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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Emilia Caleca, in esito all'udienza svoltasi a trattazione scritta in data 10 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 3256 / 2024 e n. 3741/2023 R.G. vertenti
TRA
sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi residente, codice fiscale Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Spadafora, presso lo studio dell'avv. Francesco C.F._1
Merillo, dal quale è rapp.ta e difesa , per procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michela CP_1
Foti, giusta procura generale per atto del Notaio dott. di Roma, elettivamente domiciliato Per_1 in Messina, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: assegno invalidità civile .
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c. la Signora esponeva di aver presentato Pt_1
domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere dell'assegno mensile di assistenza e che, a seguito della visita medica era stata riconosciuta invalida nella misura non sufficiente . Deduceva che le patologie dalle quali era affetta non Le consentivano lo svolgimento a pieno della sua attività lavorativa e chiedeva, pertanto,
l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa.
Disposta c.t.u. medico legale, non era stato accertato un grado di invalidità sufficiente .
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 12.06.2024 la ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva il diritto alla chiesta misura assistenziale. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità a far data dalla domanda o, in subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore.
CP_ L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 10 febbraio 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno mensile di invalidità
a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa .
Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che la ricorrente è affetta da un insieme di patologie che le consentono di raggiungere il requisito sanitario per essere riconosciuto soggetto con ridotta capacità lavorativa pari al 75%, con diritto alla fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile : “ Dall'analisi della documentazione sanitaria, dalle considerazioni medico-legali espresse si riscontrano sufficienti elementi di significato clinico per ritenere che la periziata sia affetta da: “Cardiopatia ipertensiva in labile compenso emodinamico in classe Nyha II. Diabete mellito tipo II. Dislipidemia. Steatosi epatica. Artrosi polidistrettuale:
Spondilodiscoartrosi cervicale e lombare e gonartrosi a moderata incidenza funzionale. Osteopenia.
Obesità.” Tutte queste morbilità, secondo il calcolo riduzionistico, determinano un'invalidità pari al
75%, a far tempo dalla data di presentazione della domanda (26.01.2023)”. Il c.t.u. ha quindi accertato che tali patologie determinano una ridotta capacità lavorativa , con diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza per invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la Signora possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'ASSEGNO DI Parte_1
INVALIDITA' CIVILE a decorrere dalla domanda amministrativa. CP_
Il pieno accoglimento della domanda comporta la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio di atp e del giudizio di merito .
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico
CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla con Parte_2
CP_ ricorso depositato in data 12.06.2024 e con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara che la Parte_2
è invalida nella misura del 75% e possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
- Condanna l' al pagamento delle spese giudiziali in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1 in € 1.168,50 per compensi professionali della fase di ATP ed in € 2.685,50 per la presente fase di merito , oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 11 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Emilia Caleca