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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1567. Decorso dell'aspettativa 1. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura. 2. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.