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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/11/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa NT Mussa Presidente
Dott.ssa LA Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 343/2025 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
LO (To), in via Rubela, 2, difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Salvatore GIULIANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Rivarolo Canavese (To) Corso Torino n. 1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...](To), Parte_2
in via Rubela, 2, difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv.
DA AU ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Ciriè (To)
via Braccini n. 11/A Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni:
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Pt_1
;
[...]
-Ordinare al Comune di CU (To) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1
abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
2) La signora manterrà la residenza nella casa coniugale di proprietà dei Parte_1
coniugi, sita in LO (To), in via Rubela, 2, che le verrà assegnata per sé e per la figlia sino all'autosufficienza economica della figlia, con il mobilio e gli arredi ivi presenti (ad eccezione di tutti gli arredi che compongono il locale tavernetta). La stessa, a far data dalla sottoscrizione e deposito del presente ricorso, si farà carico di tutte le utenze nonché le spese ordinarie dell'immobile ad ella assegnato. Circa le spese straordinarie dovranno essere concordate per iscritto e verranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno. Il signor provvederà ad allontanarsi dalla casa coniugale Pt_2
successivamente alla sottoscrizione e deposito del presente ricorso portando con sé i propri effetti personali ed altri beni di comune accordo con il coniuge. Il signor provvederà entro il Pt_2
31.3.2025 al trasferimento della propria residenza presso la nuova abitazione;
3) Il signor verserà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia la somma di € 300,00, somma che sarà versata alla signor anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese al seguente iban IT 35 F Parte_1
020083045000008705275, a decorrere dal mese di marzo 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) La signora percepirà l'assegno unico per la figlia a carico;
Parte_1
5) I coniugi corrisponderanno nella misura del 50 % delle spese straordinarie extra assegno relative alla figlia, come da protocollo delle spese concordate o comunque documentate, così come indicate nel Protocollo del Tribunale – COA di Ivrea del 24.06.2016, documento che le parti dichiarano di aver ricevuto in copia dai difensori e di aver esaminato dettagliatamente. Spese queste ultime che la signora invierà mensilmente via mail al signor entro il mese successivo al mese di Pt_1 Pt_2
spesa e che quest'ultimo corrisponderà il dovuto entro 15 giorni dal ricevimento delle spese stesse.
6) I coniugi verseranno, sul conto corrente comune, le rate del mutuo per la casa già coniugale al
50% ciascuno cioè € 248,99 sino allo scadere 1° maggio 2038;
7) Ognuno dei coniugi trattiene per sé la vettura ad intestata e pertanto:
- la vettura Peugeot Targata FM673YY gravata da finanziamento Parte_2
che lo stesso se ne farò interamente carico
- la vettura Fiat 500 L targata FH-135-YJ gravata da finanziamento che la Parte_1
stessa se ne farà interamente carico
8) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia.
9) Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta per iscritto tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della figlia trascorrerà con il padre:
visite infrasettimanali (quando il padre non è in trasferta lavorativa)
due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 18.00 circa alle ore 21.00 con accompagnamento presso l'abitazione materna (quando il padre è in trasferta lavorativa)
il venerdì, che anticipa il week end di spettanza della madre, dalle ore 18.00 circa alle ore 21.00 con accompagnamento presso l'abitazione materna week end a week-end alterni dalle ore 09:00 del sabato alle ore 21.00 della domenica sera, con accompagnamento presso l'abitazione materna;
vacanze estive
- 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (indicativamente dal 10 giugno al 10
settembre), in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno [in difetto di accordo, le minori trascorreranno con il padre i primi quindici giorni di agosto
(dal 1 al 15) negli anni pari ed i secondi quindici giorni di agosto (dal 16 al 31) negli anni dispari].
Con sospensione, in tale periodo, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
- 7 giorni non consecutivi durante il periodo estivo (indicativamente dal 10 giugno al 10 settembre),
in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno ed in ogni caso non nel periodo di vacanza dell'altro genitore. Giornate che non dovranno andare a sovrapporsi nel periodo di vacanza consecutivo scelto da ciascun genitore;
Nei suddetti periodi di vacanza e in occasione delle festività, è naturalmente sospesa la permanenza presso l'altro genitore, così come il diritto di visita e il calendario ordinario riprenderà a decorrere al termine.
Ciascun genitore dovrà informare l'altro, anticipatamente alla partenza, della località del soggiorno con la figlia, fornendo i dati per la loro reperibilità e garantendo colloqui telefonici quotidiani (con chiamata o video chiamata) preferibilmente alle ore 21.00 della sera. vacanze natalizie
7 giorni durante le vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31
dicembre al 6 gennaio con l'altro. Alternando il giorno del Santo Natale (con il genitore che trascorrerà il primo periodo) con la sera della Vigilia (dalle ore 18.00 sino a fine serata, ovvero dopo la messa di mezzanotte e l'apertura dei regali); con sospensione, in tale periodo, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
Si precisa che il giorno del Santo Natale 2024 e conseguentemente il primo periodo di vacanza verrà
trascorso con la madre ed il 2025 con il padre;
vacanze pasquali
3 giorni durante le vacanze pasquali (da intendersi come periodo di chiusura scolastica),
comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Lunedì dell'Angelo (Pasqua
2025 con il padre), in ogni caso da suddividersi il più possibile in parti uguali con ciascun genitore;
giorno compleanno della figlia seguirà la normale turnazione delle modalità di visita, cercando di privilegiare, per quanto possibile, la possibilità che entrambi i genitori siano presenti al festeggiamento vacanze di carnevale le vacanze di carnevale, altre festività e/ o ponti verranno suddivisi tra i genitori in parti uguali,
cercando il più possibile di agganciare i giorni festivi con i week-end di spettanza di ciascuno.
10. Dare atto che i coniugi concedono reciprocamente per sé e per la figlia il consenso al:
- rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio e del passaporto;
- insegnamento della religione cattolica
- frequentazione delle scuole pubbliche
- somministrazione dei vaccini previsti per legge 11. Ciascuna parte si farà carico degli onorari del proprio difensore”.
Il P.M. il 16.04.2025 ha così concluso: “Il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”;
nessun successivo diverso parere è pervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 14.02.2025, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_3 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di CU (To) il 24 luglio 2010
trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di CU (To) al n. 12, Serie A, P. II;
- dall'unione coniugale è nata una figlia: , a CU (To) il 13/10/2012; Persona_1
-fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che pertanto questi hanno deciso di separarsi.
Con provvedimento del 28.10.2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a CU (To) il 24 luglio 2010 trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di CU (To) al n. 12, Serie A, P. II
Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così come minimamente modificate nelle note ex art 127 ter c.p.c., relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite dal
Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto matrimonio a Parte_1 Parte_2
CU (To) il 24 luglio 2010 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
CU (To) al n. 12, Serie A, P. II - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 19 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
LA MA NT SS
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)