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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/12/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Taranto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 2189 del Ruolo Generale dell'anno 2025 del Tribunale Ordinario di
Taranto avente per oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt 22 e ss.L. n. 689/1981
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Lorenzo giusta Parte_1 C.F._1
mandato a margine del ricorso – opponente-
CONTRO
(c.f. , in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Dott. , rappresentata e difesa, dall'avv. Simeone Controparte_2
Lacalendola giusta mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- opposta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.5.2025 notificato il 21.5.2025, il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione amministrativa di pagamento del 28.03.2025, fascicolo RC/2024/0156/TA/AF, notificata in data 10.04.2025 – con la quale la gli aveva ingiunto di pagare il CP_1
complessivo importo di € 5.242,90 a titolo di indennità di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 per interventi e trasformazioni di immobili realizzati abusivamente in aree soggette alla disciplina di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, all'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, commi 1 e 2.
In particolare la somma richiesta, pari ad € 5.242,90 comprendeva € 4.973,25 a titolo di sorte capitale;
€ 269,65 a titolo di interessi a far data dal 06.07.2023 al 28.03.2025. Sosteneva il sig. che : Parte_1
• aveva acquistato dalla sig.ra due fabbricati siti in San Vito (TA) alla Via Cernia Persona_1
n. 3, di cui uno composto dal solo piano terra e l'altro composto dal piano terra, primo piano e mansarda, con destinazione ad uso abitazione, catastalmente individuati al foglio n. 279,
p.lla n. 304, sub. 1 per i quali la sua dante causa aveva presentato al Comune di Taranto domanda ex art. 31, L. n. 47/1985 al fine di ottenere il permesso di costruire in sanatoria per le opere eseguite senza titolo autorizzativo, consistenti per l'appunto la realizzazione dei due predetti fabbricati .
- in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 20/2009, aveva inviato al Comune di Taranto un'istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per la realizzazione del predetto fabbricato che gli era stata rilasciata il 15.10.2003 con parere paesaggistico favorevole.
- successivamente, in data 09.02.2004, la Soprintendenza ABAP competente per territorio aveva rilasciato il parere favorevole mentre con disposizione Dirigenziale n. 8713 del
18.10.2006 del Comune era stata attestata la conformità dei grafici rispetto allo Parte_2
stato dei luoghi;
- con scheda istruttoria datata 25.10.2016 il Responsabile Tecnico, Geom. Persona_2
CP_ aveva proposto il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria ed in data, 26.10.2016, l' aveva emesso la relativa determina di approvazione dirigenziale;
- con nota prot. 190510 del 15.12.2016 il aveva trasmesso alla Sezione Controparte_4
Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della , la CP_1
documentazione necessaria per redigere una perizia di stima del profitto conseguito ex art. 167 D. Lgs. n. 42/2004;
- con permesso di costruire n. 184/C, prat. n. 10148/A/1, A/2, A/3 datato 13.12.2016 il
Comune di Taranto – Direzione Urbanistica-Edilità Servizio Condono Edilizio –aveva rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge n. 47/1985.
- con determinazione dirigenziale n. 176 del 19.04.2023 la – Dipartimento CP_1
ambiente, paesaggio, qualità urbana, Sezione urbanistica, Servizio osservatorio abusivismo e usi civici – aveva determinato “1. DI COMMINARE, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04, al sig. in qualità di proprietario dell'immobile, il pagamento della somma di Parte_1
euro 4.973,25 (diconsi euro quattromilanovecentosettantatre/25) da effettuarsi entro il termine di novanta giorni (90) dalla notifica del presente provvedimento, che sarà effettuata a termini di legge, quale indennità per il danno arrecato al paesaggio pari al profitto conseguito e determinato dalla perizia redatta dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi
Civici della Sezione Urbanistica, in euro 4.973,25 (diconsi euro quattromilanovecentosettantatre/25) e connesso all'opera abusiva […]” e successivamente il 28.03.2025, gli aveva ingiunto di pagare il complessivo importo di € 5.242,90 a titolo di indennità di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 per interventi e trasformazioni di immobili realizzati abusivamente in aree soggette alla disciplina di cui all'art. 146 del D. Lgs. n.
42/2004, all'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, commi 1 e 2.
Dopo aver premesso ciò il sig. eccepiva che detta ordinanza era illegittima perché Parte_1
prescritta, giusta applicazione dell'art.28, primo comma, L. n. 689/81, secondo cui: “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, norma quest'ultima, per espresso dettato legislativo, applicabile a tutte le violazioni punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, anche se non prevista in sostituzione di una sanzione penale e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, puniti con sanzione pecuniaria come nel caso di specie.
Inoltre asseriva, infine, l'opponente che, considerando che il dies a quo del termine quinquennale per la prescrizione del presunto credito decorreva dal giorno in cui era cessata la permanenza, e cioè, nel caso de quo, dal momento del rilascio della concessione edilizia in sanatoria avvenuto in data il 13. dicembre 2016, giusto titolo abilitativo in sanatoria n. 184/C, la prescrizione era maturata sia con riferimento alla determina dirigenziale n. 176 del 19.04.2023 della , CP_1
notificata il 6 luglio 2023 che alla successiva ingiunzione amministrativa di pagamento del 10 aprile
2025.
Per tali motivi il sig. evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, la Parte_1 [...]
in persona del suo lrpt e così concludeva: Controparte_5
1. annullare l'ingiunzione amministrativa di pagamento adottata dalla in data CP_1
28.03.2025, fascicolo RC/2024/0156/TA/AF, notificata in data 10.04.2025, poiché il credito con essa richiesto
è prescritto e, quindi, illegittimo, secondo quanto meglio precisato nelle motivazioni di cui al presente atto;
2. accertare e dichiarare che nulla deve il sig. per le causali indicate nella citata ingiunzione di Parte_1
pagamento;
3. Condannare la – al pagamento delle spese e Controparte_5 competenze di causa da liquidarsi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
Notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione si costituiva con comparsa di costituzione e risposta dell'8.7.2025 la – in persona del CP_1
suo lrpt la quale impugnava e contestava ogni avverso dedotto eccependo che:
- l'ingiunzione amministrativa di pagamento del complessivo importo di € 5.242,90 regolarmente notificata all'opponente il 10.4.2025 dalla Regione Puglia – Sezione
Contenzioso Amministrativo – Servizio Contenzioso Puglia Meridionale, incaricata del recupero dei crediti regionali, era basata sulla precedente Determinazione Dirigenziale n.
176 del 19.4.2023 Cont. 28493– Comune di Taranto (TA) che aveva determinato l'indennità di cui all'art.167 del D.Lgs 42 del 22.01.04, per interventi e trasformazioni di immobili realizzati abusivamente in aree soggette alla disciplina di cui all'art.146 del D.Lgs 42/04, all'art.82 del D.P.R. 616/77 commi 1 e 2 - in Euro 4.973,25 notificatagli il 6.7.2023 era divenuta esecutiva non essendo stata impugnata nei termini di legge
- la qualificazione giuridica dell'indennità pecuniaria paesaggistica applicata dalla CP_1
ai sensi dell'art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004, era stata erroneamente
[...]
considerata dal sig. come una mera sanzione amministrativa pecuniaria di cui Parte_1
alla L. n. 689/198. Il Consiglio di Stato aveva, invece, recentemente, stabilito che la predetta indennità aveva funzione risarcitoria/riparatoria posta a presidio dell'interesse pubblico di rango costituzionale volto a preservare il paesaggio ed esercitabile e che l'illecito avente natura permanente cessava soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata”, inoltre il dies a quo del termine della prescrizione, iniziava a decorrere dal momento dell'irrogazione della sanzione.
Infine eccepiva l'opposta con riferimento al caso de quo che l'intervenuta sanatoria dell'abuso edilizio a seguito del rilascio del titolo edilizio, non aveva fatto venir meno la potestà sanzionatoria per la diversa violazione paesaggistica e che i dies a quo per la individuazione del momento dell'irrogazione della indennità/sanzione pecuniaria paesaggistica ex art. 167, comma 5, del D. Lgs.
n. 42/2004 era dato , nel caso di specie, dalla data della notifica della Determinazione Dirigenziale
n. 176 del 19.4.2023 di applicazione della indennità, avvenuta il 6.3.2023 e, di conseguenza, alcuna prescrizione del credito era maturata..
Per tali ragioni in persona del suo lrpt così concludeva: Controparte_6
-rigettare l'opposizione proposta da (c.f. ) siccome infondata in fatto e in Parte_1 C.F._1 diritto e, per l'effetto, confermare la piena legittimità della ingiunzione amministrativa di pagamento prot. n.
A00_RP/Class. – Fascicolo RC/2024/0156/TA/AF emessa ai sensi del R.D. n. Email_1
639/1910 dalla in data 28.3.2025 e regolarmente notificata in data 10.4.2025 all'odierno CP_1 opponente;
- in ogni caso, condannare (c.f. ) al pagamento in favore della Parte_1 C.F._1 CP_1
di spese, diritti e competenze del presente giudizio, comprese spese generali ed oneri riflessi a carico
[...]
degli avvocati regionali, quali ex CPDEL (23,80%) e INAIL (0,505%), non essendo le stesse soggette al pagamento di c.a.p. e i.v.a..
