in carico di e di proseguire con la presa in carico di RT
, verificando l'eventuale abuso e/o uso di sostanze stupefacenti e/o CP_1 alcoliche, attivando gli interventi terapeutici ritenuti necessari;
richiamava i genitori con prescrizioni, pena provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale fino alla pronuncia di decadenza per il . CP_1
8. Con decreto del 5.3.2024 il Tribunale per i Minorenni affidava definitivamente ai Servizi Sociali con collocamento presso il padre Per_1 Persona_3 incaricando i Servizi Sociali competenti per territorio di proseguire i sostegni in suo favore nell'ambito del proseguo amministrativo fino al compimento del ventunesimo anno d'età; disponeva udienza per l'ascolto dei minori , Persona_2 Pt_3
e confermava i restanti incarichi disposti con il
[...] Parte_4 decreto emesso in data 11.4.2023.
9. In data 29.5.2024 perveniva relazione dello Spazio Incontri dell'Istituto delle Suore Poverelle.
10. In data 3.6.2024 perveniva relazione dell
[...]
in relazione a , Controparte_2 Parte_3 dalla quale emergeva un quadro di disturbo ciclotimico, con un buon controllo
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farmacologico; viste le difficoltà scolastiche riportate, erano in corso ulteriori valutazioni psicodiagnostiche.
11. In data 3.6.2024 perveniva la relazione di aggiornamento della Cooperativa Sociale Arcobaleno con riferimento a , dalla quale emergeva un buon Persona_2 adattamento del minore al contesto comunitario.
12. In data 3.6.2024 perveniva la relazione di aggiornamento dell'Istituto delle Suore Poverelle Istituto Palazzolo con riferimento alla minore , dalla quale Parte_3 emergeva che l'esperienza della comunità rappresentava un ambiente contenitivo e accudente che le aveva permesso di essere accolta nella sua individualità. Il quotidiano supporto educativo, la costanza del percorso di psicoterapia e la terapia farmacologica stavano consentendo alla ragazza di vivere con maggiore serenità il proprio percorso comunitario e di trarne benefici. Nonostante ciò, il rapporto che la minore aveva costruito con la figura materna non le permetteva di poter investire a pieno nel suo progetto per raggiungere un equilibrio psico-fisico, poiché Pt_3 temeva di ferire e deludere la sua famiglia d'origine nell'esprimere un proprio benessere.
13. In data 5.6.2024 perveniva la relazione dell Controparte_3 con riferimento a dalla quale emergeva che dagli esami
[...] RT tossicologici effettuati e dal colloquio clinico non emergeva attualmente una diagnosi di disturbo da uso di sostanze, né da abuso di alcool.
14. In data 5.6.2024 perveniva la relazione dell'ASST Nord Milano UOC Dipendenze con riferimento al signor , dalla quale emergeva un disturbo da CP_1 abuso di alcool, disturbo da uso di cocaina in remissione precoce, comorbilità con pancreatite etilica cronica in trattamento a rischio di recidiva di riacutizzazione, epatite acuta in epatopatia cronica etilica.
15. In data 7.6.2024 perveniva la relazione di aggiornamento della Sorgente con riferimento a , dalla quale emergeva che erano pochi i dati Parte_4 oggettivi per permettere un rientro a casa;
la sig.ra non riconosceva alcun Pt_1 tipo di errore e non si sentiva responsabile dell'allontanamento dei figli. Le abilità sociali della minore le avevano permesso di instaurare rapporti amicali all'esterno del contesto comunitario e questo le stava permettendo di sperimentare contesti familiari diversi dal suo. Nell'ultimo periodo si evidenziava che la minore non esprimeva la volontà di tornare a casa, bensì chiedeva di poter essere collocata in comunità insieme ai suoi fratelli.
16. In data 7.6.2024 perveniva altresì la relazione sociale di aggiornamento della
, dalla Parte_5 quale emergeva che il contesto comunitario rimaneva il luogo maggiormente
4 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 458/2024 V.G.
rispondente ai bisogni dei minori. La posizione della madre non lasciava intravedere margine di rielaborazione delle motivazioni che avevano comportato l'allontanamento dei figli;
la madre non mostrava consapevolezza del pregiudizio arrecato ai figli;
pertanto, non emergevano le condizioni per un possibile rientro dei minori al domicilio.
17. All'udienza del 20.6.2024 venivano sentiti i minori , Persona_2 Pt_3
, , i quali riportavano i loro vissuti nei diversi contesti
[...] Parte_4 comunitari ed esprimevano la loro sofferenza.
18. In data 8.7.2024 perveniva la relazione dell Controparte_3 con riferimento a dalla quale emergeva la conferma
[...] RT dell'attuale assenza di criteri per poter porre diagnosi di disturbo da abuso di sostanze ed alcool.
19. In data 25.7.2024, con memoria conclusionale chiedeva di RT Per_ revocare l'affidamento dei minori al Servizio Sociale e di collocare presso di sé , e rispetto a evidenziava comportamenti Pt_3 Parte_4 Pt_2 assimilabili ad un anarchico individualista, non gestibile dalla madre e, pertanto, ne chiedeva il collocamento al di fuori dall'unità abitativa della stessa.
20. In data 29.7.2024 chiedeva il rigetto della richiesta di decadenza CP_1 della responsabilità genitoriale nei suoi confronti;
l'affidamento dei figli al Servizio Sociale competente, con collocamento presso idonee strutture comunitarie;
di mantenere il diritto di visita anche tramite incontri protetti in spazio neutro.
