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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. GALIZIA SIMONETTA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. CARACUTA ROSALBA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con due distinti ricorsi depositato l'uno in data 14.03.2023 e l'altro in data 15.03.2023, ritualmente notificati, il ricorrente in epigrafe emarginato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi
l' , affermando di essere affetto da malattia invalidante di cui sosteneva l'origine lavorativa, CP_1
chiedendo la condanna dell' assicuratore resistente all'indennizzo del danno biologico dalla CP_2
stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in atti cui, per brevità, si rinvia, e lamentava l'insorgere di ben due patologie, denunciate entrambe in data 11.02.2022, per le quali CP_1
aveva escluso la sussistenza di nesso causale ed anche i successivi ricorsi amministrativi si erano chiusi con esito negativo.
Seguiva l'introduzione di due distinti giudizi volti al riconoscimento delle due denunciate patologie professionali (ipoacusia percettiva bilaterale e spondilopatie del tratto lombare); si costituiva CP_1 in entrambi e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come meglio precisato nelle memorie difensive, assumendo l'insussistenza del nesso causale.
All'udienza del 25.06.2024, all'esito dell'escussione testi, stante la connessine dei giudizi (rg 886-23
e rg 905-23) per identità soggettiva e parzialmente oggettiva, il Giudice ne disponeva la riunione ed ammetteva la Ctu affidando le operazioni peritali al dott. Persona_1
La causa istruita pertanto mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva decisa, all'udienza odierna, con sentenza recante contestuale motivazione.
*****
Tanto premesso, il ricorso è infondato e pertanto va rigettato con assorbimento di qualsivoglia eccezione anche di carattere preliminare.
Preliminarmente, giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D.
Lgs. n. 38/00, che, all'art. 13, comma 2, prevede: 'In caso di danno biologico ndr. definita dal comma
1 come 'lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona', i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1
nell'àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione'.
Nella specie il ctu nominato dott. , nell'elaborato peritale reso, ha confermato Persona_2
l'esistenza delle malattie denunciate dal ricorrente riconoscendone altresì il nesso eziologico in relazione ad una sola delle stesse ovvero l'ipoacusia percettiva bilaterale, ma nella misura solo del
4,51% e, pertanto, non indennizzabile, escludendolo di contro del tutto per l'altra ovvero la spondilopatia del tratto lombare.
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto, attraverso un accurato esame clinico, in quanto correttamente argomentate ed immuni da vizi logici, scientifici o metodologici.
Ed invero, il consulente nominato, dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nella perizia prodotta, alla quale integralmente si rimanda, così in parte argomentando: “Il sig. ha presentato all denuncia per il riconoscimento di due Pt_1 CP_1
malattie professionali: Ipoacusia percettiva bilaterale e spondilopatie del tratto lombare.Entrambe le patologie non sono state riconosciute dall come professionali. CP_1
La ipoacusia è documentata da una audiometria eseguita in data 14.09.2021 pressol'ambulatorio di
Otorinolaringoiatria della con il seguente referto: Ipoacusia neurosensoriale CP_3
bilaterale di lieve,medio entità. Le curve audiometriche dell'orecchio ds e di quello sinistro risultano simmetriche con valori del tutto sovrapponibili a destra ed a sinistra. Agli atti è anche altra audiometria eseguita presso l' in data 11.03.22: Ipoacusia percettiva bilaterale asimmetrica (Sx CP_1
> dx) di entità lieve-medio-grave con caduta sugli acuti. La ipoacusia da rumore può essere legata ad un trauma acustico acuto o da trauma acustico cronico per esposizione prolungata a livelli sonori elevati oltre gli 80 dB. La curva audiometrica si presenta in genere simmetrica e presenta inizialmente un andamento particolare colpendo le alte frequenze con caduta sui 4000Hz e con risalita alle frequenze più elevate.Nel corso degli anni vengono coinvolte anche le altre frequenze.
L ha ritenuto " patologia non di competenza per la patologia ha prodotto audiometria del CP_1 CP_1
settembre 2021.Non ha svolto mansione tabellata per ipoacusia.Nel portale agenti fisici l'attività di intonacatore non rientra tra le lavorazioni che superano gli 80dB.Soggetto di 62 anni con licenza di caccia fin dall'età giovanile e che presenta tracciato audiometrico con curve asimmetriche". L CP_1
ha tenuto presente esclusivamente l'attività di intonacista svolta a partire dal 2005 senza alcun riferimento all'attività lavorativa svolta dal 1975 al 2005.Per 30 anni il ha lavorato per Pt_1
circa 6 mesi l'anno come bracciante agricolo svolgendo prevalentemente l'attività di potatore e per gli altri 6 mesi l'attività di operaio presso un frantoio. L'attività di potatore,pur svolgendosi all'aperto,comporta l'uso di seghe a mano ed elettriche,mentre l'attività nei frantoi comporta certamente l'esposizione a rumori oltre gli 80 dB. Va inoltre considerato che l'attività di intonacista, se comporta solo saltuariamente l'uso di martello pneumatico,viene svolto prevalentemente in ambienti chiusi dove spesso vengono svolte contemporaneamente altri lavori con uso di martelli pneumatici. L ha inoltre considerato le curve audiometriche asimmetriche tenendo presente non CP_1 la riportata audiometria del 14.09.21 ( nella quale le curve si sovrappongono) e presentata dal ricorrente al momento della domanda, ma quella eseguita presso l' nel marzo 2022. Tenendo CP_1
presenti questi elementi non valutati dall ritengo che la ipoacusia percettiva bilaterale CP_1
denunciata possa essere considerata di natura professionale. La valutazione delle ipoacusie bilaterali viene eseguita seguendo una apposita tabella elaborata che prende in considerazione 5 frequenze:500,1000,2000,3000 e 4000 Hz assegnando un valore al deficit per ogni frequenza.
