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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 18496/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Antonia Tubelli e Umberto Danise, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via F. Caracciolo n. 15;
-OPPONENTE-
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Russo, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Domenico Cimarosa n. 65;
c.f.: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato Parte_2 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Vanessa Cioffi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale sita in Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo;
-OPPOSTE-
Oggetto: opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0716202200008649000 notificata il 28 giugno 2023
Conclusioni: all'udienza del 29 gennaio 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
l' ed il spiegando opposizione Controparte_1 Parte_2 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0716202200008649000 notificata il 28 giugno 2023 per l'importo di € 59.209,97, nonché avverso la sottostante cartella esattoriale n. 071201800622493600000 emessa a suo carico per l'omesso pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativo all'anno 2004.
A fondamento della domanda, il contribuente ha dedotto la nullità dell'atto opposto per l'omessa notifica della sottostante cartella di pagamento, nonché l'avvenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria e la conseguente decadenza dell'Ente impositore dal diritto di riscuotere le somme iscritte a ruolo. Ha altresì eccepito il difetto di specifica motivazione in ordine al quantum della sanzione e, su tali premesse, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento in oggetto, ha concluso per l'accoglimento della domanda spiegata con conseguente annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituita l' , premettendo che la sanzione Controparte_1 comminata dal trova fondamento nella sentenza n. 1058/2015 Parte_2 pubblicata il 3 marzo 2015 e che la cartella di pagamento in oggetto è stata regolarmente notificata il 4 gennaio 2019. Dunque, ha contestato l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria, atteso che dalla data di notifica della cartella alla data di notifica del provvedimento opposto non è decorso il termine prescritto ex lege ex art. 2953 c.c. Per quel che concerne le ulteriori eccezioni spiegate dalla parte attrice, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per essere stata proposta tardivamente ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Su tali premesse, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva, ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, con conseguente esonero da qualsivoglia responsabilità. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituito altresì il provvedendo, in primo luogo, ad un Parte_2 corretto inquadramento del credito. L'Ente impositore ha chiarito che la pretesa creditoria in oggetto si fonda sull'ingiunzione di pagamento n. 2896/195 del 6 novembre 2009 emessa dalla , con Controparte_2 cui si intimò all'attuale ricorrente il pagamento di € 339.819,00 per l'occupazione abusiva del suolo pubblico per il periodo intercorrente tra il 7 novembre ed il 7 dicembre 2004. Avverso tale intimazione, propose opposizione Parte_1 innanzi al competente Tribunale che, con la sentenza n. 965/2013, confermò il credito vantato dal Conseguentemente, la parte soccombente propose Parte_2 impugnazione innanzi alla locale Corte di Appello che, con la sentenza n. 1058/2015,
- 2 - in accoglimento parziale della domanda, rideterminò l'importo dovuto al in Pt_2
€ 51.932,39. Il 15 giugno 2018, in seguito all'omesso pagamento di detta entrata patrimoniale, venne emessa la cartella esattoriale in oggetto. Su tali premesse, l'Ente impositore si è opposto all'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, attesa l'applicazione del termine decennale da actio iudicati ex art. 2953 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza e non ancora spirato al momento della regolare notifica della cartella impugnata. Ha dunque concluso, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi alla procedura di riscossione, per il rigetto della domanda per infondatezza, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite;
in subordine, ha formulato richiesta di manleva per essere tenuto indenne da quanto dovuto a titolo di spese di lite.
Con memorie presentate ex art. 171-ter c.p.c., il ricorrente ha eccepito l'inidoneità della documentazione depositata dall'agente della riscossione e l'infondatezza della medesima, provvedendo al disconoscimento della firma apposta sulla cartolina raccomandata A/R n. 7317456691-9 del 4 gennaio 2019, nonché a contestare la conformità della copia allegata da controparte rispetto all'originale.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
A mezzo del rimedio azionato, ha spiegato opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0716202200008649000 notificata il 28 giugno 2023 per l'importo di € 59.209,97, nonché avverso la sottostante cartella esattoriale n. 071201800622493600000, emessa a suo carico per l'omesso pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativo all'anno 2004 ed asseritamente notificata il 4 gennaio 2019.
Il contribuente ha fondato lo strumento di reazione sui seguenti profili di censura: omessa notifica della cartella;
prescrizione della pretesa;
decadenza dal diritto alla riscossione;
difetto di specifica motivazione circa il quantum della sanzione.
In via preliminare, giova premettere che l'obbligo di comunicazione dell'iscrizione ipotecaria è disciplinato dall'art. 77 co. 2-bis del d.P.R. n. 602/1973, in virtù del quale l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle
- 3 - somme dovute entro un termine di trenta giorni, si procederà all'iscrizione ipotecaria.
Ancor prima dell'introduzione normativa dell'obbligo citato, la giurisprudenza era concorde nel ritenere che la comunicazione in oggetto dovesse precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, “e ciò perché tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione. Siffatto orientamento costituisce anche una specifica attuazione del principio generale emergente dalla L. n. 241 del 1990, articolo 7, il quale impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti” (vd. Cass. civ. ord. n. 32524/2022; Cass. civ., ord. n. n. 15929/2022; Cass. civ., ord. n. 29878/2021; Cass. civ., ord. n. 30534/2019; Cass. civ., ord. n. n. 5577/2019).
Ciò posto, la natura giuridica dell'atto censurato è ricavabile da quella concordemente attribuita all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.P.R. n. 602/1973. La giurisprudenza ha ripetutamente definito tale atto nei termini di una misura afflittiva di natura cautelare che si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata (Cass. civ., ord. n. 18481/2023; Cass. civ. SS.UU., ord. n. 19667/2014; Cass. civ. SS.UU., ord. n. 913/2017; Cass. Civ., sent. n. 29132/2019).
Venendo alla delibazione del merito della controversia, come risulta di tutta evidenza, i motivi di opposizione spiegati sono sussumibili nell'ambito di operatività dei diversi strumenti di reazione di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.
A mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la parte attrice ha censurato l'omessa notifica della cartella esattoriale sottostante la comunicazione opposta, la decadenza dal diritto alla riscossione ed il difetto di specifica motivazione circa il quantum della sanzione.
In relazione a tali profili di censura, la domanda risulta inammissibile tenuto conto che, alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0716202200008649000, avvenuta il 28 giugno 2023, ha fatto seguito l'introduzione del giudizio con notificazione dell'atto di citazione il 4 settembre 2023, dunque ben oltre il termine decadenziale previsto per l'esperimento del rimedio processuale richiamato.
Va dunque accolta l'eccezione preliminare formulata dall' Controparte_1
di inammissibilità della domanda per tardività.
[...]
- 4 - Per quel che concerne l'eccezione di prescrizione, la domanda va qualificata come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è ammissibile.
Tuttavia, tale motivo di opposizione è privo di pregio.
Più precisamente, la parte ha fondato l'eccezione sull'anno di riferimento del debito (2004), richiamato nel dettaglio delle somme contenuto nella comunicazione preventiva.
Tuttavia, le parti convenute hanno allegato ed ampiamente documentato che tale debito ha formato oggetto di un contenzioso, promosso dallo stesso attore avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dal definito con sentenza n. Parte_2
1058/2015 emessa dalla locale Corte d'Appello, passata in giudicato, che ha rideterminato l'importo dovuto dal contribuente per l'occupazione illegittima accertata nel 2004 in € 51.932,39.
Da ciò ne deriva che il dies a quo dal quale decorre la prescrizione non è già riferibile al momento dell'accertamento dell'occupazione abusiva, dunque l'anno 2004, bensì al passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il fatto e rideterminato la sanzione, depositata il 3 marzo 2015. Inoltre, essendo la pretesa creditoria cristallizzata in un titolo giudiziale, si applica il termine di prescrizione decennale da actio iudicati ex art. 2953 c.c., non ancora spirato al momento della regolare notifica della cartella impugnata.
Prova evidente di tale circostanza è lo stesso estratto di ruolo in atti, che nella descrizione del tributo contempla proprio la richiamata sentenza e non l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Pertanto, la prescrizione non è maturata.
L'inammissibilità dei vizi formali fatti valere, con particolare riferimento all'assunto vizio della notifica della cartella di pagamento, rende irrilevante ai fini della decisione ogni ulteriore attività istruttoria, incluso il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla comunicazione di avvenuta notifica della cartella, notificata ex art. 140 c.p.c.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione per tardività ed infondatezza della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (da € 52.001,00 a € 260.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate.
- 5 -
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' e del
[...] Controparte_1 Parte_2 iscritta al n. 18496/2023 del R.G., così provvede:
[...]
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Parte_1 parti convenute, che liquida in € 4.217,00 ciascuna per compenso professionale, oltre le spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 26 marzo 2025
Il Giudice Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 18496/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Antonia Tubelli e Umberto Danise, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via F. Caracciolo n. 15;
-OPPONENTE-
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Russo, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Domenico Cimarosa n. 65;
c.f.: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato Parte_2 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Vanessa Cioffi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale sita in Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo;
-OPPOSTE-
Oggetto: opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0716202200008649000 notificata il 28 giugno 2023
Conclusioni: all'udienza del 29 gennaio 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
l' ed il spiegando opposizione Controparte_1 Parte_2 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0716202200008649000 notificata il 28 giugno 2023 per l'importo di € 59.209,97, nonché avverso la sottostante cartella esattoriale n. 071201800622493600000 emessa a suo carico per l'omesso pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativo all'anno 2004.
A fondamento della domanda, il contribuente ha dedotto la nullità dell'atto opposto per l'omessa notifica della sottostante cartella di pagamento, nonché l'avvenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria e la conseguente decadenza dell'Ente impositore dal diritto di riscuotere le somme iscritte a ruolo. Ha altresì eccepito il difetto di specifica motivazione in ordine al quantum della sanzione e, su tali premesse, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento in oggetto, ha concluso per l'accoglimento della domanda spiegata con conseguente annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituita l' , premettendo che la sanzione Controparte_1 comminata dal trova fondamento nella sentenza n. 1058/2015 Parte_2 pubblicata il 3 marzo 2015 e che la cartella di pagamento in oggetto è stata regolarmente notificata il 4 gennaio 2019. Dunque, ha contestato l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria, atteso che dalla data di notifica della cartella alla data di notifica del provvedimento opposto non è decorso il termine prescritto ex lege ex art. 2953 c.c. Per quel che concerne le ulteriori eccezioni spiegate dalla parte attrice, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per essere stata proposta tardivamente ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Su tali premesse, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva, ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, con conseguente esonero da qualsivoglia responsabilità. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituito altresì il provvedendo, in primo luogo, ad un Parte_2 corretto inquadramento del credito. L'Ente impositore ha chiarito che la pretesa creditoria in oggetto si fonda sull'ingiunzione di pagamento n. 2896/195 del 6 novembre 2009 emessa dalla , con Controparte_2 cui si intimò all'attuale ricorrente il pagamento di € 339.819,00 per l'occupazione abusiva del suolo pubblico per il periodo intercorrente tra il 7 novembre ed il 7 dicembre 2004. Avverso tale intimazione, propose opposizione Parte_1 innanzi al competente Tribunale che, con la sentenza n. 965/2013, confermò il credito vantato dal Conseguentemente, la parte soccombente propose Parte_2 impugnazione innanzi alla locale Corte di Appello che, con la sentenza n. 1058/2015,
- 2 - in accoglimento parziale della domanda, rideterminò l'importo dovuto al in Pt_2
€ 51.932,39. Il 15 giugno 2018, in seguito all'omesso pagamento di detta entrata patrimoniale, venne emessa la cartella esattoriale in oggetto. Su tali premesse, l'Ente impositore si è opposto all'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, attesa l'applicazione del termine decennale da actio iudicati ex art. 2953 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza e non ancora spirato al momento della regolare notifica della cartella impugnata. Ha dunque concluso, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi alla procedura di riscossione, per il rigetto della domanda per infondatezza, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite;
in subordine, ha formulato richiesta di manleva per essere tenuto indenne da quanto dovuto a titolo di spese di lite.
Con memorie presentate ex art. 171-ter c.p.c., il ricorrente ha eccepito l'inidoneità della documentazione depositata dall'agente della riscossione e l'infondatezza della medesima, provvedendo al disconoscimento della firma apposta sulla cartolina raccomandata A/R n. 7317456691-9 del 4 gennaio 2019, nonché a contestare la conformità della copia allegata da controparte rispetto all'originale.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
A mezzo del rimedio azionato, ha spiegato opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0716202200008649000 notificata il 28 giugno 2023 per l'importo di € 59.209,97, nonché avverso la sottostante cartella esattoriale n. 071201800622493600000, emessa a suo carico per l'omesso pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativo all'anno 2004 ed asseritamente notificata il 4 gennaio 2019.
Il contribuente ha fondato lo strumento di reazione sui seguenti profili di censura: omessa notifica della cartella;
prescrizione della pretesa;
decadenza dal diritto alla riscossione;
difetto di specifica motivazione circa il quantum della sanzione.