21. In data 31.7.2024 con memoria conclusionale la curatrice speciale chiedeva per la conferma delle prescrizioni di cui al decreto del 5.3.2024, per Persona_1 la revoca della prescrizione di collocamento comunitario in Parte_2 ragione della persistente inattuabilità dello stesso, mantenendo l'affidamento all'ente ed il collocamento presso l'abitazione materna, attivando percorsi di riallineamento scolastico/professionale. Per i minori chiedeva di confermare l'affido al Servizio Sociale ai fini del mantenimento del relativo collocamento in comunità educativa;
relativamente ad chiedeva di autorizzare un rientro al mese presso Persona_2
l'abitazione familiare con iniziale presenza di un educatore domiciliare e facoltà di sospensione immediata in caso di pregiudizio, per tutti di mantenere i contatti telefonici e video con la madre ed il compagno in forma protetta, Controparte_4 mantenere incontri facilitati con i fratelli modulandone la cadenza, la durata e la forma, prosecuzione dei supporti psicologici ed educativi in atto. Quanto a Pt_3
e chiedeva di mantenere i supporti specialistici, psicologici e
[...] Pt_4 educativi in atto. In particolare, per di incaricare il Servizio Sociale nel Pt_4 reperimento ed individuazione di una famiglia di appoggio disponibile ad accogliere la minore inizialmente un pomeriggio al mese valutando l'ampliamento in base ai
5 Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 458/2024 V.G.
bisogni della minore. Chiedeva inoltre di prescrivere alla madre di contribuire al mantenimento dei figli, di attivare giroconto in favore dell'ente affidatario dell'assegno unico pro-quota in ragione di ciascun figlio collocato in comunità, di dichiarare la decadenza del dalla responsabilità genitoriale sui figli, CP_1 Per_
, e prescrivendo di contribuire al mantenimento, Pt_2 Pt_3 Pt_4 sospendere gli incontri protetti tra il padre ed i minori.
22. In data 9.8.2024 perveniva la relazione del Servizio Sociale Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, dalla quale emergeva che a seguito di violazioni delle disposizione del Tribunale e atteggiamenti manipolatori nei confronti dei figli, il Servizio evidenziava l'assenza di un margine di rielaborazione e cambiamento da parte di , chiedeva all'autorità giudiziaria di valutare la decadenza RT della stessa dalla responsabilità genitoriale e la possibilità di attivare incontri protetti tra i minori ed il compagno sig. nel caso di sospensione degli incontri protetti CP_4 tra i minori e la madre.
23. Con decreto n. 4408/2024, pubblicato in data 3.12.2024, il Tribunale per i Minorenni ha così statuito:
“- letto il parere del PM in data 22 agosto 2024;
- letti gli art. 330, 333, 336 c.c., art. 737 e segg. c.p.c.;
- definitivamente provvedendo: DICHIARA e decaduti dalla responsabilità CP_1 RT genitoriale sui minori , , Parte_2 Persona_2 Parte_3 [...]
Parte_4
DISPONE la trasmissione del presente decreto al giudice tutelare di Bergamo all'atto della definitività dello stesso. NOMINA fino all'apertura della tutela, tutore provvisorio dei minori Pt_2
, , l'avv. Roberta
[...] Persona_2 Parte_3 CP_1 Parte_4
Ribon del Foro di CP_3
CONFERMA l'affido ai Servizi Sociali territorialmente competenti dei minori fino alla maggiore età e , e per anni Pt_2 Persona_2 Pt_3 Parte_4 due affinché li mantengano collocati presso idonee strutture comunitarie in relazione ai loro bisogni, con incarico, laddove i minori siano pronti, di reperire famiglie disponibili all'affido etero familiare. INCARICA i servizi sociali competenti per territorio di:
- mantenere attivo il monitoraggio di vigilanza e sostegno, per non meno di anni due, in favore dei minori e del nucleo, attivando i sostegni necessari a loro tutela, con relazione semestrale al Tribunale;
- vigilare sull'inserimento in comunità dei minori , attivando ogni supporto CP_1 educativo e psicologico ritenuto necessario a loro tutela, attivando per gli stessi il progetto più tutelante in relazione ai loro bisogni evolutivi, compresa la valutazione di contesti d'affido se ritenuti rispondenti ai loro bisogni;
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- attivare incontri tra i minori ed i genitori, nel rispetto della volontà dei CP_1 minori, in forma protetta all'interno di uno spazio neutro alla presenza di un educatore, autorizzando sin d'ora la sospensione se pregiudizievoli;
- attivare se funzionali, nell'interesse dei minori, sempre che gli stessi ne facciano richiesta e che tale figura rappresenti una risorsa, incontri protetti con il CP_4
alla presenza di un educatore, autorizzando sin d'ora la sospensione se
[...] pregiudizievoli;
- di garantire continuità alla relazione tra i fratelli;
- di predisporre per fino al suo ingresso in comunità, tutti gli interventi Pt_2 educativi e formativi utili a sua tutela;
- attivare colloqui di supporto alla genitorialità per e RT CP_1
volti ad accompagnarli verso una consapevolezza, laddove possibile, circa i
[...] propri comportamenti disfunzionali. Il SerT territorialmente competente di:
- proseguire la presa in carico, per tutto il tempo ritenuto necessario, di CP_1
predisponendo un programma terapeutico volto alla risoluzione delle
[...] criticità ad oggi ancora presenti. PRESCRIVE A e di: RT CP_1
- collaborare con i Servizi Sociali seguendone i consigli e i suggerimenti;
- contribuire al mantenimento dei figli.” Il Tribunale ha osservato:
- sussistono i presupposti di legge per dichiarare e CP_1 RT decaduti dalla responsabilità genitoriale sui figli , Persona_2 Parte_2
e in quanto, con condotte contrarie ai doveri Parte_3 Parte_4 genitoriali, hanno esposto i figli ad un ambiente di vita non rispondente ai loro bisogni, facendoli vivere in un contesto familiare caratterizzato, da un lato, da grave pregiudizio anche a causa della totale assenza del padre e, dall'altro lato, da comportamenti della madre manipolatori e subdoli contrari ai bisogni e interessi dei figli, senza comprenderne le rispettive esigenze;
