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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5678 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3535 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del
13/01/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. FRANCO FABIO FRANCESCO (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), con l'Avv. STRONATI Controparte_1 C.F._2
CL (c.f. ); C.F._3
APPELLATO ed appellante incidentale
E
(c.f. ), Controparte_2
APPELLATO, contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6662/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 20/04/2021.
Conclusioni dell'appellante: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 6662/2021, resa dal
Tribunale di Roma, in persona della Dott.ssa Canonaco, pubblicata in data 20.04.2021:
a) nel merito, dichiarare legittima la notifica delle cartelle di pagamento n.
r.g. n. 1 09720110204941628/000 e n. 09720120254737750/000 e per l'effetto accertare la debenza del credito preteso dal nei confronti del Sig. per le CP_2 CP_1 annualità 2005 e 2006; b) riformare la sentenza impugnata con ogni ulteriore conseguenza di legge in punto di diritti ed onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario
Conclusioni dell'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, rigettare le pretese tutte dell'appellante ; riformare Parte_1 parzialmente l'appellata sentenza resa tra le parti dal Tribunale civile di Roma, laddove ha rigettato le domande del Signor , per i motivi spiegati nel presente Controparte_1 atto e, per l'effetto: • accertare e dichiarare la assoluta ingiustizia delle pretese avanzate dal nei confronti dell'attore, con gli Controparte_2 avvisi di pagamento della Equitalia Sud, per i presunti consumi dell'acqua potabile erogata negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007. • E ciò, innanzitutto in ragione della prescrizione delle pretese e poiché le stesse vengono avanzate sotto forma di richiesta di quote consortili, non avendo e non avendo mai l'appellante fatto parte del CP_2
, per di più con addebiti calcolati cumulativamente. • Si chiede inoltre di
[...] accertare e dichiarare la mancanza di giustificazione della pretesa avanzata, non avendo certamente l'attore beneficiato nei soli anni suddetti dell'enorme quantitativo d'acqua indicato negli avvisi di pagamento, anche in considerazione del quantitativo contrattualmente convenuto ed anche in considerazione della mancanza dei misuratori dell'acqua effettivamente erogata e della spesa attualmente sostenuta dall'attore per consumi acqua nei confronti dell' , tenuto anche conto che, almeno sino all'aprile CP_3 del 2004, l'erogazione dell'acqua è stata effettuata a bocca tarata. Con vittoria delle spese e dei compensi del procedimento, anche per il primo grado di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda di , ha accertato la non debenza del credito preteso dal Controparte_1
indicato nell'avviso di pagamento n. Controparte_2
0920169062371115000 di euro 6.030,18, riferito all'annualità 2005, e di euro 7.909,59 riferito all'annualità 2006 e compensato le spese del giudizio ha proposto appello. Parte_1
ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale. Controparte_1
r.g. n. 2 RE E AG non si è Controparte_2 costituito.
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 13 gennaio 2025, concessi i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale si affida ad un solo motivo col quale è dedotto che le cartelle di pagamento relative alle annualità 2005 e 2006 erano state notificate e pertanto non si era verificata la prescrizione quinquennale erroneamente supposta dal primo giudice.
Il motivo risulta inammissibile perché, senza contestare la motivazione nella parte in cui ha ritenuto la durata quinquennale della prescrizione, si basa su notifiche delle due cartelle (realtive alle annualità 2005 e 2006) oltre il quinquennio dal relativo periodo di consumo dell'acqua, per giunta senza alcuna allegazione circa i termini di decorrenza della prescrizione da collegare al sorgere del credito.
(Si evidenzia che, con riferimento all'annualità 2005, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, la cartella di pagamento n.
09720110204941628/000 è stata ritualmente notificata in data 23.09.2011, come si evince dalla copia della relata di notifica che si versa in atti. La notifica della cartella di pagamento n. 09720110204941628/000, infatti, non è avvenuta in data 23.09.2015, come erroneamente indicato dal Giudice in sentenza, bensì in data 23.09.11 e, quindi, nei termini previsti dalla legge. Al momento della notifica della suddetta cartella di pagamento il termine di prescrizione non era ancora decorso. Pertanto, per quanto sopra esposto, la notifica della cartella di pagamento n. 09720110204941628/000, effettuata in data 23.09.11, è, senza ombra di dubbio, avvenuta nei termini. Con riferimento all'annualità 2006, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, vi è prova della notifica della cartella di pagamento n.
09720120254737750/000, come si evince dalla documentazione che si deposita in atti.
Nel dettaglio si evidenzia che la cartella di pagamento n. 09720120254737750/000 è stata ritualmente notificata ex art. 26 DPR 602/73, con raccomandata a/r, e consegnata
a mani del destinatario in data 24.08.12, ovvero nei termini previsti dalla legge.).
L'appello incidentale è parimenti inammissibile perché non individua con chiarezza i punti della motivazione che intende aggredire con l'impugnazione
Invoca la “Rilevanza ai fini della decisione della sentenza n. 10069/2018 resa tra r.g. n. 3 le parti dal Tribunale di Roma e non appellata.” Ma trascura che sul punto il tribunale aveva così motivato: “Deve preliminarmente evidenziarsi che non è stata depositata da parte attrice la sentenza n. 10069/2018 del 16 maggio 2018, asseritamente passata in giudicato (più volta richiamata negli scritti difensivi) che avrebbe accertato, anche riguardo alla posizione del CP_1
l'insussistenza dei crediti pretesi dal per i consumi di acqua relativi CP_2 agli anni 2002 e 2003. Di essa quindi non potrà tenersi conto nella decisione della odierna controversia.”.
Il motivo, che non aggredisce quel passaggio motivazionale, è inammissibile nè ha pregio l'argomento secondo cui essendo un atto pubblico non era necessario produrre la sentenza in giudizio per trarne argomenti attingendo persino agli esiti di una consulenza tecnica espletata in diverso giudizio.
Infondato il motivo di appello incidentale che contesta il ricorso alla cartella esattoriale per l'esazione del corrispettivo del consumo d'acqua alla luce della condivisibile argomentazione del tribunale secondo cui “Deve ancora premettersi che il
convenuto, ai sensi dell'art. 59 rd n. 215/1933 è persona giuridica pubblica CP_2 ex art. 1 r.d. r.d. n. 639/1910 e pertanto può utilizzare lo strumento di riscossone coattiva previsto dal citato rd n. 639/1910 per la esazione di quanto dovuto a fronte dell'erogazione di un pubblico servizio, come del resto espressamente indicato all'art. 9 ultimo comma delle condizioni generali di contratto intercorso tra le parti (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta ).”. CP_2
Il motivo che contesta la pratica dell'utenza cumulativa è formulato in modo confuso e con riferimento ad una sentenza mai invocata in prime cure
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte degli appellantie, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello principale e rigetta quello incidentale;
r.g. n. 4 b) compensa le spese del presente grado di giudizio;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e di Parte_1 [...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto CP_1 per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 01/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5