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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/07/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 896/2022 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
21.01.1981, C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_2
Santina Dante
Appellanti
CONTRO
P.IVA e C.F: Controparte_1 P.IVA_1
, nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le P.IVA_2
Vittime della Strada, con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Luigi Cardile;
Appellato
1 E
. Controparte_2
Appellato contumace
E
in persona del suo Controparte_3
liquidatore, c.f. ; P.IVA_3
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.
1293/2022 pubblicata in data 04.11.2022
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Con atto di citazione del 14.05.2015, ed Parte_1 [...]
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. Pt_2
e la , nella qualità di Controparte_2 Controparte_1
impresa designata per la Regione Sicilia alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, esponendo quanto segue: “il giorno 11.05.2010, alle ore 6,50 circa, il sig. alla guida del motociclo “Yamaha Parte_2
FZ6” targato CW31010, di proprietà del sig. ed Parte_1
assicurato per la r.c.a. dalla (ora Controparte_4 [...]
con polizza n. 944.90.00010985), percorreva a velocità Controparte_5
moderata la Strada Statale 113 – località Oreto – del Comune di Barcellona
P.G. (Messina), con direzione di marcia Messina-Palermo. Giunto nei pressi del numero civico 133, dinnanzi all'esercizio commerciale denominato
“Minimarket Paradiso”, veniva investito dal veicolo “FI UN” targato
CN807KS, di proprietà del sig. , condotto nell'occasione Controparte_2
dal sig. e garantito per la r.c.a. dalla compagnia assicurativa Parte_3
, con polizza n. 11601563” Controparte_6
2 Deducendo la responsabilità del sinistro in capo al conducente del citato veicolo “FI UN”, il quale con negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché in violazione delle più elementari norme regolanti la circolazione stradale, aveva effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra, invadendo la corsia stradale riservata all'opposto senso di marcia, senza prestare la dovuta attenzione al motociclo condotto dal sig. Parte_2
che in quel momento sopraggiungeva, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni subiti rispettivamente da (danno biologico, morale, Parte_2
esistenziale e patrimoniale) e da (Euro 4.100,00 pari Parte_1
al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, cifra inferiore rispetto all'esborso necessario per le riparazioni).
Nella costituzione della il Tribunale, disposta l'integrazione del CP_1
contraddittorio della in L.C.A. e Controparte_3
all'esito dell'istruzione probatoria, rigettava la domanda con sentenza n.1293/2022 pubblicata il 04.11.2022.
Ai fini che rilevano in questa sede, il Tribunale riteneva che “sulla base delle risultanze processuali, la domanda di parte attrice non possa trovare accoglimento poiché non assolto l'onere probatorio a carico della stessa, ex art. 2697 c. c.”. Ed invero, la prova testimoniale offerta mediante l'audizione del teste che in udienza aveva riferito di una collisione fra la FI Tes_1
DA e la moto condotta da e della presenza di una striscia Parte_2
di frenata a terra, non trovava rispondenza né nella deposizione del teste
, uno degli agenti di polizia stradale intervenuto sul posto, Testimone_2
che aveva riferito di non avere rilevato sulla sede stradale segni di frenata, riconducibili alla moto o all'autovettura, né nel verbale redatto dalla Polizia
Stradale nell'immediatezza del sinistro. Esclusa la configurabilità di una collisione fra i mezzi, il Tribunale evidenziava come non potesse applicarsi al caso di specie la presunzione di pari responsabilità dell'art. 2054, comma 2,
c.c., e che in assenza di elementi probatori in ordine alla velocità dei mezzi
3 coinvolti, alla dinamica del sinistro ed essendo stata immediata la caduta della moto, la perdita di aderenza della moto sull'asfalto ben avrebbe potuto essere imputata ad un semplice sbandamento e/o altro fattore comunque non riferibile al conducente della autovettura “al quale non appare riferibile la sussistenza di una qualche colpa anche perché nessuna violazione delle norme sulla sicurezza stradale è stata rilevata e tanto meno dimostrata nei suoi confronti”. Fra l'altro, aggiungeva il Tribunale che anche ammesso che fosse presente “la striscia di frenata a terra”, la stessa potrebbe fare ritenere che la velocità della moto non fosse così moderata come dichiarato in citazione”.
ed hanno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza. n. 1293/2022 del Tribunale Ordinario di Barcellona P.G..
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 07.10.2024, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
2.Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti denunciano l'errore in cui è incorso il primo giudice nelle valutazioni fattuali e giuridiche delle risultanze probatorie.
Gli appellanti affermano di aver dato prova della verificazione del fatto e della responsabilità dell'accaduto ascrivibile all'imprudente manovra di
[...]
, conducente del veicolo FI UN. La prova del fatto, nella Pt_3
prospettazione degli appellanti, emerge in maniera inconfutabile dall'intervento delle Autorità sui luoghi. Inoltre, gli evidenziano Pt_2
l'attendibilità di , unico teste oculare del sinistro, il quale Testimone_3
dichiarava che “Sì, posso dire che il giorno 11.05.2010, verso le 6,50 circa, ho visto che alla guida della Yamaha FZ6 di colore nero, Parte_2
comunque scura, percorreva la SS113, località Oreto del Comune di
Barcellona P.G., in direzione Palermo. Io l'ho visto perché, come ogni
4 mattina, mi recavo al Panificio di mia sorella che si trova in Via
Femminamorta, lì vicino. … Posso dire che, giunto all'altezza del
Minimarket, che all'epoca insisteva sul posto, l' è stato investito da Pt_2
una FI UN di colore bianco. … Confermo che, nell'effettuare la manovra perentrare nel parcheggio del Minimarket, posto al lato opposto rispetto al proprio senso di marcia, la FI UN attraversava la corsia opposta ed entrava in collisione con la moto condotta dall' …Non ho visto il Pt_2
conducente della moto frenare perché mi trovavo dal lato opposto della carreggiata, ma ho visto la striscia di frenata a terra. … A seguito dell'impatto il sig. è finito a terra. Mi sono avvicinato per prestare soccorso e Pt_2
vedendolo dolorante, soprattutto alla parte destra, mi sono reso conto che era stato chiamato il 118 che poco dopo è intervenuto sul posto. … Il sig. Pt_2
indossava un casco scuro con mascherina. … Quando è arrivata l'ambulanza ero sul posto;
quando è arrivata la polizia non c'ero”.
Il giudice di primo grado non ha tenuto conto di tale deposizione, in quanto ritenuta discordante dalla testimonianza dell'agente della Polizia stradale,
, intervenuto sui luoghi del sinistro dopo la verificazione Testimone_2
dell'incidente, il quale affermava che non erano stati rilevati segni di frenata, né da parte della moto né da parte dell'autoveicolo.
Gli appellanti evidenziano, tuttavia, che nel “prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti della Polizia di Stato relativa agli incidenti stradali” sia , conducente dell'automobile, sia lo stesso Parte_3 Tes_2
avevano evidenziato come avesse azionato i freni
[...] Parte_2
a seguito della manovra del conducente della FI UN.
Specificano, inoltre, che l'assenza di contravvenzioni elevate a carico dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude che sia addebitabile la responsabilità dell'incidente in capo ad : questi aveva Parte_3
effettuato, infatti, una repentina manovra di svolta per immettersi nel parcheggio del minimarket, invadendo, in modo imprudente e maldestro, la
5 corsia opposta, percorsa da ed era entrato in collisione con Parte_2
lo stesso.
Gli appellanti contestano la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, alla stregua della quale non vi sarebbe stato alcuno urto tra l'autoveicolo ed il ciclomotore, indicando come fonti di prova a sostegno della loro tesi, oltre che la deposizione del teste le fotografie che ritraggono la FI UN Tes_1
coinvolta nel sinistro.
3. Con il secondo motivo di appello gli appellanti evidenziano che il proprietario della FI UN è rimasto contumace in primo grado e, che, pertanto, i fatti così come descritti nell'atto di primo grado devono intendersi non contestati.
4. Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti chiedono che venga accertata la responsabilità esclusiva del conducente della FI UN nella causazione del sinistro.
Richiamano l'Ordinanza n. 19115 del 15.09.2020 della Corte di Cassazione, secondo la quale il veicolo che procede, sulla propria corsia di marcia, con andatura elevata, qualora sia invasa la sua corsia, non ha alcuna responsabilità nella verificazione del sinistro, non avendo fornito alcun apporto causale nella determinazione dell'evento, ascrivibile in via esclusiva sul conducente che invade la corsia.
Aggiungono, inoltre, che, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, anche in assenza di urto, troverebbe comunque applicazione la presunzione di concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c..
Richiamano, a sostegno di tale tesi, le ordinanze della Corte di Cassazione n.
3704 del 09.03.2012 e n. 3764 12.02.2021, secondo le quali, anche quando manchi una collisione diretta tra i veicoli, è consentito applicare estensivamente l'art. 2054 comma 2 al fine di graduare il concorso di colpa trai vari corresponsabili, sempre che si stato accertato in concreto il nesso di causalità.
6 5. Con il quarto motivo gli chiedono la riforma del capo di sentenza Pt_2
concernente le spese processuali nella prospettiva dell'auspicato accoglimento dei motivi di merito dell'appello.
6. In primo luogo va rilevata la manifesta infondatezza del secondo motivo di gravame, dal momento che alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, e ciò in quanto il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita (sul punto vedasi Cassazione 461/2015).
7. Il primo e il terzo motivo d'appello vanno esaminati congiuntamente.
In punto di diritto, si osserva che la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., secondo comma, si applica solo in presenza di scontro fra veicoli.
Estensivamente la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma sempre in presenza di scontro di veicoli, è applicabile anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto,
l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso.
In tale prospettiva, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., non è applicabile al caso di specie, in cui non vi è prova dello scontro fra i veicoli.
La deposizione del teste che riferisce di una collisione fra la FI Tes_1
UN e la moto condotta da e di una striscia lasciata Parte_2
sull'asfalto dal motoveicolo per la frenata, si pone in contrasto con il prontuario redatto dalla Polizia Stradale redatto nell'immediatezza del sinistro, ove l'incidente viene descritto in termini diversi da quelli descritti dal teste: il conducente della FI DA, percorrendo la SS 113 con direzione
Palermo-Messina, era intento ad effettuare una manovra di svolta a sinistra verso l'ingresso di un minimarket, allorchè sopraggiungeva la moto condotta da che per evitare l'impatto azionava il sistema frenante Parte_2
perdendo il controllo del mezzo che rovinava sul manto stradale, strisciava
7 per circa 7 metri per poi terminare la corsa andando ad impattare con un palo della pubblica illuminazione. Tale ricostruzione si fondava, oltre che sui rilievi sul posto, anche sulle dichiarazioni di (che riferiva agli agenti Parte_3
della Polstrada di avere intrapreso la manovra di svolta e di essersi portato sulla corsia di sinistra).