- in particolare, in merito alla posizione della madre, dalla relazione del Servizio Sociale datata 7.6.2024 emergeva l'assenza di consapevolezza Parte_5 circa il pregiudizio arrecato ai figli con i suoi atteggiamenti non protettivi, manipolatori e distruttivi: ha messo i figli gli uni contro gli altri;
li ha incitati a ribellarsi al contesto comunitario;
li ha esposti a racconti non aderenti alla realtà; non ha uno spazio mentale ed emotivo per i figli, tanto da non riconoscere i loro bisogni. Per_ Ad esempio, quanto a (16.10.2009), durante le telefonate la madre gli aveva fatto spesso notare che, a differenza delle sorelle, lui affermava di stare bene in comunità, non piangeva e non si lamentava e quindi, in occasione di un incontro in Per_ presenza, aveva portato diversi regali per le sorelle e nulla ad , come se dovesse essere punito perché non rispondente alle regole materne. Il giorno del suo compleanno durante una telefonata lo aveva esposto a contenuti inopportuni, dopo essersi sporcata con uno yogurt aveva esordito dicendo “sembra che ho fatto un pompino ad un negro”; quanto a (12.11.2012), quest'ultima aveva sempre Pt_4
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riferito agli operatori di aver un buon rapporto con i fratelli e le sorelle, tuttavia, a causa di un racconto riportato dalla madre, aveva vissuto un forte periodo di rabbia nei confronti della sorella e, contemporaneamente, aveva deciso di chiudere Pt_3 qualsiasi tipo di contatto con la sorella maggiore esprimendo la volontà di Per_1 non volerla più sentire. Nell'ultimo periodo la minore non aveva espresso la volontà di un rientro a casa bensì di poter essere collocata in comunità insieme ai suoi fratelli;
quanto a (7.10.2010), a differenza di – che faticava a riconoscere Pt_3 Pt_4 responsabilità alla madre in quanto non riusciva a vederla come figura che potesse avere delle colpe essendo costretta, non per sua volontà, a vivere su una sedia a rotelle – aveva ben chiaro il funzionamento manipolatorio e subdolo della Pt_3 madre, tanto che, una volta informata della denuncia della madre nei confronti del fratello ha avuto timore che la madre potesse denunciare anche lei poiché Pt_2
a suo dire è l'unica tra i suoi fratelli, eccetto e ad esprimere il suo Pt_2 Per_1 pensiero (“la prossima che fa fuori sono io è così che fa con tutti i suoi figli, quando non stiamo più alle sue regole o a quello che dice ci fa fuori. Lo ha fatto con Per_1
e con la prossima sono io perché ho le palle nel dire le cose come stanno. Pt_2 Per_ e non lo fanno”.) Inoltre, in un incontro protetto alla presenza dei figli Pt_4 la madre ha verbalizzato “contavamo tutti su di te eri l'unica che poteva Pt_3 mandare a fanculo il giudice”). Quanto a (2.6.2008), il ragazzo ha avuto Pt_2 un atteggiamento oppositivo rispetto all'inserimento in comunità e la madre lo aveva accolto in casa solo apparentemente, con lo scopo di metterlo in conflitto con i fratelli, per poi agire nei suoi confronti delle denunce volte ad allontanarlo dal domicilio (denunciandolo per maltrattamenti), senza interrogarsi e cercare di comprendere il disagio del figlio manifestato attraverso comportamenti disfunzionali e dirompenti, lasciandolo solo nel percorso di crescita senza punti di riferimento sia educativi che affettivi. La signora inoltre, non stava rispettando le prescrizioni dell'autorità Pt_1 giudiziaria;
a parte la mancata sostanziale collaborazione con gli operatori, negli ultimi mesi aveva avuto contatti tramite messaggi e videochiamate con i figli non in modalità protetta, aveva creato un gruppo in WhatsApp con i figli, diffondendo comunicazioni non autorizzate e altamente destabilizzanti. Circa la posizione paterna, i minori, dopo il primo incontro protetto organizzato dai Servizi Sociali, avevano dichiarato di non voler più incontrare il padre e avevano confermato tale posizione anche in sede di udienza. Pertanto, il contesto comunitario, benché complesso e non facile da accettare per dei ragazzi, risultava allo stato il luogo più rispondente ai loro bisogni, in grado di garantire un contesto stabile e accogliente dove poter rileggere la propria storia familiare e poter raggiungere gli obiettivi di percorsi formativi individuali.
Rilevato che:
24. Avverso tale decreto, pubblicato in data 3.12.2024 e comunicato in data 10.12.2024, con reclamo ex art. 739 CPC depositato in data 19.12.2024, Pt_1
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ha proposto appello chiedendone la nullità e/o l'inefficacia e l'ascolto dei Pt_1 minori. Richiamando integralmente le memorie, da ultimo quella depositata in data 25.7.2024, ha dedotto che:
- il decreto è nullo per carenza dei presupposi indispensabili all'emanazione: nell'ambito del procedimento incardinato presso il Tribunale per i Minorenni la reclamante aveva assunto un atteggiamento sempre collaborativo, infatti, nonostante la situazione di grave difficoltà personale e sanitaria (vittima di un susseguirsi di compagni violenti e affetta da sclerosi multipla che l'ha costretta all'uso della sedia a rotelle), si era attivata prontamente per sottoporsi a tutti gli accertamenti richiesti con provvedimento assunto in data 11.4.2023, con cui il Tribunale aveva disposto che il Sert territorialmente competente prendesse in carico la sig.ra con lo scopo di Pt_1 accertare eventuali problematiche legate all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Il Servizio specialistico ha certificato non solo che la signora si è dimostrata Pt_1 sin da subito collaborante e disponibile a seguire le indicazioni del personale preposto all'accertamento, ma che gli esiti degli esami effettuati, sia su matrice urinaria che cheratinica, hanno dato esito negativo per sostanze e per ETG, comprovando la totale assenza di dipendenze in capo alla deducente. La reclamante aveva altresì tempestivamente formulato istanza per ottenere il certificato dei carichi pendenti richiesto con suddetto decreto, dai quali è emerso che la reclamante non ha precedenti penali.
