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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 727/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 727/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. BALDACCI MARIAGRAZIA
e nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. GIOVANETTI REMO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 17/09/1994 avevano contratto matrimonio con CP_1
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
21/05/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 17/09/1994, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del pagina 2 di 4 Comune di PESCARA, nell'anno 1994 atto numero 98 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) La casa familiare sita in Pescara alla via Gole di Celano n.7, di proprietà esclusiva del sig. rimane assegnata a quest'ultimo, che continuerà ad abitarvi CP_1
unitamente alla figlia di anni 23, studentessa universitaria, impegnata con Per_1
il Servizio Civile Universale per la durata di un anno presso la Protezione Civile di
Pescara sino a Dicembre 2025, con un rimborso spese di € 507,00 mensile e, pertanto, non autosufficiente economicamente, mantenendovi la residenza anagrafica;
b) il sig. si impegna ed obbliga a provvedere al sostentamento della CP_1
figlia in forma diretta, pagando le utenze domestiche della casa familiare, Per_1
nonché provvedendo al vitto e a tutto quanto necessario per il mantenimento ordinario della stessa e per le spese straordinarie;
c) del pari, allorquando la figlia alloggerà presso l'abitazione della madre, Per_1
in Montesilvano, quest'ultima provvederà alle necessità della figlia in forma diretta;
d) il sig. si impegna ed obbliga a chiudere il conto corrente acceso CP_1
presso la Unicredit - Filiale di Corso Umberto a Pescara, cointestato ai coniugi, entro e non oltre giorni quindici dalla sottoscrizione del ricorso. I coniugi danno atto di aver definito la questione relativa al passaggio di proprietà dell'autovettura Ford
Focus tg. DV248JD;
e) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e ciascuno dotato di reddito proprio, motivo per il quale non si provvede alla determinazione di un assegno di mantenimento da versarsi da una delle parti in favore dell'altra;
f) la sig.ra riserva di prelevare dalla casa familiare di via Gole di Parte_1
Celano n.
7- Pescara, taluni oggetti e beni personali (fotografie di famiglia, soprammobili di famiglia, corredo, capi di abbigliamento, salvo altri beni da pagina 3 di 4 individuare), concordando direttamente con il sig. il giorno e l'ora CP_1
del ritiro;
g) le spese e le competenze della presente procedura sono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi Difensori dichiarano di rinunziare al vincolo di solidarietà professionale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 05/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 727/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. BALDACCI MARIAGRAZIA
e nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. GIOVANETTI REMO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 17/09/1994 avevano contratto matrimonio con CP_1
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
21/05/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 17/09/1994, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del pagina 2 di 4 Comune di PESCARA, nell'anno 1994 atto numero 98 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) La casa familiare sita in Pescara alla via Gole di Celano n.7, di proprietà esclusiva del sig. rimane assegnata a quest'ultimo, che continuerà ad abitarvi CP_1
unitamente alla figlia di anni 23, studentessa universitaria, impegnata con Per_1
il Servizio Civile Universale per la durata di un anno presso la Protezione Civile di
Pescara sino a Dicembre 2025, con un rimborso spese di € 507,00 mensile e, pertanto, non autosufficiente economicamente, mantenendovi la residenza anagrafica;
b) il sig. si impegna ed obbliga a provvedere al sostentamento della CP_1
figlia in forma diretta, pagando le utenze domestiche della casa familiare, Per_1
nonché provvedendo al vitto e a tutto quanto necessario per il mantenimento ordinario della stessa e per le spese straordinarie;
c) del pari, allorquando la figlia alloggerà presso l'abitazione della madre, Per_1
in Montesilvano, quest'ultima provvederà alle necessità della figlia in forma diretta;
d) il sig. si impegna ed obbliga a chiudere il conto corrente acceso CP_1
presso la Unicredit - Filiale di Corso Umberto a Pescara, cointestato ai coniugi, entro e non oltre giorni quindici dalla sottoscrizione del ricorso. I coniugi danno atto di aver definito la questione relativa al passaggio di proprietà dell'autovettura Ford
Focus tg. DV248JD;
e) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e ciascuno dotato di reddito proprio, motivo per il quale non si provvede alla determinazione di un assegno di mantenimento da versarsi da una delle parti in favore dell'altra;
f) la sig.ra riserva di prelevare dalla casa familiare di via Gole di Parte_1
Celano n.
7- Pescara, taluni oggetti e beni personali (fotografie di famiglia, soprammobili di famiglia, corredo, capi di abbigliamento, salvo altri beni da pagina 3 di 4 individuare), concordando direttamente con il sig. il giorno e l'ora CP_1
del ritiro;
g) le spese e le competenze della presente procedura sono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi Difensori dichiarano di rinunziare al vincolo di solidarietà professionale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 05/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4