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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11885/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 11885/2023 promossa da
e rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall' avv. Parte_1 Parte_2
Domenico Di Ciommo
Opponenti
e
e per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_1 [...]
appresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Logrieco Controparte_2
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.11.2024 che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e con atto depositato il 24.10.2023, hanno proposto, Parte_1 Parte_2
congiuntamente, opposizione al precetto che li intimava di pagare entro dieci giorni ed in favore della
, nella qualità di procuratrice speciale di la complessiva somma Controparte_2 CP_1 di € 115.400,50, dovuta in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato il 03.12.2007 e per il quale prestava garanzia ipotecaria fino all'importo di €297.000,00 sull'unità immobiliare, Parte_2
meglio identificata in atti, sita nel Comune di Lavello.
Segnatamente hanno eccepito 1) carenza di legittimazione attiva in capo ad e di CP_1
conseguenza in capo alla mandataria;
2) illegittimità ed indeterminatezza del tasso di interesse e delle rate di ammortamento calcolate nel contratto;
hanno, dunque, concluso per la declaratoria di inefficacia del precetto.
2. Con comparsa depositata il 22.12.2023 si è costituita e per essa quale mandataria la CP_1
eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito Controparte_2
ai sensi degli artt. 27 e 408 comma 3 c.p.c. in favore del Tribunale di Potenza nel cui circondario
(Lavello) si trovano i beni oggetto di esecuzione. Nel merito ha contestato le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
3. Nelle more del giudizio, parte opposta ha agito esecutivamente contro il terzo datore d'ipoteca notificandogli atto di pignoramento immobiliare. Gli odierni opponenti hanno, Parte_2 quindi, proposto, in via cautelare, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concessa con ordinanza del 20.02.2024.
4. Con memorie 171 ter c.p.c. gli opponenti hanno contestato l'eccezione preliminare, richiamando l'art. 16 del contratto di mutuo con il quale è stato previsto che “- Per l'esecuzione del presente atto e per ogni effetto di legge […] Foro competente per qualsiasi controversia, sarà esclusivamente quello di Bari;
[…]”. Hanno, inoltre, evidenziato come l'elezione di domicilio della creditrice opposta abbia radicato la competenza territoriale della presente controversia presso il
Tribunale di Bari, spettando solo al debitore sollevare eventualmente l'eccezione di incompetenza.
5. Con ordinanza del 6.07.2024 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.
6. Le parti hanno depositato note conclusive, riportandosi alle proprie difese.
7. La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 17.11.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come è noto, l'art. 480 c.p.c., nell'individuare il contenuto minimo dell'atto di precetto, stabilisce, al comma 3, che “Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui
è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.
La norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 27 c.p.c. (che attribuisce al giudice del luogo dell'esecuzione forzata – a sua volta individuabile alla stregua delle regole dettate dagli artt. 26 e 26- bis c.p.c. – la competenza per le cause di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., fatto salvo quanto previsto proprio dall'art. 480, comma 3, c.p.c.), rappresenta un espediente volto a consentire l'individuazione del giudice avanti al quale proporre l'opposizione a precetto pre-esecutiva.
L'individuazione della competenza per territorio in sede di opposizione preventiva all'esecuzione
è condizionata, dunque, dalla dichiarazione del creditore intimante.
In particolare, in caso di mancata osservanza della norma (art. 480 co. 3 c.p.c.) si possono determinare due effetti:
1) in assenza di dichiarazione di residenza e di elezione di domicilio, il precetto resta valido, con riguardo agli effetti sostanziali dell'intimazione, consentendo, tuttavia, al debitore di proporre opposizione innanzi al giudice del luogo in cui è avvenuta la notificazione del precetto;
2) in presenza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio anomala, perché effettuata con riguardo a luogo in cui non può radicarsi l'esecuzione (tenuto conto di quanto stabilito dagli artt.
26 e 26-bisp.c.), ossia in modo difforme dal modello legale prescritto dall'art. 480, comma 3, c.p.c., il debitore potrà (ancora una volta) proporre l'opposizione davanti al giudice del luogo di notificazione del precetto, ma dovrà notificare l'atto introduttivo nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
In mancanza di contestazione del debitore sulla dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio inefficace e qualora egli faccia addirittura implicitamente propria la dichiarazione del creditore, proponendo l'opposizione davanti al giudice individuato in base alla stessa, si produrranno tutti gli effetti riconnessi alla dichiarazione. A sua volta il creditore non può contestare la competenza se è stata determinata sulla scorta della sua stessa dichiarazione fatta propria dal debitore opponente.
Pertanto, qualora il debitore abbia scelto di non contestare l'irregolarità della dichiarazione effettuata dal creditore e abbia instaurato l'opposizione dinanzi al tribunale del circondario in cui si trova il Comune relativo all'elezione di domicilio effettuata dal creditore, la competenza rimane lì radicata, pur potendo non essere coincidente con quella sussistente al momento del pignoramento.
2. Tanto premesso si osserva che nel caso di specie si è verificata una ipotesi peculiare per cui i debitori precettati, pur non contestando la dichiarazione irregolare effettuata dal creditore, anziché scegliere il Tribunale del luogo in cui è stato notificato il precetto, hanno instaurato il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari che non ha effettivamente alcun collegamento né con i beni oggetto di esecuzione e neppure con l'elezione di domicilio effettuata dal creditore. Non può, dunque, ritenersi applicabile la giurisprudenza richiamata dagli opponenti, dettata nella diversa ipotesi in cui il debitore abbia fatto propria la dichiarazione anomala del creditore e, senza contestarla, abbia scelto di proporre l'opposizione dinanzi al giudice corrispondente. Nel caso di specie gli opponenti hanno instaurato il giudizio dinanzi ad un Tribunale privo di qualsiasi criterio di collegamento, neppure aderendo alla dichiarazione effettuata dal creditore (per cui la competenza sarebbe stata radicata dinanzi al Tribunale di Trani).
Pertanto, attesa l'inefficacia della dichiarazione e la mancata adesione del debitore, si ritiene che la stessa dichiarazione non possa produrre i suoi effetti ai fini della determinazione della competenza e quest'ultima va determinata in relazione al luogo di notifica del precetto stesso ai sensi del combinato disposto artt. 27 e 480 comma 3 c.p.c.
Irrilevante è, peraltro, l'eccezione di parte opponente in merito al foro competente individuato pattiziamente in sede di stipula del contratto di mutuo, non influendo sulla competenza del giudice dell'esecuzione, in quanto inderogabile.
3. In definitiva, dev'essere accolta l'eccezione sollevata da parte opposta e dichiarata l'incompetenza territoriale del tribunale adito in favore del Tribunale di Potenza.
4. Poiché con la dichiarazione di incompetenza il giudice chiude il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (Cass. 22541/2006).
5. Le spese di lite, liquidate negli importi minimi per la modesta attività processuale svolta, sono poste a carico degli opponenti che hanno proposto l'opposizione dinanzi a giudice incompetente
(scaglione di riferimento da 52.001 a 260.000, fasi studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Potenza.
- fissa per la riassunzione del giudizio il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
- condanna e al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
nella qualità di procuratrice speciale di liquidate in € 4.217,00, oltre Controparte_2 CP_1
rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari l'11.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 11885/2023 promossa da
e rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall' avv. Parte_1 Parte_2
Domenico Di Ciommo
Opponenti
e
e per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_1 [...]
appresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Logrieco Controparte_2
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.11.2024 che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e con atto depositato il 24.10.2023, hanno proposto, Parte_1 Parte_2
congiuntamente, opposizione al precetto che li intimava di pagare entro dieci giorni ed in favore della
, nella qualità di procuratrice speciale di la complessiva somma Controparte_2 CP_1 di € 115.400,50, dovuta in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato il 03.12.2007 e per il quale prestava garanzia ipotecaria fino all'importo di €297.000,00 sull'unità immobiliare, Parte_2
meglio identificata in atti, sita nel Comune di Lavello.
Segnatamente hanno eccepito 1) carenza di legittimazione attiva in capo ad e di CP_1
conseguenza in capo alla mandataria;
2) illegittimità ed indeterminatezza del tasso di interesse e delle rate di ammortamento calcolate nel contratto;
hanno, dunque, concluso per la declaratoria di inefficacia del precetto.
2. Con comparsa depositata il 22.12.2023 si è costituita e per essa quale mandataria la CP_1
eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito Controparte_2
ai sensi degli artt. 27 e 408 comma 3 c.p.c. in favore del Tribunale di Potenza nel cui circondario
(Lavello) si trovano i beni oggetto di esecuzione. Nel merito ha contestato le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
3. Nelle more del giudizio, parte opposta ha agito esecutivamente contro il terzo datore d'ipoteca notificandogli atto di pignoramento immobiliare. Gli odierni opponenti hanno, Parte_2 quindi, proposto, in via cautelare, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concessa con ordinanza del 20.02.2024.
4. Con memorie 171 ter c.p.c. gli opponenti hanno contestato l'eccezione preliminare, richiamando l'art. 16 del contratto di mutuo con il quale è stato previsto che “- Per l'esecuzione del presente atto e per ogni effetto di legge […] Foro competente per qualsiasi controversia, sarà esclusivamente quello di Bari;
[…]”. Hanno, inoltre, evidenziato come l'elezione di domicilio della creditrice opposta abbia radicato la competenza territoriale della presente controversia presso il
Tribunale di Bari, spettando solo al debitore sollevare eventualmente l'eccezione di incompetenza.
