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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/03/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, all'esito dell'udienza del
13.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9758/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Napoli Valeria Mariangela;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/10/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere la pensione di invalidità civile o, in subordine, l'assegno di invalidità oltre allo status di portatrice di handicap in situazione di gravità.
Si è costituito in giudizio l' deducendo profili di inammissibilità dell'opposizione per la CP_1
genericità dei motivi di contestazione avverso la relazione redatta dal CTU nominato nella prima fase e contestando comunque la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
L'udienza del 13.3.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
1 2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase, esaminata la documentazione prodotta in atti ed sottoposta a visita la ricorrente, aveva concluso il suo giudizio trovando la parte affetta da
“nefrectomia destra con rene superstite integro;
nevrosi ipocondriaca con modesta componente ansioso-depressiva; ipoacusia neurosensoriale bilaterale grave con perdite in dB di 275 a destra e di 250 a sinistra” e ritenendo che pertanto ella presentasse un quadro patologico tale da riconoscere un maggior grado di invalidità rispetto a quanto accertato dalla Commissione medica competente
(66% in luogo del 46% riconosciuto dalla CME), negando tuttavia la sussistenza dei requisiti sanitari oggetto di domanda. A tale conclusione il consulente è giunto prendendo in considerazione le certificazioni mediche depositate in atti e indicando puntualmente i codici di invalidità previsti per ciascuna patologia e quelli specificamente riconosciuti in capo a parte ricorrente.
A fronte di tali risultanze, l'opponente ha lamentato che il CTU avrebbe espresso un giudizio difforme dalle effettive condizioni di salute e che non avrebbe valutato correttamente il complesso patologico da cui è affetta, con le seguenti argomentazioni: “le conclusioni peritali presentano elementi di insufficienza sotto il profilo della motivazione nonché elementi di contraddittorietà ed incongruità rispetto al quadro clinico del ricorrente.
2 Infatti dalla lettura della relazione non è dato comprendere quale processo logico deduttivo abbia seguito il CTU. D'altra parte l'insufficienza della motivazione non ha permesso di controllare
l'iter logico del giudizio del CTU per concludere con l'esclusione di un grado di invalidità che consentisse il raggiungimento dei benefici richiesti nei confronti di un soggetto che, invece, presenta condizioni patologiche di tale gravità da determinare un complesso invalidante che non lascia dubbio alcuno per usufruire del beneficio della pensione di invalidità ovvero in subordine per l'assegno di invalidità e per i benefici collegati alla Legge 104/92 art. 3 comma 3.
In particolare, il CTU ha sottostimato la grave patologia psichiatrica, che si compendia in
“Nevrosi ipocondriaca con marcata componente ansiosa e depressione del tono dell'umore in trattamento farmacologico continuo” come si evince dal certificato storico rilasciato presso il DSM dell' ” (cfr. ricorso in opposizione). Parte_2
Tanto premesso, reputa il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, risolvendosi le deduzioni dell'opponente nella manifestazione di un mero dissenso rispetto agli esiti cui è giunto il
CTU nominato, i quali non appaiono inficiati da lacune o errori diagnostici rilevabili.
L'opponente, nel ricorso introduttivo della fase di opposizione, ha manifestato un giudizio di non condivisione delle conclusioni del CTU, limitandosi a prospettare un avviso diverso. Non ha lamentato alcuna specifica carenza diagnostica e non ha denunciato affermazioni illogiche o scientificamente errate. Non ha lamentato l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Dolendosi della riduttiva valutazione compiuta, ha prospettato una valutazione difforme da quella formulata dal CTU, sostenendo il modo generico che il CTU non avrebbe valutato la concreta condizione di fatto e lo stato di salute della ricorrente. Né può trovare accoglimento la censura afferente alla mancata considerazione del certificato medico del
DSM attestante lo stato psichico della ricorrente, il quale è stato valutato dal consulente nella relazione e, comunque, attesta una condizione patologica in linea con le valutazioni compiute nella relazione di consulenza, dal momento che è ivi certificato una “marcata componente ansiosa” e una
“depressione del tono dell'umore”, quest'ultima non marcata, che appare compatibile, anche tenuto conto della visita obiettiva compiuta, con la diagnosi di “nevrosi ipocondriaca con modesta componente ansioso depressiva” cui il consulente ha attribuito una percentuale di invalidità del 15%, ossia un valore medio tra i valori fissi previsti in rapporto ai codici 2204 e 2205.
Alla luce delle superiori considerazioni, i rilievi formulati con il ricorso introduttivo di questo giudizio di opposizione non appaiono idonei ad inficiare le conclusioni cui è giunto il CTU il quale, prendendo in considerazione la documentazione prodotta e valutando le patologie di cui la ricorrente
è affetta, ha escluso la sussistenza die requisiti sanitari oggetto di domanda.
3 Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno condivise e richiamate siccome prive di vizi logico- giuridici e improntate a rigore scientifico.
Né l'opponente ha prodotto ulteriore documentazione idonea a dar conto di eventuali più gravi condizioni (rispetto a quelle verificate nella prima fase) nelle quali verserebbe e idonee a giustificare un accertamento più favorevole.
Per quanto sopra, dunque, appare superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e la nomina di un nuovo consulente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato.
4. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c.. Per tali ragioni le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
4531/2024 R.G.
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' in entrambe le fasi. CP_1
Pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto di pari CP_1
data.