Radicatosi il contraddittorio la causa istruita con la sola prova documentale all'udienza del
18.7.2025 dopo la discussione delle parti veniva decisa dandosi dandosi lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe, perciò, come ribadito in più occasioni anche dalla Corte di Cassazione (ex multis, ord. n.
1921/2019) l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate producendo in giudizio, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n.
150/11, il rapporto e gli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione nel termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione
Orbene nel caso di specie si deve dare atto che l'opposta ha assolto al suo onere probatorio depositando l'ingiunzione amministrativa di pagamento del complessivo importo di € 5.242,90 regolarmente notificata all'opponente il 10.4.2025 dalla Regione Puglia – Sezione Contenzioso
Amministrativo – Servizio Contenzioso Puglia Meridionale, incaricata del recupero dei crediti regionali, basata sulla precedente Determinazione Dirigenziale n. 176 del 19.4.2023 e la documentazione ad essa afferente onde dimostrare il credito vantato, pertanto, si deve giudicare adesso la fondatezza o meno dell'unico motivo di opposizione spiegato dal sig. e Parte_1
cioè l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale del pagamento della indennità paesaggistica ingiuntogli dalla . CP_1
E' opportuno, in primis, soffermarsi sulla natura giuridica dell'indennità paesaggistica posta a fondamento della ingiunzione di pagamento nel presente contenzioso, oggetto di un dibattito interpretativo che ha visto contrapposte, da una parte, la tesi giurisprudenziale che qualifica la stessa come una sanzione amministrativa ed in quanto tale pienamente rientrante nell'ambito applicativo della disciplina contenuta nella Legge n.689/1981; e, dall'altra parte, l'opposta tesi che, valorizzando la natura prevalentemente ripristinatoria-risarcitoria dell'indennità in questione, stante la sua qualificazione quale alternativa alla misura ripristinatoria reale, ne ha escluso la soggezione ai precetti della Legge n.689/1981.
Si deve chiarire a tal proposito che in vigenza dell'art.15 della L 29.6.1939 N.1497 il pagamento dell'importo previsto in caso di sanatoria paesaggistica (o meglio in caso di applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione), per l'assenza della relativa autorizzazione, era inquadrabile come misura sanzionatoria e, in quanto tale, era soggetto al regime di prescrizione delle sanzioni amministrative, ex art. 28 della Legge n.689/1981 .
Pertanto il dies a quo per il calcolo del quinquennio prescrizionale del credito vantato dalla CP_1
per l'opponente decorreva dal rilascio della sanatoria e non da quello, eventualmente
[...]
successivo, della quantificazione e della richiesta del relativo pagamento.
Al contrario, nel successivo regime ex art. 167 del D.Lgs n.42 del 22.01.2024, attualmente in vigore, la sanzione pecuniaria prevista come dovuta nell'ipotesi di sanatoria è stata inquadrata tra le sanzioni amministrative di tipo ripristinatorio e non afflittive avendo natura reale e ripristinatoria
(al pari della misura “ordinaria” della demolizione) e come tale è stata esclusa l'applicabilità delle disposizioni della legge n. 689/1981, incluso il termine di decadenza di 90 giorni previsto dall'art. 14 per le sanzioni amministrative, trovando conferma in consolidati orientamenti giurisprudenziali che hanno ritenuto il potere della P.A. di irrogarla imprescrittibile come da ultimo stabilito dal Consiglio di Stato , sez. V sentenza n.
4.1.2024 n.8722.
Orbene con riferimento al caso de quo si osserva, innanzitutto, che l'opponente ha invocato l'applicazione dell'art.28 della legge 689/1981 per sostenere la prescrizione del credito ingiunto dalla nei suoi confronti a titolo di indennità paesaggistica individuando il dies a quo CP_1 nella data del rilascio della concessione in sanatoria avvenuta il 13.12.2026 senza tener conto che l'articolo 15 della L 29.6.1939 N.1497 era stato abrogato dall' art.. 167, comma 5, del D. Lgs. n.
42/2004 per cui il richiamo alla legge 689/81 è da escludere essendo la sanzione di natura riparatoria/ripristinatoria e non afflittiva.