Tenendo presente tale tabella il danno biologico risulta del 2,75% secondo i dati della audiometria del settembre 2021 e di 4,51 secondo i dati della audiometria del marzo 2022 eseguita presso l' CP_1
Il ha denunciato anche una seconda patologia :spondilopatie del tratto lombare. Pt_1
L ha considerato anche tale patologia non di origine professionale non essendo presenti ernie CP_1
discali lombari (presenti invece a livello cervicale) e non avendo svolto specifiche mansioni tabellate per ernia discale lombare. La documentazione agli atti è costituita da una Rm del rachide cervicale e lombare eseguita in data 28.10.21. Il referto riporta: Rm cervicale:C3-C4 piccola ernia discale posteriore paramediana ds che impronta lievemente il sacco durale. C4-C5: piccola ernia discale subapicale sin. che riduce di calibro il recesso laterale. C5-C6:disco protruso ad ampio raggio in sede posteriore mediana-paramediana-foraminale sinistra con focalità erniaria foraminale sinistra,che riduce il calibro del forame di coniugazione omolaterale. Lievemente improntato il midollo spinale. RM lombo-sacrale:atteggiamento scoliotico sinistro-convesso. L2 ed -L : dischi disidratati;
lieve accenno a protrusione discale posteriore ad ampio raggio. L4 : disco disidratato;
protrusione discale posteriore ad ampio raggio con lieve impegno basi-foraminale destro. L5 :disco disidratato;
protrusione discale ad ampio raggio che impronta il sacco durale ed impegna la base di ambedue i forami di coniugazione,specie il destro. S1 : reperti discali nella norma. La RM ha dunque messo in evidenza la presenza di una patologia discale sia a livello cervicale che lombare con un quadro strumentale più severo a livello cervicale;
segmento vertebrale che certamente non è stato sollecitato dalla attività lavorativa svolta dal ricorrente. A livello lombare sono presenti solo protrusioni discali con dischi disidratati;
dunque una condizione patologica che è presente in una percentuale di soggetti di 62 anni in oltre il 6o% dei casi. I processi regressivi del disco iniziano con modificazioni biochimiche già a 20 anni. Quadro patologico confermato dalla Rm eseguita dal in data 01.10.2024 che non ha evidenziato alcuna ernia discale. Vi è una Pt_1
sostanziale differenza tra ernia discale e protrusione discale. L'ernia del disco è dovuta ad una dislocazione posteriore del nucleo polposo del disco per rottura dell'anulus fibroso (e talora anche del legamento longitudinale posteriore nelle ernie espulse); la protrusione discale è legata invece ad uno schiacciamento del disco,in genere circonferenziale posteriore,ma senza rottura delle fibre dell'anulus fibroso Accanto al semplice dato strumentale ritengo abbia fondamentale importanza anche la storia clinica del . Non risultano esami precedenti a quelli eseguiti in data Pt_1
28.10.21 nè risultano episodi lombosciatalgici nella storia clinica della patologia lombare.Il
ha dichiarato di non aver eseguito prima del settembre 2021 alcun esame strumentale nè Pt_1
di aver eseguito alcuna visita specialistica;
anche l'esame obiettivo attuale non ha mostrato segni di sofferenza vertebrale nè deficit sensitivi o motori ed una motilità lombare del tutto conservata. Il
ha svolto a partire dal 2005 e fino alla pensione nel 2018 il lavoro di intonacatore;
attività Pt_1
lavorativa che comporta un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori ed in particolare delle scapolo-omerali,ma che ritengo non comporti un sovraccarico biomeccanico del rachide lombare.
Ritengo pertanto che la patologia lombare denunciata non sia di origine professionale.
Quindi lo stesso Ctu ha così concluso: “Da quanto sopra detto ritengo di poter concludere che la ipoacusia percettiva bilaterale abbia origine professionale con un danno biologico del 4,51% ; ritengo che la seconda malattia denunciata "spondilopatie del tratto lombare " non abbia origine professionale.”
Avverso tali risultanze inviate in bozza alle parti in data 27.10.2024 pervenivano le sole osservazioni critiche del ricorrente a firma del Ctp dott. pure dettagliatamente riscontrate dal Ctu (cfr Per_3 perizia Ctu in atti) che all'esito rendeva la sua consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Ebbene, tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità. Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87;
Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602). È stato detto ancora che il ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra - professionali (Cass. 13 aprile 2002
n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292). Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass. 5638/1991 cit.; Cass. 3 aprile 1990, n. 2684). È opportuno, però, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extra professionale (cfr. Cass. n. 10042/2004).
Orbene, applicando gli esposti principi al caso che occupa, deve rilevarsi che le conclusioni peritali depongono per l'esclusione del riconoscimento di qualsivoglia indennizzo ex D.lgs. n. 38/2000 poiché perlomeno in ordine ad una sola delle malattie denunciate (ipoacusia percettiva bilaterale) seppur causata dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente non raggiunge la percentuale di indennizzabilità ex lege.
Alla luce degli elementi acquisiti, dunque, non ricorrono nel caso in esame elementi ragionevolmente certi che inducano all'accoglimento della domanda che, pertanto, deve essere respinta.
Stante comunque la sussistenza delle patologie denunciate e del nesso causale in relazione ad una sola di esse, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio e porre definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di ctu liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite compensate;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Brindisi, 01/04/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio