Decreto presidenziale 20 agosto 2024
Sentenza 17 giugno 2025
Decreto presidenziale 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 11815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11815 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11815/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07886/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7886 del 2024, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Puoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Rieti, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Fucili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Rieti, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Attilio Francesco Ferri, Ermanno Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per il risarcimento del danno da ritardo
serbato dalla Provincia di Rieti nel procedimento di individuazione del responsabile dell’inquinamento del terreno ex area -OMISSIS-sita in Rieti con ingresso in -OMISSIS- ex art. 244, D.lgs. n. 152/2006 nonché delle colpevoli omissioni delle Amministrazioni preposte all’adozione dei provvedimenti di propria competenza per la conclusione del procedimento volto alla bonifica del terreno della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e di -OMISSIS- S.P.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 19/7/2024 parte ricorrente ha agito contro le Amministrazioni intimate nonché nei confronti della controinteressata ai sensi dell’art. 30 c.p.a. al fine di: “ 1) accertata l'illegittimità dell’inerzia serbata nella vicenda che ci occupa dalla Provincia di Rieti nell’individuazione del responsabile dell’inquinamento e delle Amministrazioni procedenti nell’assumere i provvedimenti di loro competenza, condannarle, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati quantificati nella somma di €. 19.700.000,00= per i danni patrimoniali, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ed €. 50.000,00 per i danni non patrimoniali ed all’immagine ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria; 2) In via istruttoria disporre con ordinanza, l'esecuzione di una verificazione allo scopo di confermare il valore della perdita patrimoniale subita dalla ricorrente determinata dall’impossibilità di realizzare il Piano Integrato e/o di cedere le proprie aree per detta realizzazione ” (v. ricorso).
2. La controinteressata -OMISSIS- si è costituita il 11/09/2024; la Regione Lazio il 11/09/2024; il Comune di Rieti in data 14/10/2024; la Provincia di Rieti il 14/10/2024. Le parti resistenti, oltre a chiedere di respingere il ricorso nel merito, come da rispettivi scritti difensivi, hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità o nullità del ricorso per genericità dei contenuti, la decadenza dell’azione per tardività, la prescrizione del diritto.
3. All’esito della udienza pubblica del 21.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. La ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l. è proprietaria dell’area industriale dismessa ex -OMISSIS- – -OMISSIS-sita in Rieti, come meglio identificata in atti, a seguito di acquisto dalla -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A. con atto notarile del 30.01.1979 (v. doc. n. 1 ricorrente).
5. L’interessata ha dedotto che:
- tale area era oggetto di inquinamento imputabile alla precedente attività industriale ivi svolta dalla dante causa;
- la Provincia e le altre Amministrazioni intimate, nonostante le risultanze istruttorie in tale senso, omettevano di porre in essere le determinazioni di competenza al fine di individuare tempestivamente il responsabile atteso che la controinteressata risultava destinataria, solo di recente, della ordinanza della Provincia di Rieti del 26 Aprile 2024 di diffida a provvedere, ai sensi dell’art. 244 comma 2 d.lgs. 152/2006, in qualità di responsabile della contaminazione (v. doc. 24 ricorrente);
- a causa di tale “inerzia”, la Provincia era incorsa nella violazione del disposto di cui all’art. 2 della Legge n. 241/1990 per cui “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ”;
- la ricorrente avrebbe, quindi, diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1 della Legge n. 241/1990 per cui “ Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento ”.
6. In via preliminare, si evidenzia che risulta effettivamente dubbia l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei suoi contenuti.
6.1 È, invero, del tutto sfumata in primis l’individuazione dei soggetti destinatari della richiesta di risarcimento, rivolta verso tutte le Amministrazioni intimate e, al contempo, poi concretamente argomentata nei confronti della sola Provincia di Rieti.
6.2 Quindi, quanto all’oggetto della domanda, è poco chiara la dinamica procedimentale stigmatizzata: la ricorrente ha agito per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2- bis , comma 1, della Legge n. 241/1990 pur senza mai indicare quando la Provincia avrebbe dovuto concludere il procedimento amministrativo, con la conseguente inosservanza del termine di conclusione dello stesso.
7. In ogni caso, attraverso una ermenuesi sostanziale del ricorso, si osserva che la società istante lamenta segnatamente: “ Non può sussistere alcun dubbio sull’obbligo di provvedere che incombe sulla Provincia ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 del D.lgs. n. 152/2006 ”, precisando che “sono decorsi 4 anni dall’avvio del “nuovo” procedimento da parte della Provincia volto all’adozione dell’ordinanza ex art. 244, d.lgs. n. 152/2006 ” (v. ricorso).
8. È su quest’ultimo procedimento amministrativo, volto alla adozione della ordinanza ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 che è, dunque, necessario concentrare la disamina.
9. Risulta, invero, dagli atti di causa che dopo un lungo e complesso iter procedimentale, che ha già coinvolto a vario titolo sia la giurisdizione amministrativa che quella penale (v. in particolare puntuale ricostruzione dei fatti e analitica documentazione a conforto fornita dal Comune di Rieti):
- in data -OMISSIS- la Provincia di Rieti ha adottato il provvedimento Prot. Generale-OMISSIS- con il quale: in primo luogo, ha annullato in autotutela la nota Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale aveva in precedenza ritenuto che “ per quanto concerne l’individuazione dei responsabili della contaminazione, ai sensi dell’art. 244 D.Lgs. 152/06 per il sito ex -OMISSIS---OMISSIS-la ricerca, messa a punto dall’Amministrazione Provinciale di Rieti, è risultata infruttuosa …” (v. all.n.56 Comune di Rieti); in secondo luogo, ha avviato il procedimento volto all’individuazione, in relazione sempre al medesimo sito, della sorgente primaria della contaminazione e dei responsabili dell’inquinamento ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006 (v. all.n.67 ivi);
- con diffida del 20.02.2023 la ricorrente ha invitato la Provincia ad adempiere, dando seguito al procedimento avviato con nota -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, con riserva di richiedere i danni subiti a causa dell'inerzia serbata dalla Provincia rappresentando che “ Ad oggi (trascorsi tre anni!) la Provincia ancora non ha adottato il provvedimento con il quale indichi l’effettivo responsabile dell’inquinamento ” (all.n.72 ivi);
- con ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS-, la Provincia ha concluso il procedimento diffidando ex art. 244 d.lgs.152/2006 la controinteressata a provvedere, in qualità di responsabile della contaminazione, a quanto disposto dalla parte IV, titolo V del d.Lgs. 152/2006 (all.n.75 ivi).
10. Ne deriva che la data del 11.2.2020 deve essere ritenuta il dies a quo per l’inizio del procedimento amministrativo in esame.
11. Così qualificata la domanda e nei limiti di quest’ultima, l’azione di risarcimento del danno proposta risulta irricevibile per tardività del ricorso essendo stata proposta oltre il termine decadenziale di cui all’art. 30 c.p.a. (v. eccezione memoria della Provincia).
12. Tale norma dispone che “ per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento ” e il termine “ inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere ” (v. art. 30 comma 4 c.p.a.).
13. Quanto al termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge n.241 del 1990 “ nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni ”.
13. Ebbene, considerato che il procedimento risulta avviato con nota della Provincia di Rieti in data -OMISSIS- ed essendo quest’ultimo il dies a quo del nuovo procedimento, il termine per la proposizione della azione risarcitoria è decaduto l'anno successivo alla scadenza del termine per provvedere di trenta giorni decorrenti dalla predetta data. Anche, peraltro, a volere quantificare il termine come più lungo, ammettendo la conclusione del procedimento entro 90 giorni (v. art. 2 della legge n. 241 del 1990), si osserva che comunque il termine di decadenza risulta ampiamente decorso.
14. Ne consegue la tardività dell’odierno ricorso, notificato e depositato il 19/07/2024, con conseguente sua dichiarazione di irricevibilità ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a) c.p.a.
15. Le spese di lite sono compensate in considerazione della definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.