Ordinanza presidenziale 20 febbraio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 31/05/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00495/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00931/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 931 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Gabriele Scillitani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Via Nuoro, 50;
per l'annullamento
-per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- degli atti relativi al procedimento disciplinare avviato con raccomandata a mano consegnata al Capo di I classe -OMISSIS- in data -OMISSIS-;
- (in via subordinata) del provvedimento emesso dal Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – I reparto - III divisione (disciplina) in data -OMISSIS-, prot. M_D -OMISSIS-, del -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-, nelle parti specificate nel ricorso, concernente sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi;
– del provvedimento integrativo emesso in data -OMISSIS- con prot. M_D -OMISSIS- del -OMISSIS- e notificato il giorno -OMISSIS-, come atto consequenziale.
-per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento emesso dal Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare in data -OMISSIS-, n. M_D -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Cagliari e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il Capo di I classe Np. -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale il Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare ha disposto a suo carico la sospensione disciplinare dall’impiego per tre (3) mesi, con scomputo della sospensione precauzionale presofferta.
2 Avverso tale provvedimento disciplinare è insorta parte ricorrente che ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 1392 del Codice dell’Ordinamento Militare in relazione all’art. 1385, in quanto la notifica dell’avvio del procedimento disciplinare sarebbe intervenuta in data 1° giugno 2023, e dunque oltre il termine di 90 giorni decorrenti dal 9 febbraio 2023 (data di trasmissione, a cura del ricorrente di una copia della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel procedimento penale che lo vedeva coinvolto) o dal 17 febbraio 2023 (data in cui il titolare dell’azione aveva ricevuto il provvedimento con trasmissione interna).
3. Con un secondo motivo di censura parte ricorrente ha dedotto eccesso di potere e violazione di legge in ragione del prospettato illegittimo utilizzo della sentenza di patteggiamento ai fini dell’accertamento del fatto.
3.1. Parte ricorrente evidenzia, in particolare, che a seguito della cd. “ riforma Cartabia ”, intervenuta sull’art. 445, comma 1 bis c.p.p., la sentenza di patteggiamento non assume valore di giudicato nei giudizi disciplinari, non potendo essere utilizzata ai fini di prova nei relativi giudizi sottolineando, altresì, che tale riforma ha escluso, nel patteggiamento, il richiamo all’art. 653 comma 1 bis, valevole esclusivamente per le sentenze di merito.
4. Con atto depositato il 7 agosto 2024, parte ricorrente ha gravato l’esito della valutazione, ai fini della promozione al grado superiore operata dalla Commissione per l’avanzamento al ruolo dei Marescialli della Marina Militare, con verbale n. -OMISSIS- con la quale il medesimo è stato giudicato non idoneo con riferimento alle aliquote formate al 31.12.2020 e al 31.12.2021.
4.1. Parte ricorrente deduce eccesso di potere e violazione di legge atteso che la valutazione dell’inserimento nella aliquota destinata alla promozione si sarebbe esclusivamente basata sulla pendenza del procedimento disciplinare, originata, a sua volta, dalla sentenza di patteggiamento, obliterando la doverosa complessiva disamina del militare oggetto di valutazione.
5. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente che, anche sulla scorta dell’Ordinanza presidenziale istruttoria del 20 febbraio 2025, n° 29, ha depositato documenti e memorie instando per la reiezione del gravame.
6. In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato memorie e repliche.
7. La causa è stata, infine, discussa e quindi trattenuta in decisione all’udienza del 28 maggio 2025.
DIRITTO
1. In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità –e quindi la inutilizzabilità- delle memorie di replica depositate in giudizio dalle Amministrazioni costituite in giudizio (Ministero della Difesa, Capitaneria di Porto e Marina Militare) poiché tale deposito è avvenuto oltre le ore 12:00 del 7/5/2025 e quindi tardivamente rispetto all’obbligo di rispettare il termine dei 20 giorni liberi dall'udienza fissata per il 28 maggio 2025, così da risultare in violazione del combinato disposto degli artt. 73, c. 1, c.p.a. e 4, c. 4, disp. att. c.p.a. (conf. Consiglio di Stato, IV, nn. 8418 e 7977 del 2022; VI, nn. 9750 e 3348 del 2024, III, n. 3136 del 2018; TAR Sardegna, I, n. 308 del 2025).
Il Collegio è consapevole dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale che consente il deposito di memorie in scadenza fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito (su cui v. Cons. Stato, IV, n. 5849 del 2024; VI, n. 9278 del 2024). Nondimeno, come già evidenziato in numerosi recenti precedenti (cfr. tra i tanti, T.A.R. Sardegna, Sez. I, Sent., 12/05/2025, n. 426), ritiene più aderente a esigenze di garanzia del contraddittorio e di corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante richiamare –e condividere- l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “i termini ex art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (sicché la loro violazione conduce all'inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, che vanno considerati tamquam non essent ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2017, n. 1640; sez. IV, n. 1841 del 2021, p. 9.2., sul tema dell’ “ orario limite ” dell’ultimo giorno utile).
2. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente si duole della tardività dell’avvio dell’azione disciplinare, intrapresa in data primo giugno 2023 atteso che l’amministrazione sarebbe stata notiziata della pubblicazione della decisione della Cassazione penale dallo stesso ricorrente sin dal 9 febbraio 2023.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. Con l’atto di nomina dell’Ufficiale Inquirente, il Comandante logistico della Marina Militare dava atto di aver avuto formale conoscenza del provvedimento giudiziario in questione in data 8 maggio 2023 e raccomandava il rispetto delle tempistiche per l’effettuazione delle contestazioni d’addebito per come individuate nella “ Guida Tecnica ” di Persomil e comunque non oltre il 6 agosto 2023.
2.1.2. Non assume rilievo il fatto che parte ricorrente abbia trasmesso all’amministrazione una copia non ufficiale della sentenza, sprovvista financo delle sottoscrizioni, in data 9 febbraio 2023.
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “ il termine di avvio del procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l'amministrazione ha avuto a disposizione il testo integrale del provvedimento giurisdizionale come ufficialmente acquisito al protocollo dell'Ufficio competente.
(...) La conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, (...) e legalmente certa (...) dunque essa deve intervenire -in adesione alla modalità individuata dall'ordinamento per attribuire certezza legale ai provvedimenti giurisdizionali (e non solo: art. 2714 c.c.)- per mezzo di copia della sentenza conforme all'originale (Cons. Stato, sez. II, 16 agosto 2021 n. 5893).
La stessa irrevocabilità della sentenza deve risultare formalmente, non già da (pur oggettive) deduzioni dell'amministrazione o dell'incolpato, ma dalla sentenza medesima, posto che l'art. 27 reg. esec. c.p.p. prevede che "la cancelleria annota sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilità del provvedimento (…)" T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, Sent., 20/11/2023, n. 3431 e, in termini analoghi, (Cons. Stato, Sez. II, 16 agosto 2021, n. 5893; Cons. Stato, Sez. II, Sent., 05/09/2023, n. 8168).
2.1.3. Avuto riguardo ad una fattispecie in tutto analoga si è, altresì, avuto modo di precisare che “ l'articolo 1392, comma 3, del D.Lgs. n. 66 del 2010, laddove indica - quale dies a quo del termine per il radicamento e la definizione del procedimento disciplinare di stato - "la data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono", fa evidentemente riferimento a una conoscenza giuridicamente certa, che può derivare solo dall'acquisizione di copia conforme della sentenza, completa dell'attestazione di irrevocabilità; mentre la norma stessa non individua un termine entro il quale l'Amministrazione debba provvedere all'acquisizione documentale, oltretutto dipendente dai tempi necessari alle cancellerie degli uffici giudiziari per evadere le richieste" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 ottobre 2019, n. 6562 e 17 luglio 2018, n. 4349; T.A.R. Veneto, sez. II, 16 agosto 2021, n. 5893).
È altresì la "guida tecnica - procedure disciplinari" emessa dal Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, allegata in atti, a specificare che "a conclusione del procedimento penale, il Comandante di Corpo (salvo quanto previsto da disposizioni interne di Forza Armata) acquisisce copia della sentenza munita del visto di conformità all'originale e dell'annotazione del passaggio in giudicato o di altro provvedimento conclusivo del procedimento (capitolo II- paragrafo b- Edizione dell'ottobre 2014)" ed è solo a seguito di tale formale e precisa acquisizione che il procedimento disciplinare può prendere legittimamente avvio.
Erra, pertanto, il ricorrente nel ritenere che il momento di avvio del procedimento disciplinare a suo carico sia rinvenibile nel dies a quo in cui l'Amministrazione abbia ricevuto, a mezzo di lettera raccomandata trasmessa dal -OMISSIS- stesso, copia della sentenza penale di applicazione della pena che lo vedeva coinvolto.
Invero, la data del (...), qualificata dal ricorrente come momento di avvio del procedimento disciplinare a suo carico, è del tutto priva di alcun significato formale, tenuto conto del fatto che la sentenza trasmessa non era munita di alcuna attestazione formale di irrevocabilità.
Pertanto, l'Amministrazione ha avuto piena contezza della sentenza penale di condanna a carico del -OMISSIS- solo successivamente, in data (....), notificando l'atto di avvio del procedimento al ricorrente in data (....), quindi in piena conformità con il richiamato art. 1392, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, secondo cui "il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione " (T.A.R. Veneto, Sez. I, Sent., 17/06/2022, n. 1044, passata in giudicato, a quanto consta).
Peraltro, all’atto dell’acquisizione della copia non ufficiale trasmessa dal ricorrente e del suo inoltro all’Ufficio consulenza legale del Comando marittimo Ovest veniva precisato che “ Lo stesso Sottufficiale, attesa la peculiarità delle vicende storiche e processuali, fa riserva di valutare l’opportunità di presentare ricorso straordinario, ex art. 625 bis c.p.p., il cui termine consentito è di 6 mesi dalla data del deposito della sentenza”.
Nella stessa nota di trasmissione della sentenza della Corte di Cassazione parte ricorrente evidenzia che “ sono stato messo a conoscenza della possibilità di ricorrere presso la medesima Corte per far valere un vizio formale, consistente nel fatto che il mio legale, al momento del patteggiamento, non era stato informato delle determinazioni sul rito. Vi sarebbero quindi probabilità elevatissime di annullare la sentenza per avere la possibilità di ricominciare il processo dal momento iniziale. Una tale ipotesi porterebbe quasi sicuramente alla prescrizione del reato e potrei vantare a questo punto la mia completa estraneità ai fatti ”.
Appare evidente, pertanto, come -alla luce del sopra descritto contesto- fosse doveroso da parte dell’Amministrazione procedere con l’avvio del procedimento disciplinare solo all’esito della formale acquisizione, intervenuta in data 8 maggio 2023, da parte dell’Ufficio a ciò deputato, della copia conforme della sentenza sopra richiamata.
Ne discende, pertanto, la piena tempestività dell’avvio del procedimento disciplinare.
3. Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente si duole dell’asserito illegittimo utilizzo della sentenza di patteggiamento ai fini dell’accertamento del fatto, atteso che questa si sarebbe completamente appiattita sul decisum giurisdizionale, astenendosi dall’estrinsecare alcuna motivazione a supporto del provvedimento disciplinare irrogato.
3.1. Anche tale motivo è infondato.
3.1.1. Osserva in primo luogo il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal Giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzione ed il travisamento (ex multis, Consiglio Stato Sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4232; Consiglio di Stato Sez. III, 10 febbraio 2014, n. 630; T.A.R. Sardegna, I, nn. 452 del 2025 e 761 del 2024; T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, Sent., 09/05/2025, n. 8985).
3.1.2. Nel caso di specie, all’esito dell’articolato procedimento disciplinare, è stata disposta la sospensione disciplinare per tre mesi dall’impiego sulla base dell’apprezzamento dei fatti contestati al militare nel corso del procedimento penale avviato nei suoi confronti e conclusosi con l’applicazione della pena concordata tra le parti.
Nel provvedimento disciplinare si dà pienamente conto del fatto che il Militare ha tenuto un atteggiamento collaborativo durante l’inchiesta avviata a suo carico e del pregresso rendimento in servizio, contraddistinto da tre elogi e dall’assenza di altri precedenti disciplinari e si valuta con attenzione l’esigenza di rispettare i principi di gradualità e proporzionalità.
Con precipuo riguardo ai profili motivazionali i fatti addebitati al Militare sono rivalutati avuto riguardo al loro dispiegarsi e alla loro incidenza sui “ doveri inerenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità, nonché con il contegno esemplare che ogni Militare deve tenere in qualsiasi circostanza a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione cui appartiene .”
Peraltro, in disparte il richiamo all’operatività del disposto di cui agli articoli 445, comma 1 bis e 653, comma 1 bis del Codice di Procedura Penale, si evidenzia come la responsabilità in merito ai fatti contestati fosse stata ammessa dallo stesso Sottufficiale in sede di interrogatorio reso al Pubblico Ministero.
3.1.3. Sulla scorta di quanto sopra, appare evidente come il provvedimento disciplinare non si sia tradotto nell’automatico e acritico recepimento della Sentenza n. 174/21 del 22 marzo 2021, resa dal Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di -OMISSIS- ma abbia, doverosamente, apprezzato i contorni fattuali ai fini del vaglio disciplinare della condotta in esame.
Pertanto, se è vero che nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 445, co. 1 bis c.p.p., introdotto art. 25, co. 1, lett. b) d. Lgs. n. 150/2022, che dispone che “ la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, (...) non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi (....) disciplinari ” e che tale decreto legislativo, cui è stata riconosciuta natura meramente processuale con assoggettamento al principio generale della regola vigente al tempo dello svolgimento del modulo processuale sul quale si ripercuote e nel quale si inserisce (cfr. Cassazione, SS.UU., sentenza n. 6548 del 12 marzo 2025) è entrato in vigore il 30/12/2022, e dunque prima dell’avvio del procedimento disciplinare, è indubbio che tale provvedimento disciplinare sia comunque sorretto dall’autonomo apprezzamento condotto dall’Autorità militare nel corso del procedimento disciplinare.
3.1.4. Ciò emerge dall’analisi della relazione finale redatta dall’Ufficiale Inquirente, sulla cui base è stato poi reso il parere da parte del Comandante Logistico della Marina Militare ed è stato emanato lo stesso gravato provvedimento finale.
In esso si dà atto del fatto che nell’ambito del procedimento disciplinare, in fase di audizione, gli addebiti contestati alla parte ricorrente, con precipuo riferimento all’irregolare rilascio dei c.d. bollini blu, siano stati ammessi dall’odierno ricorrente.
Tale circostanza, quindi, formalmente acquisita durante il procedimento disciplinare -e non contestata- era senz’altro idonea a sostenere la sanzione irrogata alla luce del suo chiaro contenuto confessorio.
Inoltre, le stesse mancanze sono state riconosciute dal medesimo ricorrente anche nel corso del procedimento penale, in sede di interrogatorio del P.M e tale circostanza è stata richiamata nella parte motiva del provvedimento disciplinare irrogato.
3.1.5. Pertanto, anche in una dimensione meramente formale, il provvedimento gravato risulta immune dalle censure riportate, atteggiandosi il gravato provvedimento quale atto plurimotivato con la conseguenza che " quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di autonomi motivi, la legittimità di uno solo di essi è sufficiente a sorreggerlo, mentre l'eventuale illegittimità di uno solo o più degli altri motivi non basta a determinarne l'illegittimità " (giurisprudenza pacifica: v., da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 16/08/2024, n.7157).
Trattandosi, infatti, di atto palesemente plurimotivato, o a motivazione plurima, ovverosia fondato su una pluralità di ragioni tutte indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di esse rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento. In particolare " la giurisprudenza ha al riguardo avuto modo di affermare che, in presenza di simili provvedimenti, è sufficiente il riscontro della legittimità di una soltanto delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale e dunque per condurre al rigetto dell'intero ricorso. Ciò in considerazione del fatto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle altre ragioni poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe essere annullato in quanto comunque sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice la cui legittimità è stata appena confermata (Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2021, n. 6115). Il giudice ove ritenga infondate le censure indirizzate nei confronti di uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo di per sé a sostenerne e a comprovarne la legittimità, ha potestà di respingere il ricorso sulla sola scorta di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte nei confronti degli altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono stati articolati, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. II, sentenze 17 agosto 2022, n. 7157 e 16 giugno 2022, n. 4939; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenze 3 gennaio 2023, n. 104 e 24 gennaio 2022, n. 436; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 5 dicembre 2022, n. 10643; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze 26 ottobre 2022, n. 9128, 25 ottobre 2022, n.9067 e 17 febbraio 2022, n. 1200; Cons. Stato, Sez. II, Sent., 24/07/2023, n. 7197; TAR Sardegna, I, n. 480 del 2025).
3.2. Conclusivamente, per le ragioni sopra rassegnate, il ricorso introduttivo si rivela infondato e meritevole di reiezione.
4. Parte ricorrente ha, inoltre, proposto motivi aggiunti gravando i provvedimenti concernenti la rilevata inidoneità all’avanzamento al grado superiore con riferimento alle aliquote del 31 dicembre 2020 e 2021.
4.1. In via preliminare va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’amministrazione atteso che per le controversie riguardanti pubblici dipendenti e rientranti nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo -qual è quella oggetto del presente giudizio- è inderogabilmente competente il Tribunale Amministrativo Regionale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio in forza dell'art. 13, comma 2, del c.p.a (" per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio "). In merito all'interpretazione di tale disposizione, la giurisprudenza ha chiarito che la " sede di servizio richiamata dalla disposizione normativa sopra citata è quella presso cui il dipendente presta servizio al momento di proposizione della domanda giudiziale (in tal senso cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 febbraio 2015, n. 647) " (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 30.08.2021, n. 6070), a differenza della previgente disciplina contenuta all'art. 3, comma 2, della L. n. 1034 del 1971 che faceva riferimento alla sede di servizio " alla data di emissione dell'atto ". In altri termini, la sede di servizio rilevante ai fini dell'individuazione della competenza territoriale è da intendersi come quella di formale assegnazione, presso cui il dipendente è incardinato sulla base di un rapporto di servizio giuridicamente esistente.
A seguito dei fatti accaduti aventi rilevanza penale, parte ricorrente nel 2020 è stato trasferito d’ufficio presso la Capitaneria di Porto di Cagliari e ciò vale a radicare la competenza territoriale del Tribunale adito.
4.2. Avuto riguardo agli atti gravati con i motivi aggiunti, evidenzia, inoltre, il Collegio che il procedimento di avanzamento di carriera dà vita ad una serie di atti individuali con i quali il singolo militare è oggetto di valutazione. Non si tratta di un atto unitario destinato a produrre effetti unitari per i suoi destinatari. Si tratta in sostanza di un procedimento destinato a produrre atti plurimi che, per ragioni organizzative e di parità di trattamento, vengono emessi contestualmente, mantenendo però l'autonomia dei contenuti e degli effetti nei confronti di tutti i militari sottoposti. Ne consegue che la competenza a conoscere di uno dei suddetti atti appartiene al foro del pubblico dipendente, che è quello della sede di servizio, (....) al momento della proposizione del ricorso (cfr. Tar Veneto, I ord. 28/06/2019 n. 786; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, Sent., 01/08/2022, n. 1868.)
4.3. Precisato quanto sopra, evidenzia il Collegio come i motivi aggiunti si rivelino inammissibili oltre che infondati.
4.3.1. Osserva il Collegio che i motivi aggiunti sono rivolti all’impugnativa di atti che si collocano a valle di un distinto procedimento amministrativo (concernente gli avanzamenti di ruolo e dunque la performance del Militare) che non presenta alcun rapporto di presupposizione logico-giuridica con il procedimento disciplinare atteso che il vaglio operato dalla Commissione di valutazione prende in considerazione una pluralità di elementi che, ovviamente, non si esauriscono nella presa d’atto dell’esistenza di fatti disciplinarmente rilevanti.
Nel caso all’esame del Collegio emerge, pertanto, l'assenza di un collegamento biunivoco tra l'anzidetta impugnativa (per la parte riferita alle doglianze in considerazione) e l'oggetto originario del petitum giudiziale che possa indurre a ravvisare, da un lato, l'esistenza di un rapporto tra i gravati atti qualificabile in termini di connessione procedimentale o funzionale, dall'altro la ricorrenza di una comunanza dei dedotti profili di vizio in relazione alle censure proposte avverso i suddetti atti; per l'effetto, non si rinvengono nel caso in esame le condizioni per l'ammissibilità del cumulo di ricorsi sul piano oggettivo (sul punto, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 5 settembre 2023, n. 8181, in specie punto 10.6).
Le coordinate in materia di ricorso cumulativo sono state poste infatti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27 aprile 2015, che ha ritenuto necessaria una stretta connessione procedimentale o funzionale da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie, non solo al fine di ovviare al conseguente aggravio dei tempi del processo, ma anche allo scopo di scongiurare l'abuso dello strumento processuale volto ad eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato;
E’ dunque necessario che i distinti provvedimenti impugnati con il ricorso cumulativo siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e che vengano dedotti motivi di illegittimità identici, per cui la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. II, 25 luglio 2022, n. 6544 T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV ter, Sent., 25/11/2024, n. 20962).
4.4. I motivi aggiunti risultano comunque infondati nel merito.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la commissione d'avanzamento abbia operato nel pieno rispetto delle previsioni di legge, avendo proceduto alla valutazione del profilo di carriera del militare valutandole nella loro interezza.
Il giudizio espresso dalla commissione di avanzamento sull'idoneità dello scrutinato ad adempiere le funzioni del grado superiore costituisce esercizio di amplissima discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo se viziato ictu oculi da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, ovvero se la relativa motivazione sia assente o insufficiente. La motivazione del giudizio di inidoneità non necessariamente deve essere analitica e approfondita, essendo sufficiente che essa risulti ancorata alle risultanze dei precedenti di carriera emergenti dalla documentazione personale dell'interessato (TAR Sardegna, I, sentenze nn. 1010 e 434 del 2023 e, ivi, richiami giurisprudenziali ulteriori; Consiglio di Stato, sez. IV, 15/06/2016, n.2639). Inoltre, sempre ai fini dell'avanzamento, il valutando non solo deve avere ben assolto le funzioni del grado rivestito, ma deve anche possedere i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura per ben esercitare le funzioni del grado cui aspira.
La commissione di valutazione, invero, è chiamata ad effettuare, in ordine alla procedura di avanzamento, una valutazione omnicomprensiva della personalità del militare e delle caratteristiche peculiari possedute, sotto i profili delle qualità intellettuali, professionali, fisiche, morali e di carattere, nonché dell'attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore, ed il suo giudizio, per pacifica giurisprudenza, è la risultante di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti del militare.
La giurisprudenza ha anche di recente ribadito che “ il provvedimento di non idoneità presuppone un giudizio complessivo sull'attività del dipendente, che riguarda le condotte tenute oltre che l'attività svolta e, quindi, è consentito alla Commissione valutare la situazione complessiva riferita al periodo di servizio considerato, con un giudizio storico, che può riguardare ogni fatto pregresso attinente al servizio prestato nel grado di provenienza, che si collochi in un momento anteriore alla valutazione, nonché il comportamento tenuto dall'interessato in tale periodo sia in servizio che fuori(…)(CDS n.6924/2010).” T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, Sent., 01/08/2022, n. 1868
4.4.1. Nel caso di specie, l’Organismo di valutazione dà atto di aver proceduto ad un “ apprezzamento globale, volto ad accertare se il sottufficiale abbia assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulti complessivamente in possesso dei requisiti generali atti a dimostrare la piena attitudine all’esercizio del grado superiore. ”
4.4.2. Appare evidente come, peraltro, la vicenda penale che ha interessato parte ricorrente ben potesse rivestire una particolare incidenza nell’ambito di tale processo valutativo atteso che ai fini dell’avanzamento di grado è legittimo attendersi il raggiungimento di un livello prestazionale, comportamentale, di rendimento e di risultato adeguato al grado e al ruolo che si ambisce a rivestire oltre alla dimostrazione del possesso di qualità morali, di carattere e professionali che possano essere anche d'esempio ai sottoposti (T.A.R. Friuli – Venezia Giulia, Sent., 04/03/2025, n. 69).
4.4.3. Nell’ambito di tale apprezzamento, non appare irragionevole -sia avuto riguardo alla gravità dei fatti addebitati che al non rilevante lasso temporale intercorso tra tale vicenda (2019) e il periodo preso in considerazione per l’avanzamento (2020 e 2021), il riferimento operato dalla Commissione che ha evidenziato che “ il profilo professionale del prefato militare risulta ancora fortemente adombrato da una condotta non esemplare tenuta nel grado rivestito -in ordine alla quale la responsabilità è stata acclarata e censurata sia penalmente che disciplinarmente- in violazione dei valori posti a fondamento del giuramento prestato ”.
In conclusione, appare adeguatamente motivato e dunque non censurabile l’operato dell’amministrazione che, nel fare uso dell’ampia discrezionalità di cui è fornita in tale ambito, ha ritenuto tale aspetto assorbente rispetto ai positivi precedenti di carriera posseduti del ricorrente.
5. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, il ricorso proposto si rivela infondato e, come tale, meritevole di reiezione, mentre i motivi aggiunti si rivelano inammissibili e comunque infondati.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando respinge il ricorso introduttivo, siccome infondato e dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio da liquidarsi a favore dell’amministrazione nella misura di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) oltre accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.