Catania, 15/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, all'esito dell'udienza del
13.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9758/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Napoli Valeria Mariangela;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/10/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere la pensione di invalidità civile o, in subordine, l'assegno di invalidità oltre allo status di portatrice di handicap in situazione di gravità.
Si è costituito in giudizio l' deducendo profili di inammissibilità dell'opposizione per la CP_1
genericità dei motivi di contestazione avverso la relazione redatta dal CTU nominato nella prima fase e contestando comunque la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
L'udienza del 13.3.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
1 2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase, esaminata la documentazione prodotta in atti ed sottoposta a visita la ricorrente, aveva concluso il suo giudizio trovando la parte affetta da
“nefrectomia destra con rene superstite integro;
nevrosi ipocondriaca con modesta componente ansioso-depressiva; ipoacusia neurosensoriale bilaterale grave con perdite in dB di 275 a destra e di 250 a sinistra” e ritenendo che pertanto ella presentasse un quadro patologico tale da riconoscere un maggior grado di invalidità rispetto a quanto accertato dalla Commissione medica competente
(66% in luogo del 46% riconosciuto dalla CME), negando tuttavia la sussistenza dei requisiti sanitari oggetto di domanda. A tale conclusione il consulente è giunto prendendo in considerazione le certificazioni mediche depositate in atti e indicando puntualmente i codici di invalidità previsti per ciascuna patologia e quelli specificamente riconosciuti in capo a parte ricorrente.
A fronte di tali risultanze, l'opponente ha lamentato che il CTU avrebbe espresso un giudizio difforme dalle effettive condizioni di salute e che non avrebbe valutato correttamente il complesso patologico da cui è affetta, con le seguenti argomentazioni: “le conclusioni peritali presentano elementi di insufficienza sotto il profilo della motivazione nonché elementi di contraddittorietà ed incongruità rispetto al quadro clinico del ricorrente.
2 Infatti dalla lettura della relazione non è dato comprendere quale processo logico deduttivo abbia seguito il CTU. D'altra parte l'insufficienza della motivazione non ha permesso di controllare
l'iter logico del giudizio del CTU per concludere con l'esclusione di un grado di invalidità che consentisse il raggiungimento dei benefici richiesti nei confronti di un soggetto che, invece, presenta condizioni patologiche di tale gravità da determinare un complesso invalidante che non lascia dubbio alcuno per usufruire del beneficio della pensione di invalidità ovvero in subordine per l'assegno di invalidità e per i benefici collegati alla Legge 104/92 art. 3 comma 3.
In particolare, il CTU ha sottostimato la grave patologia psichiatrica, che si compendia in
“Nevrosi ipocondriaca con marcata componente ansiosa e depressione del tono dell'umore in trattamento farmacologico continuo” come si evince dal certificato storico rilasciato presso il DSM dell' ” (cfr. ricorso in opposizione). Parte_2
Tanto premesso, reputa il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, risolvendosi le deduzioni dell'opponente nella manifestazione di un mero dissenso rispetto agli esiti cui è giunto il
CTU nominato, i quali non appaiono inficiati da lacune o errori diagnostici rilevabili.
L'opponente, nel ricorso introduttivo della fase di opposizione, ha manifestato un giudizio di non condivisione delle conclusioni del CTU, limitandosi a prospettare un avviso diverso. Non ha lamentato alcuna specifica carenza diagnostica e non ha denunciato affermazioni illogiche o scientificamente errate. Non ha lamentato l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Dolendosi della riduttiva valutazione compiuta, ha prospettato una valutazione difforme da quella formulata dal CTU, sostenendo il modo generico che il CTU non avrebbe valutato la concreta condizione di fatto e lo stato di salute della ricorrente. Né può trovare accoglimento la censura afferente alla mancata considerazione del certificato medico del
DSM attestante lo stato psichico della ricorrente, il quale è stato valutato dal consulente nella relazione e, comunque, attesta una condizione patologica in linea con le valutazioni compiute nella relazione di consulenza, dal momento che è ivi certificato una “marcata componente ansiosa” e una
“depressione del tono dell'umore”, quest'ultima non marcata, che appare compatibile, anche tenuto conto della visita obiettiva compiuta, con la diagnosi di “nevrosi ipocondriaca con modesta componente ansioso depressiva” cui il consulente ha attribuito una percentuale di invalidità del 15%, ossia un valore medio tra i valori fissi previsti in rapporto ai codici 2204 e 2205.
Alla luce delle superiori considerazioni, i rilievi formulati con il ricorso introduttivo di questo giudizio di opposizione non appaiono idonei ad inficiare le conclusioni cui è giunto il CTU il quale, prendendo in considerazione la documentazione prodotta e valutando le patologie di cui la ricorrente
è affetta, ha escluso la sussistenza die requisiti sanitari oggetto di domanda.
3 Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno condivise e richiamate siccome prive di vizi logico- giuridici e improntate a rigore scientifico.
Né l'opponente ha prodotto ulteriore documentazione idonea a dar conto di eventuali più gravi condizioni (rispetto a quelle verificate nella prima fase) nelle quali verserebbe e idonee a giustificare un accertamento più favorevole.
Per quanto sopra, dunque, appare superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e la nomina di un nuovo consulente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato.
4. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c.. Per tali ragioni le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
4531/2024 R.G.
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' in entrambe le fasi. CP_1
Pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto di pari CP_1
data.
Catania, 15/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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