In via preliminare, giova premettere che l'obbligo di comunicazione dell'iscrizione ipotecaria è disciplinato dall'art. 77 co. 2-bis del d.P.R. n. 602/1973, in virtù del quale l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle
- 3 - somme dovute entro un termine di trenta giorni, si procederà all'iscrizione ipotecaria.
Ancor prima dell'introduzione normativa dell'obbligo citato, la giurisprudenza era concorde nel ritenere che la comunicazione in oggetto dovesse precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, “e ciò perché tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione. Siffatto orientamento costituisce anche una specifica attuazione del principio generale emergente dalla L. n. 241 del 1990, articolo 7, il quale impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti” (vd. Cass. civ. ord. n. 32524/2022; Cass. civ., ord. n. n. 15929/2022; Cass. civ., ord. n. 29878/2021; Cass. civ., ord. n. 30534/2019; Cass. civ., ord. n. n. 5577/2019).
Ciò posto, la natura giuridica dell'atto censurato è ricavabile da quella concordemente attribuita all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.P.R. n. 602/1973. La giurisprudenza ha ripetutamente definito tale atto nei termini di una misura afflittiva di natura cautelare che si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata (Cass. civ., ord. n. 18481/2023; Cass. civ. SS.UU., ord. n. 19667/2014; Cass. civ. SS.UU., ord. n. 913/2017; Cass. Civ., sent. n. 29132/2019).
Venendo alla delibazione del merito della controversia, come risulta di tutta evidenza, i motivi di opposizione spiegati sono sussumibili nell'ambito di operatività dei diversi strumenti di reazione di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.
A mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la parte attrice ha censurato l'omessa notifica della cartella esattoriale sottostante la comunicazione opposta, la decadenza dal diritto alla riscossione ed il difetto di specifica motivazione circa il quantum della sanzione.
In relazione a tali profili di censura, la domanda risulta inammissibile tenuto conto che, alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0716202200008649000, avvenuta il 28 giugno 2023, ha fatto seguito l'introduzione del giudizio con notificazione dell'atto di citazione il 4 settembre 2023, dunque ben oltre il termine decadenziale previsto per l'esperimento del rimedio processuale richiamato.
Va dunque accolta l'eccezione preliminare formulata dall' Controparte_1
di inammissibilità della domanda per tardività.
[...]
- 4 - Per quel che concerne l'eccezione di prescrizione, la domanda va qualificata come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è ammissibile.
Tuttavia, tale motivo di opposizione è privo di pregio.
Più precisamente, la parte ha fondato l'eccezione sull'anno di riferimento del debito (2004), richiamato nel dettaglio delle somme contenuto nella comunicazione preventiva.
Tuttavia, le parti convenute hanno allegato ed ampiamente documentato che tale debito ha formato oggetto di un contenzioso, promosso dallo stesso attore avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dal definito con sentenza n. Parte_2
1058/2015 emessa dalla locale Corte d'Appello, passata in giudicato, che ha rideterminato l'importo dovuto dal contribuente per l'occupazione illegittima accertata nel 2004 in € 51.932,39.
Da ciò ne deriva che il dies a quo dal quale decorre la prescrizione non è già riferibile al momento dell'accertamento dell'occupazione abusiva, dunque l'anno 2004, bensì al passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il fatto e rideterminato la sanzione, depositata il 3 marzo 2015. Inoltre, essendo la pretesa creditoria cristallizzata in un titolo giudiziale, si applica il termine di prescrizione decennale da actio iudicati ex art. 2953 c.c., non ancora spirato al momento della regolare notifica della cartella impugnata.
Prova evidente di tale circostanza è lo stesso estratto di ruolo in atti, che nella descrizione del tributo contempla proprio la richiamata sentenza e non l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Pertanto, la prescrizione non è maturata.
L'inammissibilità dei vizi formali fatti valere, con particolare riferimento all'assunto vizio della notifica della cartella di pagamento, rende irrilevante ai fini della decisione ogni ulteriore attività istruttoria, incluso il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla comunicazione di avvenuta notifica della cartella, notificata ex art. 140 c.p.c.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione per tardività ed infondatezza della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. alla luce del valore della controversia (da € 52.001,00 a € 260.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo tenuto conto della semplicità delle questioni esaminate.
- 5 -
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' e del
[...] Controparte_1 Parte_2 iscritta al n. 18496/2023 del R.G., così provvede:
[...]
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Parte_1 parti convenute, che liquida in € 4.217,00 ciascuna per compenso professionale, oltre le spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 26 marzo 2025
Il Giudice Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -