Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 642
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Altro
    Prescrizione del credito

    La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale, rimettendo la decisione nel merito alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli.

  • Altro
    Nullità della cartella per difetto di sottoscrizione

    La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale, rimettendo la decisione nel merito alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli.

  • Altro
    Omessa indicazione degli interessi

    La Corte dichiara la propria incompetenza territoriale, rimettendo la decisione nel merito alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli.

  • Accolto
    Incompetenza territoriale

    La Corte, uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, afferma che la competenza territoriale nelle controversie contro i concessionari del servizio di riscossione è determinata dalla sede dell'ente locale impositore. Pertanto, essendo la Regione Campania l'ente impositore, la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 642
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 642
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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