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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 26/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 606/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott. Gabriele Bordiga Giudice Relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 606 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2019 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.04.1966, elettivamente domiciliato in Oristano, Via Serneste n. 9, presso lo studio dell'Avv.
Giovanna Maria Urru che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in Località Porto Palmas-Arbus, elettivamente domiciliata in Guspini alla via Don
Minzoni n. 2, presso lo studio dell'Avv. Micaela Garau che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni pagina 1 di 11 Nell'interesse della parte ricorrente:
“1. Rigettare l'avversa domanda di assegno divorzile;
2 Confermare la revoca dell'assegno di mantenimento così come disposto dalla Corte d'Appello in sede di reclamo;
3. condannare la resistente al pagamento dei compensi professionali ivi compresi quelli della fase del reclamo con distrazione a favore dello Stato, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello stato.”
Nell'interesse della parte resistente:
“determinare a carico del sig. un assegno divorzile per il mantenimento Parte_1 della sig.ra nella misura di €. 350,00 mensili e per l'effetto rigettare la domanda di CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento statuito in sede di separazione;
- rigettare la domanda di assegno di mantenimento a carico della resistente in favore del figlio
; Per_1
-con vittoria di spese e competenze”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 13.5.2019 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di richiedere lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in Siamaggiore (OR) in data 26.06.1997 (con atto trascritto nei registri dello stato CP_1
civile dello stesso Comune, parte I, serie 1 - anno 1997); inoltre, il ricorrente ha chiesto di disporre a carico della un assegno di mantenimento per il figlio e di accertare CP_1 Per_1
che la non aveva diritto all'assegno divorzile. CP_1
A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto che:
• dal matrimonio era nato il figlio in data 17.9.1996; Per_1
• con sentenza n. 576/2018 dell'8.8.2018 il Tribunale di Oristano aveva pronunciato la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: “'assegnazione della casa coniugale sita in Siamaggiore, località Tanca Liandru, a genitore convivente Parte_1
con il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1 corresponsione di un assegno di mantenimento di € 350,00 in favore della coniuge
[...]
entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT”; CP_1
• la separazione durava ininterrottamente dal mese di novembre 2012;
pagina 2 di 11 • persisteva l'interesse a chiedere l'assegnazione della casa coniugale posto che il figlio abitava ancora col padre e, seppur maggiorenne, non era ancora indipendente Per_1
economicamente poiché impegnato con gli studi universitari;
• la non aveva diritto all'assegno divorzile, infatti la stessa, quando ancora era CP_1
pendente la causa di separazione, aveva allacciato una relazione sentimentale con il signor
, e successivamente dall'ottobre 2014 aveva intrapreso con lui una stabile Persona_2
convivenza, trasferendosi nella sua abitazione di Porto Palmas con trasferimento formalizzato anagraficamente, in quanto dal 2016 la coppia costituiva autonomo nucleo familiare;
• in ogni caso, non sussistevano ragioni oggettive che impedissero alla resistente il reperimento dei mezzi adeguati al fine di continuare ad essere indipendente e autosufficiente, incombendo sulla il dovere di trovare un'occupazione retribuita CP_1
confacente alle sue attitudini e aspirazioni;
• la , anche in costanza di matrimonio, aveva sempre lavorato presso diversi night CP_1
come "entraîneuse" ed ancora oggi continuava a frequentare tale ambiente traendone proventi economici;
• peraltro, in costanza di matrimonio, ella non aveva dato alcun apporto alla conduzione della casa e alla crescita ed educazione del figlio, essendo impegnata fuori casa.
Si è costituita , la quale non si è opposta alla domanda di divorzio ma ha contestato CP_1
le ulteriori deduzioni e richieste di parte ricorrente. In particolare, la resistente ha eccepito che:
• la richiesta del contributo di mantenimento per il figlio era eccessivamente Per_1
gravosa se rapportata alle sue reali possibilità economiche, essendo ella priva di occupazione e vivendo in condizioni al limite della povertà, posto che nell'abitazione nella quale si trovava ospite non vi era neppure l'acqua calda;
• il non aveva mai versato il mantenimento dovuto;
Parte_1
• non era vero che ella lavorava come “entraineuse”, mentre durante il matrimonio aveva lavorato solo per un breve periodo come cameriera presso un night, tra l'altro essendo affetta da una sindrome depressiva che le impediva di svolgere attività lavorativa;
• la località marina del Comune di Arbus in cui abitava era distante da qualsiasi centro abitato e totalmente deserta durante l'inverno, di talché la possibilità di reperire un'attività
pagina 3 di 11 lavorativa era ridotta ai minimi termini, ancor di più in assenza di un'autovettura funzionante;
• non era vero che ella non aveva mai dato alcun apporto alla conduzione della casa e alla crescita ed educazione del figlio e, semmai, fino al momento in cui aveva scoperto i tradimenti in suo danno da parte del la vita familiare era trascorsa serena;
Parte_1
Per_
• ella non aveva una relazione e una convivenza col , ma un rapporto di amicizia e coabitazione, dettato dalla necessità di reperire un alloggio, posto che non era in grado di sostenere i costi per un'eventuale locazione;
• , peraltro, era privo di un'occupazione stabile, svolgendo dei lavori saltuari Persona_2
come lavapiatti nella stagione estiva, tanto da essere costretto per poter sopravvivere a chiedere supporto alla propria anziana madre;
• il ricorrente per evitare il mantenimento aveva ceduto la propria azienda zootecnica al fratello, di cui oggi risultava un semplice coadiuvante.