- Il decreto è nullo per omessa valutazione complessiva delle risultanze emerse dalle relazioni: pur non negando la responsabilità della signora per alcuni contegni Pt_1 inadeguati che sono emersi nel corso del rapporto con i Servizi, la reclamante ha evidenziato che tali circostanze erano strettamente connesse alla sua grave condizione di salute e che i suoi comportamenti non erano mai stati assunti con la volontà di abbandonare o disinteressarsi dei propri figli, tuttavia, erano da ricondurre ad oggettive difficoltà psico-fisiche e familiari. Le relazioni dei servizi erano caratterizzate da elementi ambivalenti e contenevano sia aspetti a favore sia elementi critici nei confronti della madre, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto effettuare una valutazione complessiva evitando di soffermarsi esclusivamente sugli elementi negativi, ma dando pari rilievo a quei fattori positivi che dimostrano l'impegno della madre e il legame affettivo nei confronti dei figli. Circa gli incontri protetti, alcuni atteggiamenti adottati dalla madre durante gli incontri erano dovuti alle modalità di gestione non ottimali, in particolare, gli episodi in cui la madre si è concentrata nel parlare degli altri figli anziché focalizzarsi sul figlio presente all'incontro; ha ritenuto invece più favorevole e meno caotico il confronto con un figlio per volta, infatti, Per_ all'udienza del 20.6.2024 il figlio ha affermato che con la mamma gli incontri andavano meglio perché dedicati ad ognuno di loro, sarebbe rientrata Pt_3 volentieri a casa, diceva che avrebbe voluto vedere la mamma più spesso. Pt_4
- La madre ha certamente un rapporto differente con i vari figli, in particolare, è difficile il rapporto con i figli e Il Tribunale per i Minorenni non Pt_2 Pt_3 ha preso in considerazione le ultime relazioni depositate dai Servizi Sociali competenti, ivi compresa quella redatta dalla prima comunità educativa nella quale
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era stato inserito il minore , la quale lo ha definito un soggetto Parte_2 pericoloso e difficilmente educabile. Anche la ricollocazione del minore Pt_2 presso la casa familiare è stata difficile: ad esempio, alla richiesta di andare a scuola e di seguire i consigli di riordinare la propria stanza, quest'ultimo poneva in essere condotte violente, anche nei confronti della donna delle pulizie, portandola a chiedere addirittura le dimissioni;
conviveva in casa con una ragazza e i due Pt_2 venivano sovente trovati in camera in atteggiamenti poco consoni.
25. In data 10.3.2025 si è costituito in giudizio che ha chiesto il CP_1 rigetto del reclamo e la conferma del decreto;
ha inoltre evidenziato che in data 25.1.2025, dopo un periodo di ricovero ospedaliero, è stato inserito presso la comunità Belgioioso di Belgioioso (PV) per un percorso riabilitativo da dipendenza da alcol.
26. In data 20.3.2025 si è costituita in giudizio l'Avv. Roberta Ribon – in qualità di curatore speciale dei minori – chiedendo il rigetto del reclamo. Evidenzia che dalle relazioni in atti (fra le altre quella del 10.2.2023 e del 14.11.2023) si può evincere la gravità del contesto ambientale dal quale i minori erano stati allontanati e, successivamente, una volta attuati i collocamenti comunitari, evidenti sono state le costanti attività di destabilizzazione e intrusione della sig.ra nella quotidianità dei figli, in spregio alle continue indicazioni offerte non Pt_1 solo dagli operatori sociali ma anche dal Giudice. Quanto a il rapporto con la madre è caratterizzato da continue oscillazioni Pt_3 anche in correlazione alle interferenze che la madre mette in atto coinvolgendo ogni volta i figli minori in alleanze o in rappresaglie gli uni contro gli altri;
il contesto comunitario ove si trova, ossia il centro di Pronto Intervento per minori “I Pt_3 care” di Capriolo (BS), sta offrendo alla ragazza un luogo adeguato di accudimento, contenimento e accompagnamento alla crescita e, viste le manipolazioni emotive materne, fatica tuttora ad intessere relazioni interpersonali stabili, oscillando Pt_3 fra comportamenti di valorizzazione e di svalutazione. Il percorso scolastico di presso il Centro di Formazione Professionale di Clusane (BS) ha conosciuto Pt_3 una battuta di arresto nel mese di dicembre 2024 e prosegue con molta fatica. alterna periodi in cui pare essere ben agganciata sia al contesto comunitario Pt_3 che sociosanitario (proseguendo regolarmente gli incontri con la psicoterapeuta e seguendo la terapia farmacologica) ad altri che la vedono fortemente critica ed oppositiva: momenti in cui si accanisce violentemente nei confronti della figura materna e altri in cui ne rivendica la riabilitazione, criticando serratamente la decisione del Tribunale dei Minorenni di dichiararne la decadenza dalla responsabilità genitoriale (a questo proposito, ha allegato uno scritto di in Pt_3 cui dà voce ai suoi pensieri, chiedendo che venisse trasmesso al Giudice). Per_ Quanto a , sin dal relativo collocamento comunitario il minore ha mostrato un non comune senso di responsabilità e di adattamento al pur sofferto distacco familiare;
è in continua maturazione, ha affrontato le fragilità scolastiche, ha deciso
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di chiudere definitivamente la relazione con il padre e, circa il rapporto con la madre, gli operatori presenti alle chiamate hanno segnalato un'inadeguatezza della madre, la quale ha messo diverse volte in imbarazzo il figlio con battute volgari.
