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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/02/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10028 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Immacolata Dibitonto Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Danila Villasmunta
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.11.2023, – premesso di aver Parte_1 prestato, per oltre 12 anni (precisamente, dall'1.9.1993 al 30.12.2005), le mansioni di carpentiere metalmeccanico per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature alle dipendenze della e della Controparte_2
all'interno dello stabilimento di produzione dello Controparte_3
zucchero sito in località Borgo Incoronata di Foggia, gestito dalla S.F.I.R. S.p.A., e di essere rimasto continuativamente esposto nel suddetto periodo all'inalazione di polveri di amianto – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, esponendo: che egli, nel corso dell'anno 2018, a causa di una caduta accidentale, si era sottoposto a diversi accertamenti medici, al cui esito gli era stato diagnosticato un “carcinoma squamoso polmonare”; che, in seguito ad apposito intervento chirurgico del 6.12.2018 ed acquisita la consapevolezza che la malattia fosse stata causata dalla nocività dell'ambiente di lavoro, aveva inoltrato all' in data 3.12.2021, CP_1
istanza per il riconoscimento della malattia professionale con il conseguente diritto alla rendita;
che, con provvedimento del 16.3.2022, l'Istituto assicuratore aveva respinto la suddetta istanza, sul presupposto che la documentazione prodotta fosse insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale; che a nulla era valso il ricorso amministrativo presentato in data 30.7.2022, avendo l' confermato il precedente diniego. CP_1
Non condividendo il giudizio di segno negativo formulato dall'Ente e rimarcata la sussistenza di un valido nesso causale tra la malattia denunciata e le specifiche condizioni di lavoro, il predetto ricorrente rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “accerti e dichiari che
l'istante, affetto da esiti di carcinoma del polmone sinistro accertato il 06.12.2018, ha una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 40% dal 03.12.2021 o quella percentuale e decorrenza che il Giudice riterrà valutare al termine dell'istruttoria, e che la stessa ha origine e dipendenza dal lavoro svolto e dall'ambiente in cui ha operato;
- condanni l' , in persona del legale rappresentante, a corrispondere in suo favore la CP_1 rendita o, in subordine, l'indennità risarcitoria del danno biologico dal 03.12.2021 o da data successiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. CP_1
Espletata una C.T.U. medico-legale, all'esito dell'udienza del 19.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o, come nella fattispecie, ad eziologia multifattoriale, “la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 17438/2012).
2.2. Nel caso di specie, la prova della continuativa esposizione di all'inalazione Parte_1 di polveri di amianto (e, dunque, della potenziale nocività dell'ambiente di lavoro) si trae
2 dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento n. 1465/2015
R.G.L., a firma dell'ing. (doc. 2, fascicolo di parte ricorrente). CP_4
Vero è che il suddetto giudizio si è concluso con il rigetto - “per intervenuta decadenza” - CP_ della domanda a suo tempo proposta nei confronti dell' al fine di ottenere la rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 (cfr., in tal senso, la sentenza del
Tribunale di Foggia-Sez. Lav. n. 26/2022, prodotta dalla parte ricorrente in data 15.4.2024).
Sennonchè, dagli esiti di detta C.T.U. si desumono circostanze di fatto rilevanti ai fini della presente decisione, come di qui a breve si dirà, dovendosi soltanto rammentare che “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata” (Cass. civ.
Sez. II, 19.9.2020, n. 12422; conf. Cass. civ. Sez. II, 28.11.2001, n. 15131; Cass. civ. Sez. I,
13.1.2004, n. 260).
2.3. Orbene, dalla relazione di C.T.U. innanzi menzionata si evince, innanzitutto, che ha espletato, nel periodo dall'1.9.1993 al 31.12.2005, attività di Parte_1
carpentiere presso lo zuccherificio sito in Foggia alla località Incoronata.
Il dato in questione, oltre ad essere stato acclarato dall'ausiliaria officiata in quel giudizio sulla scorta dei certificati di lavoro ivi prodotti, trova pure riscontro – quanto meno sotto il profilo temporale – nell'estratto conto previdenziale versato in atti (doc. 1) e, in ogni caso, non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte dell' CP_1
Ciò posto, nell'elaborato in esame si legge, in estrema sintesi: a) che, all'interno dello stabilimento, v'era una massiccia presenza di coibentazioni in amianto;
b) che le operazioni di manutenzione disimpegnate dal lavoratore comportavano la diretta esposizione a tale sostanza;
c) che detta esposizione ha superato il valore limite pari allo 0,1 ff/cc.