Il TAR Palermo nella sentenza nr161/2025 a tal proposito ha chiarito, richiamando altre sentenze, che “la somma prevista dall'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 è delineata non come mera sanzione pecuniaria, ma come sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante; proprio in funzione della sua natura di carattere ripristinatoria alternativa alla demolizione viene ragguagliata
«al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione» e, in base all'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, «le somme sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate»” (Cons. Stato, sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4946): pertanto,
l'istituto in parola non soggiace ai principi di cui alla l. n. 689/1981 (C.G.A.R.S., 14 giugno 2021,
n. 532; Cons. Stato, sez. VI,
L'opposta, ha, invece, sostenuto che la prescrizione quinquennale non fosse maturata avendo fatto decorrere il dies a quo dal momento dell'irrogazione della indennità/sanzione pecuniaria paesaggistica ex art. 167, comma 5, del D. Lgs. n. 42/2004 cioè dalla data della notifica della
Determinazione Dirigenziale n. 176 del 19.4.2023 di applicazione della indennità, avvenuta il
6.3.2023 asserendo che l'intervenuta sanatoria dell'abuso edilizio a seguito del rilascio del titolo edilizio, non aveva fatto venir meno la potestà sanzionatoria per l'erogazione .
Entrambi i richiami relativi alla decorrenza del dies a quo indicati dalle parti si reputa non siano corretti poiché al riconoscimento della funzione riparatoria della indennità si ritiene debba applicarsi, invece, la regola generale in materia di prescrizione dei diritti, specificamente del diritto al risarcimento del danno da illecito, il quale che si prescrive “in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato” (art. 2947, comma 1 c.c.).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare, più volte che il dies a quo per la prescrizione della somma riparatoria deve ritenersi coincidente con l'atto che fa cessare nel tempo l'illiceità del comportamento edilizio osservato;
cioè quello della intervenuta concessione edilizia in sanatoria, la quale rimuove ogni ragione di incompatibilità dell'opera con gli assetti urbanistici e territoriali e fa venir meno la permanente illiceità che l'accompagnava dalla sua realizzazione (di recente, v. T.A.R.
Sicilia, Palermo, sez. II, 30 dicembre 2024, n. 3691; Id., sez. III, 18 marzo 2024, n. 998; C.G.A.R.S.,
9 febbraio 2021, n. 95; Id., 23 febbraio 2018, n. 168).
Così come statuito anche dalla recentissima sentenza n. 39 del 2025 del TAR della Regione Sicilia
– Catania nella dopo una disquisizione in ordine alla qualificazione della indennità paesaggistica di cui trattasi, pur riconoscendo che gli illeciti paesaggistici consistenti nella realizzazione di opere senza le prescritte autorizzazioni, come nel caso de quo, hanno carattere permanente ha statuito , altresì, che la loro commissione cessa solo con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni facendo, così, decorre dalla data di adozione del provvedimento di sanatoria edilizia, subordinato al parere favorevole della Soprintendenza, il dies a quo del termine prescrizionale
Ergo la fondatezza della spiegata opposizione, per quanto sopra motivato, si deve ravvisare nel richiamo normativo all'art. 2947 c.c. e non a quelli riportati dalle parti .
Tale richiamo non è ritenersi contra ius dal momento che l'art. 113 comma 1 cpc consente al giudice
, avendone il potere dovere, di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizi da porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti , purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame ( cfr
Consiglio di Stato sent. N. 3118/202)
Si deve, perciò concludere nel presente contenzioso , avuto riguardo all'art. 2947 c.c. che dal dies a quo costituito dal titolo abilitativo in sanatoria n. 184/C rilasciato il 13. dicembre 2016, con il quale il ha concesso in sanatoria edilizia al ricorrente, in base al parere Controparte_4
favorevole rilasciato dalla Sovrintendenza alla notifica del provvedimento sanzionatorio avvenuta il 10.04.2025 il termine prescrizionale quinquennale era abbondantemente trascorso.
E' dalla data del rilascio della concessione in sanatoria che sorge, si ripete, il diritto della P.A. di riscuotere le somme dovute a titolo di indennità paesaggistica per le violazioni dichiarate e riscontrate nel procedimento di sanatoria poiché il provvedimento di sanatoria non ha natura recettizia e produce effetti dalla sua adozione a prescindere dalla successiva comunicazione al destinatari
Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta con conseguenziale revoca dell'ordinanza ingiunzione N° AOO-149/28374 21/12/2021 Pos: 556/AGR/18 R.G. 553/21 emessa dalla
[...]
; Controparte_5 Le spese del giudizio vengono compensate avuto riguardo alla novità dell'interpretazione prescelta dal giudice rispetto al un precedente orientamento.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Taranto, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
− accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza ingiunzione amministrativa di pagamento del 28.03.2025, fascicolo RC/2024/0156/TA/AF, notificata in data 10.04.2025 emessa dalla
[...]
Parte_3
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Taranto lì 28.11.2025
IL G.O. d P.
Avv. Carmen Nacci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Taranto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 2189 del Ruolo Generale dell'anno 2025 del Tribunale Ordinario di
Taranto avente per oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt 22 e ss.L. n. 689/1981
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Lorenzo giusta Parte_1 C.F._1
mandato a margine del ricorso – opponente-
CONTRO
(c.f. , in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Dott. , rappresentata e difesa, dall'avv. Simeone Controparte_2
Lacalendola giusta mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- opposta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.5.2025 notificato il 21.5.2025, il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione amministrativa di pagamento del 28.03.2025, fascicolo RC/2024/0156/TA/AF, notificata in data 10.04.2025 – con la quale la gli aveva ingiunto di pagare il CP_1
complessivo importo di € 5.242,90 a titolo di indennità di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 per interventi e trasformazioni di immobili realizzati abusivamente in aree soggette alla disciplina di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, all'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, commi 1 e 2.
In particolare la somma richiesta, pari ad € 5.242,90 comprendeva € 4.973,25 a titolo di sorte capitale;
€ 269,65 a titolo di interessi a far data dal 06.07.2023 al 28.03.2025. Sosteneva il sig. che : Parte_1
• aveva acquistato dalla sig.ra due fabbricati siti in San Vito (TA) alla Via Cernia Persona_1
n. 3, di cui uno composto dal solo piano terra e l'altro composto dal piano terra, primo piano e mansarda, con destinazione ad uso abitazione, catastalmente individuati al foglio n. 279,
p.lla n. 304, sub. 1 per i quali la sua dante causa aveva presentato al Comune di Taranto domanda ex art. 31, L. n. 47/1985 al fine di ottenere il permesso di costruire in sanatoria per le opere eseguite senza titolo autorizzativo, consistenti per l'appunto la realizzazione dei due predetti fabbricati .
- in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 20/2009, aveva inviato al Comune di Taranto un'istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per la realizzazione del predetto fabbricato che gli era stata rilasciata il 15.10.2003 con parere paesaggistico favorevole.
- successivamente, in data 09.02.2004, la Soprintendenza ABAP competente per territorio aveva rilasciato il parere favorevole mentre con disposizione Dirigenziale n. 8713 del
18.10.2006 del Comune era stata attestata la conformità dei grafici rispetto allo Parte_2
stato dei luoghi;
- con scheda istruttoria datata 25.10.2016 il Responsabile Tecnico, Geom. Persona_2
CP_ aveva proposto il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria ed in data, 26.10.2016, l' aveva emesso la relativa determina di approvazione dirigenziale;
- con nota prot. 190510 del 15.12.2016 il aveva trasmesso alla Sezione Controparte_4
Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della , la CP_1
documentazione necessaria per redigere una perizia di stima del profitto conseguito ex art. 167 D. Lgs. n. 42/2004;
- con permesso di costruire n. 184/C, prat. n. 10148/A/1, A/2, A/3 datato 13.12.2016 il
Comune di Taranto – Direzione Urbanistica-Edilità Servizio Condono Edilizio –aveva rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge n. 47/1985.
- con determinazione dirigenziale n. 176 del 19.04.2023 la – Dipartimento CP_1
ambiente, paesaggio, qualità urbana, Sezione urbanistica, Servizio osservatorio abusivismo e usi civici – aveva determinato “1. DI COMMINARE, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04, al sig. in qualità di proprietario dell'immobile, il pagamento della somma di Parte_1
euro 4.973,25 (diconsi euro quattromilanovecentosettantatre/25) da effettuarsi entro il termine di novanta giorni (90) dalla notifica del presente provvedimento, che sarà effettuata a termini di legge, quale indennità per il danno arrecato al paesaggio pari al profitto conseguito e determinato dalla perizia redatta dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi
Civici della Sezione Urbanistica, in euro 4.973,25 (diconsi euro quattromilanovecentosettantatre/25) e connesso all'opera abusiva […]” e successivamente il 28.03.2025, gli aveva ingiunto di pagare il complessivo importo di € 5.242,90 a titolo di indennità di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 per interventi e trasformazioni di immobili realizzati abusivamente in aree soggette alla disciplina di cui all'art. 146 del D. Lgs. n.
42/2004, all'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, commi 1 e 2.
Dopo aver premesso ciò il sig. eccepiva che detta ordinanza era illegittima perché Parte_1
prescritta, giusta applicazione dell'art.28, primo comma, L. n. 689/81, secondo cui: “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, norma quest'ultima, per espresso dettato legislativo, applicabile a tutte le violazioni punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, anche se non prevista in sostituzione di una sanzione penale e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, puniti con sanzione pecuniaria come nel caso di specie.
Inoltre asseriva, infine, l'opponente che, considerando che il dies a quo del termine quinquennale per la prescrizione del presunto credito decorreva dal giorno in cui era cessata la permanenza, e cioè, nel caso de quo, dal momento del rilascio della concessione edilizia in sanatoria avvenuto in data il 13. dicembre 2016, giusto titolo abilitativo in sanatoria n. 184/C, la prescrizione era maturata sia con riferimento alla determina dirigenziale n. 176 del 19.04.2023 della , CP_1
notificata il 6 luglio 2023 che alla successiva ingiunzione amministrativa di pagamento del 10 aprile
2025.
Per tali motivi il sig. evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, la Parte_1 [...]
in persona del suo lrpt e così concludeva: Controparte_5
1. annullare l'ingiunzione amministrativa di pagamento adottata dalla in data CP_1
28.03.2025, fascicolo RC/2024/0156/TA/AF, notificata in data 10.04.2025, poiché il credito con essa richiesto
è prescritto e, quindi, illegittimo, secondo quanto meglio precisato nelle motivazioni di cui al presente atto;
2. accertare e dichiarare che nulla deve il sig. per le causali indicate nella citata ingiunzione di Parte_1
pagamento;
3. Condannare la – al pagamento delle spese e Controparte_5 competenze di causa da liquidarsi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
Notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione si costituiva con comparsa di costituzione e risposta dell'8.7.2025 la – in persona del CP_1
suo lrpt la quale impugnava e contestava ogni avverso dedotto eccependo che:
- l'ingiunzione amministrativa di pagamento del complessivo importo di € 5.242,90 regolarmente notificata all'opponente il 10.4.2025 dalla Regione Puglia – Sezione
Contenzioso Amministrativo – Servizio Contenzioso Puglia Meridionale, incaricata del recupero dei crediti regionali, era basata sulla precedente Determinazione Dirigenziale n.
176 del 19.4.2023 Cont. 28493– Comune di Taranto (TA) che aveva determinato l'indennità di cui all'art.167 del D.Lgs 42 del 22.01.04, per interventi e trasformazioni di immobili realizzati abusivamente in aree soggette alla disciplina di cui all'art.146 del D.Lgs 42/04, all'art.82 del D.P.R. 616/77 commi 1 e 2 - in Euro 4.973,25 notificatagli il 6.7.2023 era divenuta esecutiva non essendo stata impugnata nei termini di legge
- la qualificazione giuridica dell'indennità pecuniaria paesaggistica applicata dalla CP_1
ai sensi dell'art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004, era stata erroneamente
[...]
considerata dal sig. come una mera sanzione amministrativa pecuniaria di cui Parte_1
alla L. n. 689/198. Il Consiglio di Stato aveva, invece, recentemente, stabilito che la predetta indennità aveva funzione risarcitoria/riparatoria posta a presidio dell'interesse pubblico di rango costituzionale volto a preservare il paesaggio ed esercitabile e che l'illecito avente natura permanente cessava soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata”, inoltre il dies a quo del termine della prescrizione, iniziava a decorrere dal momento dell'irrogazione della sanzione.
Infine eccepiva l'opposta con riferimento al caso de quo che l'intervenuta sanatoria dell'abuso edilizio a seguito del rilascio del titolo edilizio, non aveva fatto venir meno la potestà sanzionatoria per la diversa violazione paesaggistica e che i dies a quo per la individuazione del momento dell'irrogazione della indennità/sanzione pecuniaria paesaggistica ex art. 167, comma 5, del D. Lgs.
n. 42/2004 era dato , nel caso di specie, dalla data della notifica della Determinazione Dirigenziale
n. 176 del 19.4.2023 di applicazione della indennità, avvenuta il 6.3.2023 e, di conseguenza, alcuna prescrizione del credito era maturata..
Per tali ragioni in persona del suo lrpt così concludeva: Controparte_6
-rigettare l'opposizione proposta da (c.f. ) siccome infondata in fatto e in Parte_1 C.F._1 diritto e, per l'effetto, confermare la piena legittimità della ingiunzione amministrativa di pagamento prot. n.
A00_RP/Class. – Fascicolo RC/2024/0156/TA/AF emessa ai sensi del R.D. n. Email_1
639/1910 dalla in data 28.3.2025 e regolarmente notificata in data 10.4.2025 all'odierno CP_1 opponente;
- in ogni caso, condannare (c.f. ) al pagamento in favore della Parte_1 C.F._1 CP_1
di spese, diritti e competenze del presente giudizio, comprese spese generali ed oneri riflessi a carico
[...]
degli avvocati regionali, quali ex CPDEL (23,80%) e INAIL (0,505%), non essendo le stesse soggette al pagamento di c.a.p. e i.v.a..