Quanto a frequenta un corso di ginnastica artistica, che le consente di Pt_4 affrontare con più serenità la propria permanenza in comunità e, a tal proposito, proprio l'impegno di nella ginnastica artistica ha causato una discussione con Pt_4 la madre che, a suo dire, potrebbe agevolare l'insorgenza nella figlia della propria stessa patologia. pur consapevole del forte carattere della sorella, ha sempre Pt_4 espresso il desiderio di essere collocata nella stessa struttura comunitaria della sorella e l'operatore ascoltato all'udienza del 20.6.2024 aveva espresso la preoccupazione che interferisse nel percorso comunitario di In data 21.2.2025, Pt_3 Pt_4 durante il concertato trasferimento di dalla comunità di Salò alla comunità Pt_4 educativa Casa Felicina in la minore si era sottratta alla vigilanza CP_3 dell'assistente sociale ed era stata ritrovata poche ore presso l'abitazione materna. In occasione del colloquio la minore aveva riportato vissuti di rabbia rispetto ad una decisione giudiziaria vissuta come ingiusta, ha espresso rilievi critici perfettamente aderenti alla posizione materna e manifestato considerazioni giudicanti rispetto al fratello che denotavano una aprioristica adesione alla prospettazione della Pt_2 madre. Quanto a nonostante la prescrizione giudiziale di collocamento Pt_2 comunitario, dopo una serie di fughe dal contesto comunitario, il ragazzo si è trattenuto presso la madre e il compagno della stessa da giugno 2023 a maggio 2024 interrompendo ogni contatto con gli operatori ma salvaguardando solo lo spazio di incontro protetto con i fratelli;
la permanenza presso la madre si è rivelata disfunzionale, vista l'ambivalenza della madre nei confronti del minore;
la donna – anche a distanza di pochi minuti – riferiva che andava tutto bene per poi far presente di essere esausta per la condotta irregolare del ragazzo;
dal 9.1.2025 è Pt_2 collocato presso la comunità educativa per minori “ in Torre Boldone (BG), ha Per_4 chiesto di intraprendere un percorso psicologico e frequenta un tirocinio di inclusione sociale;
a seguito delle denunce materne è stato chiamato a rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni e all'udienza del 28.2.2025 il GUP ha dichiarato non luogo a procedere per non aver commesso il fatto e ha rilevato che: “l'impianto accusatorio nei confronti del si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni CP_1 delle due persone offese”, in relazione alla cui attendibilità il giudicante ha speso considerazioni particolarmente severe. Invero, il Tribunale prendeva atto che il nucleo familiare nel quale è cresciuto è stato caratterizzato da un Pt_2 atteggiamento di scarsa tutela da parte dei due adulti presenti nonché “da atteggiamenti manipolatori ed espulsivi agiti dalla madre nei confronti dei figli ed in particolare del figlio A fronte di tale quadro, le dichiarazioni rese dalla Pt_2
e dal non appaiono certe genuine, al pari di quelle dei fratelli Pt_1 CP_4 rispetto alle quali non va escluso che siano state rese sotto l'influenza della madre”. La curatrice ha dedotto che la complessità delle dinamiche delle relazioni sono state ricondotte dalla reclamante, da un lato, alla propria condizione di disabilità e,
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dall'altro lato, alle fatiche connaturate all'età adolescenziale, con ciò dimostrando ancora una volta l'impossibilità per la sig.ra di cogliere la vera matrice della Pt_1 disfunzionalità del proprio rapporto con la prole . Ha osservato altresì che, ancora una volta, la sig.ra ha effettuato diversificazioni nel trattamento della prole, Pt_1 infatti, chiede la revoca/nullità/inefficacia del decreto impugnato in punto di Per_ frequentazione solo in riferimento ad (da sempre molto conciliante e riflessivo), e (che attualmente esprimono un atteggiamento adesivo alla Pt_4 Pt_3 posizione materna), ma nulla è stato chiesto rispetto a Ha fatto presente Pt_2 che parte reclamante ha richiesto incontri protetti per ciascun figlio, benché il provvedimento reclamato già preveda la regolamentazione in forma protetta dei suddetti incontri e che, ad oggi, il servizio ha tuttavia ritenuto di sospendere (senza impedire ordinari contatti telefonici tra la madre e i figli). Si è infine rimessa alla Corte in relazione alla richiesta istruttoria di ascolto di Per_
e , tenuto conto delle informazioni in aggiornamento sulle Pt_3 Pt_4 condizioni dei minori richieste all'ente affidatario.
27. In data 28.3.2025 sono state trasmesse le relazioni sociali di aggiornamento.
28. In data 31.3.2025 il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del reclamo, Per_ ritenendo superflua l'audizione dei minori, in quanto , e Pt_3 Parte_4 sono stati sentiti all'udienza del 20.6.2024 e poi tutti sono stati sentiti ed esaminati dai vari operatori delle Comunità ove sono collocati;
la madre reclamante ha limitato Per_ le sue richieste, anche istruttorie, ai figli , e Pt_3 Parte_4 volutamente omettendo ogni richiesta in relazione al figlio rispetto al Pt_2 quale da tempo è in atto un comportamento espulsivo;
il provvedimento del Tribunale per i Minorenni appare correttamente motivato e coerente con quanto hanno acclarato i servizi, in un quadro di relazione madre-figli caratterizzato da condotte fortemente dannose per i minori, manipolatorie, espulsive, inadeguate, che aggravano il disagio profondo manifestato dai minori, in relazione ai quali il collocamento comunitario appare tutelante e positivo (primo tra tutti su con il quale la madre non è in Pt_2 grado di relazionarsi in maniera positiva ed adeguata).
29. In data 10.4.2025 il difensore di ha depositato in via telematica nota di CP_1 deposito con allegato progetto sottoscritto dal Sig. con la Comunità Saman di CP_1
Belgioioso (PV), ove il padre dei minori è inserito al fine di intraprendere percorso di disintossicazione dal consumo di alcol e sostanze stupefacenti e riabilitativo.