La resistente ha quindi formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “Conferma l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente ed al figlio con lui convivente anche se studente a Sassari, riduce allo stato l'assegno già previsto per il mantenimento della moglie ad euro 80,00 mensili da corrispondersi secondo le modalità già vigenti”.
Con sentenza parziale n. 584/2021, pubblicata in data 17.11.2021, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
All'udienza del 28.9.2023 la parte ricorrente ha dato atto che il figlio degli ex coniugi, , Per_1
ha trovato una stabile occupazione di talché non era più suo interesse portare avanti la richiesta di un contributo al mantenimento a carico della . CP_1
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi è giunta a decisione sulle conclusioni delle parti come sopra trascritte.
***
Unica questione controversa ancora da decidere nell'odierno giudizio è quella relativa alla richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente.
pagina 4 di 11 La disciplina di riferimento va ricercata prioritariamente nell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970
(così come riformato dalla L. n. 74/1987).
La norma in esame stabilisce che il Tribunale, nel disporre l'obbligo di uno dei coniugi di somministrare periodicamente un assegno in favore dell'altro coniuge che sia sprovvisto di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, deve tenere conto di una serie di parametri generali, da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico offerto da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale, nonché il reddito di entrambi.
Alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale, si evidenzia che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi del citato articolo 5, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, prima parte, legge n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo- compensativa di detto assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In quest'ottica,
l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del
pagina 5 di 11 sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale
(Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n.23323).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha dato atto di continuare a svolgere la medesima attività svolta all'epoca della separazione, ossia l'allevatore nell'azienda di famiglia, intestata al fratello, con qualifica di coadiuvante e con stipendio fisso di 500,00/600,00 euro mensili.
Invero, tale introito è superiore a quello risultante dalle dichiarazioni reddituali depositate in atti, le quali risultano comunque risalenti (la più aggiornata è relativa all'anno d'imposta 2017) e attestano redditi annuali di poco più di euro 1.000,00; peraltro, lo stesso in sede di Parte_1
separazione aveva affermato di percepire circa euro 1.500,00 circa netti mensili, di talché la sua capacità di produrre reddito deve essere ritenuta in via presuntiva decisamente superiore a quanto in questa sede indicato.
Dall'altro lato, già nella sentenza di separazione era stato dato atto della capacità lavorativa della
, evidenziando come risultasse che la stessa aveva sempre lavorato, in costanza di CP_1
matrimonio, nei locali notturni della provincia oristanese, percependo circa 1.500,00 euro al mese.
Sebbene le condizioni lavorative della resistente siano innegabilmente peggiorate nel tempo, alla luce della pacifica percezione del reddito di cittadinanza all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio (all'epoca dell'udienza presidenziale percepiva a tale titolo euro 700,00 mensili per 18 mesi scadenti nel settembre 2019), la capacità lavorativa della resistente deve considerarsi inalterata in assenza di prova contraria, in quanto le asserite condizioni di salute che le impedirebbero di svolgere attività lavorativa sono state oggetto di mera e generica allegazione, senza alcuna documentazione probatoria a supporto, con la conseguenza che esse non possono in alcun modo essere tenute in considerazione in quanto non dimostrate.
Semmai, le dichiarazioni dell'unica teste escussa, amica di entrambe le parti in Testimone_1
causa (senza che la maggior vicinanza al da ella stessa dichiarata, sia di per sé Parte_1
idonea, in assenza di ulteriori elementi, a incidere sulla sua attendibilità, la quale non è stata, invero, nemmeno contestata dalla resistente) confermano quantomeno in via generica la capacità
pagina 6 di 11 lavorativa della , avendo la teste dichiarato di averla personalmente vista lavorare come CP_1 cameriera nell'estate 2022 presso il bar Frongia a Torre dei Corsari, nonché di aver visto delle immagini sul social network Facebook che ritraevano la mentre svolgeva l'attività. CP_1
Tra l'altro, elemento a supporto dell'attendibilità sul punto della teste è derivante dal fatto che Per_ ella ha specificato che il bar in questione era gestito dai fratelli , laddove proprio Per_2
era il compagno convivente della resistente.
[...]
Sul punto, si noti che la stessa in sede di audizione ha dato atto di intrattenere una CP_1
Per_ relazione col e di convivere con lui, sebbene scontenta del fatto che lui frequentasse anche altre donne.
Per_ Non è, pertanto, credibile la tesi per cui il fosse unicamente un amico della resistente.
Già in sede di ordinanza presidenziale era stato dato opportunamente atto della circostanza che la viveva stabilmente da almeno quattro anni nella casa del suo compagno. CP_1
Si noti, peraltro, che la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, pronunciata a seguito dell'impugnazione della pronuncia resa in sede di separazione, ha evidenziato come dalle dichiarazioni dei testi escussi, ed in particolare del figlio , era risultata provata la Per_1
Per_ relazione affettiva tra la e il , così come il trasferimento nel 2014 della stessa presso CP_1
la casa del compagno in Porto Palmas. La circostanza, confermata anche dal teste
[...]
, aveva trovato riscontro nel certificato di residenza, che attestava che la Testimone_2
Per_
in data 5.10.2016 aveva trasferito la residenza presso l'abitazione del , e dalle CP_1
dichiarazioni rese dalla stessa odierna resistente nel procedimento penale a carico del Parte_1
avendo ella affermato di essersi trasferita dal compagno nel 2014, riconoscendo la relazione Per_ intima e la circostanza che il provvedeva al suo mantenimento.
Sulla base di tali circostanze, in appello è stato revocato l'obbligo del al pagamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, sulla base del principio per cui “in tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica” (Cass.
Civ. n. 32871 del 19/12/2018). Invero, è stato dichiarato che il riconosciuto rapporto sentimentale
Per_ pluriennale tra la ed il , e la stabile convivenza dal 2014 non potevano non operare CP_1
pagina 7 di 11 una definitiva rottura con la pregressa fase di convivenza matrimoniale (prod. 26.9.2022 parte ricorrente).
Fermo restando che la menzionata pronuncia della Corte d'Appello è divenuta definitiva, si sottolinea ulteriormente come la medesima Corte si sia pronunciata anche in sede di reclamo sui provvedimenti provvisori adottati dal Presidente nel presente giudizio, ancora una volta revocando anche il minimo assegno di mantenimento posto a carico dell'odierno ricorrente, sulla Per_ base del fatto che la duratura relazione tra la e il , a prescindere dallo stato crisi CP_1 dovuto alle asserite infedeltà di quest'ultimo, era risultata talmente consolidata nel tempo e nelle modalità in cui si estrinsecava da realizzare una cesura netta rispetto al precedente rapporto matrimoniale, con esclusione di ogni obbligo di contribuzione (v. decreto del 16.6.2021, acquisito agli atti del giudizio).
Tale situazione non è venuta meno nel presente giudizio e, anzi, è stata confermata dalla citata circostanza per cui la avrebbe anche lavorato nell'estate 2022 presso un esercizio gestito CP_1
Per_ dal .
È, peraltro, irrilevante che la abbia dichiarato all'udienza del 29.9.2022 di aver interrotto CP_1
la relazione col compagno, il quale si sarebbe trasferito altrove, e di continuare a vivere nell'immobile di Porto Palmas. Per_ Posto che l'allegata conclusione tra lei e il di un contratto di locazione non è stata documentata, così come è rimasta sprovvista di prova l'asserita cessazione della loro relazione,
l'instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 03/04/2015; Cass. Civ.,
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2466 del 08/02/2016).
Alla luce, pertanto, della incontestabile e inequivocabile instaurazione da parte della di CP_1
una nuova, stabile e duratura convivenza (accertata più volte nel corso dei vari giudizi tra le parti, tra cui la sentenza della Corte d'Appello passata in giudicato e il provvedimento del 16.6.2021 sul reclamo ai provvedimenti provvisori resi nella presente causa), nonché dell'esistenza in capo alla resistente di capacità lavorativa valida e sufficiente a procurarsi mezzi adeguati per vivere in maniera autonoma e indipendente, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.
pagina 8 di 11 Ad abundantiam, si osserva che a nessun diverso esito può condurre la recente giurisprudenza di legittimità in forza della quale può riconoscersi il diritto del coniuge a continuare a percepire l'assegno divorzile anche se ha una nuova e stabile relazione sentimentale alla luce del fatto che permarrebbe invariata la funzione compensativa dell'assegno divorzile in ragione del sacrificio sostenuto nel corso della vita matrimoniale (Cass. Civ., Ordinanza n. 16051/2024 emessa il 10 giugno 2024).
Nel caso in esame, infatti: a) sussisteva una stabile e consolidata convivenza, idonea a configurare una famiglia di fatto a differenza di una mera relazione sentimentale come nel caso esaminato dalla Suprema Corte;
b) mancano radicalmente i presupposti per il riconoscimento dell'assegno anche quanto alla funzione perequativo-compensativa, non essendo stato documentato alcun sacrificio posto in essere dalla in costanza di matrimonio CP_1 nell'interesse della famiglia, poiché risulta anzi dagli atti che in quegli anni ella abbia sempre regolarmente lavorato.
*
Infine, occorre dare atto della mancata riproposizione da parte del ricorrente della domanda relativa al contributo al mantenimento del figlio minore . Per_1
Invero, se all'inizio del giudizio egli era ancora studente universitario, lo stesso ha Parte_1
espressamente dato atto del reperimento da parte del figlio di una stabile attività lavorativa idonea a garantirgli una piena autonomia sotto il profilo economico.
La circostanza risulta pacifica, di talché deve ritenersi assodato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di e la cessazione dell'obbligo di contribuzione al Per_1
mantenimento in capo ai suoi genitori, con conseguente cessata materia del contendere sul punto.
In ragione di ciò, viene meno anche la necessità di assumere qualsiasi provvedimento circa l'assegnazione della casa coniugale, finalizzata unicamente a tutelare le necessità e le esigenze dei figli minori o dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
*
Sotto il profilo delle spese processuali, va evidenziato che, pur essendo cessata la materia del contendere in punto di contributo al mantenimento del figlio, la domanda attorea formulata in tal senso avrebbe difficilmente trovato accoglimento, considerato l'esonero già disposto in sede di separazione e l'oggettiva immutata situazione rispetto all'epoca sotto il profilo economico, stante pagina 9 di 11 la perdurante sproporzione tra i redditi dei genitori, quantomeno presumibili sulla base dei pochi dati emersi dal giudizio e degli atti della precedente causa di separazione.
Ad ogni modo, la questione attinente all'assegno divorzile è stata quella principalmente oggetto di trattazione e controversia tra le parti nel corso del giudizio nonché l'unica in relazione alla quale si è svolta istruttoria.
Il rigetto della medesima, perciò, assume nella valutazione della soccombenza delle parti un'incidenza assai maggiore;
in aggiunta, si deve tenere conto del rifiuto della (a fronte CP_1
dell'accettazione della controparte) della proposta ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal Giudice, risultato ingiustificato all'esito del procedimento.
Alla luce di tali elementi, risulta giustificata una compensazione solo parziale delle spese tra le parti.
In particolare, sarà tenuta alla rifusione delle stesse nella misura di ½. CP_1
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa, ai fini della liquidazione si ritiene congruo applicare lo scaglione di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 previsto dal DM
147/2022 in ragione della non complessa natura delle questioni di fatto e di diritto trattate.
In ragione dell'esigua attività difensiva svolta in fase decisionale, nell'ambito della quale è stata depositata un'unica breve memoria sostanzialmente rivolta a richiamare unicamente le precedenti difese, giustifica l'applicazione dei parametri minimi previsti dalla predetta disciplina per tale fase. In relazione alle altre, dovrà farsi riferimento ai parametri medi.
Occorre anche tener conto della piena soccombenza della nella fase di reclamo innanzi CP_1
alla Corte d'Appello di Cagliari: con riferimento a tale giudizio, stante la natura del medesimo, si ritiene congruo applicare i parametri previsti dal citato DM per i procedimenti cautelari e, in ragione della particolare semplicità del procedimento, dell'unica questione trattata (assegno di mantenimento per il coniuge) e della poca attività difensiva necessaria, dovranno essere applicati i parametri minimi per tutte le fasi eccetto quella istruttoria, non espletata e quindi da escludere.
Ai sensi dell'art. 133, d.p.r. 115/2002: “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”; nel caso in esame, essendo la parte ricorrente e vincitrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento dovrà pertanto avvenire in favore dell'Erario.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
• rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da;
CP_1
• revoca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
• compensa le spese di lite tra le parti nella misura di ½, condannando CP_1
alla rifusione della restante misura della metà in favore di Parte_1
che liquida in euro 2.113,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori di legge, disponendo che il pagamento venga effettuato direttamente in favore dell'Erario;
• condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1
spese di lite relative al giudizio di reclamo innanzi alla Corte d'Appello di
Cagliari, che liquida in euro 1.150,00 per compensi oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, disponendo che il pagamento venga effettuato direttamente in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Oristano del
25.3.2025
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott. Gabriele Bordiga Giudice Relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 606 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2019 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.04.1966, elettivamente domiciliato in Oristano, Via Serneste n. 9, presso lo studio dell'Avv.
Giovanna Maria Urru che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in Località Porto Palmas-Arbus, elettivamente domiciliata in Guspini alla via Don
Minzoni n. 2, presso lo studio dell'Avv. Micaela Garau che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni pagina 1 di 11 Nell'interesse della parte ricorrente:
“1. Rigettare l'avversa domanda di assegno divorzile;
2 Confermare la revoca dell'assegno di mantenimento così come disposto dalla Corte d'Appello in sede di reclamo;
3. condannare la resistente al pagamento dei compensi professionali ivi compresi quelli della fase del reclamo con distrazione a favore dello Stato, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello stato.”
Nell'interesse della parte resistente:
“determinare a carico del sig. un assegno divorzile per il mantenimento Parte_1 della sig.ra nella misura di €. 350,00 mensili e per l'effetto rigettare la domanda di CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento statuito in sede di separazione;
- rigettare la domanda di assegno di mantenimento a carico della resistente in favore del figlio
; Per_1
-con vittoria di spese e competenze”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 13.5.2019 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di richiedere lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in Siamaggiore (OR) in data 26.06.1997 (con atto trascritto nei registri dello stato CP_1
civile dello stesso Comune, parte I, serie 1 - anno 1997); inoltre, il ricorrente ha chiesto di disporre a carico della un assegno di mantenimento per il figlio e di accertare CP_1 Per_1
che la non aveva diritto all'assegno divorzile. CP_1
A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto che:
• dal matrimonio era nato il figlio in data 17.9.1996; Per_1
• con sentenza n. 576/2018 dell'8.8.2018 il Tribunale di Oristano aveva pronunciato la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: “'assegnazione della casa coniugale sita in Siamaggiore, località Tanca Liandru, a genitore convivente Parte_1
con il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1 corresponsione di un assegno di mantenimento di € 350,00 in favore della coniuge
[...]
entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT”; CP_1
• la separazione durava ininterrottamente dal mese di novembre 2012;
pagina 2 di 11 • persisteva l'interesse a chiedere l'assegnazione della casa coniugale posto che il figlio abitava ancora col padre e, seppur maggiorenne, non era ancora indipendente Per_1
economicamente poiché impegnato con gli studi universitari;
• la non aveva diritto all'assegno divorzile, infatti la stessa, quando ancora era CP_1
pendente la causa di separazione, aveva allacciato una relazione sentimentale con il signor
, e successivamente dall'ottobre 2014 aveva intrapreso con lui una stabile Persona_2
convivenza, trasferendosi nella sua abitazione di Porto Palmas con trasferimento formalizzato anagraficamente, in quanto dal 2016 la coppia costituiva autonomo nucleo familiare;
• in ogni caso, non sussistevano ragioni oggettive che impedissero alla resistente il reperimento dei mezzi adeguati al fine di continuare ad essere indipendente e autosufficiente, incombendo sulla il dovere di trovare un'occupazione retribuita CP_1
confacente alle sue attitudini e aspirazioni;
• la , anche in costanza di matrimonio, aveva sempre lavorato presso diversi night CP_1
come "entraîneuse" ed ancora oggi continuava a frequentare tale ambiente traendone proventi economici;
• peraltro, in costanza di matrimonio, ella non aveva dato alcun apporto alla conduzione della casa e alla crescita ed educazione del figlio, essendo impegnata fuori casa.
Si è costituita , la quale non si è opposta alla domanda di divorzio ma ha contestato CP_1
le ulteriori deduzioni e richieste di parte ricorrente. In particolare, la resistente ha eccepito che:
• la richiesta del contributo di mantenimento per il figlio era eccessivamente Per_1
gravosa se rapportata alle sue reali possibilità economiche, essendo ella priva di occupazione e vivendo in condizioni al limite della povertà, posto che nell'abitazione nella quale si trovava ospite non vi era neppure l'acqua calda;
• il non aveva mai versato il mantenimento dovuto;
Parte_1
• non era vero che ella lavorava come “entraineuse”, mentre durante il matrimonio aveva lavorato solo per un breve periodo come cameriera presso un night, tra l'altro essendo affetta da una sindrome depressiva che le impediva di svolgere attività lavorativa;
• la località marina del Comune di Arbus in cui abitava era distante da qualsiasi centro abitato e totalmente deserta durante l'inverno, di talché la possibilità di reperire un'attività
pagina 3 di 11 lavorativa era ridotta ai minimi termini, ancor di più in assenza di un'autovettura funzionante;
• non era vero che ella non aveva mai dato alcun apporto alla conduzione della casa e alla crescita ed educazione del figlio e, semmai, fino al momento in cui aveva scoperto i tradimenti in suo danno da parte del la vita familiare era trascorsa serena;
Parte_1
Per_
• ella non aveva una relazione e una convivenza col , ma un rapporto di amicizia e coabitazione, dettato dalla necessità di reperire un alloggio, posto che non era in grado di sostenere i costi per un'eventuale locazione;
• , peraltro, era privo di un'occupazione stabile, svolgendo dei lavori saltuari Persona_2
come lavapiatti nella stagione estiva, tanto da essere costretto per poter sopravvivere a chiedere supporto alla propria anziana madre;
• il ricorrente per evitare il mantenimento aveva ceduto la propria azienda zootecnica al fratello, di cui oggi risultava un semplice coadiuvante.
La resistente ha quindi formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “Conferma l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente ed al figlio con lui convivente anche se studente a Sassari, riduce allo stato l'assegno già previsto per il mantenimento della moglie ad euro 80,00 mensili da corrispondersi secondo le modalità già vigenti”.
Con sentenza parziale n. 584/2021, pubblicata in data 17.11.2021, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
All'udienza del 28.9.2023 la parte ricorrente ha dato atto che il figlio degli ex coniugi, , Per_1
ha trovato una stabile occupazione di talché non era più suo interesse portare avanti la richiesta di un contributo al mantenimento a carico della . CP_1
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi è giunta a decisione sulle conclusioni delle parti come sopra trascritte.
***
Unica questione controversa ancora da decidere nell'odierno giudizio è quella relativa alla richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente.
pagina 4 di 11 La disciplina di riferimento va ricercata prioritariamente nell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970
(così come riformato dalla L. n. 74/1987).
La norma in esame stabilisce che il Tribunale, nel disporre l'obbligo di uno dei coniugi di somministrare periodicamente un assegno in favore dell'altro coniuge che sia sprovvisto di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, deve tenere conto di una serie di parametri generali, da valutarsi anche in rapporto alla durata del matrimonio, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico offerto da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale, nonché il reddito di entrambi.
Alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale, si evidenzia che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi del citato articolo 5, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, prima parte, legge n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo- compensativa di detto assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In quest'ottica,
l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del
pagina 5 di 11 sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale
(Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n.23323).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha dato atto di continuare a svolgere la medesima attività svolta all'epoca della separazione, ossia l'allevatore nell'azienda di famiglia, intestata al fratello, con qualifica di coadiuvante e con stipendio fisso di 500,00/600,00 euro mensili.
Invero, tale introito è superiore a quello risultante dalle dichiarazioni reddituali depositate in atti, le quali risultano comunque risalenti (la più aggiornata è relativa all'anno d'imposta 2017) e attestano redditi annuali di poco più di euro 1.000,00; peraltro, lo stesso in sede di Parte_1
separazione aveva affermato di percepire circa euro 1.500,00 circa netti mensili, di talché la sua capacità di produrre reddito deve essere ritenuta in via presuntiva decisamente superiore a quanto in questa sede indicato.
Dall'altro lato, già nella sentenza di separazione era stato dato atto della capacità lavorativa della
, evidenziando come risultasse che la stessa aveva sempre lavorato, in costanza di CP_1
matrimonio, nei locali notturni della provincia oristanese, percependo circa 1.500,00 euro al mese.
Sebbene le condizioni lavorative della resistente siano innegabilmente peggiorate nel tempo, alla luce della pacifica percezione del reddito di cittadinanza all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio (all'epoca dell'udienza presidenziale percepiva a tale titolo euro 700,00 mensili per 18 mesi scadenti nel settembre 2019), la capacità lavorativa della resistente deve considerarsi inalterata in assenza di prova contraria, in quanto le asserite condizioni di salute che le impedirebbero di svolgere attività lavorativa sono state oggetto di mera e generica allegazione, senza alcuna documentazione probatoria a supporto, con la conseguenza che esse non possono in alcun modo essere tenute in considerazione in quanto non dimostrate.
Semmai, le dichiarazioni dell'unica teste escussa, amica di entrambe le parti in Testimone_1
causa (senza che la maggior vicinanza al da ella stessa dichiarata, sia di per sé Parte_1
idonea, in assenza di ulteriori elementi, a incidere sulla sua attendibilità, la quale non è stata, invero, nemmeno contestata dalla resistente) confermano quantomeno in via generica la capacità
pagina 6 di 11 lavorativa della , avendo la teste dichiarato di averla personalmente vista lavorare come CP_1 cameriera nell'estate 2022 presso il bar Frongia a Torre dei Corsari, nonché di aver visto delle immagini sul social network Facebook che ritraevano la mentre svolgeva l'attività. CP_1
Tra l'altro, elemento a supporto dell'attendibilità sul punto della teste è derivante dal fatto che Per_ ella ha specificato che il bar in questione era gestito dai fratelli , laddove proprio Per_2
era il compagno convivente della resistente.
[...]
Sul punto, si noti che la stessa in sede di audizione ha dato atto di intrattenere una CP_1
Per_ relazione col e di convivere con lui, sebbene scontenta del fatto che lui frequentasse anche altre donne.
Per_ Non è, pertanto, credibile la tesi per cui il fosse unicamente un amico della resistente.
Già in sede di ordinanza presidenziale era stato dato opportunamente atto della circostanza che la viveva stabilmente da almeno quattro anni nella casa del suo compagno. CP_1
Si noti, peraltro, che la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, pronunciata a seguito dell'impugnazione della pronuncia resa in sede di separazione, ha evidenziato come dalle dichiarazioni dei testi escussi, ed in particolare del figlio , era risultata provata la Per_1
Per_ relazione affettiva tra la e il , così come il trasferimento nel 2014 della stessa presso CP_1
la casa del compagno in Porto Palmas. La circostanza, confermata anche dal teste
[...]
, aveva trovato riscontro nel certificato di residenza, che attestava che la Testimone_2
Per_
in data 5.10.2016 aveva trasferito la residenza presso l'abitazione del , e dalle CP_1
dichiarazioni rese dalla stessa odierna resistente nel procedimento penale a carico del Parte_1
avendo ella affermato di essersi trasferita dal compagno nel 2014, riconoscendo la relazione Per_ intima e la circostanza che il provvedeva al suo mantenimento.
Sulla base di tali circostanze, in appello è stato revocato l'obbligo del al pagamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, sulla base del principio per cui “in tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica” (Cass.
Civ. n. 32871 del 19/12/2018). Invero, è stato dichiarato che il riconosciuto rapporto sentimentale
Per_ pluriennale tra la ed il , e la stabile convivenza dal 2014 non potevano non operare CP_1
pagina 7 di 11 una definitiva rottura con la pregressa fase di convivenza matrimoniale (prod. 26.9.2022 parte ricorrente).
Fermo restando che la menzionata pronuncia della Corte d'Appello è divenuta definitiva, si sottolinea ulteriormente come la medesima Corte si sia pronunciata anche in sede di reclamo sui provvedimenti provvisori adottati dal Presidente nel presente giudizio, ancora una volta revocando anche il minimo assegno di mantenimento posto a carico dell'odierno ricorrente, sulla Per_ base del fatto che la duratura relazione tra la e il , a prescindere dallo stato crisi CP_1 dovuto alle asserite infedeltà di quest'ultimo, era risultata talmente consolidata nel tempo e nelle modalità in cui si estrinsecava da realizzare una cesura netta rispetto al precedente rapporto matrimoniale, con esclusione di ogni obbligo di contribuzione (v. decreto del 16.6.2021, acquisito agli atti del giudizio).
Tale situazione non è venuta meno nel presente giudizio e, anzi, è stata confermata dalla citata circostanza per cui la avrebbe anche lavorato nell'estate 2022 presso un esercizio gestito CP_1
Per_ dal .
È, peraltro, irrilevante che la abbia dichiarato all'udienza del 29.9.2022 di aver interrotto CP_1
la relazione col compagno, il quale si sarebbe trasferito altrove, e di continuare a vivere nell'immobile di Porto Palmas. Per_ Posto che l'allegata conclusione tra lei e il di un contratto di locazione non è stata documentata, così come è rimasta sprovvista di prova l'asserita cessazione della loro relazione,
l'instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 03/04/2015; Cass. Civ.,
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2466 del 08/02/2016).
Alla luce, pertanto, della incontestabile e inequivocabile instaurazione da parte della di CP_1
una nuova, stabile e duratura convivenza (accertata più volte nel corso dei vari giudizi tra le parti, tra cui la sentenza della Corte d'Appello passata in giudicato e il provvedimento del 16.6.2021 sul reclamo ai provvedimenti provvisori resi nella presente causa), nonché dell'esistenza in capo alla resistente di capacità lavorativa valida e sufficiente a procurarsi mezzi adeguati per vivere in maniera autonoma e indipendente, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.
pagina 8 di 11 Ad abundantiam, si osserva che a nessun diverso esito può condurre la recente giurisprudenza di legittimità in forza della quale può riconoscersi il diritto del coniuge a continuare a percepire l'assegno divorzile anche se ha una nuova e stabile relazione sentimentale alla luce del fatto che permarrebbe invariata la funzione compensativa dell'assegno divorzile in ragione del sacrificio sostenuto nel corso della vita matrimoniale (Cass. Civ., Ordinanza n. 16051/2024 emessa il 10 giugno 2024).
Nel caso in esame, infatti: a) sussisteva una stabile e consolidata convivenza, idonea a configurare una famiglia di fatto a differenza di una mera relazione sentimentale come nel caso esaminato dalla Suprema Corte;
b) mancano radicalmente i presupposti per il riconoscimento dell'assegno anche quanto alla funzione perequativo-compensativa, non essendo stato documentato alcun sacrificio posto in essere dalla in costanza di matrimonio CP_1 nell'interesse della famiglia, poiché risulta anzi dagli atti che in quegli anni ella abbia sempre regolarmente lavorato.
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Infine, occorre dare atto della mancata riproposizione da parte del ricorrente della domanda relativa al contributo al mantenimento del figlio minore . Per_1
Invero, se all'inizio del giudizio egli era ancora studente universitario, lo stesso ha Parte_1
espressamente dato atto del reperimento da parte del figlio di una stabile attività lavorativa idonea a garantirgli una piena autonomia sotto il profilo economico.
La circostanza risulta pacifica, di talché deve ritenersi assodato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di e la cessazione dell'obbligo di contribuzione al Per_1
mantenimento in capo ai suoi genitori, con conseguente cessata materia del contendere sul punto.
In ragione di ciò, viene meno anche la necessità di assumere qualsiasi provvedimento circa l'assegnazione della casa coniugale, finalizzata unicamente a tutelare le necessità e le esigenze dei figli minori o dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
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Sotto il profilo delle spese processuali, va evidenziato che, pur essendo cessata la materia del contendere in punto di contributo al mantenimento del figlio, la domanda attorea formulata in tal senso avrebbe difficilmente trovato accoglimento, considerato l'esonero già disposto in sede di separazione e l'oggettiva immutata situazione rispetto all'epoca sotto il profilo economico, stante pagina 9 di 11 la perdurante sproporzione tra i redditi dei genitori, quantomeno presumibili sulla base dei pochi dati emersi dal giudizio e degli atti della precedente causa di separazione.
Ad ogni modo, la questione attinente all'assegno divorzile è stata quella principalmente oggetto di trattazione e controversia tra le parti nel corso del giudizio nonché l'unica in relazione alla quale si è svolta istruttoria.
Il rigetto della medesima, perciò, assume nella valutazione della soccombenza delle parti un'incidenza assai maggiore;
in aggiunta, si deve tenere conto del rifiuto della (a fronte CP_1
dell'accettazione della controparte) della proposta ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal Giudice, risultato ingiustificato all'esito del procedimento.
Alla luce di tali elementi, risulta giustificata una compensazione solo parziale delle spese tra le parti.
In particolare, sarà tenuta alla rifusione delle stesse nella misura di ½. CP_1
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa, ai fini della liquidazione si ritiene congruo applicare lo scaglione di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 previsto dal DM
147/2022 in ragione della non complessa natura delle questioni di fatto e di diritto trattate.
In ragione dell'esigua attività difensiva svolta in fase decisionale, nell'ambito della quale è stata depositata un'unica breve memoria sostanzialmente rivolta a richiamare unicamente le precedenti difese, giustifica l'applicazione dei parametri minimi previsti dalla predetta disciplina per tale fase. In relazione alle altre, dovrà farsi riferimento ai parametri medi.
Occorre anche tener conto della piena soccombenza della nella fase di reclamo innanzi CP_1
alla Corte d'Appello di Cagliari: con riferimento a tale giudizio, stante la natura del medesimo, si ritiene congruo applicare i parametri previsti dal citato DM per i procedimenti cautelari e, in ragione della particolare semplicità del procedimento, dell'unica questione trattata (assegno di mantenimento per il coniuge) e della poca attività difensiva necessaria, dovranno essere applicati i parametri minimi per tutte le fasi eccetto quella istruttoria, non espletata e quindi da escludere.
Ai sensi dell'art. 133, d.p.r. 115/2002: “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”; nel caso in esame, essendo la parte ricorrente e vincitrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento dovrà pertanto avvenire in favore dell'Erario.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
• rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da;
CP_1
• revoca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
• compensa le spese di lite tra le parti nella misura di ½, condannando CP_1
alla rifusione della restante misura della metà in favore di Parte_1
che liquida in euro 2.113,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori di legge, disponendo che il pagamento venga effettuato direttamente in favore dell'Erario;
• condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1
spese di lite relative al giudizio di reclamo innanzi alla Corte d'Appello di
Cagliari, che liquida in euro 1.150,00 per compensi oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, disponendo che il pagamento venga effettuato direttamente in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Oristano del
25.3.2025
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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