2.4. Le risultanze innanzi riassunte – valutate congiuntamente alle conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. nominato nel presente giudizio – consentono di ritenere Persona_1 altamente verosimile l'esposizione del ricorrente al rischio di contrazione della patologia denunciata.
In particolare, l'ausiliare, dopo aver accertato la sussistenza della malattia in questione
(“carcinoma polmonare squamoso”), ne ha affermato l'indubbia correlazione con la prolungata esposizione dell'assicurato alla suddetta sostanza nociva, quantificando la complessiva entità del danno biologico in misura pari al 12%, a decorrere dalla data di
3 presentazione dell'istanza amministrativa, sulla scorta del codice 329 (“Esiti di exeresi polmonare lobare, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale”) di cui alle Tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000.
Il C.T.U. ha pure escluso che il nesso di causalità sia stato interrotto dall'abitudine tabagica del ricorrente, quale emersa in sede di anamnesi eseguita dal medico dell' CP_1
Invero, l'ausiliare, pur richiamando l'effetto sinergico tra fumo di sigaretta, esposizione ad asbesto e carcinoma polmonare, ha attribuito all'esposizione qualificata ad amianto il ruolo – quanto meno – di concausa nel determinismo eziologico della malattia, svolgendo, a tal fine, le seguenti considerazioni: “Tornando ora al caso del Sig. per quanto Parte_1
concerne la tecnopatogenicità dell'attività lavorativa espletata, occorre precisare che la stessa non risulta compresa tra quelle tabellate;
nel caso di specie, quindi, deve essere dimostrata la causa di lavoro, laddove è del tutto evidente che le mansioni specifiche della qualifica comportarono la esposizione ambientale alle fibre di amianto e la inalazione delle stesse, come d'altronde acclarato il 16 settembre 2021 dalla Ctu Ing. R. . Quindi, CP_4 nell'ambito dell'accertamento del nesso di causa tra l'amianto cui il ricorrente fu esposto per circa 16 anni ed il carcinoma polmonare dallo stesso patito, possiamo ritenere ampiamente dimostrata la esposizione alla inalazione di fibre di asbesto ed affermare che l'insorgenza di detta patologia neoplastica è pertanto da ascrivere ad una genesi da malattia professionale, quantomeno come concausa” (cfr. pag. 9 della relazione depositata in data 17.10.2024).
2.5. Siffatte conclusioni s'appalesano condivisibili, siccome immuni da vizi logici e di metodo ed anche perché conformi alla giurisprudenza di legittimità che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, applica la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (v. Cass. n.
13954/2014, Cass. n. 38123/2021, Cass. n. 15852/2024).
Nella specie, il nesso causale tra esposizione del lavoratore ad amianto sul luogo di lavoro nel periodo considerato e patologia tumorale può dirsi senz'altro accertato sulla base delle risultanze dell'espletata C.T.U. medico-legale, non essendovi, viceversa, la prova che il concorrente fattore di rischio integrato dal tabagismo abbia interrotto il nesso (con)causale rispetto alla patologia tumorale per cui è causa.
4 Resta da soggiungere che l' non ha sollevato rilievi critici avverso l'elaborato peritale, CP_1
essendosi limitato a contestare la circostanza inerente alla continuativa esposizione del ricorrente alle fibre di amianto (cfr. in tal senso le considerazioni mediche trasfuse nelle note depositate dall'Istituto in data 16.10.2024).
Tenuto conto, infine, della diagnosi di dimissione formulata in data 13.12.2018 (doc. 10, fascicolo di parte ricorrente), con conseguente conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia indennizzabile (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. n.
16605/2020), e della presentazione dell'istanza amministrativa il successivo 3.12.2021 (cui ha fatto seguito l'esplicito provvedimento di diniego adottato in data 16.3.2022), s'appalesa destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione triennale sollevata dall' ai sensi CP_6
dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965.
2.6. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve quindi affermarsi il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi dell'art. 13 co. 2 D.lgs. n. 38/2000, l'indennizzo in capitale nella misura quantificata in base alla percentuale invalidante come sopra indicata, con condanna dell' alla liquidazione della provvidenza a decorrere dalla data di presentazione CP_1 dell'istanza amministrativa, nonché alla corresponsione della rivalutazione e degli interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate in dispositivo, CP_1 secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv.
Immacolata Dibitonto, per dichiarato anticipo.
Si fa luogo ad aumento in misura del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10028/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per danno biologico correlato a un grado di menomazione del 12% (dodici per cento), con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo, oltre agli CP_1
accessori di legge;
5 b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, oltre i.v.a., CP_1
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Immacolata Dibitonto;
c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/02/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10028 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Immacolata Dibitonto Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Danila Villasmunta
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.11.2023, – premesso di aver Parte_1 prestato, per oltre 12 anni (precisamente, dall'1.9.1993 al 30.12.2005), le mansioni di carpentiere metalmeccanico per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature alle dipendenze della e della Controparte_2
all'interno dello stabilimento di produzione dello Controparte_3
zucchero sito in località Borgo Incoronata di Foggia, gestito dalla S.F.I.R. S.p.A., e di essere rimasto continuativamente esposto nel suddetto periodo all'inalazione di polveri di amianto – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, esponendo: che egli, nel corso dell'anno 2018, a causa di una caduta accidentale, si era sottoposto a diversi accertamenti medici, al cui esito gli era stato diagnosticato un “carcinoma squamoso polmonare”; che, in seguito ad apposito intervento chirurgico del 6.12.2018 ed acquisita la consapevolezza che la malattia fosse stata causata dalla nocività dell'ambiente di lavoro, aveva inoltrato all' in data 3.12.2021, CP_1
istanza per il riconoscimento della malattia professionale con il conseguente diritto alla rendita;
che, con provvedimento del 16.3.2022, l'Istituto assicuratore aveva respinto la suddetta istanza, sul presupposto che la documentazione prodotta fosse insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale; che a nulla era valso il ricorso amministrativo presentato in data 30.7.2022, avendo l' confermato il precedente diniego. CP_1
Non condividendo il giudizio di segno negativo formulato dall'Ente e rimarcata la sussistenza di un valido nesso causale tra la malattia denunciata e le specifiche condizioni di lavoro, il predetto ricorrente rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “accerti e dichiari che
l'istante, affetto da esiti di carcinoma del polmone sinistro accertato il 06.12.2018, ha una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 40% dal 03.12.2021 o quella percentuale e decorrenza che il Giudice riterrà valutare al termine dell'istruttoria, e che la stessa ha origine e dipendenza dal lavoro svolto e dall'ambiente in cui ha operato;
- condanni l' , in persona del legale rappresentante, a corrispondere in suo favore la CP_1 rendita o, in subordine, l'indennità risarcitoria del danno biologico dal 03.12.2021 o da data successiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. CP_1
Espletata una C.T.U. medico-legale, all'esito dell'udienza del 19.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o, come nella fattispecie, ad eziologia multifattoriale, “la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 17438/2012).
2.2. Nel caso di specie, la prova della continuativa esposizione di all'inalazione Parte_1 di polveri di amianto (e, dunque, della potenziale nocività dell'ambiente di lavoro) si trae
2 dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento n. 1465/2015
R.G.L., a firma dell'ing. (doc. 2, fascicolo di parte ricorrente). CP_4
Vero è che il suddetto giudizio si è concluso con il rigetto - “per intervenuta decadenza” - CP_ della domanda a suo tempo proposta nei confronti dell' al fine di ottenere la rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 (cfr., in tal senso, la sentenza del
Tribunale di Foggia-Sez. Lav. n. 26/2022, prodotta dalla parte ricorrente in data 15.4.2024).
Sennonchè, dagli esiti di detta C.T.U. si desumono circostanze di fatto rilevanti ai fini della presente decisione, come di qui a breve si dirà, dovendosi soltanto rammentare che “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata” (Cass. civ.
Sez. II, 19.9.2020, n. 12422; conf. Cass. civ. Sez. II, 28.11.2001, n. 15131; Cass. civ. Sez. I,
13.1.2004, n. 260).
2.3. Orbene, dalla relazione di C.T.U. innanzi menzionata si evince, innanzitutto, che ha espletato, nel periodo dall'1.9.1993 al 31.12.2005, attività di Parte_1
carpentiere presso lo zuccherificio sito in Foggia alla località Incoronata.
Il dato in questione, oltre ad essere stato acclarato dall'ausiliaria officiata in quel giudizio sulla scorta dei certificati di lavoro ivi prodotti, trova pure riscontro – quanto meno sotto il profilo temporale – nell'estratto conto previdenziale versato in atti (doc. 1) e, in ogni caso, non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte dell' CP_1
Ciò posto, nell'elaborato in esame si legge, in estrema sintesi: a) che, all'interno dello stabilimento, v'era una massiccia presenza di coibentazioni in amianto;
b) che le operazioni di manutenzione disimpegnate dal lavoratore comportavano la diretta esposizione a tale sostanza;
c) che detta esposizione ha superato il valore limite pari allo 0,1 ff/cc.
2.4. Le risultanze innanzi riassunte – valutate congiuntamente alle conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. nominato nel presente giudizio – consentono di ritenere Persona_1 altamente verosimile l'esposizione del ricorrente al rischio di contrazione della patologia denunciata.
In particolare, l'ausiliare, dopo aver accertato la sussistenza della malattia in questione
(“carcinoma polmonare squamoso”), ne ha affermato l'indubbia correlazione con la prolungata esposizione dell'assicurato alla suddetta sostanza nociva, quantificando la complessiva entità del danno biologico in misura pari al 12%, a decorrere dalla data di
3 presentazione dell'istanza amministrativa, sulla scorta del codice 329 (“Esiti di exeresi polmonare lobare, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale”) di cui alle Tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000.
Il C.T.U. ha pure escluso che il nesso di causalità sia stato interrotto dall'abitudine tabagica del ricorrente, quale emersa in sede di anamnesi eseguita dal medico dell' CP_1
Invero, l'ausiliare, pur richiamando l'effetto sinergico tra fumo di sigaretta, esposizione ad asbesto e carcinoma polmonare, ha attribuito all'esposizione qualificata ad amianto il ruolo – quanto meno – di concausa nel determinismo eziologico della malattia, svolgendo, a tal fine, le seguenti considerazioni: “Tornando ora al caso del Sig. per quanto Parte_1
concerne la tecnopatogenicità dell'attività lavorativa espletata, occorre precisare che la stessa non risulta compresa tra quelle tabellate;
nel caso di specie, quindi, deve essere dimostrata la causa di lavoro, laddove è del tutto evidente che le mansioni specifiche della qualifica comportarono la esposizione ambientale alle fibre di amianto e la inalazione delle stesse, come d'altronde acclarato il 16 settembre 2021 dalla Ctu Ing. R. . Quindi, CP_4 nell'ambito dell'accertamento del nesso di causa tra l'amianto cui il ricorrente fu esposto per circa 16 anni ed il carcinoma polmonare dallo stesso patito, possiamo ritenere ampiamente dimostrata la esposizione alla inalazione di fibre di asbesto ed affermare che l'insorgenza di detta patologia neoplastica è pertanto da ascrivere ad una genesi da malattia professionale, quantomeno come concausa” (cfr. pag. 9 della relazione depositata in data 17.10.2024).
2.5. Siffatte conclusioni s'appalesano condivisibili, siccome immuni da vizi logici e di metodo ed anche perché conformi alla giurisprudenza di legittimità che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, applica la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (v. Cass. n.
13954/2014, Cass. n. 38123/2021, Cass. n. 15852/2024).
Nella specie, il nesso causale tra esposizione del lavoratore ad amianto sul luogo di lavoro nel periodo considerato e patologia tumorale può dirsi senz'altro accertato sulla base delle risultanze dell'espletata C.T.U. medico-legale, non essendovi, viceversa, la prova che il concorrente fattore di rischio integrato dal tabagismo abbia interrotto il nesso (con)causale rispetto alla patologia tumorale per cui è causa.
4 Resta da soggiungere che l' non ha sollevato rilievi critici avverso l'elaborato peritale, CP_1
essendosi limitato a contestare la circostanza inerente alla continuativa esposizione del ricorrente alle fibre di amianto (cfr. in tal senso le considerazioni mediche trasfuse nelle note depositate dall'Istituto in data 16.10.2024).
Tenuto conto, infine, della diagnosi di dimissione formulata in data 13.12.2018 (doc. 10, fascicolo di parte ricorrente), con conseguente conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia indennizzabile (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. n.
16605/2020), e della presentazione dell'istanza amministrativa il successivo 3.12.2021 (cui ha fatto seguito l'esplicito provvedimento di diniego adottato in data 16.3.2022), s'appalesa destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione triennale sollevata dall' ai sensi CP_6
dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965.
2.6. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve quindi affermarsi il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi dell'art. 13 co. 2 D.lgs. n. 38/2000, l'indennizzo in capitale nella misura quantificata in base alla percentuale invalidante come sopra indicata, con condanna dell' alla liquidazione della provvidenza a decorrere dalla data di presentazione CP_1 dell'istanza amministrativa, nonché alla corresponsione della rivalutazione e degli interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate in dispositivo, CP_1 secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv.
Immacolata Dibitonto, per dichiarato anticipo.
Si fa luogo ad aumento in misura del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10028/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per danno biologico correlato a un grado di menomazione del 12% (dodici per cento), con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo, oltre agli CP_1
accessori di legge;
5 b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, oltre i.v.a., CP_1
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Immacolata Dibitonto;
c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/02/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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