Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/04/2026, n. 6438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6438 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06438/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12942/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12942 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PA GN S.r.l. Sb, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Agliocchi, Pietro Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) Del Decreto del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2126 dell’11.10.2024, successivamente conosciuto, con il quale viene negata l’autorizzazione al funzionamento in regime paritario per il corrente anno scolastico 2024-25 alle classi quinte collaterali sezione B degli indirizzi:
- I.T. FM (RMTD325008);
- LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZ. EC. SOC. (RMPMR25005);
Pur trattandosi della prima ed unica classe collaterale richiesta, per ciascun indirizzo, e dovuta per legge ex art. 4.8 DM 83/2008 e pur in presenza di studenti lavoratori, v. all. 1;
B) Del decreto collettivo del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2113 dell’11.10.2024 nella parte in cui non ha esteso la parità scolastica alle classi VB richieste ed attivate per ciascun indirizzo – VB I.T. FM (cod. mecc. RMTD325008); VB LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZ. EC. SOC. (cod. mecc. RMPMR25005) – dalla scuola ricorrente escludendola dall’elenco ivi allegato delle scuole a cui è stata riconosciuta la parità scolastica alle classi V collaterali B in precedenza richieste per il corrente anno scolastico 2024-25, v. all. 2;
D) Ove occorra, in parte qua, della nota dell’USR Lazio prot. n. 60846 del 03.09.2024 relativa agli adempimenti in carico agli istituti scolastici paritari di ogni ordine e grado della regione Lazio, per l’avvio dell’a.s. 2024/25 e per l’autorizzazione allo sdoppiamento delle classi e/o al funzionamento di classi collaterali, poiché in contrasto con la normativa primaria del settore scolastico, v. all. 3;
E) Ove occorra del preavviso di rigetto prot. Nr. 67661 del 20.09.2024, v. all. 4;
F) Ove occorra, in parte qua, del D.M. n. 267 del 2007 recante regolamento sulla “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento…”, nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio.
G) Ove occorra, in parte qua del D.M. n. 83/2008 recante Linee Guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub A), B), C), D) ed E) nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio.
H) Nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PAOLO SEGNERI S.R.L. SB il 9\12\2024 :
- del decreto del DG dell’USR – Ufficio scolastico regionale del Lazio – Direzione Generale comunicato in data 4.12.2024 con prot. Nr. 92556 del 4.12.2024, recante Mancata autorizzazione all’attivazione delle richieste classi collaterali (proseguendo la numerazione di cui al ricorso introduttivo, v. all. 11).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. GI AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il difensore di parte ricorrente, con dichiarazione depositata in atti il 17 febbraio 2026, ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse del suo assistito alla decisione del ricorso;
Ritenuto che tale circostanza importi l’improcedibilità del gravame, con compensazione tra le parti delle spese di lite, in ragione dell’andamento complessivo della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA SE, Presidente
GI AP, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AP | SA SE |
IL SEGRETARIO