Sentenza breve 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 25/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00594/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RD
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 464 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Acquaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Questore pro tempore di MO,
il Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in SC, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
Del decreto n. Cat. P1/2025-P.A.S.I del 20.03.2025, notificato alla parte in data 09.04.2025, con la quale il Questore della Provincia di MO decretava la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per anni uno all’odierno ricorrente,
nonché di tutti gli atti preliminari, precedenti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Questore di MO e del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato:
che, secondo la motivazione del provvedimento impugnato, emesso dal Questore di MO, «visti gli atti d'Ufficio dai quali risulta che -OMISSIS- … è titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia … ; RILEVATO che il Sig. -OMISSIS- è stato sanzionato amministrativamente dalla Polizia Provinciale di MO ai sensi dell'art. 31 lettera G) della legge 157/92, per violazioni accertate in data 8/12/2004 [ sic ]; dato atto che la Provincia di MO in data 14/2/2005, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 6 della legge 157/92, comunicava che il procedimento sanzionatorio nei confronti del -OMISSIS-, in seguito alla richiamata violazione, era stato definito con il pagamento in misura ridotta della relativa sanzione; considerato che il -OMISSIS- in data 12/10/2024 è stato nuovamente sanzionato amministrativamente dalla Polizia Provinciale di MO … ai sensi dell'art. 31 lettera G) della legge 157/92 …; Dato atto che la Regione RD …, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 6 della legge 157/92, comunicava che il relativo procedimento sanzionatorio a carico del -OMISSIS-, in seguito alla predetta violazione, era stato definito con il pagamento in misura ridotta; Atteso che si rende obbligatoria l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi di competenza di quest'Ufficio, previsti dalla suddetta legge 157/92; Letto l'art. 32, punti 4, 5 e 6 della legge 11.2.1992, n.157, decreta la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia nr. 884440-P, rilasciata il 18.4.2023 dalla Questura di MO a -OMISSIS- per anni uno, a partire dalla notifica del presente Decreto»;
che avverso la predetta sospensione è stato proposto il ricorso in epigrafe;
che il citato art. 32 stabilisce che “Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma (IV comma)”, e che “Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio”;
che dal disposto di legge si desume univocamente come la sospensione de qua costituisca una sanzione amministrativa afflittiva, derivante dalla diretta applicazione della norma di legge, in presenza degli oggettivi presupposti da questa stabiliti, senza alcun profilo discrezionale riservato all’Autorità amministrativa, e senza che la sanzione presenti profili ripristinatori;
che, pertanto, la decisione della controversia de qua va affidata al giudice ordinario: “Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti d'irrogazione di sanzioni in quanto, trattandosi di misure aventi carattere meramente afflittivo, collegate al verificarsi in concreto della fattispecie legale, resta esclusa ogni discrezionalità amministrativa in ordine alla loro irrogazione, di modo che residua un mero potere di graduazione della misura della sanzione; quindi, in caso d'impugnazione di atti applicativi di sanzioni afflittive non viene in rilievo il presupposto fondativo della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di sanzioni ripristinatorie, dato dalla sussistenza di una potestà di scelta, da parte dell'Amministrazione, in ordine alla misura più idonea a soddisfare l'interesse pubblico leso dall'atto illecito” (così C.d.S., V, 28 maggio 2014, n. 2774; conf. T.A.R. RD - Milano, III, 9 gennaio 2020, n. 49);
che le spese del giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RD sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione; declina la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in SC nella camera di consiglio addì 25 giugno 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.