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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 3.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1247 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 24/03/2023 ed iscritto al n 1247 - 2023 RG , vertente tra
- , c.f , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Maria Annunziata Gioffrè e C.F._2
Luigi Luppino ), domiciliato presso il loro Studio in C.F._3
(89027) Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) alla Via Ten. Rechichi n.57, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma, Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande 21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_1
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), NG M. IO ( , C.F._4 C.F._5
NG M. AN ( ), AR C. AD C.F._6
1 ( ), e dall'avv. Ettore Triolo C.F._7
( ); C.F._8
- , P.I. n. , Controparte_2 P.IVA_3 in persona del Responsabile Contenzioso Calabria, Dott. , Persona_2
a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_3
- Roma repertorio nr 179856 raccolta nr 12275 del 20/04/2023,
[...] rilasciata da , con sede in Roma, alla Via Controparte_2
Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) P.IVA_3 ente pubblico economico, ed elettivamente domiciliata in Maglie alla Via
Malta n. 65, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Toma, C.F.
, che la rappresenta e difende;
C.F._9
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 24/03/2023, parte ricorrente chiede l'accertamento della prescrizione dei contributi portati dagli avvisi di addebito sottesi (tra altri crediti) all'intimazione di pagamento n. 094 2022
9006198985/000, notificatagli in data 23.02.2023, da Controparte_2
, limitando espressamente la domanda ai sottesi avvisi di
[...] addebito:
- n. 39420120002603914000 presunta notifica il 26.11.2012, emessa dall' sede di Reggio Calabria, relativa a somme aggiuntive CP_1 contributi IVS operai a tempo determinato – Comp. individuali per l'anno
2011 per un importo pari ad 704,42;
- n. 39420130000869847000 presunta notifica il 9.04.2013, emessa dall' sede di Reggio Calabria, relativa a somme aggiuntive CP_1 contributi IVS operai a tempo determinato – Comp. individuali per l'anno
2010-2011 per un importo pari ad 2.285,85;
- n. 39420130001851910000 presunta notifica il 22.12.2013, emessa dall' sede di Reggio Calabria, relativa a somme aggiuntive CP_1 contributi IVS operai a tempo determinato – Comp. individuali per l'anno
2012 per un importo pari ad 584,18;
- n. 39420140000146046000 presunta notifica il 20.06.2014, emessa dall' sede di Reggio Calabria, relativa a somme aggiuntive CP_1 contributi IVS operai a tempo determinato – Comp. individuali per l'anno
2011-2012 per un importo pari ad 4.707,13; Agisce per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995, della pretesa
2 creditoria di cui all'intimazione di pagamento n. 0942022 9006198985/000 alla parte afferente gli avvisi di addebito nn. 39420120002603914000 ,
39420130000869847000, 39420130001851910000,
39420140000146046000, con ogni conseguenza di legge. Il valore della causa è di € 8.281,58.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si sono costituiti i convenuti ed che CP_1 Controparte_2 resistono al ricorso e ne chiedono il rigetto.
§ 3. La difesa dell'Ente impositore, con la propria memoria di costituzione, precisa che “gli avvisi di addebito n. 39420120002603914000,
n.39420130000869847000, n. 39420130001851910000 così irritualmente contestati sottesi all'opposta intimazione di pagamento, sono stati stralciati da parte del concessionario.” Tale allegazione (per altro anche l'estratto di ruolo depositato da CP_3 risulta a zero) comporta la cessazione della materia.
L'annullamento per effetto dello stralcio opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Infatti è applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori». (Cass.
15471/2019, conforme Cass.17966/2020)
Pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere quanto agli avvisi di addebito n. 39420120002603914000, n.39420130000869847000, n.
39420130001851910000.
§ 4. Quanto all'avviso di addebito n. 39420140000146046000 notificato il
21.06.2014, il concessionario ha allegato e documentato la valida interruzione del termine quinquennale di prescrizione con la notifica ai sensi dell'art. 140 cpc dell'Intimazione di pagamento n. 09420169007794958000
e dell' Intimazione di pagamento n. 09420189007558477000, e da ultimo con l'Intimazione di pagamento n.09420229006198985000 oggetto del presente giudizio.
Pertanto sul punto il ricorso deve essere rigettato.
3 § 5. Le spese legali vengono compensate in considerazione dello stralcio di tre dei quattro avvisi di addebito.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere quanto agli avvisi di addebito n.
39420120002603914000, n.39420130000869847000, n.
39420130001851910000 annullati per effetto dello stralcio di cui all'art. 1, co. 222, della L. 197/2022;
- rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420140000146046000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 09420229006198985000;
- compensa interamente le spese legali.
Manda alla Cancelleria per adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 04/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 3.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1247 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 24/03/2023 ed iscritto al n 1247 - 2023 RG , vertente tra
- , c.f , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Maria Annunziata Gioffrè e C.F._2
Luigi Luppino ), domiciliato presso il loro Studio in C.F._3
(89027) Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) alla Via Ten. Rechichi n.57, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma, Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande 21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_1
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), NG M. IO ( , C.F._4 C.F._5
NG M. AN ( ), AR C. AD C.F._6
1 ( ), e dall'avv. Ettore Triolo C.F._7
( ); C.F._8
- , P.I. n. , Controparte_2 P.IVA_3 in persona del Responsabile Contenzioso Calabria, Dott. , Persona_2
a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Per_3
- Roma repertorio nr 179856 raccolta nr 12275 del 20/04/2023,
[...] rilasciata da , con sede in Roma, alla Via Controparte_2
Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) P.IVA_3 ente pubblico economico, ed elettivamente domiciliata in Maglie alla Via
Malta n. 65, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Toma, C.F.
, che la rappresenta e difende;
C.F._9
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 24/03/2023, parte ricorrente chiede l'accertamento della prescrizione dei contributi portati dagli avvisi di addebito sottesi (tra altri crediti) all'intimazione di pagamento n. 094 2022
9006198985/000, notificatagli in data 23.02.2023, da Controparte_2
, limitando espressamente la domanda ai sottesi avvisi di
[...] addebito:
- n. 39420120002603914000 presunta notifica il 26.11.2012, emessa dall' sede di Reggio Calabria, relativa a somme aggiuntive CP_1 contributi IVS operai a tempo determinato – Comp. individuali per l'anno
2011 per un importo pari ad 704,42;
- n. 39420130000869847000 presunta notifica il 9.04.2013, emessa dall' sede di Reggio Calabria, relativa a somme aggiuntive CP_1 contributi IVS operai a tempo determinato – Comp. individuali per l'anno
2010-2011 per un importo pari ad 2.285,85;
- n. 39420130001851910000 presunta notifica il 22.12.2013, emessa dall' sede di Reggio Calabria, relativa a somme aggiuntive CP_1 contributi IVS operai a tempo determinato – Comp. individuali per l'anno
2012 per un importo pari ad 584,18;
- n. 39420140000146046000 presunta notifica il 20.06.2014, emessa dall' sede di Reggio Calabria, relativa a somme aggiuntive CP_1 contributi IVS operai a tempo determinato – Comp. individuali per l'anno
2011-2012 per un importo pari ad 4.707,13; Agisce per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995, della pretesa
2 creditoria di cui all'intimazione di pagamento n. 0942022 9006198985/000 alla parte afferente gli avvisi di addebito nn. 39420120002603914000 ,
39420130000869847000, 39420130001851910000,
39420140000146046000, con ogni conseguenza di legge. Il valore della causa è di € 8.281,58.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si sono costituiti i convenuti ed che CP_1 Controparte_2 resistono al ricorso e ne chiedono il rigetto.
§ 3. La difesa dell'Ente impositore, con la propria memoria di costituzione, precisa che “gli avvisi di addebito n. 39420120002603914000,
n.39420130000869847000, n. 39420130001851910000 così irritualmente contestati sottesi all'opposta intimazione di pagamento, sono stati stralciati da parte del concessionario.” Tale allegazione (per altro anche l'estratto di ruolo depositato da CP_3 risulta a zero) comporta la cessazione della materia.
L'annullamento per effetto dello stralcio opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Infatti è applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori». (Cass.
15471/2019, conforme Cass.17966/2020)
Pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere quanto agli avvisi di addebito n. 39420120002603914000, n.39420130000869847000, n.
39420130001851910000.
§ 4. Quanto all'avviso di addebito n. 39420140000146046000 notificato il
21.06.2014, il concessionario ha allegato e documentato la valida interruzione del termine quinquennale di prescrizione con la notifica ai sensi dell'art. 140 cpc dell'Intimazione di pagamento n. 09420169007794958000
e dell' Intimazione di pagamento n. 09420189007558477000, e da ultimo con l'Intimazione di pagamento n.09420229006198985000 oggetto del presente giudizio.
Pertanto sul punto il ricorso deve essere rigettato.
3 § 5. Le spese legali vengono compensate in considerazione dello stralcio di tre dei quattro avvisi di addebito.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere quanto agli avvisi di addebito n.
39420120002603914000, n.39420130000869847000, n.
39420130001851910000 annullati per effetto dello stralcio di cui all'art. 1, co. 222, della L. 197/2022;
- rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420140000146046000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 09420229006198985000;
- compensa interamente le spese legali.
Manda alla Cancelleria per adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 04/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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