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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 5.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1082/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Mazza, con il quale Parte_1 elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Pepe CP_1
Gianfranco, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 14.2.2024, la parte ricorrente ha dedotto che l'istituto convenuto, con disposizione n. 510200-22-0784 del 24.11.2021 in via di autotutela le riconosceva il diritto all'assegno ordinario d'invalidità ex lege 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 24.8.2022.
Stante la mancata corresponsione dei ratei, a titolo di prestazione mensile ed arretrati, ha adito il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: « 1) accogliere la presente domanda rigettando integralmente ovvero in parte le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente e con carenza di prova o fuori termine riconoscendo di conseguenza il diritto della CP_ signora a percepire l'assegno ordinario ex art. 1 lege Parte_1
222/1984 a decorrere dal 24 agosto 2022 e/o comunque da altra data che il giudice del Lavoro vorrà indicare;
2) condannare l in persona del l.r.p.t. CP_1 al pagamento in favore della ricorrente di detta prestazione (assegno ordinario CP_
) a decorrere dal 1 settembre 2022, ovvero da altra data che il giudice riterrà più equa, nonché degli interessi legali e dell'ulteriore danno per svalutazione monetaria anche ferma restando la non cumulabilità di quest'ultima; 3) condannare, infine, la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge in favore del procuratore anticipatario». Si è costituito l e ha rappresentato l'avvenuta liquidazione dei ratei, CP_2 allegando documentazione a supporto.
Con note del 26.2.2025 la parte ricorrente ha rappresentato il mancato pagamento degli arretrati.
1 CP_ Disposta la trattazione scritta ex art. 127 c.p.c. per l'odierna udienza, l allega documentazione utile a provare l'avvenuta liquidazione anche dei ratei a titolo di arretrati e il procuratore di parte ricorrente deposita note con le quali chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
il giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, CP_ è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l provveduto in via amministrativa alla liquidazione, in favore della sig.ra , degli Parte_1 importi spettanti per la causale di cui al ricorso (cfr. documentazione allegata CP_ alla memoria di costituzione dell' e alle note dell'istituto del 3.5.2025), così confermato dalla ricorrente nelle note conclusionali.
Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Quanto al regime delle spese di lite, esse seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm. – scaglione compreso da € 26.001,00 e € 52.000,00 (Cass. 12460/20 e 32551/22) – esclusa la fase istruttoria, ed applicando i parametri minimi in ragione della non complessità della causa;
CP_ tenuto conto del contegno processuale dell' che ha consentito una celere e pacifica definizione del giudizio, le stesse sono compensate nella misura della metà con condanna per la restante parte nei confronti dell' . Si addebita a CP_2
2 quest'ultimo, infatti, il ritardo nel pagamento delle somme dovute in favore della ricorrente ed in ogni caso solo successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate, già ridotte, in CP_1
€ 1645,50, oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione all'avv. Luigi
Mazza dichiaratosi antistatario.
Nola, 5.6.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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