5. Con ordinanza del 6.07.2024 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.
6. Le parti hanno depositato note conclusive, riportandosi alle proprie difese.
7. La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 17.11.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come è noto, l'art. 480 c.p.c., nell'individuare il contenuto minimo dell'atto di precetto, stabilisce, al comma 3, che “Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui
è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.
La norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 27 c.p.c. (che attribuisce al giudice del luogo dell'esecuzione forzata – a sua volta individuabile alla stregua delle regole dettate dagli artt. 26 e 26- bis c.p.c. – la competenza per le cause di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., fatto salvo quanto previsto proprio dall'art. 480, comma 3, c.p.c.), rappresenta un espediente volto a consentire l'individuazione del giudice avanti al quale proporre l'opposizione a precetto pre-esecutiva.
L'individuazione della competenza per territorio in sede di opposizione preventiva all'esecuzione
è condizionata, dunque, dalla dichiarazione del creditore intimante.
In particolare, in caso di mancata osservanza della norma (art. 480 co. 3 c.p.c.) si possono determinare due effetti:
1) in assenza di dichiarazione di residenza e di elezione di domicilio, il precetto resta valido, con riguardo agli effetti sostanziali dell'intimazione, consentendo, tuttavia, al debitore di proporre opposizione innanzi al giudice del luogo in cui è avvenuta la notificazione del precetto;
2) in presenza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio anomala, perché effettuata con riguardo a luogo in cui non può radicarsi l'esecuzione (tenuto conto di quanto stabilito dagli artt.
26 e 26-bisp.c.), ossia in modo difforme dal modello legale prescritto dall'art. 480, comma 3, c.p.c., il debitore potrà (ancora una volta) proporre l'opposizione davanti al giudice del luogo di notificazione del precetto, ma dovrà notificare l'atto introduttivo nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
In mancanza di contestazione del debitore sulla dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio inefficace e qualora egli faccia addirittura implicitamente propria la dichiarazione del creditore, proponendo l'opposizione davanti al giudice individuato in base alla stessa, si produrranno tutti gli effetti riconnessi alla dichiarazione. A sua volta il creditore non può contestare la competenza se è stata determinata sulla scorta della sua stessa dichiarazione fatta propria dal debitore opponente.
Pertanto, qualora il debitore abbia scelto di non contestare l'irregolarità della dichiarazione effettuata dal creditore e abbia instaurato l'opposizione dinanzi al tribunale del circondario in cui si trova il Comune relativo all'elezione di domicilio effettuata dal creditore, la competenza rimane lì radicata, pur potendo non essere coincidente con quella sussistente al momento del pignoramento.
2. Tanto premesso si osserva che nel caso di specie si è verificata una ipotesi peculiare per cui i debitori precettati, pur non contestando la dichiarazione irregolare effettuata dal creditore, anziché scegliere il Tribunale del luogo in cui è stato notificato il precetto, hanno instaurato il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari che non ha effettivamente alcun collegamento né con i beni oggetto di esecuzione e neppure con l'elezione di domicilio effettuata dal creditore. Non può, dunque, ritenersi applicabile la giurisprudenza richiamata dagli opponenti, dettata nella diversa ipotesi in cui il debitore abbia fatto propria la dichiarazione anomala del creditore e, senza contestarla, abbia scelto di proporre l'opposizione dinanzi al giudice corrispondente. Nel caso di specie gli opponenti hanno instaurato il giudizio dinanzi ad un Tribunale privo di qualsiasi criterio di collegamento, neppure aderendo alla dichiarazione effettuata dal creditore (per cui la competenza sarebbe stata radicata dinanzi al Tribunale di Trani).
Pertanto, attesa l'inefficacia della dichiarazione e la mancata adesione del debitore, si ritiene che la stessa dichiarazione non possa produrre i suoi effetti ai fini della determinazione della competenza e quest'ultima va determinata in relazione al luogo di notifica del precetto stesso ai sensi del combinato disposto artt. 27 e 480 comma 3 c.p.c.
Irrilevante è, peraltro, l'eccezione di parte opponente in merito al foro competente individuato pattiziamente in sede di stipula del contratto di mutuo, non influendo sulla competenza del giudice dell'esecuzione, in quanto inderogabile.
3. In definitiva, dev'essere accolta l'eccezione sollevata da parte opposta e dichiarata l'incompetenza territoriale del tribunale adito in favore del Tribunale di Potenza.
4. Poiché con la dichiarazione di incompetenza il giudice chiude il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (Cass. 22541/2006).
5. Le spese di lite, liquidate negli importi minimi per la modesta attività processuale svolta, sono poste a carico degli opponenti che hanno proposto l'opposizione dinanzi a giudice incompetente
(scaglione di riferimento da 52.001 a 260.000, fasi studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Potenza.
- fissa per la riassunzione del giudizio il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
- condanna e al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
nella qualità di procuratrice speciale di liquidate in € 4.217,00, oltre Controparte_2 CP_1
rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari l'11.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato