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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/06/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2709/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2709/2022 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali, promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Ispica (Rg) nella via Statale n. C.F._2
2/a, presso lo studio dell'Avv. Massimo Rabbito, che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
(c.f. , elettivamente Parte_3 C.F._3
domiciliata in Pozzallo (Rg) nella via Edison n. 6, presso lo studio dell'Avv. Elia
Amore, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, tutte nella qualità di eredi di Persona_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._4 Parte_4
, nella qualità di uniche eredi legittime di , C.F._5 Persona_2
elettivamente domiciliate in Pozzallo (Rg) nella via Mazzini n. 30, presso lo studio dell'Avv. Pietro Latino, che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attrici
Nei confronti di
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, elettivamente domiciliata in Ragusa nella via Roma n. 200, presso lo studio dell'Avv. Vito Melfi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 24.06.2022, , Parte_1 Parte_2
e asserivano di essere proprietarie, iure successionis di
[...] Parte_3
, dell'immobile sito in Pozzallo, nella via delle Sirene n. 1, censito al Persona_1
catasto del Comune di Pozzallo al foglio 16, p.lla 458, suc 4 Cat. C/1; e Persona_1
deducevano a loro volta di essere proprietarie, iure successionis di Parte_4
, dell'immobile sito in Pozzallo, nella via Tevere n. 3, censito al Catasto Persona_2
del Comune di Pozzallo al foglio 16, p.lla 458, sub 3 Cat. C/2. Affermavano le parti attrici che, con contratto del 21.03.1996, i predetti immobili venivano concessi in locazione da e a quale legale Persona_1 Persona_2 Persona_3
rappresentante della G.R.A.P. di OT DO & C. s.n.c., la quale, successivamente, cedeva il predetto contratto di locazione, unitamente al ramo d'azienda, alla società convenuta Adducevano poi Controparte_1
le attrici che, mediante raccomandata, comunicava alla parte Persona_1
convenuta l'intenzione di non rinnovare il suddetto contratto di locazione alla scadenza, e che, a causa del mancato rilascio dell'immobile, lo stesso instaurava dinanzi al Tribunale di Ragusa (ex Tribunale di Modica) il procedimento di sfratto per finita locazione, iscritto al proc. civ. n. 918/2009, definito con sentenza n. 433/2011.
Ulteriormente sostenevano le stesse che, in esecuzione della già menzionata sentenza, procedevano a notificare atto di offerta reale della somma complessiva di euro 18.646,38, a titolo di indennità di avviamento, mediante quattro assegni circolari, che la società convenuta rifiutava sostenendo, di contro, la piena efficacia del contratto di locazione. Per le superiori motivazioni le attrici chiedevano, verificata la regolarità della procedura di offerta reale, accertarsi la validità del deposito e degli atti espletati, e, per l'effetto, liberarsi i debitori dall'obbligazione di cui alla sentenza n. 433/2011, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2022 la Controparte_1
contestava la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto. La
[...]
società convenuta, anzitutto, contestava la legittimazione delle attrici, in quanto le stesse non producevano in atti alcuna documentazione diretta a dimostrare l'avvenuta successione, nell'asserito debito, ai propri danti causa. Contestava poi la parte convenuta la ricostruzione dei rapporti contrattuali tra le parti, affermando che il rapporto, in pendenza del procedimento civile n. 918/2009 r.g., e anche dopo l'emissione della sentenza n. 433/2011, era proseguito tra le parti, costituendo prova di ciò la permanenza della conduttrice nell'immobile, il pagamento dei canoni di locazione alle coordinate bancarie comunicate dopo il decesso di , e Persona_1
le interlocuzioni intercorse tra le parti, finalizzate a rinunciare, transattivamente, agli effetti della sentenza. Eccepiva inoltre la convenuta la rinnovazione del contratto di locazione del 21.03.1996, in quanto la volontà del locatore di rinnovare tacitamente tale contratto risultava riscontrabile documentalmente dallo scambio di e-mail prodotto, e in forza di ciò, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi e dichiararsi che il contratto si intendeva rinnovato sino alla data odierna, a causa della volontà dei locatori di rinunciare agli effetti della disdetta del 31.05.2008, e della sentenza n.
433/2011. Riguardo all'offerta reale, la società convenuta asseriva che la rinnovazione tacita del contratto di locazione implicava la non debenza della somma quantificata a titolo di indennità di avviamento, sulla base di ciò non sussistendo alcuna obbligazione pecuniaria, per cui il rifiuto dell'offerta reale doveva ritenersi legittimo. Per i superiori motivi la chiedeva, in via Controparte_1
preliminare, disporsi ex art. 426 c.p.c. il mutamento del rito, e in via riconvenzionale dichiararsi che il contratto di locazione del 21.03.1996 si era tacitamente rinnovato sino alla data odierna;
nel merito chiedeva dichiararsi la somma di euro 20.645,21, oggetto dell'offerta reale notificata il 01.12.2021, quale indennità di avviamento commerciale conseguente alla cessazione del contratto di locazione, interessi e spese, non dovuta, con il favore delle spese e dei compensi.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni, all'udienza del 09.12.2024, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione di termini di legge per conclusionali e repliche.
Tanto premesso, anzitutto deve affermarsi la legittimazione attiva delle parti attrici, avendo le stesse fornito prova della successione nell'asserito debito dei propri danti causa.
In particolare, mediante la produzione in atti, con le memorie ex art. 183, n. 2, c.p.c., della “Dichiarazione sostitutiva per uso successione”, datata 03.11.2015, e della
“Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica” del 29.11.2022 , le attrici e hanno dato Persona_1 Parte_4
prova di essere eredi legittime di , deceduta in data 28.09.2015, così Persona_2 come le attrici , e hanno provato la Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di eredi di , deceduto in data 01.06.2020. Persona_1
Sulla base di ciò, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla parte convenuta.
Relativamente alla ricostruzione dei rapporti contrattuali tra le parti, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 28 della Legge 392/978 “Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo
27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all'esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni;
tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti”.
Invero, nel caso di specie, esaminando le allegazioni e produzioni documentali, è emerso che il contratto di locazione ad uso commerciale è stato stipulato in data
21.03.1996, tra i danti causa delle odierne parti attrici, nella qualità di locatori, e la società convenuta, quale conduttrice, e alla scadenza, datata 31.05.2002, si è rinnovato tacitamente per sei anni, con scadenza al 31.05.2008; quindi i locatori hanno comunicato, mediante disdetta, notificata a mezzo di lettera raccomandata in data 07/02/2007, entro il termine dei dodici mesi previsto dalla norma, la volontà di non rinnovare il suddetto contratto.
Ebbene, pacifico risulta tra le parti che, in data 31.05.2008, cessavano gli effetti del suddetto contratto di locazione.
Ad ulteriore sostegno di tale circostanza, con sentenza passata in giudicato n.
433/2011, il Tribunale adìto (ex Tribunale di Modica), pronunciandosi nel procedimento civile n. 918/09 R.G., promosso dal locatore nei Persona_1
confronti dell'odierna parte convenuta, cui prendeva parte anche , nella Persona_2
qualità di terza chiamata, avente ad oggetto “accertamento di finita locazione – indennità di avviamento”, dichiarava, anzitutto, la carenza di interesse ad agire riguardo alla domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti del contratto di locazione, affermando in parte motiva: “Tutte le parti concordano nel ritenere che gli effetti del contratto di locazione stipulato il 21.03.1996 tra e Persona_1 Per_2
(locatori) e il conduttore AP SN (che successivamente ha ceduto il ramo di
[...]
azienda alla – odierna conduttrice) ha esaurito i propri effetti in data CP_1
31.05.2008, per effetto della disdetta comunicata da entrambi i locatori. Quindi non sussiste sostanziale interessa alla domanda non esistendo, tra le parti, incertezza su tale situazione giuridica.”.
Alla luce di tali circostanze, non è possibile ritenere che il rapporto locatizio sia continuato dopo la comunicazione della disdetta, e soprattutto posteriormente alla successiva emanazione della sentenza passata in giudicato, dovendosi di contro dichiarare cessati gli effetti del contratto di locazione alla data del 31.05.2008.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1597 c.c. postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta, la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il cannone di locazione senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un suo comportamento positivo, idoneo ad evidenziare una nuova volontà contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto” (Cass. Ord. n.
708/2021). Nel caso de quo non è emerso alcun comportamento positivo dei locatori, idoneo ad evidenziare in maniera inequivoca una nuova manifestazione di volontà contraria rispetto a quella tesa a fare cessare gli effetti del contratto locatizio, e quindi esplicitamente contrario alla precedente volontà di disdetta, giacché, a tal fine, non può ritenersi sufficiente la prosecuzione di fatto del rapporto.
Sul punto inoltre è intervenuta una pronuncia giudiziale, non oggetto di impugnazione, e dunque ormai passata in giudicato, la quale ha ravvisato una carenza di interesse in capo ai locatori proprio per il fatto che gli effetti del rapporto negoziale dovevano intendersi ormai pacificamente cessati per effetto dell'intervenuta disdetta, per cui non poteva sussistere alcuna incertezza al riguardo.
Deve pertanto rigettarsi la domanda avanzata dalla parte convenuta in via riconvenzionale di rinnovazione tacita del contratto di locazione, recante data
21.03.1996.
Riguardo all'offerta reale, anzitutto, deve precisarsi che, in seno alla sentenza n.
433/2011, il Giudice dichiarava che la società convenuta aveva il diritto di subordinare la riconsegna degli immobili al pagamento dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34, comma I, della Legge n. 392/1978, pari ad euro 18.646,38, da parte di e , in solido tra loro. Persona_1 Persona_2
Ebbene, non essendo intervenuta alcuna rinnovazione tacita del contratto di locazione successivamente alla citata sentenza, verificata la regolarità della procedura di offerta reale, oltretutto mai contestata dalla parte convenuta, deve confermarsi come dovuto il pagamento dell'indennità di avviamento da parte delle attrici alla società convenuta e, di conseguenza, la validità del deposito.
La domanda va dunque accolta, in virtù delle considerazioni suespresse. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
2709/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta la validità del deposito;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
, , , e , delle
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_4 Parte_3
spese processuali, che liquida complessivamente in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari delle parti attrici.
Così deciso in Ragusa, il 25.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2709/2022 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali, promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Ispica (Rg) nella via Statale n. C.F._2
2/a, presso lo studio dell'Avv. Massimo Rabbito, che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
(c.f. , elettivamente Parte_3 C.F._3
domiciliata in Pozzallo (Rg) nella via Edison n. 6, presso lo studio dell'Avv. Elia
Amore, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, tutte nella qualità di eredi di Persona_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._4 Parte_4
, nella qualità di uniche eredi legittime di , C.F._5 Persona_2
elettivamente domiciliate in Pozzallo (Rg) nella via Mazzini n. 30, presso lo studio dell'Avv. Pietro Latino, che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attrici
Nei confronti di
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, elettivamente domiciliata in Ragusa nella via Roma n. 200, presso lo studio dell'Avv. Vito Melfi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 24.06.2022, , Parte_1 Parte_2
e asserivano di essere proprietarie, iure successionis di
[...] Parte_3
, dell'immobile sito in Pozzallo, nella via delle Sirene n. 1, censito al Persona_1
catasto del Comune di Pozzallo al foglio 16, p.lla 458, suc 4 Cat. C/1; e Persona_1
deducevano a loro volta di essere proprietarie, iure successionis di Parte_4
, dell'immobile sito in Pozzallo, nella via Tevere n. 3, censito al Catasto Persona_2
del Comune di Pozzallo al foglio 16, p.lla 458, sub 3 Cat. C/2. Affermavano le parti attrici che, con contratto del 21.03.1996, i predetti immobili venivano concessi in locazione da e a quale legale Persona_1 Persona_2 Persona_3
rappresentante della G.R.A.P. di OT DO & C. s.n.c., la quale, successivamente, cedeva il predetto contratto di locazione, unitamente al ramo d'azienda, alla società convenuta Adducevano poi Controparte_1
le attrici che, mediante raccomandata, comunicava alla parte Persona_1
convenuta l'intenzione di non rinnovare il suddetto contratto di locazione alla scadenza, e che, a causa del mancato rilascio dell'immobile, lo stesso instaurava dinanzi al Tribunale di Ragusa (ex Tribunale di Modica) il procedimento di sfratto per finita locazione, iscritto al proc. civ. n. 918/2009, definito con sentenza n. 433/2011.
Ulteriormente sostenevano le stesse che, in esecuzione della già menzionata sentenza, procedevano a notificare atto di offerta reale della somma complessiva di euro 18.646,38, a titolo di indennità di avviamento, mediante quattro assegni circolari, che la società convenuta rifiutava sostenendo, di contro, la piena efficacia del contratto di locazione. Per le superiori motivazioni le attrici chiedevano, verificata la regolarità della procedura di offerta reale, accertarsi la validità del deposito e degli atti espletati, e, per l'effetto, liberarsi i debitori dall'obbligazione di cui alla sentenza n. 433/2011, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2022 la Controparte_1
contestava la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto. La
[...]
società convenuta, anzitutto, contestava la legittimazione delle attrici, in quanto le stesse non producevano in atti alcuna documentazione diretta a dimostrare l'avvenuta successione, nell'asserito debito, ai propri danti causa. Contestava poi la parte convenuta la ricostruzione dei rapporti contrattuali tra le parti, affermando che il rapporto, in pendenza del procedimento civile n. 918/2009 r.g., e anche dopo l'emissione della sentenza n. 433/2011, era proseguito tra le parti, costituendo prova di ciò la permanenza della conduttrice nell'immobile, il pagamento dei canoni di locazione alle coordinate bancarie comunicate dopo il decesso di , e Persona_1
le interlocuzioni intercorse tra le parti, finalizzate a rinunciare, transattivamente, agli effetti della sentenza. Eccepiva inoltre la convenuta la rinnovazione del contratto di locazione del 21.03.1996, in quanto la volontà del locatore di rinnovare tacitamente tale contratto risultava riscontrabile documentalmente dallo scambio di e-mail prodotto, e in forza di ciò, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi e dichiararsi che il contratto si intendeva rinnovato sino alla data odierna, a causa della volontà dei locatori di rinunciare agli effetti della disdetta del 31.05.2008, e della sentenza n.
433/2011. Riguardo all'offerta reale, la società convenuta asseriva che la rinnovazione tacita del contratto di locazione implicava la non debenza della somma quantificata a titolo di indennità di avviamento, sulla base di ciò non sussistendo alcuna obbligazione pecuniaria, per cui il rifiuto dell'offerta reale doveva ritenersi legittimo. Per i superiori motivi la chiedeva, in via Controparte_1
preliminare, disporsi ex art. 426 c.p.c. il mutamento del rito, e in via riconvenzionale dichiararsi che il contratto di locazione del 21.03.1996 si era tacitamente rinnovato sino alla data odierna;
nel merito chiedeva dichiararsi la somma di euro 20.645,21, oggetto dell'offerta reale notificata il 01.12.2021, quale indennità di avviamento commerciale conseguente alla cessazione del contratto di locazione, interessi e spese, non dovuta, con il favore delle spese e dei compensi.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni, all'udienza del 09.12.2024, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione di termini di legge per conclusionali e repliche.
Tanto premesso, anzitutto deve affermarsi la legittimazione attiva delle parti attrici, avendo le stesse fornito prova della successione nell'asserito debito dei propri danti causa.
In particolare, mediante la produzione in atti, con le memorie ex art. 183, n. 2, c.p.c., della “Dichiarazione sostitutiva per uso successione”, datata 03.11.2015, e della
“Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica” del 29.11.2022 , le attrici e hanno dato Persona_1 Parte_4
prova di essere eredi legittime di , deceduta in data 28.09.2015, così Persona_2 come le attrici , e hanno provato la Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di eredi di , deceduto in data 01.06.2020. Persona_1
Sulla base di ciò, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla parte convenuta.
Relativamente alla ricostruzione dei rapporti contrattuali tra le parti, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 28 della Legge 392/978 “Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo
27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all'esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni;
tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti”.
Invero, nel caso di specie, esaminando le allegazioni e produzioni documentali, è emerso che il contratto di locazione ad uso commerciale è stato stipulato in data
21.03.1996, tra i danti causa delle odierne parti attrici, nella qualità di locatori, e la società convenuta, quale conduttrice, e alla scadenza, datata 31.05.2002, si è rinnovato tacitamente per sei anni, con scadenza al 31.05.2008; quindi i locatori hanno comunicato, mediante disdetta, notificata a mezzo di lettera raccomandata in data 07/02/2007, entro il termine dei dodici mesi previsto dalla norma, la volontà di non rinnovare il suddetto contratto.
Ebbene, pacifico risulta tra le parti che, in data 31.05.2008, cessavano gli effetti del suddetto contratto di locazione.
Ad ulteriore sostegno di tale circostanza, con sentenza passata in giudicato n.
433/2011, il Tribunale adìto (ex Tribunale di Modica), pronunciandosi nel procedimento civile n. 918/09 R.G., promosso dal locatore nei Persona_1
confronti dell'odierna parte convenuta, cui prendeva parte anche , nella Persona_2
qualità di terza chiamata, avente ad oggetto “accertamento di finita locazione – indennità di avviamento”, dichiarava, anzitutto, la carenza di interesse ad agire riguardo alla domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti del contratto di locazione, affermando in parte motiva: “Tutte le parti concordano nel ritenere che gli effetti del contratto di locazione stipulato il 21.03.1996 tra e Persona_1 Per_2
(locatori) e il conduttore AP SN (che successivamente ha ceduto il ramo di
[...]
azienda alla – odierna conduttrice) ha esaurito i propri effetti in data CP_1
31.05.2008, per effetto della disdetta comunicata da entrambi i locatori. Quindi non sussiste sostanziale interessa alla domanda non esistendo, tra le parti, incertezza su tale situazione giuridica.”.
Alla luce di tali circostanze, non è possibile ritenere che il rapporto locatizio sia continuato dopo la comunicazione della disdetta, e soprattutto posteriormente alla successiva emanazione della sentenza passata in giudicato, dovendosi di contro dichiarare cessati gli effetti del contratto di locazione alla data del 31.05.2008.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1597 c.c. postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta, la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il cannone di locazione senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un suo comportamento positivo, idoneo ad evidenziare una nuova volontà contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto” (Cass. Ord. n.
708/2021). Nel caso de quo non è emerso alcun comportamento positivo dei locatori, idoneo ad evidenziare in maniera inequivoca una nuova manifestazione di volontà contraria rispetto a quella tesa a fare cessare gli effetti del contratto locatizio, e quindi esplicitamente contrario alla precedente volontà di disdetta, giacché, a tal fine, non può ritenersi sufficiente la prosecuzione di fatto del rapporto.
Sul punto inoltre è intervenuta una pronuncia giudiziale, non oggetto di impugnazione, e dunque ormai passata in giudicato, la quale ha ravvisato una carenza di interesse in capo ai locatori proprio per il fatto che gli effetti del rapporto negoziale dovevano intendersi ormai pacificamente cessati per effetto dell'intervenuta disdetta, per cui non poteva sussistere alcuna incertezza al riguardo.
Deve pertanto rigettarsi la domanda avanzata dalla parte convenuta in via riconvenzionale di rinnovazione tacita del contratto di locazione, recante data
21.03.1996.
Riguardo all'offerta reale, anzitutto, deve precisarsi che, in seno alla sentenza n.
433/2011, il Giudice dichiarava che la società convenuta aveva il diritto di subordinare la riconsegna degli immobili al pagamento dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34, comma I, della Legge n. 392/1978, pari ad euro 18.646,38, da parte di e , in solido tra loro. Persona_1 Persona_2
Ebbene, non essendo intervenuta alcuna rinnovazione tacita del contratto di locazione successivamente alla citata sentenza, verificata la regolarità della procedura di offerta reale, oltretutto mai contestata dalla parte convenuta, deve confermarsi come dovuto il pagamento dell'indennità di avviamento da parte delle attrici alla società convenuta e, di conseguenza, la validità del deposito.
La domanda va dunque accolta, in virtù delle considerazioni suespresse. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
2709/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta la validità del deposito;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
, , , e , delle
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_4 Parte_3
spese processuali, che liquida complessivamente in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari delle parti attrici.
Così deciso in Ragusa, il 25.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo