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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 642/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3563/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250019771400000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'Avv. dall'avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 02820250019771400000. dell'importo di euro 623,88, afferente il mancato pagamento di
Tassa Automobilistica anno 2019.
La parte ricorrente eccepisce: 1) la prescrizione del credito posto in riscossione;
2) la nullità della cartella in quanto priva della corretta sottoscrizione;
3) l'omessa indicazione analitico degli interessi maturati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente assume l'illegittimità degli atti della riscossione in uno anche alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa de quo. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs
546/92, la competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile ed è rilevabile anche d'ufficio nel grado al quale il vizio si riferisce. Il Giudice rileva, in via pregiudiziale, che il ricorso risulta proposto avverso un atto emesso dall'Agente della riscossione per vizi dell'atto impugnato attinenti alla formazione dei ruoli formati dalla Regione Campania con sede in Napoli. Sul punto si osserva che la Corte
Costituzionale, con sentenza n.44/2016, ha dichiarato la intervenuta incostituzionalità dell'articolo 4, comma
1, del D.Lgs.n.546/1992, sia nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera del D.Lgs.
n.156/2015, articolo 9, comma 1, lettera b), nella parte in cui ha previsto che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione la competenza della ex Commissione Tributaria
Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente, sia nel testo successivamente vigente, nella parte in cui ha stabilito che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui al D.Lgs. n.446/1997, articolo
53, è competente la ex Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. In considerazione di tale pronuncia e secondo orientamento giurisdizionale di legittimità statuito dalla Corte di Cassazione con le pronunce n.30054/2018, n.28064/2019, n.18132/2021, a cui il Giudice si uniforma, la competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria nelle controversie promosse dai ricorrenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata nel caso di tributi locali e/o territoriali, avendo riguardo alla sede dell'ente locale/territoriale impositore. ( Cfr.ex multis CGT di primo grado Caserta 1840/2024; id 4898/2024;
CGT di secondo grado dell'Abruzzo 380/2024). Del resto, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, il rapporto esistente tra l'ente locale/territoriale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma laplurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo. Ne consegue che non può che emergere il rapporto sostanziale tra il contribuente e l'ente impositore e che alla sede di quest'ultimo ai fini della determinazione della competenza non vi è quindi alternativa. ( cfr Cass. sentenza n.30054/2018). Per quanto sopra riportato, va dichiarata l'incompetenza territoriale della Corte adita essendo competente quella di Napoli ove ha sede l'Ente territoriale impositore Regione Campania.
Spese di lite compensate in ragione della particolarità della questione trattata e della natura meramente processuale della decisione.
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza per territorio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta e assegna termine di giorni 60 per riassumere il giudizio dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli. Spese di lite compensate.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3563/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250019771400000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'Avv. dall'avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 02820250019771400000. dell'importo di euro 623,88, afferente il mancato pagamento di
Tassa Automobilistica anno 2019.
La parte ricorrente eccepisce: 1) la prescrizione del credito posto in riscossione;
2) la nullità della cartella in quanto priva della corretta sottoscrizione;
3) l'omessa indicazione analitico degli interessi maturati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente assume l'illegittimità degli atti della riscossione in uno anche alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione regionale a chiedere il pagamento della tassa de quo. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs
546/92, la competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile ed è rilevabile anche d'ufficio nel grado al quale il vizio si riferisce. Il Giudice rileva, in via pregiudiziale, che il ricorso risulta proposto avverso un atto emesso dall'Agente della riscossione per vizi dell'atto impugnato attinenti alla formazione dei ruoli formati dalla Regione Campania con sede in Napoli. Sul punto si osserva che la Corte
Costituzionale, con sentenza n.44/2016, ha dichiarato la intervenuta incostituzionalità dell'articolo 4, comma
1, del D.Lgs.n.546/1992, sia nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera del D.Lgs.
n.156/2015, articolo 9, comma 1, lettera b), nella parte in cui ha previsto che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione la competenza della ex Commissione Tributaria
Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente, sia nel testo successivamente vigente, nella parte in cui ha stabilito che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui al D.Lgs. n.446/1997, articolo
53, è competente la ex Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore. In considerazione di tale pronuncia e secondo orientamento giurisdizionale di legittimità statuito dalla Corte di Cassazione con le pronunce n.30054/2018, n.28064/2019, n.18132/2021, a cui il Giudice si uniforma, la competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria nelle controversie promosse dai ricorrenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata nel caso di tributi locali e/o territoriali, avendo riguardo alla sede dell'ente locale/territoriale impositore. ( Cfr.ex multis CGT di primo grado Caserta 1840/2024; id 4898/2024;
CGT di secondo grado dell'Abruzzo 380/2024). Del resto, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, il rapporto esistente tra l'ente locale/territoriale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma laplurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo. Ne consegue che non può che emergere il rapporto sostanziale tra il contribuente e l'ente impositore e che alla sede di quest'ultimo ai fini della determinazione della competenza non vi è quindi alternativa. ( cfr Cass. sentenza n.30054/2018). Per quanto sopra riportato, va dichiarata l'incompetenza territoriale della Corte adita essendo competente quella di Napoli ove ha sede l'Ente territoriale impositore Regione Campania.
Spese di lite compensate in ragione della particolarità della questione trattata e della natura meramente processuale della decisione.
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza per territorio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta e assegna termine di giorni 60 per riassumere il giudizio dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli. Spese di lite compensate.
Il Giudice Monocratico