30. All'udienza dell'11.4.2025, la signora presente personalmente, ha Pt_1 affermati di non comprendere perché le abbiano “tolto i figli”; ha detto di non seguire Corte d'Appello di Brescia – III Sezione Civile - Minori Proc. N. 458/2024 V.G.
alcun percorso terapeutico o di sostegno psicologico;
che i figli chiamano papà suo Per_ marito;
che , in questo momento, non vuole più andare a scuola e che è stanco della Comunità; che sente i figli perché i ragazzi la chiamano ma che gli incontri erano stati sospesi. La curatrice ha precisato che gli incontri erano stati sospesi in quanto la situazione era divenuta ingestibile e la madre metteva i figli gli uni contro gli altri. Ha evidenziato che gli operatori hanno lavorato bene sul caso ma che i minori manifestano momenti di malessere molto gravi e che ad oggi non è stato possibile attivare progetti di affidi etero familiari. Ha quindi riferito che Pt_3 assume terapia farmacologica;
che ha messo in atto un episodio di fuga dalla Pt_4 Per_ Comunità, che , che è sempre stato quello più critico verso la famiglia e composto, ora accusa fatiche;
infine, che è stato assolto rispetto alla Pt_2 denuncia di maltrattamenti della madre. Il difensore della reclamante ha precisato che, in relazione al reato di percosse, vi è stata una remissione di querela. La curatrice ha infine riferito che tutti i ragazzi hanno un sostegno psicologico e che anche lo ha richiesto. Pt_2
Le parti hanno quindi insistito nelle rispettive richieste e la Corte si è riservata la decisione.
Ritenuto che:
31. Il reclamo è infondato e va respinto e il decreto impugnato deve essere confermato, con compensazione delle spese tra le parti. In via preliminare, la Corte ritiene di non procedere all'ascolto dei minori in quanto sarebbe per loro pregiudizievole e altamente destabilizzante, dal momento che stanno subendo forti pressioni psicologiche da parte della madre, sempre molto disturbante e manipolatoria (al punto che sono stati sospesi gli incontri che, peraltro, in un primo momento, era stata la stessa madre a voler sospendere a scopo “punitivo”). I minori sono stati inoltre ascoltati dal giudice in primo grado, dalla curatrice, dagli operatori, con cui hanno un rapporto stretto e continuativo e che hanno riportato ampiamente nelle relazioni i loro pensieri e continui sbalzi di opinioni e umore;
infine seguono tutti un percorso psicoterapeutico, assolutamente necessario. La Corte ha infine preso atto del contenuto della e-mail inviata da alla curatrice, che è stata prodotta. Pt_3
In relazione ai rapporti con la madre, si evidenzia che gli operatori hanno facoltà (in base a quanto disposto dal giudice di primo grado) di riprendere gli incontri se lo riterranno nell'interesse dei minori e rispondente ai loro bisogni, prendendo in considerazione le richieste dei minori stessi e sentiti anche i rispettivi terapeuti. Appare opportuno ricordare che i minori sono stati allontanati il 9 maggio 2023 e collocati in quattro contesti comunitari differenti. TO era stato invece allontanato dalla abitazione familiare nell'ottobre 2024. L'allontanamento si era reso necessario in quanto il nucleo familiare, che era seguito fin dal 2016, e il contesto in cui vivevano i minori non era per loro tutelante. A parte le condizioni igieniche molto precarie della abitazione (tanto da imporre un intervento degli operatori per una integrale pulizia e tinteggiatura), i minori vivevano in una condizione di sostanziale e
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grave trascuratezza, obbligati ad occuparsi delle condizioni precarie della madre (costretta su una sedia a rotelle); aveva poi denunciato tali condizioni di vita Per_1 quando la madre e il compagno erano rientrati a casa in condizioni palesemente alterate per abuso di alcol. I supporti educativi a domicilio non avevano avuto esito positivo soprattutto in quanto la madre dei minori presentava importanti fragilità psicologiche ed emotive, dal momento che non problematizzava assolutamente la situazione, non comprendeva le fatiche e i bisogni dei figli, non collaborava con i servizi sociali, non vedeva il degrado della propria abitazione;
aveva interrotto il percorso scolastico ed Pt_2 era venuto meno il sostegno di una famiglia di appoggio per le sorelle e il fratello minori. La presenza del compagno della madre non favoriva un rapporto disteso tra e la madre. I minori erano ingaggiati in un ruolo di cura e di assistenza Pt_2 della madre che, a causa della sua patologia, ha importanti limitazioni, portando i figli ad attivarsi, pur non avendone gli strumenti e, in ogni caso, non consentendo loro una crescita serena rispetto al loro percorso evolutivo. Di fatto, la signora era gravemente inadempiente rispetto alle sue CP_1 responsabilità genitoriali, al di là dell'affetto manifestato per i figli, dei quali però non riconosceva e non riconosce a tutt'oggi individualità e bisogni. Gli interventi a domicilio si erano rivelati inefficaci. I collocamenti dei minori nelle diverse strutture hanno avuto un effetto benefico per i minori e sono stati positivi, pur se è inevitabile la loro fatica, nel tempo, a proseguire la vita in comunità, soprattutto perché non accettata dalla madre. Restano validi i progetti di collocamento in famiglie affidatarie, di difficile attuazione sia per l'età e le problematiche dei ragazzi sia, soprattutto, per la assoluta non collaborazione della madre. Il padre dei minori, costituendosi in giudizio, è apparso (in relazione al contenuto dell'atto) più cosciente delle sue problematiche e delle problematiche familiari, dal momento che ha chiesto il rigetto del reclamo della signora la conferma del Pt_1 decreto emesso dal Tribunale per i minorenni a tutela dei figli e ha comunicato e dimostrato, attraverso la produzione documentale, di aver intrapreso un percorso riabilitativo e terapeutico. Valuteranno pertanto gli operatori le modalità per rendere edotti i minori della posizione del padre, valutando se e quando potranno essere riattivati incontri in modalità protette. Per quanto riguarda la signora purtroppo ad oggi permangono i presupposti Pt_1 per la dichiarazione di decadenza dalle responsabilità genitoriali, dal momento che la stessa non appare in grado di assumere alcun tipo di decisione riguardo ai figli e dal momento che proseguono i suoi comportamenti altamente destabilizzanti nei loro confronti ed è totalmente assente una consapevolezza minima di quanto accaduto. In particolare, gli operatori segnalano che dal 13.5.2024 al 22.11.2024 la signora ha svolto sedici colloqui psicologici, come da mandato del Tribunale;