Radicatosi il contraddittorio la causa istruita con la sola prova documentale all'udienza del
18.7.2025 dopo la discussione delle parti veniva decisa dandosi dandosi lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe, perciò, come ribadito in più occasioni anche dalla Corte di Cassazione (ex multis, ord. n.
1921/2019) l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate producendo in giudizio, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n.
150/11, il rapporto e gli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione nel termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione
Orbene nel caso di specie si deve dare atto che l'opposta ha assolto al suo onere probatorio depositando l'ingiunzione amministrativa di pagamento del complessivo importo di € 5.242,90 regolarmente notificata all'opponente il 10.4.2025 dalla Regione Puglia – Sezione Contenzioso
Amministrativo – Servizio Contenzioso Puglia Meridionale, incaricata del recupero dei crediti regionali, basata sulla precedente Determinazione Dirigenziale n. 176 del 19.4.2023 e la documentazione ad essa afferente onde dimostrare il credito vantato, pertanto, si deve giudicare adesso la fondatezza o meno dell'unico motivo di opposizione spiegato dal sig. e Parte_1
cioè l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale del pagamento della indennità paesaggistica ingiuntogli dalla . CP_1
E' opportuno, in primis, soffermarsi sulla natura giuridica dell'indennità paesaggistica posta a fondamento della ingiunzione di pagamento nel presente contenzioso, oggetto di un dibattito interpretativo che ha visto contrapposte, da una parte, la tesi giurisprudenziale che qualifica la stessa come una sanzione amministrativa ed in quanto tale pienamente rientrante nell'ambito applicativo della disciplina contenuta nella Legge n.689/1981; e, dall'altra parte, l'opposta tesi che, valorizzando la natura prevalentemente ripristinatoria-risarcitoria dell'indennità in questione, stante la sua qualificazione quale alternativa alla misura ripristinatoria reale, ne ha escluso la soggezione ai precetti della Legge n.689/1981.
Si deve chiarire a tal proposito che in vigenza dell'art.15 della L 29.6.1939 N.1497 il pagamento dell'importo previsto in caso di sanatoria paesaggistica (o meglio in caso di applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione), per l'assenza della relativa autorizzazione, era inquadrabile come misura sanzionatoria e, in quanto tale, era soggetto al regime di prescrizione delle sanzioni amministrative, ex art. 28 della Legge n.689/1981 .
Pertanto il dies a quo per il calcolo del quinquennio prescrizionale del credito vantato dalla CP_1
per l'opponente decorreva dal rilascio della sanatoria e non da quello, eventualmente
[...]
successivo, della quantificazione e della richiesta del relativo pagamento.
Al contrario, nel successivo regime ex art. 167 del D.Lgs n.42 del 22.01.2024, attualmente in vigore, la sanzione pecuniaria prevista come dovuta nell'ipotesi di sanatoria è stata inquadrata tra le sanzioni amministrative di tipo ripristinatorio e non afflittive avendo natura reale e ripristinatoria
(al pari della misura “ordinaria” della demolizione) e come tale è stata esclusa l'applicabilità delle disposizioni della legge n. 689/1981, incluso il termine di decadenza di 90 giorni previsto dall'art. 14 per le sanzioni amministrative, trovando conferma in consolidati orientamenti giurisprudenziali che hanno ritenuto il potere della P.A. di irrogarla imprescrittibile come da ultimo stabilito dal Consiglio di Stato , sez. V sentenza n.
4.1.2024 n.8722.
Orbene con riferimento al caso de quo si osserva, innanzitutto, che l'opponente ha invocato l'applicazione dell'art.28 della legge 689/1981 per sostenere la prescrizione del credito ingiunto dalla nei suoi confronti a titolo di indennità paesaggistica individuando il dies a quo CP_1 nella data del rilascio della concessione in sanatoria avvenuta il 13.12.2026 senza tener conto che l'articolo 15 della L 29.6.1939 N.1497 era stato abrogato dall' art.. 167, comma 5, del D. Lgs. n.
42/2004 per cui il richiamo alla legge 689/81 è da escludere essendo la sanzione di natura riparatoria/ripristinatoria e non afflittiva.
Il TAR Palermo nella sentenza nr161/2025 a tal proposito ha chiarito, richiamando altre sentenze, che “la somma prevista dall'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 è delineata non come mera sanzione pecuniaria, ma come sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante; proprio in funzione della sua natura di carattere ripristinatoria alternativa alla demolizione viene ragguagliata
«al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione» e, in base all'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, «le somme sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate»” (Cons. Stato, sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4946): pertanto,
l'istituto in parola non soggiace ai principi di cui alla l. n. 689/1981 (C.G.A.R.S., 14 giugno 2021,
n. 532; Cons. Stato, sez. VI,
L'opposta, ha, invece, sostenuto che la prescrizione quinquennale non fosse maturata avendo fatto decorrere il dies a quo dal momento dell'irrogazione della indennità/sanzione pecuniaria paesaggistica ex art. 167, comma 5, del D. Lgs. n. 42/2004 cioè dalla data della notifica della
Determinazione Dirigenziale n. 176 del 19.4.2023 di applicazione della indennità, avvenuta il
6.3.2023 asserendo che l'intervenuta sanatoria dell'abuso edilizio a seguito del rilascio del titolo edilizio, non aveva fatto venir meno la potestà sanzionatoria per l'erogazione .
Entrambi i richiami relativi alla decorrenza del dies a quo indicati dalle parti si reputa non siano corretti poiché al riconoscimento della funzione riparatoria della indennità si ritiene debba applicarsi, invece, la regola generale in materia di prescrizione dei diritti, specificamente del diritto al risarcimento del danno da illecito, il quale che si prescrive “in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato” (art. 2947, comma 1 c.c.).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare, più volte che il dies a quo per la prescrizione della somma riparatoria deve ritenersi coincidente con l'atto che fa cessare nel tempo l'illiceità del comportamento edilizio osservato;
cioè quello della intervenuta concessione edilizia in sanatoria, la quale rimuove ogni ragione di incompatibilità dell'opera con gli assetti urbanistici e territoriali e fa venir meno la permanente illiceità che l'accompagnava dalla sua realizzazione (di recente, v. T.A.R.
Sicilia, Palermo, sez. II, 30 dicembre 2024, n. 3691; Id., sez. III, 18 marzo 2024, n. 998; C.G.A.R.S.,
9 febbraio 2021, n. 95; Id., 23 febbraio 2018, n. 168).
Così come statuito anche dalla recentissima sentenza n. 39 del 2025 del TAR della Regione Sicilia
– Catania nella dopo una disquisizione in ordine alla qualificazione della indennità paesaggistica di cui trattasi, pur riconoscendo che gli illeciti paesaggistici consistenti nella realizzazione di opere senza le prescritte autorizzazioni, come nel caso de quo, hanno carattere permanente ha statuito , altresì, che la loro commissione cessa solo con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni facendo, così, decorre dalla data di adozione del provvedimento di sanatoria edilizia, subordinato al parere favorevole della Soprintendenza, il dies a quo del termine prescrizionale
Ergo la fondatezza della spiegata opposizione, per quanto sopra motivato, si deve ravvisare nel richiamo normativo all'art. 2947 c.c. e non a quelli riportati dalle parti .
Tale richiamo non è ritenersi contra ius dal momento che l'art. 113 comma 1 cpc consente al giudice
, avendone il potere dovere, di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizi da porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti , purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame ( cfr
Consiglio di Stato sent. N. 3118/202)
Si deve, perciò concludere nel presente contenzioso , avuto riguardo all'art. 2947 c.c. che dal dies a quo costituito dal titolo abilitativo in sanatoria n. 184/C rilasciato il 13. dicembre 2016, con il quale il ha concesso in sanatoria edilizia al ricorrente, in base al parere Controparte_4
favorevole rilasciato dalla Sovrintendenza alla notifica del provvedimento sanzionatorio avvenuta il 10.04.2025 il termine prescrizionale quinquennale era abbondantemente trascorso.
E' dalla data del rilascio della concessione in sanatoria che sorge, si ripete, il diritto della P.A. di riscuotere le somme dovute a titolo di indennità paesaggistica per le violazioni dichiarate e riscontrate nel procedimento di sanatoria poiché il provvedimento di sanatoria non ha natura recettizia e produce effetti dalla sua adozione a prescindere dalla successiva comunicazione al destinatari
Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta con conseguenziale revoca dell'ordinanza ingiunzione N° AOO-149/28374 21/12/2021 Pos: 556/AGR/18 R.G. 553/21 emessa dalla
[...]
; Controparte_5 Le spese del giudizio vengono compensate avuto riguardo alla novità dell'interpretazione prescelta dal giudice rispetto al un precedente orientamento.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Taranto, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
− accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza ingiunzione amministrativa di pagamento del 28.03.2025, fascicolo RC/2024/0156/TA/AF, notificata in data 10.04.2025 emessa dalla
[...]
Parte_3
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Taranto lì 28.11.2025
IL G.O. d P.
Avv. Carmen Nacci