Articolo 2 della Legge 22 maggio 1986, n. 227
Articolo 1Articolo 3
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5 giugno 1986
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 312 milioni per l'anno 1986 e in lire 104 milioni per gli anni successivi, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 3097 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Entrata in vigore il 5 giugno 1986