Pt_1 evidenziano quindi che la signora “sebbene abbia rispettato gli incontri, avvenuti principalmente in modalità telematica, non è stata in grado di perseguire gli obiettivi prefissati. In accordo con l .e la signora infatti, si sono stilati alcuni CP_6 Pt_1
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obiettivi di lavoro, quali la riflessione personale e genitoriale sulle proprie modalità relazionali, alla luce dell'allontanamento di cinque figli e il loro collocamento in diverse comunità minorili. Nonostante i numerosi solleciti…, la signora non Pt_1 ha mostrato autocritica né consapevolezza rispetto alla propria genitorialità né la volontà di modificare il rapporto con i minori, ad oggi disfunzionale. Si è pertanto deciso, in accordo con la Tutela di interrompere il percorso.”. Nella recente relazione di aggiornamento (marzo 2025) gli operatori concludono nei seguenti termini:
“ Il Servizio ritiene che la posizione della madre non lasci intravedere margine di rielaborazione e cambiamento e che la decadenza dalla responsabilità genitoriale sia ancora oggi la scelta più tutelante nei confronti dei figli. Nonostante la signora continui ad esercitare sui figli un'influenza dannosa, la sua decadenza può arginare azioni che, qualora venisse meno, nuocerebbe ulteriormente i figli già troppo esposti e traumatizzati. Al tempo stesso, il servizio non ritiene possibile ipotizzare il rientro a casa dei ragazzi con la signora . Pt_1
La Corte osserva, inoltre, che la reclamante, oltre che rifiutarsi di contribuire al mantenimento dei figli (“manterrò i miei figli quando torneranno a casa”), contravvenendo così a una precisa disposizione dell'autorità giudiziaria, non collabora neppure in relazione ad alcune decisioni e conseguenti spese straordinarie per i figli;
ad esempio si è rifiutata di pagare la ginnastica artistica per (che Pt_4 per la minore è molto importante) perché la figlia “ farà ginnastica artistica quando tornerà a casa”. La relazione degli operatori mette poi bene in luce i numerosi comportamenti della madre altamente destabilizzanti per i figli e disfunzionali, via via mettendo in cattiva luce un figlio agli occhi degli altri, creando dissapori e incomprensioni fra gli stessi, alimentando sensi di colpa e, in definitiva, non comprendendo minimamente quali siano i loro bisogni e le cause del loro attuale stato di sofferenza. La reclamante, inoltre, disattende continuamente le indicazioni dell'autorità giudiziaria e degli operatori circa le modalità comunicative con i figli, trasgredendo ogni prescrizione. Gli effetti di tali comportamenti sui figli sono molto gravi. Molto significativa e ricca di circostanze specifiche di fatto è la relazione della Comunità che ospita minore particolarmente sofferente e che viene Pt_3 continuamente sollecitata dalla madre anche per il ruolo che la ragazza si è assunta all'interno della famiglia (in qualche modo di “ tenere insieme” tutti ) e che viene allo stesso tempo “punita” dalla madre quando non assuma comportamenti secondo le sue aspettative e richieste. Ad esempio, va evidenziato che, inizialmente, il rapporto tra madre e figli è stato interrotto per volere della stessa madre, ad agosto 2024, quando aveva detto agli operatori che “per colpa di una” intendeva interrompere ogni contatto con i figli. Era accaduto che il 6 agosto si era svolta una telefonata protetta tra la madre e il signor durante la quale la minore aveva espresso la Pt_3 CP_4 propria rabbia per quanto la madre aveva affermato riguardo all'udienza, ovvero che sarebbe stata lei, l'unica in grado di “ rispondere al giudice e prenderlo di Pt_3
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petto”. La ragazza aveva inoltre manifestato la propria contrarietà nei confronti della tendenza della madre a creare conflitti nella relazione tra e , Pt_4 Per_1 difendendo infine il padre biologico con il quale aveva iniziato a riallacciare i rapporti. Di fronte alla decisione della madre di interrompere, conseguentemente, i rapporti con tutti i figli, ha reagito affermando “…sapevo che avrebbe fatto Pt_3 questa cosa. Fa sempre così, l'ha fatto con e ora fa fuori anche me. Non sa Per_1 gestire la verità, quando le dici le cose come stanno sparisce”. Gli operatori evidenziano quindi come le decisioni e le comunicazioni materne abbiano sempre ripercussioni negative nel rapporto tra i figli, che manifestano un profondo disagio sia pure in maniera diversa. La madre crea e alimenta tensioni tra i fratelli e solo il lavoro degli operatori e dei terapeuti ristabilisce un clima relazionale migliore tra i fratelli medesimi, con superamento dei conflitti insorti. In relazione a gli operatori concludono peraltro affermando che “ Pt_3 nonostante le continue dinamiche e i messaggi a cui la minore è stata sottoposta,
ha dimostrato un tentativo di affidarsi agli operatori e trarre beneficio dal Pt_3 proprio progetto in comunità. Pur manifestando una certa sofferenza, la ragazza ha sempre mostrato consapevolezza riguardo al carattere a lungo termine del progetto, dichiarando: “ so che starò in comunità fino ai 18 anni”, nonostante non vi fossero termini stabiliti dal Tribunale.”. Riportano quindi come, a partire dal dicembre 2024, ha mostrato notevole Pt_3 malessere in relazione al suo progetto di collocamento in comunità, adottando anche comportamenti oppositivi. Era emerso, dai colloqui con la minore, un interessamento al caso da parte di un Maresciallo dei Carabinieri della stazione di Sovere, in rapporti con la madre, che avrebbe anche fornito informazioni fuorvianti e non aderenti alla realtà dei fatti nonché errate (come quella, ad esempio, secondo cui a seguito della pronuncia di decadenza, i rapporti con i genitori sarebbero stati interrotti). Puntualmente, ogni condizione di sofferenza e di malessere dei minori deriva da agiti provenienti dalla madre o sollecitati dalla stessa. Gli operatori concludono che “ in questo lungo periodo di permanenza in comunità, l'equipe educativa ha avuto modo di osservare come la comunità stessa si stia rivelando una risorsa fondamentale per la ragazza, offrendo un ambiente contenitivo e accudente. Questo contesto, unitamente al percorso di psicoterapia… e la presa in carico con la neuropsichiatra infantile, permettono alla ragazza di sperimentare una stabilità che, seppur temporanea, le consente di trovare spazi per una riflessione e per un tentativo di rielaborazione emotiva. Ciò emerge chiaramente dal comportamento della ragazza, che, nonostante i continui fattori esterni che influiscono negativamente sulla sua quotidianità, manifesta una certa volontà di poter trovare un equilibrio psicofisico e si sforza di affidarsi agli operatori, che per lei rappresentano figure di riferimento. Tuttavia, è importante sottolineare come il forte legame con la famiglia d'origine stia ostacolando la piena fruizione degli interventi educativi offerti dal contesto, impedendole di raggiungere una condizione di serenità. Questo legame, sebbene comprensibile in termini affettivi, contribuisce a mantenere un vissuto di conflitto
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interno della ragazza che, per timore di ferire i propri familiari, e in particolare la madre, finisce per boicottare il proprio percorso di crescita personale.”. il 21 febbraio 2024 ha cambiato comunità ed è stata inserita presso la Parte_4
“Casa Felicina” delle Suore Poverelle in È stata inserita in seconda media e CP_3 partecipa agli allenamenti con il gruppo di ginnastica artistica di Longuelo. Anche lei, come la sorella, ha sbalzi d'umore repentini e a volte ha con gli operatori un atteggiamento di sfida e di provocazione. Ha un buon rapporto con che Pt_3 sente spesso, mentre con gli altri fratelli ha rapporti sporadici. I rapporti tra i fratelli sono stati liberalizzati dagli operatori, nel senso che possono sentirsi quando vogliono. Per dati i difficili rapporti con la madre e i comportamenti espulsivi di Pt_2 quest'ultima (che, infatti, richiede il rientro a casa solo degli altri tre figli) è in atto un progetto di lunga durata per consentirgli il raggiungimento di un'autonomia anche oltre il 18° anno di età. si è dimostrato adeguato al contesto comunitario, Pt_2 mostrando interesse e maturità. Ha richiesto un sostegno psicologico ed è in atto una psicoterapia. È apparso comunque sofferente e taciturno, nel primo periodo anche inappetente e con forme di ritiro sociale. Successivamente si è aperto di più al dialogo con gli educatori della comunità, familiarizzando con l'ambiente. Permangono tratti evidenti di tristezza e angoscia rispetto a quanto è accaduto nella sua famiglia (compreso la denuncia penale della madre e la assoluzione finale) nonché al suo futuro. Partecipa in ogni caso attivamente e positivamente a tutte le proposte educative e formative. Per_
è un ragazzo tranquillo e consapevole della complessa situazione familiare che spesso lo getta nello sconforto, quando giungono notizie destabilizzanti e capita che chieda di anticipare sedute con la sua psicoterapeuta. Anche per lui, in ogni caso, il progetto in comunità prosegue positivamente e non può essere interrotto, pur Per_ manifestando maggiori fatiche nell'ultimo periodo. Non vi sono assolutamente le condizioni per un rientro a casa dei minori ma neppure i presupposti per una revoca delle dichiarazioni di decadenza dalle responsabilità genitoriali per quanto sin qui esposto. Ove anche la madre, come i figli, si affidi maggiormente agli operatori e, soprattutto accetti i sostegni e i consigli per modificare radicalmente i suoi rapporti con i figli potrà avanzare domanda di reintegra nelle responsabilità genitoriali.
Allo stato, il reclamo non può che essere respinto. Data la natura del procedimento e delle domande proposte, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di RT
Brescia cron. n. 4408/2024 emesso in data 3.12.2024, nel contraddittorio con le altre
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parti e su conforme parere del P.G., così provvede:
- RIGETTA il reclamo e conferma il decreto impugnato;
- COMPENSA tra le parti le spese di giudizio
MANDA alla Cancelleria per la restituzione del fascicolo di primo grado al Pt_6 trasmettendo copia integrale del presente decreto al Tribunale per i Minorenni di Brescia e ai Servizi Sociali competenti (che avranno cura di darne copia alle diverse Comunità che ospitano i minori)
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente
Maria Grazia Domanico
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In data 30.1.2025 la sig.ra ha depositato formale esposto al consiglio dell'ordine degli assistenti sociali Pt_1 denunciando la Dott.ssa per condotta pregiudizievole nei confronti propri e della prole, indicando nello CP_5 specifico di aver subito a causa dell'operatrice predetta l'impedimento alla visita e ai contatti con i figli oltre che discriminazioni in ragione della propria condizione di disabilità.
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