A ciò si aggiunge che lo stesso Agente scelto della Polizia Parte_2
di Stato, nel redigere una relazione di servizio sull'accaduto, datata 16.5.2010) descriveva l'accaduto nei termini indicati nel prontuario redatto dalla
Polstrada, attribuendo la perdita di controllo del mezzo al fatto di avere azionato il sistema frenante alla vista dell'ostacolo rappresentato dalla FI
UN che aveva “occupato parzialmente” la corsia da lui percorsa.
Va poi aggiunto che le foto della FI UN coinvolta nel sinistro evidenziano la presenza di graffi nella parte sinistra del paraurti anteriore poco significativa ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'avvenuto impatto fra i mezzi.
Purtuttavia, la manovra eseguita dalla FI UN costituisce una manovra pericolosa che, per le modalità ricostruite dalla Polstrada, appare incauta, poiché il conducente dell'autovettura, occupando parzialmente la corsia opposta, non si è avveduto del sopraggiungere della moto che proveniva dalla direzione opposta in un tratto rettilineo.
Ora, la manovra di svolta a sinistra determina una situazione di pericolo ed esige, quindi, la massima prudenza e l'adozione di tutte le possibili cautele;
a questo scopo il conducente che tale manovra deve attuare, non solo ha l'obbligo di avvicinarsi gradualmente all'asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza di accertare mediante ispezione diretta o in qualsiasi altro modo che non vi siano veicoli sopraggiungenti, lasciando a tali veicoli, eventualmente, la precedenza.
Il fatto che l'incidente sia avvenuto in un tratto rettilineo e pianeggiante e, quindi, connotato dalla piena visibilità, lascia presumere che il conducente
8 della FI abbia invaso la corsia opposta senza un'adeguata ispezione dei luoghi.
Dal canto suo, il conducente della moto, per la perdita del controllo del mezzo ed il violento impatto del mezzo medesimo con il palo della pubblica illuminazione, non teneva una velocità adeguata ai luoghi e non teneva rigorosamente la destra della corsia.
Può, pertanto, ricostruirsi la dinamica del sinistro nei termini indicati dalla
Polstrada nel prontuario redatto nell'immediatezza del fatto e può individuarsi l'apporto causale alla verificazione del sinistro di entrambi i conducenti dei mezzi in ragione delle rispettive colpe del 50% ciascuno.
Va puntualizzato che, sebbene, in citazione, gli attori avessero descritto il sinistro in questione in termini di impatto ed urto fra i veicoli, la diversa ricostruzione sopra descritta e prospettata anche nell'atto d'appello non determina una modifica inammissibile del thema decidendum, posto che nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c, gli attori comunque avevano dedotto come il conducente della FI UN avesse “tagliato la strada” al ciclomotore, richiamando la dinamica descritta dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell'incidente.
Tenendo conto delle conclusioni della ctu medico-legale, fondate su puntuali accertamenti e argomentazioni logico tecniche condivisibili, può procedersi alla liquidazione del danno biologico in favore di Parte_2
11.1 Il risarcimento del danno non patrimoniale c.d. biologico per lesioni di lieve entità (pari o inferiori al 9%), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, deve essere effettuato secondo i criteri e le misure dettate dal d. lvo 209/2005, art. 139, e sulla base degli importi rideterminati da ultimo con il D.M. 16.7.2024. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente, pari al 4%, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (29 anni), va riconosciuta la somma di € 4.457,99, mentre per l'invalidità temporanea, sulla base dell'importo di Euro 55,24 per
9 l'indennità giornaliera, va riconosciuta la somma di € 3.314,40 (€ 1.657,20 per l'invalidità temporanea assoluta, € 1.104,80 per invalidità temporanea al 50% ed € 552,40 per l'invalidità temporanea al 25%), per un totale di € 7.772,39, da ridursi del 50% in ragione del concorso di colpa (€ 3.886,19). Tale somma,
è già rivalutata alla data della presente pronuncia sicché deve procedersi alla sua devalutazione sino alla data del fatto (11.5.2010), per poi procedere all'applicazione degli interessi legali a decorrere da tale data di anno in anno sulla somma via via rivalutata sino alla data di deposito della presente sentenza. Dopo il deposito matureranno gli interessi legali sino al saldo.
Non può essere riconosciuto il danno morale.
In giurisprudenza si è affermato che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità
(micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento
(Cassazione 339/2016).
Nella specie non è stata allegata né in citazione né nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. alcuna circostanza utile ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
Analogamente per il danno c.d. esistenziale nulla è stato allegato per dimostrare l'incidenza della lesione sulle condizioni ed abitudini di vita del danneggiato.
Il ctu ha poi ritenuto congrue le spese mediche indicate ad eccezione di poche ricevute di farmacia. Posto che gli scontrini di farmacia non consentono di ricondurre la spesa alle conseguenze dell'incidente (fatta eccezione per lo scontrino di € 24,10 per stampella avambraccio), può riconoscersi per spese mediche la somma di € 354,15, da ridurre ad € 177,07 per il concorso di colpa.
10 Su detta somma va calcolata la rivalutazione monetaria a far data dal
30.5.2010 (considerate le date degli esborsi) e vanno calcolati gli interessi legali sulla sorte capitale di € 177,07 via via rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza a far data dal 30.5.2010.
Sull'importo così ottenuto al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Va accolta la domanda risarcitoria avanzata da per il danno al Parte_1
motoveicolo.
Quanto a tale voce di danno, la Corte ritiene che le fotografie del motoveicolo incidentato e il prontuario redatto dalla Polizia Stradale ove venivano descritti i danni riportati dal veicolo nell'incidente de quo (forcella piegata, cerchio anteriore piegato con pneumatico afflosciato, gruppo ottico anteriore rotto, manubrio piegato, serbatoio ammaccato, specchi retrovisori rotti, gruppi ottici direzionali ant. e post. rotti, fiancata sx striata e ammaccata, danni meccanici da accertare) forniscano la prova dei danni riportati dal mezzo.
