Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/06/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5132/2017 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5132/2017 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Piano di Sorrento (NA), alla via Cassano n. 19, presso lo studio dell'avvocato Giuseppina
Marone, che la rappresenta e difense in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Agostino Controparte_1
Depretis n. 51, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Di Martino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta sul foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Oggetto: azione di adempimento.
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 6-3-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 31-7-2017 - ai sensi dell'art. 139 c.p.c. -, evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale al fine di: Parte_1 CP_1 Controparte_1
1) accertare il conferimento di mandato da parte del convenuto all'EG CP_2 pag. 1
3) dichiarare CP_3 che l'EG , quale amministratore della era creditore, nei Controparte_4 Parte_1 confronti del convenuto, della somma di euro 889.133,69 oltre interessi e/o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 889.133,69, o di quella somma maggiore o minore ritenuta equa e satisfattiva, oltre interessi.
A tal fine premetteva che: il ricorrente svolgeva l'attività di EG iscritto all'albo della provincia di Napoli al numero 8770 e ricopriva la qualifica del direttore tecnico e amministrativo unico della società specializzata in ingegneria civile e lavori Parte_1 tecnici;
la società, nel corso degli ultimi anni, si era occupata, di concerto con i privati e con gli enti pubblici, della realizzazione di progetti riguardanti la riqualificazione di area dismesse, nonché la creazione di alloggi e strutture atte a far fronte alle esigenze abitative in penisola sorrentina e nei comuni limitrofi;
in ragione dell'attenzione profusa dalla società per la realizzazione di tali progetti, a cavallo tra la fine dell'anno 2012 e l'inizio Parte_1 del 2013, il convenuto - proprietario degli ex cantieri navali “Stella Maris”, siti in
Castellammare di Stabia alla Via De Gasperi n. 239, riportati in N.C.E.U. al foglio 5 p.lle
506,101 sub 101, 483 e 484 nonché p.lle 1771,1773,1775 -, si rivolgeva all'istante e alla società da lui amministrata conferendogli incarico di elaborare un progetto riguardante il recupero dei predetti impianti produttivi dismessi e di intraprendere tutte le procedure amministrative necessarie al fine del rilascio dei relativi permessi;
in esecuzione dell'incarico conferito, l'EG predisponeva il progetto di intervento a CP_2 realizzarsi;
la documentazione predisposta veniva sottoposta al convenuto il quale manifestava la propria approvazione al progetto sottoscrivendo, di suo pugno, in qualità di committente, tutta la documentazione propedeutica alla richiesta dei necessari permessi amministrativi;
il convenuto provvedeva al pagamento a mezzo bonifico degli oneri relativi ai diritti di istruttoria i diritti di segreteria per il rilascio del permesso costruire;
con istanza predisposta e consegnata all'ente dal professionista, assunta al protocollo del Comune di
Castellammare di Stabia al n. 4918 del 29/30-1-2023, corredata da tutta la documentazione tecnica predisposta, veniva richiesto il rilascio del permesso a costruire;
l'EG predisponeva inoltre, previa approvazione e consenso del convenuto, CP_2 gli atti occorrenti per il rilascio del preventivo titolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004; in data 27-11-2014 il Comune di Castellammare di Stabia comunicava il preavviso di diniego del permesso di costruire, in seguito al quale l'EG CP_2 pag. 2 iniziava una complessa attività tecnica e di studio, volta a superare le problematiche emerse in ordine a rilascio del titolo, che conducevano ad una nuova riperimetrazione delle aree a pericolosità a rischio inondazione, disposta dalla Autorità di Bacino Regionale della
Campania Centrale, in attuazione della Legge Regionale sul Piano Casa;
con p.e.c. del 3-2-
2015 indirizzata al dirigente del Settore- Urbanistica del Parte_2
, l'EG chiedeva il riesame dell'istanza anche mediante convocazione
[...] CP_2 di conferenza dei servizi;
nelle date del 20-5-2015, 14-1-2016 e 29-2-2026, trasmetteva ulteriori integrazioni richieste dall'ente comunale;
tale attività culminava nella indizione, da parte del della conferenza dei servizi proposta e poi fissata all'8-3-2027, con Pt_2 comunicazione del 24-1-2017 indirizzata tra gli altri alla e al convenuto;
Parte_1 all'incontro partecipavano l'EG e il convenuto e all'esito la seduta veniva CP_2 aggiornata al 10-5-2017; all'esito della conferenza dei servizi erano stati rilasciati tutti i pareri favorevoli richiesti ed il progetto si poteva ritenere approvato sotto il profilo paesaggistico mentre necessitava un'ulteriore attività per la concessione demaniale marittima;
dovendo predisporre ulteriori atti e progetti, l'EG aveva CP_2 contattato più volte il convenuto;
nonostante i solleciti, lo non aveva sottoscritto la CP_1 documentazione da presentare alla conferenza dei servizi del 10-5-2017; pertanto, con lettera raccomandata A/R del 28-4-2017, l'EG invitava il convenuto a CP_2 corrispondere quanto dovuto per l'attività prestata in suo favore;
la comunicazione rimaneva priva di riscontro ed in ragione di ciò, nell'impossibilità di presentare l'ulteriore documentazione richiesta, la seduta del 10-5-2017 andava deserta con il conseguente parere negativo sull'intero progetto;
il convenuto non aveva versato alcun compenso all'istante e alla società da lui amministrata per la lunga e costosa attività svolta.
Istauratosi il contraddittorio, contestava la domanda, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
In particolare, eccepiva: la nullità del contratto, deducendo che l'attività oggetto dell'incarico conferito non poteva essere svolta da una società concernendo un'attività professionale tipica dell'EG e solo a questo conferibile;
la carenza di legittimazione attiva della avendo chiesto la controparte l'accertamento dell'avvenuto Parte_1 conferimento dell'incarico professionale all'EG e la condanna del convenuto CP_2 al pagamento del corrispettivo in favore della società.
Nel merito, eccepiva l'inadempimento della controparte, non avendo ottemperato all'obbligo contrattuale di intraprendere tutte le procedure volte al rilascio dei permessi pag. 3 necessari e che, per tale ragione - all'esito della la Conferenza di Servizi dell'8-3-2017, a seguito della inidoneità del progetto presentato a soddisfare i requisiti richiesti anche sotto il profilo paesaggistico -, predisponeva un nuovo progetto non più rispondente all'interesse del committente, in quanto escludente l'area demaniale.
Infine, contestava il quantum della somma richiesta a titolo di compenso, osservando che non vi era un accordo preventivo sul punto.
Riservata la causa in decisione e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 22-5-2023 (per la rinnovazione della c.t.u.) e poi in data 8-1-2025 (per il deposito/ricostruzione del fascicolo di parte attrice), la causa veniva riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 6-3-2025, fissata ai sensi dell'art. 281-quinques c.p.c..
2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
2.1. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice
Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il pag. 4 termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..
2.2. Nella specie, il convenuto ha eccepito – in comparsa di costituzione - la carenza di legittimazione attiva di osservando che l'attrice aveva chiesto la condanna della Parte_1 controparte per le prestazioni ingegneristiche espletate in suo favore, accertando previamente che l'incarico (il mandato) era stato conferito all'EG , ovvero CP_2 ad un soggetto giuridico diverso dalla società attrice.
Nella memoria depositata nel primo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. dall'attrice
(che, in epigrafe, utilizzava la seguente formula: “Per l'Ing. in proprio e Controparte_4 nella qualità di Amministratore Unico della ), la stessa replicava osservando che Pt_1
l'EG , oltre ad essere direttore tecnico della SAEL s.r.l., era anche socio CP_2 unico e legale rappresentante della società, come da visura in atti.
Nel prosieguo del giudizio, anche per le ulteriori contestazioni proposte dal convenuto sulla legittimazione sostanziale dell'attrice, questa ribadiva nelle proprie difese che la domanda era stata proposta dalla società e non dall'EG . CP_2
2.3. Il Tribunale ritiene che l'eccezione sia infondata, in quanto dalla valutazione complessiva dell'atto introduttivo risulta che la domanda è stata proposta dalla società
SAEL s.r.l. e che la richiesta di accertamento del conferimento dell'incarico all'EG
– richiesto in via incidentale rispetto all'azione di condanna proposta -, deve CP_2 intendersi formulata, implicitamente, presupponendo la sua qualità di amministratore unico della stessa, per come evidenziato sia nell'epigrafe della citazione, sia nel corpo dell'atto.
Nella prima pagina dell'atto introduttivo, dopo aver indicato che l'EG CP_2 agiva nella qualità di amministratore unico di – come espressamente indicato Parte_1 anche nella procura alle liti conferita al difensore - e dedotto che “il ricorrente” svolgeva l'attività di EG e ricopriva la qualifica di direttore tecnico e amministratore unico della società, l'attrice descriveva l'attività di impresa da essa svolta, consistente nella realizzazione di attività di progettazione - fra l'altro - di recupero di impianti dismessi, e sottolineava che per tale peculiarità il convenuto si rivolgeva all'EG e alla società per il conferimento dell'incarico.
Appare indubbio che nell'atto di citazione vi siano più riferimenti alla società e all'EG , specie in relazione alle attività in concreto da questi espletate dopo CP_2 pag. 5 il conferimento dell'incarico, e che anche in corso di causa ciò sia avvenuto;
al contempo, la valutazione complessiva dell'atto di citazione e delle ulteriori deduzioni contenute in atti, consente di ritenere che la domanda sia stata formulata dalla società, avendo affermato di aver ricevuto l'incarico dal convenuto, tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, e che i riferimenti alle competenze, ai contatti e alle attività compiute dall'EG , CP_2 siano stati fatti nella qualità da egli rivestita, nella società attrice, di direttore tecnico ed amministratore unico (come chiaramente evidenziato per primo periodo della premessa dell'atto di citazione).
Per tali ragioni, l'eccezione deve essere respinta, in quanto la domanda è stata proposta, secondo la prospettazione descritta, dalla società – il cui legale rappresentante e direttore tecnico era l'EG -, nei confronti del convenuto. Controparte_4
3. Nel merito, la domanda non può essere accolta.
L'attrice ha agito allegando di aver ricevuto dalla controparte, tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, l'incarico di elaborazione del progetto in precedenza descritto
Nella comparsa conclusionale depositata in data 3-4-2023, il convenuto ha contestato la legittimazione attiva della società evidenziando che la aveva iniziato la propria Parte_1 attività il 24-5-2017, mentre l'incarico era stato conferito tra il 2012 e il 2013 e, poi, il 9-3-
2017 si era tenuta la conferenza dei servizi che aveva bocciato il progetto per il quale la controparte aveva chiesto il pagamento del compenso;
inoltre, sottolineava che dalla visura della società attrice (sub 2 del fascicolo analogico di parte attrice, depositato al momento della iscrizione della causa a ruolo) e dalla asseverazione tecnica da essa depositata (del 7-3-2017, sub 15 del fascicolo analogico di parte attrice), emergeva che la società a favore della quale era stato conferito l'incarico aveva un diverso codice fiscale e una diversa sede rispetto a quella dell'attrice; pertanto alcun vincolo giuridico poteva considerarsi costituito tra le parti in causa.
Nella memoria di replica depositata il 21-4-2023, l'attrice ha controdedotto che l'EG era amministratore unico della (p. iva. ), CP_2 Parte_1 P.IVA_1 nonché institore e rappresentante legale della (p. iva. ) e che la Parte_1 P.IVA_2 prima, attrice nel presente giudizio, era l'unica legittimata ad agire in quanto cessionaria dal 25-5-2017 della seconda, allegando stralcio di visura ove risultava che “ Parte_1 con c.f. aveva stipulato il 25-5-2017 “affitto/comodato” con “ c.f. P.IVA_2 Parte_1
. P.IVA_1
In diritto, giova rammentare che, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. pag. 6 “onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat”, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio,
l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento. Mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è, pertanto, limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001; Cass. civ., n.
3373/2010).
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, prospettata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché la carenza di titolarità (o legittimazione sostanziale) attiva e passiva del rapporto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex articolo
167, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 16814 del 17-6-2024).
La mera difesa, al pari dell'eccezione in senso lato, non è condizionata all'onere di allegazione dei fatti per essa rilevanti, né al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti, ma è inequivocamente condizionata all'emergenza ex actis degli elementi sulla cui base essa può essere rilevata d'ufficio o “dedotta dalla parte interessata” (Cass. civ., sez. un., ordinanza, n. 10531 del 7-5-2013).
Il giudice ha il potere-dovere di valutare quanto emerge ex actis circa la prova della titolarità del credito che non afferisce ad eccezione in senso stretto ma a mera difesa;
pertanto, ben può il giudice del merito, per quanto su sollecitazione (quand'anche tardiva) della parte interessata, pronunciare sulla questione stessa, perché inerente al fatto costitutivo della domanda, dunque per definizione appartenente ab imis al thema pag. 7 decidendum e al thema probandum (cfr. Cass. civ., n. 12611 del 12-5-2025).
Conseguentemente, la relativa questione, non risolvendosi in un'eccezione in senso stretto, può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tanto evidenziato, per quanto emerso dagli atti e dalle deduzioni delle parti, è indubbio che al momento del conferimento dell'incarico oggetto di causa, la società attrice non era costituita (essendo ciò avvenuto il 9-6-2016), né aveva iniziato la propria attività (la cui decorrenza indicata nella visura camerale prodotta è quella del 24-5-2017).
Inoltre, è parimenti evidente che l'attrice non ha tempestivamente allegato, a fondamento della domanda, che stava agendo nella qualità di cessionaria del credito maturato da un diverso soggetto ( con c.f. ), per le attività Parte_1 P.IVA_2 svolte da questi, avendo invece allegato che il rapporto contrattuale era intercorso direttamente tra essa ( con c.f. ) e il convenuto e che le attività Parte_1 P.IVA_1 professionali erano state da esse espletate e, solo a seguito delle contestazioni descritte, ha prospettato la diversa tesi evidenziata.
La circostanza che il legale rappresentante delle due diverse società sia la stessa persona fisica non rileva ai fini in esame in quanto, prima della contestazione della titolarità attiva, l'attrice non ha tempestivamente dedotto e/o precisato alcunchè in ordine ai profili testè illustrati, a confutazione delle avverse contestazioni, per cui tali deduzioni sono estranee al thema decidendum.
In ragione di quanto evidenziato, risultando provato dalla documentazione prodotta dall'attrice che al momento del conferimento dell'incarico la società non era costituita, la domanda deve essere respinta.
Ogni altra questione resta assorbita dal merito.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022 (salvo che per la fase decisoria, aumentata del 50%, in ragione della ripetizione delle relative attività
a seguito di due rimessioni sul ruolo) tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo
(scaglione di riferimento indeterminabile - complessità media: fase studio, euro 2.127,00; fase introduttiva, euro 1.416,00; fase istruttoria: euro 3.738,00; fase decisoria, euro
3.579,00 aumentata del 50% in euro 5.368,50). pag. 8 Relativamente al valore della causa, va ricordato che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. civ., ordinanza n. 10984 del 26-4-2021).
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , Pt_1 Controparte_1 ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore di che liquida in euro 12.649,50 per Controparte_1 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
C) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t..
Torre Annunziata, 23 giugno 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 9