L'entità dei danni subiti dal motoveicolo, come sopra descritti, che attengono alla carrozzeria del mezzo è tale da poter affermare come il veicolo abbia subito un azzeramento del suo valore (che in base alla produzione di una rivista specializzata prodotta da parte appellante ammontava al momento del sinistro a € 4.100,00) e che appare diseconomico qualsiasi intervento di riparazione, avuto riguardo anche alla data di immatricolazione del mezzo
(anno 20061). Tale somma di € 4.100,00 va ridotta del 50% per il concorso di colpa del conducente.
In ordine alla liquidazione equitativa del danno a veicolo incidentato, va, poi, richiamata la motivazione di Cassazione 10815/2019, in cui la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile una valutazione equitativa del danno per equivalente sulla scorta delle indicazione delle forze dell'ordine intervenuti sul luogo del sinistro e della descrizione delle componenti danneggiate, e della data di immatricolazione del mezzo, in una fattispecie in cui, certa la sussistenza del danno, il giudice di merito ha, appunto fatto riferimenti ai detti elementi, nella liquidazione del danno. Nella motivazione è stato poi evidenziato che “in caso di liquidazione equitativa del danno, al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è sufficiente che il giudice indichi anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum"
(Cass. sez. 3, ord. 31 gennaio 2018 n. 2327), non essendo egli tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata
(Cass, sez 3, sent. 10 novembre 2015 n. 22885). D'altra parte, nella medesima prospettiva, che è nuovamente quella di una riduzione in termini minimali, anche in tale ambito, dell'onere motivazionale del giudice, si è sottolineato che la liquidazione equitativa del danno risulta insindacabile in sede di legittimità, salvo che i criteri adottati siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (da ultimo, Cass. sez.
3, ord. 25 maggio 2017 n. 13153; nello stesso senso già Cass., sez. 3, sent. 8 novembre 2007 n. 23304)”.
Tale somma di € 2.050,00 va poi maggiorata di rivalutazione dalla data del sinistro (11.5.2010) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali a far data dalla data del sinistro (11.5.2010) sulla somma via via rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sull'importo così ottenuto al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
12 Per il parziale accoglimento della domanda, stante il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, vanno compensate in Parte_2
ragione di ½ le spese del doppio grado nie rapporti fra gli da un lato, Pt_2
e e la dall'latro, con condanna del e Controparte_2 CP_1 CP_7
della al rimborso della restante quota, in favore degli che CP_1 Pt_2
si liquida per il primo grado in € 259,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali, di cui vi € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione de € 851,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, e per il secondo grado in € 177,75 per spese ed € 2.906,00 per compensi professionali, di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione de € 956,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Le spese di ctu vanno poste per l'intero a carico della e di CP_1 [...]
. CP_2
Nei rapporti fra gli appellanti e il Commissario Liquidatore della CP_8
per la natura di mero litisconsorte processuale necessario del detto
[...]
Commissario liquidatore (art. 287, comma 5, d. lvo 209/2005), e per la mancata costituzione dello stesso in giudizio, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 1293/2022 emessa dal Tribunale di Parte_2
Barcellona P.G. anche nei confronti della , in Controparte_1
qualità di impresa designata per la Regione Sicilia alla gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, di e di Controparte_2 [...]
in L.C.A., così decide: Controparte_3
13 accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e in riforma dell'impugnata sentenza,
a) dichiara che il sinistro oggetto di causa si è verificato per fatto e colpa di e del conducente del veicolo FI UN tg Parte_2
CN807KS, in ragione del 50% ciascuno;
b) condanna, in solido, e la Controparte_2 Controparte_1
nella qualità sopra indicata, al pagamento in favore di
[...] [...]
della somma di € 3.886,19, a titolo di danno biologico, per Pt_2
invalidità permanente e temporanea, con gli interessi legali secondo quanto indicato in parte motiva, nonché al pagamento della somma di
€ 177,07 per danno patrimoniale con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali da calcolare secondo quanto indicato in parte motiva;
c) condanna, in solido, e la Controparte_2 Controparte_1
nella qualità sopra indicata, al pagamento, in favore di
[...] [...]
, della somma di € 2.050,00, a titolo di danno Parte_1
patrimoniale con la rivalutazione monetaria secondo indici Istat e gli interessi legali da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva;
d) compensa in ragione di ½ le spese del primo grado di giudizio fra e da un lato, e l' Parte_1 Parte_2 [...]
e , dall'altro, e condanna in Controparte_9 Controparte_2
solido l' e al rimborso Controparte_9 Controparte_2
della restante quota, in favore di e Parte_1 [...]
che liquida in € 259,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi Pt_2
professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
pone per intero le spese di ctu a carico di l' e Controparte_9
; Controparte_2
compensa in ragione di ½ le spese del presente grado di giudizio fra
[...]
e da un lato, e l' Parte_1 Parte_2 Controparte_9
14 spa e , dall'altro, e condanna in solido l' Controparte_2 [...]
e al rimborso della restante quota, in Controparte_9 Controparte_2
favore di e che liquida in € 177,75 Parte_1 Parte_2
per spese ed € 2.906,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio nel rapporto fra gli e L.C.A., in persona Pt_2 Controparte_3
del suo commissario liquidatore.
Messina 24.6.2026.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
.
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. prontuario redatto dalla Polizia Stradale.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 896/2022 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
21.01.1981, C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_2
Santina Dante
Appellanti
CONTRO
P.IVA e C.F: Controparte_1 P.IVA_1
, nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le P.IVA_2
Vittime della Strada, con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Luigi Cardile;
Appellato
1 E
. Controparte_2
Appellato contumace
E
in persona del suo Controparte_3
liquidatore, c.f. ; P.IVA_3
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.
1293/2022 pubblicata in data 04.11.2022
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Con atto di citazione del 14.05.2015, ed Parte_1 [...]
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. Pt_2
e la , nella qualità di Controparte_2 Controparte_1
impresa designata per la Regione Sicilia alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, esponendo quanto segue: “il giorno 11.05.2010, alle ore 6,50 circa, il sig. alla guida del motociclo “Yamaha Parte_2
FZ6” targato CW31010, di proprietà del sig. ed Parte_1
assicurato per la r.c.a. dalla (ora Controparte_4 [...]
con polizza n. 944.90.00010985), percorreva a velocità Controparte_5
moderata la Strada Statale 113 – località Oreto – del Comune di Barcellona
P.G. (Messina), con direzione di marcia Messina-Palermo. Giunto nei pressi del numero civico 133, dinnanzi all'esercizio commerciale denominato
“Minimarket Paradiso”, veniva investito dal veicolo “FI UN” targato
CN807KS, di proprietà del sig. , condotto nell'occasione Controparte_2
dal sig. e garantito per la r.c.a. dalla compagnia assicurativa Parte_3
, con polizza n. 11601563” Controparte_6
2 Deducendo la responsabilità del sinistro in capo al conducente del citato veicolo “FI UN”, il quale con negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché in violazione delle più elementari norme regolanti la circolazione stradale, aveva effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra, invadendo la corsia stradale riservata all'opposto senso di marcia, senza prestare la dovuta attenzione al motociclo condotto dal sig. Parte_2
che in quel momento sopraggiungeva, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni subiti rispettivamente da (danno biologico, morale, Parte_2
esistenziale e patrimoniale) e da (Euro 4.100,00 pari Parte_1
al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, cifra inferiore rispetto all'esborso necessario per le riparazioni).
Nella costituzione della il Tribunale, disposta l'integrazione del CP_1
contraddittorio della in L.C.A. e Controparte_3
all'esito dell'istruzione probatoria, rigettava la domanda con sentenza n.1293/2022 pubblicata il 04.11.2022.
Ai fini che rilevano in questa sede, il Tribunale riteneva che “sulla base delle risultanze processuali, la domanda di parte attrice non possa trovare accoglimento poiché non assolto l'onere probatorio a carico della stessa, ex art. 2697 c. c.”. Ed invero, la prova testimoniale offerta mediante l'audizione del teste che in udienza aveva riferito di una collisione fra la FI Tes_1
DA e la moto condotta da e della presenza di una striscia Parte_2
di frenata a terra, non trovava rispondenza né nella deposizione del teste
, uno degli agenti di polizia stradale intervenuto sul posto, Testimone_2
che aveva riferito di non avere rilevato sulla sede stradale segni di frenata, riconducibili alla moto o all'autovettura, né nel verbale redatto dalla Polizia
Stradale nell'immediatezza del sinistro. Esclusa la configurabilità di una collisione fra i mezzi, il Tribunale evidenziava come non potesse applicarsi al caso di specie la presunzione di pari responsabilità dell'art. 2054, comma 2,
c.c., e che in assenza di elementi probatori in ordine alla velocità dei mezzi
3 coinvolti, alla dinamica del sinistro ed essendo stata immediata la caduta della moto, la perdita di aderenza della moto sull'asfalto ben avrebbe potuto essere imputata ad un semplice sbandamento e/o altro fattore comunque non riferibile al conducente della autovettura “al quale non appare riferibile la sussistenza di una qualche colpa anche perché nessuna violazione delle norme sulla sicurezza stradale è stata rilevata e tanto meno dimostrata nei suoi confronti”. Fra l'altro, aggiungeva il Tribunale che anche ammesso che fosse presente “la striscia di frenata a terra”, la stessa potrebbe fare ritenere che la velocità della moto non fosse così moderata come dichiarato in citazione”.
ed hanno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza. n. 1293/2022 del Tribunale Ordinario di Barcellona P.G..
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 07.10.2024, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
2.Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti denunciano l'errore in cui è incorso il primo giudice nelle valutazioni fattuali e giuridiche delle risultanze probatorie.
Gli appellanti affermano di aver dato prova della verificazione del fatto e della responsabilità dell'accaduto ascrivibile all'imprudente manovra di
[...]
, conducente del veicolo FI UN. La prova del fatto, nella Pt_3
prospettazione degli appellanti, emerge in maniera inconfutabile dall'intervento delle Autorità sui luoghi. Inoltre, gli evidenziano Pt_2
l'attendibilità di , unico teste oculare del sinistro, il quale Testimone_3
dichiarava che “Sì, posso dire che il giorno 11.05.2010, verso le 6,50 circa, ho visto che alla guida della Yamaha FZ6 di colore nero, Parte_2
comunque scura, percorreva la SS113, località Oreto del Comune di
Barcellona P.G., in direzione Palermo. Io l'ho visto perché, come ogni
4 mattina, mi recavo al Panificio di mia sorella che si trova in Via
Femminamorta, lì vicino. … Posso dire che, giunto all'altezza del
Minimarket, che all'epoca insisteva sul posto, l' è stato investito da Pt_2
una FI UN di colore bianco. … Confermo che, nell'effettuare la manovra perentrare nel parcheggio del Minimarket, posto al lato opposto rispetto al proprio senso di marcia, la FI UN attraversava la corsia opposta ed entrava in collisione con la moto condotta dall' …Non ho visto il Pt_2
conducente della moto frenare perché mi trovavo dal lato opposto della carreggiata, ma ho visto la striscia di frenata a terra. … A seguito dell'impatto il sig. è finito a terra. Mi sono avvicinato per prestare soccorso e Pt_2
vedendolo dolorante, soprattutto alla parte destra, mi sono reso conto che era stato chiamato il 118 che poco dopo è intervenuto sul posto. … Il sig. Pt_2
indossava un casco scuro con mascherina. … Quando è arrivata l'ambulanza ero sul posto;
quando è arrivata la polizia non c'ero”.
Il giudice di primo grado non ha tenuto conto di tale deposizione, in quanto ritenuta discordante dalla testimonianza dell'agente della Polizia stradale,
, intervenuto sui luoghi del sinistro dopo la verificazione Testimone_2
dell'incidente, il quale affermava che non erano stati rilevati segni di frenata, né da parte della moto né da parte dell'autoveicolo.
Gli appellanti evidenziano, tuttavia, che nel “prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti della Polizia di Stato relativa agli incidenti stradali” sia , conducente dell'automobile, sia lo stesso Parte_3 Tes_2
avevano evidenziato come avesse azionato i freni
[...] Parte_2
a seguito della manovra del conducente della FI UN.
Specificano, inoltre, che l'assenza di contravvenzioni elevate a carico dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude che sia addebitabile la responsabilità dell'incidente in capo ad : questi aveva Parte_3
effettuato, infatti, una repentina manovra di svolta per immettersi nel parcheggio del minimarket, invadendo, in modo imprudente e maldestro, la
5 corsia opposta, percorsa da ed era entrato in collisione con Parte_2
lo stesso.
Gli appellanti contestano la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, alla stregua della quale non vi sarebbe stato alcuno urto tra l'autoveicolo ed il ciclomotore, indicando come fonti di prova a sostegno della loro tesi, oltre che la deposizione del teste le fotografie che ritraggono la FI UN Tes_1
coinvolta nel sinistro.
3. Con il secondo motivo di appello gli appellanti evidenziano che il proprietario della FI UN è rimasto contumace in primo grado e, che, pertanto, i fatti così come descritti nell'atto di primo grado devono intendersi non contestati.
4. Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti chiedono che venga accertata la responsabilità esclusiva del conducente della FI UN nella causazione del sinistro.
Richiamano l'Ordinanza n. 19115 del 15.09.2020 della Corte di Cassazione, secondo la quale il veicolo che procede, sulla propria corsia di marcia, con andatura elevata, qualora sia invasa la sua corsia, non ha alcuna responsabilità nella verificazione del sinistro, non avendo fornito alcun apporto causale nella determinazione dell'evento, ascrivibile in via esclusiva sul conducente che invade la corsia.
Aggiungono, inoltre, che, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, anche in assenza di urto, troverebbe comunque applicazione la presunzione di concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c..
Richiamano, a sostegno di tale tesi, le ordinanze della Corte di Cassazione n.
3704 del 09.03.2012 e n. 3764 12.02.2021, secondo le quali, anche quando manchi una collisione diretta tra i veicoli, è consentito applicare estensivamente l'art. 2054 comma 2 al fine di graduare il concorso di colpa trai vari corresponsabili, sempre che si stato accertato in concreto il nesso di causalità.
6 5. Con il quarto motivo gli chiedono la riforma del capo di sentenza Pt_2
concernente le spese processuali nella prospettiva dell'auspicato accoglimento dei motivi di merito dell'appello.
6. In primo luogo va rilevata la manifesta infondatezza del secondo motivo di gravame, dal momento che alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, e ciò in quanto il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita (sul punto vedasi Cassazione 461/2015).
7. Il primo e il terzo motivo d'appello vanno esaminati congiuntamente.
In punto di diritto, si osserva che la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., secondo comma, si applica solo in presenza di scontro fra veicoli.
Estensivamente la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma sempre in presenza di scontro di veicoli, è applicabile anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto,
l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso.
In tale prospettiva, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., non è applicabile al caso di specie, in cui non vi è prova dello scontro fra i veicoli.
La deposizione del teste che riferisce di una collisione fra la FI Tes_1
UN e la moto condotta da e di una striscia lasciata Parte_2
sull'asfalto dal motoveicolo per la frenata, si pone in contrasto con il prontuario redatto dalla Polizia Stradale redatto nell'immediatezza del sinistro, ove l'incidente viene descritto in termini diversi da quelli descritti dal teste: il conducente della FI DA, percorrendo la SS 113 con direzione
Palermo-Messina, era intento ad effettuare una manovra di svolta a sinistra verso l'ingresso di un minimarket, allorchè sopraggiungeva la moto condotta da che per evitare l'impatto azionava il sistema frenante Parte_2
perdendo il controllo del mezzo che rovinava sul manto stradale, strisciava
7 per circa 7 metri per poi terminare la corsa andando ad impattare con un palo della pubblica illuminazione. Tale ricostruzione si fondava, oltre che sui rilievi sul posto, anche sulle dichiarazioni di (che riferiva agli agenti Parte_3
della Polstrada di avere intrapreso la manovra di svolta e di essersi portato sulla corsia di sinistra).
A ciò si aggiunge che lo stesso Agente scelto della Polizia Parte_2
di Stato, nel redigere una relazione di servizio sull'accaduto, datata 16.5.2010) descriveva l'accaduto nei termini indicati nel prontuario redatto dalla
Polstrada, attribuendo la perdita di controllo del mezzo al fatto di avere azionato il sistema frenante alla vista dell'ostacolo rappresentato dalla FI
UN che aveva “occupato parzialmente” la corsia da lui percorsa.
Va poi aggiunto che le foto della FI UN coinvolta nel sinistro evidenziano la presenza di graffi nella parte sinistra del paraurti anteriore poco significativa ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'avvenuto impatto fra i mezzi.
Purtuttavia, la manovra eseguita dalla FI UN costituisce una manovra pericolosa che, per le modalità ricostruite dalla Polstrada, appare incauta, poiché il conducente dell'autovettura, occupando parzialmente la corsia opposta, non si è avveduto del sopraggiungere della moto che proveniva dalla direzione opposta in un tratto rettilineo.
Ora, la manovra di svolta a sinistra determina una situazione di pericolo ed esige, quindi, la massima prudenza e l'adozione di tutte le possibili cautele;
a questo scopo il conducente che tale manovra deve attuare, non solo ha l'obbligo di avvicinarsi gradualmente all'asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza di accertare mediante ispezione diretta o in qualsiasi altro modo che non vi siano veicoli sopraggiungenti, lasciando a tali veicoli, eventualmente, la precedenza.
Il fatto che l'incidente sia avvenuto in un tratto rettilineo e pianeggiante e, quindi, connotato dalla piena visibilità, lascia presumere che il conducente
8 della FI abbia invaso la corsia opposta senza un'adeguata ispezione dei luoghi.
Dal canto suo, il conducente della moto, per la perdita del controllo del mezzo ed il violento impatto del mezzo medesimo con il palo della pubblica illuminazione, non teneva una velocità adeguata ai luoghi e non teneva rigorosamente la destra della corsia.
Può, pertanto, ricostruirsi la dinamica del sinistro nei termini indicati dalla
Polstrada nel prontuario redatto nell'immediatezza del fatto e può individuarsi l'apporto causale alla verificazione del sinistro di entrambi i conducenti dei mezzi in ragione delle rispettive colpe del 50% ciascuno.
Va puntualizzato che, sebbene, in citazione, gli attori avessero descritto il sinistro in questione in termini di impatto ed urto fra i veicoli, la diversa ricostruzione sopra descritta e prospettata anche nell'atto d'appello non determina una modifica inammissibile del thema decidendum, posto che nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c, gli attori comunque avevano dedotto come il conducente della FI UN avesse “tagliato la strada” al ciclomotore, richiamando la dinamica descritta dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell'incidente.
Tenendo conto delle conclusioni della ctu medico-legale, fondate su puntuali accertamenti e argomentazioni logico tecniche condivisibili, può procedersi alla liquidazione del danno biologico in favore di Parte_2
11.1 Il risarcimento del danno non patrimoniale c.d. biologico per lesioni di lieve entità (pari o inferiori al 9%), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, deve essere effettuato secondo i criteri e le misure dettate dal d. lvo 209/2005, art. 139, e sulla base degli importi rideterminati da ultimo con il D.M. 16.7.2024. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente, pari al 4%, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (29 anni), va riconosciuta la somma di € 4.457,99, mentre per l'invalidità temporanea, sulla base dell'importo di Euro 55,24 per
9 l'indennità giornaliera, va riconosciuta la somma di € 3.314,40 (€ 1.657,20 per l'invalidità temporanea assoluta, € 1.104,80 per invalidità temporanea al 50% ed € 552,40 per l'invalidità temporanea al 25%), per un totale di € 7.772,39, da ridursi del 50% in ragione del concorso di colpa (€ 3.886,19). Tale somma,
è già rivalutata alla data della presente pronuncia sicché deve procedersi alla sua devalutazione sino alla data del fatto (11.5.2010), per poi procedere all'applicazione degli interessi legali a decorrere da tale data di anno in anno sulla somma via via rivalutata sino alla data di deposito della presente sentenza. Dopo il deposito matureranno gli interessi legali sino al saldo.
Non può essere riconosciuto il danno morale.
In giurisprudenza si è affermato che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità
(micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento
(Cassazione 339/2016).
Nella specie non è stata allegata né in citazione né nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. alcuna circostanza utile ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
Analogamente per il danno c.d. esistenziale nulla è stato allegato per dimostrare l'incidenza della lesione sulle condizioni ed abitudini di vita del danneggiato.
Il ctu ha poi ritenuto congrue le spese mediche indicate ad eccezione di poche ricevute di farmacia. Posto che gli scontrini di farmacia non consentono di ricondurre la spesa alle conseguenze dell'incidente (fatta eccezione per lo scontrino di € 24,10 per stampella avambraccio), può riconoscersi per spese mediche la somma di € 354,15, da ridurre ad € 177,07 per il concorso di colpa.
10 Su detta somma va calcolata la rivalutazione monetaria a far data dal
30.5.2010 (considerate le date degli esborsi) e vanno calcolati gli interessi legali sulla sorte capitale di € 177,07 via via rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza a far data dal 30.5.2010.
Sull'importo così ottenuto al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Va accolta la domanda risarcitoria avanzata da per il danno al Parte_1
motoveicolo.
Quanto a tale voce di danno, la Corte ritiene che le fotografie del motoveicolo incidentato e il prontuario redatto dalla Polizia Stradale ove venivano descritti i danni riportati dal veicolo nell'incidente de quo (forcella piegata, cerchio anteriore piegato con pneumatico afflosciato, gruppo ottico anteriore rotto, manubrio piegato, serbatoio ammaccato, specchi retrovisori rotti, gruppi ottici direzionali ant. e post. rotti, fiancata sx striata e ammaccata, danni meccanici da accertare) forniscano la prova dei danni riportati dal mezzo.
L'entità dei danni subiti dal motoveicolo, come sopra descritti, che attengono alla carrozzeria del mezzo è tale da poter affermare come il veicolo abbia subito un azzeramento del suo valore (che in base alla produzione di una rivista specializzata prodotta da parte appellante ammontava al momento del sinistro a € 4.100,00) e che appare diseconomico qualsiasi intervento di riparazione, avuto riguardo anche alla data di immatricolazione del mezzo
(anno 20061). Tale somma di € 4.100,00 va ridotta del 50% per il concorso di colpa del conducente.
In ordine alla liquidazione equitativa del danno a veicolo incidentato, va, poi, richiamata la motivazione di Cassazione 10815/2019, in cui la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile una valutazione equitativa del danno per equivalente sulla scorta delle indicazione delle forze dell'ordine intervenuti sul luogo del sinistro e della descrizione delle componenti danneggiate, e della data di immatricolazione del mezzo, in una fattispecie in cui, certa la sussistenza del danno, il giudice di merito ha, appunto fatto riferimenti ai detti elementi, nella liquidazione del danno. Nella motivazione è stato poi evidenziato che “in caso di liquidazione equitativa del danno, al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è sufficiente che il giudice indichi anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum"
(Cass. sez. 3, ord. 31 gennaio 2018 n. 2327), non essendo egli tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata
(Cass, sez 3, sent. 10 novembre 2015 n. 22885). D'altra parte, nella medesima prospettiva, che è nuovamente quella di una riduzione in termini minimali, anche in tale ambito, dell'onere motivazionale del giudice, si è sottolineato che la liquidazione equitativa del danno risulta insindacabile in sede di legittimità, salvo che i criteri adottati siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (da ultimo, Cass. sez.
3, ord. 25 maggio 2017 n. 13153; nello stesso senso già Cass., sez. 3, sent. 8 novembre 2007 n. 23304)”.
Tale somma di € 2.050,00 va poi maggiorata di rivalutazione dalla data del sinistro (11.5.2010) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali a far data dalla data del sinistro (11.5.2010) sulla somma via via rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sull'importo così ottenuto al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
12 Per il parziale accoglimento della domanda, stante il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, vanno compensate in Parte_2
ragione di ½ le spese del doppio grado nie rapporti fra gli da un lato, Pt_2
e e la dall'latro, con condanna del e Controparte_2 CP_1 CP_7
della al rimborso della restante quota, in favore degli che CP_1 Pt_2
si liquida per il primo grado in € 259,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali, di cui vi € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione de € 851,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, e per il secondo grado in € 177,75 per spese ed € 2.906,00 per compensi professionali, di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione de € 956,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Le spese di ctu vanno poste per l'intero a carico della e di CP_1 [...]
. CP_2
Nei rapporti fra gli appellanti e il Commissario Liquidatore della CP_8
per la natura di mero litisconsorte processuale necessario del detto
[...]
Commissario liquidatore (art. 287, comma 5, d. lvo 209/2005), e per la mancata costituzione dello stesso in giudizio, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 1293/2022 emessa dal Tribunale di Parte_2
Barcellona P.G. anche nei confronti della , in Controparte_1
qualità di impresa designata per la Regione Sicilia alla gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, di e di Controparte_2 [...]
in L.C.A., così decide: Controparte_3
13 accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e in riforma dell'impugnata sentenza,
a) dichiara che il sinistro oggetto di causa si è verificato per fatto e colpa di e del conducente del veicolo FI UN tg Parte_2
CN807KS, in ragione del 50% ciascuno;
b) condanna, in solido, e la Controparte_2 Controparte_1
nella qualità sopra indicata, al pagamento in favore di
[...] [...]
della somma di € 3.886,19, a titolo di danno biologico, per Pt_2
invalidità permanente e temporanea, con gli interessi legali secondo quanto indicato in parte motiva, nonché al pagamento della somma di
€ 177,07 per danno patrimoniale con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali da calcolare secondo quanto indicato in parte motiva;
c) condanna, in solido, e la Controparte_2 Controparte_1
nella qualità sopra indicata, al pagamento, in favore di
[...] [...]
, della somma di € 2.050,00, a titolo di danno Parte_1
patrimoniale con la rivalutazione monetaria secondo indici Istat e gli interessi legali da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva;
d) compensa in ragione di ½ le spese del primo grado di giudizio fra e da un lato, e l' Parte_1 Parte_2 [...]
e , dall'altro, e condanna in Controparte_9 Controparte_2
solido l' e al rimborso Controparte_9 Controparte_2
della restante quota, in favore di e Parte_1 [...]
che liquida in € 259,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi Pt_2
professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
pone per intero le spese di ctu a carico di l' e Controparte_9
; Controparte_2
compensa in ragione di ½ le spese del presente grado di giudizio fra
[...]
e da un lato, e l' Parte_1 Parte_2 Controparte_9
14 spa e , dall'altro, e condanna in solido l' Controparte_2 [...]
e al rimborso della restante quota, in Controparte_9 Controparte_2
favore di e che liquida in € 177,75 Parte_1 Parte_2
per spese ed € 2.906,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio nel rapporto fra gli e L.C.A., in persona Pt_2 Controparte_3
del suo commissario liquidatore.
Messina 24.6.2026.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
.
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. prontuario redatto dalla Polizia Stradale.
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